leggeinchiaro.it

Autore: Andrea Marton

  • Articolo 19 Bis Revisione Legale

    Art. 19 Bis Rev. Leg. – Enti sottoposti a regime intermedio

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 — testo aggiornato

    1. Sono enti sottoposti a regime intermedio: a) […] b) le società di gestione dei mercati regolamentati; c) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia; d) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari; e) le società di intermediazione mobiliare; f) le società di gestione del risparmio ed i relativi fondi comuni di diritto italiano dalle medesime gestiti; f-bis) i fondi comuni di investimento di diritto italiano gestiti da società di gestione UE, GEFIA UE e non UE; g) le società di investimento a capitale variabile e le società di investimento a capitale fisso; g-bis) le società di partenariato; h) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE; i) gli istituti di moneta elettronica; l) gli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB; l-bis) i gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell’articolo 114.6 del TUB; l-ter) emittenti di token collegati ad attività autorizzati ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023; l-quater) prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati ai sensi dell’articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114.

    2. Il bilancio di esercizio e, ove applicabile, il bilancio consolidato degli enti sottoposti a regime intermedio è assoggettato a revisione legale ai sensi del presente decreto. Negli enti sottoposti a regime intermedio, nelle società controllate da enti sottoposti a regime intermedio, nelle società che controllano enti sottoposti a regime intermedio e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale.

  • Art. 65 T.U.B.: Ambito della vigilanza su base consolidata

    Art. 65 T.U.B.: Ambito della vigilanza su base consolidata

    Art. 65 T.U.B. – Ambito della vigilanza su base consolidata

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Al fine dell’esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d’Italia dispone dei poteri previsti dalla presente sezione nei confronti dei seguenti soggetti:

    a) società appartenenti a un gruppo bancario;

    b) società bancarie e finanziarie partecipate almeno per il venti per cento dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca;

    c) società bancarie e finanziarie non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;

    Abrogato [ d) società finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana, sempreché tali società siano incluse nella vigilanza consolidata di competenza della Banca d’Italia ai sensi dell’art. 69;]

    Abrogato [ e) società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui alla lettera d); ]

    Abrogato [ f) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20%, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere d) ed e); ]

    Abrogato [ g) società finanziarie, diverse dalla capogruppo e dalle società indicate nella lettera d), che controllano almeno una banca; ]

    h) società che controllano almeno una banca, incluse le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista escluse dal perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell’articolo 60-ter;

    i) società diverse da quelle bancarie e finanziarie quando siano controllate da una singola banca ovvero quando società appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo;

    i-bis) società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista esentate ai sensi dell’articolo 60-bis, comma 3, salvo che non siano escluse dal perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell’articolo 60-ter;

    i-ter) società, diverse da quelle indicate alle lettere precedenti, incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell’ articolo 18 del regolamento (UE) n. 575/2013 e relative disposizioni attuative .

    2. Nei confronti dei soggetti inclusi nell’ambito della vigilanza su base consolidata resta ferma l’applicazione di norme specifiche in tema di controlli e di vigilanza, secondo la disciplina vigente.”

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Articolo 117 Legge Fallimentare

    Art. 117 L. Fall. – Ripartizione finale

    Ripartizione finale

  • Articolo 37 Contenzioso Tributario

    Art. 37 Cont. Trib. – Pubblicazione e comunicazione della sentenza

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato

    1. La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito telematico nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l’avvenuto deposito della sentenza apponendovi la propria firma digitale e la data, dandone comunicazione alle parti costituite entro tre giorni dal deposito.

    2. […]

  • Articolo 195 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 195 CCII – Inventario

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il curatore, rimossi, se in precedenza apposti, i sigilli, redige l’inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati. Possono intervenire i creditori.

    2. Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.

    3. Prima di chiudere l’inventario il curatore invita il debitore o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia di altri beni da comprendere nell’inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall’articolo 327 in caso di falsa o omessa dichiarazione.

    4. L’inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.

  • Articolo 194 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 194 CCII – Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Devono essere consegnati al curatore: a) il denaro contante; b) le cambiali e gli altri titoli, compresi quelli scaduti; c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta, se non ancora depositate in cancelleria.

    2. Il denaro è dal curatore depositato sul conto corrente della procedura. I titoli e gli altri documenti sono custoditi personalmente dal curatore o, con autorizzazione del giudice delegato, affidati in custodia a terzi.

    3. Ogni interessato, se autorizzato dal curatore, può, a sue spese, esaminare le scritture contabili e gli altri documenti acquisiti dallo stesso curatore, ed estrarne copia.

  • Art. 3 Codice Civile: Capacità in materia di lavoro

    Art. 3 Codice Civile: Capacità in materia di lavoro

    Art. 3 c.c. Capacità in materia di lavoro

    Articolo abrogato.

  • Articolo 116 Legge Fallimentare

    Art. 116 L. Fall. – Rendiconto del curatore

    Rendiconto del curatore

  • Art. 66 T.U.B.: Vigilanza informativa

    Art. 66 T.U.B.: Vigilanza informativa

    Art. 66 T.U.B. – Vigilanza informativa.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca d’Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere a), b), c), i-bis) e i-ter) del comma 1 dell’articolo 65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonche’ ogni altra informazione utile. La Banca d’Italia puo’ altresi’ richiedere ai soggetti indicati nelle lettere h) ed i) del comma 1 dell’articolo 65 le informazioni utili all’esercizio della vigilanza su base consolidata.

    2. La Banca d’Italia determina modalita’ e termini per la trasmissione delle situazioni, dei dati e delle informazioni indicati nel comma 1.

    3. La Banca d’Italia puo’ disporre nei confronti dei soggetti indicati nelle lettere a), b), c), i-bis) e i-ter) del comma 1 dell’articolo 65 l’applicazione delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

    4. Le societa’ indicate nell’art. 65 forniscono alla capogruppo ovvero alla singola banca le situazioni, i dati e le informazioni richiesti per consentire l’esercizio della vigilanza su base consolidata.

    5. Le societa’ con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorita’ di vigilanza degli altri Stati dell’Unione europea forniscono ai soggetti individuati dalle stesse le informazioni necessarie per l’esercizio della vigilanza su base consolidata.

    5-bis. La Banca d’Italia puo’ chiedere informazioni al personale dei soggetti indicati al comma 1, anche per il tramite di questi ultimi, e per i medesimi fini ivi indicati. 5-ter. Gli obblighi previsti dai commi 1, 2 e 4 si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali e al loro personale.”

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Articolo 193 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 193 CCII – Sigilli

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, il curatore procede all’immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all’apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell’impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario.

    2. Il curatore può richiedere l’assistenza della forza pubblica.

    3. Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l’immediato completamento delle operazioni, il giudice delegato può autorizzare il curatore ad avvalersi di uno o più coadiutori.

    4. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell’articolo 758 del codice di procedura civile.