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La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge n. 9 del 2007 sull’edilizia residenziale pubblica, annullando la norma che istituiva commissioni con poteri di graduare le procedure esecutive di rilascio degli alloggi. Le restanti disposizioni sul piano straordinario abitativo sono state ritenute non fondate perché rientrano nella competenza statale di fissare livelli essenziali delle prestazioni.
Di cosa si tratta
La legge 8 febbraio 2007, n. 9 ha introdotto misure urgenti per ridurre il disagio abitativo di categorie sociali vulnerabili (anziani ultrasessantacinquenni, malati terminali, portatori di handicap). La Regione Lombardia ha impugnato alcune disposizioni davanti alla Corte sostenendo che invadevano le competenze regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Lombardia ha impugnato gli artt. 3, commi 1 e 2, 4, comma 2, e 5, comma 1, della legge n. 9 del 2007, in riferimento agli artt. 3, 97, 117 (terzo, quarto, quinto e sesto comma), 118 e 119 della Costituzione, sostenendo che le disposizioni esorbitavano dalla competenza statale e incidevano sulle attribuzioni regionali in materia di governo del territorio e politiche abitative.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 3, comma 2, nella parte in cui prevedeva la possibilità di istituire apposite commissioni con poteri di graduare le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio degli alloggi, ritenendo tale norma lesiva della competenza legislativa regionale. Ha invece dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 3, comma 1, sul piano straordinario edilizio, che rientra nei livelli essenziali delle prestazioni di competenza statale esclusiva ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. Le questioni relative agli artt. 4 e 5 sono state dichiarate inammissibili per difetto di motivazione.
Il principio
La pianificazione straordinaria del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica per categorie sociali vulnerabili rientra nella competenza statale di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Al contrario, l’istituzione di commissioni con poteri di graduare le procedure esecutive di rilascio degli alloggi travalica tale competenza, invadendo la sfera regionale.
Domande e risposte
Cosa sono i «livelli essenziali delle prestazioni» citati dalla Corte?
Sono le prestazioni minime che lo Stato deve garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. Rientrano in questa categoria anche alcune politiche abitative per categorie sociali molto vulnerabili.
Perché le commissioni per graduare le esecuzioni sono state dichiarate incostituzionali?
Perché il potere di sospendere o graduare le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio degli alloggi incide sull’ordinamento civile e sulle competenze regionali in materia abitativa, senza che vi sia un titolo di competenza statale esclusiva sufficiente a giustificare tale intervento.
Chi può essere beneficiario delle misure di protezione abitativa della legge n. 9/2007?
I conduttori con reddito annuo lordo familiare inferiore a 27.000 euro che abbiano nel nucleo familiare anziani ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, purché non siano proprietari di altri immobili idonei.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, fondamento del giudizio
- Art. 118 della Costituzione — principio di sussidiarietà nelle funzioni amministrative
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza evocato nel ricorso
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