Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 331/2008 – Intervento volontario processo civile inammissibile

    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità dell’art. 268, comma 1, c.p.c. sull’intervento volontario nel processo civile. Le questioni erano contraddittorie e richiedevano un intervento creativo che avrebbe inciso sull’intera struttura del giudizio civile, eccedendo i limiti del giudizio di costituzionalità.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Pordenone aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 268, comma 1, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 111, comma 2, ultimo periodo, della Costituzione, nella parte in cui ammette l’intervento principale o litisconsortile (art. 105, comma 1, c.p.c.) fino al momento di precisazione delle conclusioni, anziché fino all’udienza di trattazione di cui all’art. 183 c.p.c. In subordine, lo stesso Tribunale aveva sollevato ulteriore questione per violazione degli artt. 24 e 111, comma 2, prima parte, Cost., nella parte in cui non attribuisce al giudice il potere-dovere di fissare una nuova udienza di trattazione in caso di intervento del terzo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il rimettente sosteneva che il sistema vigente, ammettendo l’intervento principale e litisconsortile fino alla precisazione delle conclusioni, consentiva al terzo di introdurre nuove domande e ampliare il thema decidendum ben oltre la fase di trattazione, in violazione del principio di ragionevole durata del processo. Il rimettente chiedeva che il termine fosse anticipato all’udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale, con sentenza n. 331 del 2008, ha dichiarato entrambe le questioni inammissibili per diverse, concorrenti ragioni:

    • Il rimettente manifestava perplessità e contraddizioni nella motivazione, affermando in un passo che al terzo intervenuto dopo l’udienza di trattazione non era consentita l’attività istruttoria, e prospettando in un altro la necessità di provvedere sulle istanze istruttorie degli intervenienti;
    • La questione principale avrebbe richiesto una pronuncia sostitutiva che incideva sull’intero sistema delle preclusioni del processo civile riformato, eccedendo i limiti del sindacato di legittimità;
    • La questione subordinata era contraddittoria rispetto alla principale e richiedeva anch’essa un intervento sostanzialmente additivo.

    Il principio

    Il terzo che interviene volontariamente in un processo civile già instaurato deve accettare il processo nello stato in cui si trova (art. 268, comma 2, c.p.c.) per ciò che riguarda le preclusioni istruttorie. Le questioni di legittimità costituzionale che richiedono interventi creativi sistematici sull’equilibrio tra concentrazione processuale e tutela del contraddittorio sono inammissibili in quanto eccedono il ruolo del giudice delle leggi.

    Domande e risposte

    Cosa è l’intervento volontario nel processo civile?
    L’intervento volontario si ha quando un terzo, non parte originaria del processo, decide di parteciparvi proprie domande o per sostenere le ragioni di una delle parti. L’art. 105 c.p.c. distingue l’intervento principale (il terzo propone domande verso le parti originarie) e quello adesivo dipendente (il terzo sostiene una delle parti senza proporre domande proprie).
    Perché la Corte non può effettuare un «intervento creativo» di sistema?
    La Corte costituzionale, nel giudizio incidentale, deve limitarsi a verificare se la norma impugnata sia incostituzionale. Non può riscrivere il sistema processuale secondo criteri che il legislatore potrebbe non aver voluto. Se la richiesta del rimettente è che la Corte ridisegni l’intero sistema delle preclusioni, la questione eccede i limiti del sindacato di legittimità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 330/2008 – Insindacabilità parlamentare Iannuzzi annullata

    La Corte costituzionale ha annullato la deliberazione del Senato della Repubblica che aveva dichiarato insindacabili le opinioni del senatore Raffaele Iannuzzi pubblicate sul quotidiano “Il Giornale”, ritenute diffamatorie nei confronti di magistrati della Procura di Palermo. Mancava qualsiasi atto parlamentare tipico cui ricondurre le dichiarazioni extra moenia.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano aveva promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione del 30 gennaio 2007 (Doc. IV-ter, n. 2-A) con cui il Senato aveva dichiarato insindacabili, ai sensi dell’art. 68, comma 1, della Costituzione, le opinioni espresse dal senatore Raffaele Iannuzzi nell’articolo pubblicato il 23 ottobre 2003 sul quotidiano «Il Giornale», intitolato «Travolto dai veleni di Palermo e dalle profezie sulla mafia: ma anche i DS isolano Violante». L’articolo era ritenuto diffamatorio da Giancarlo Caselli e da altri magistrati della Procura di Palermo.

    Il conflitto di attribuzione tra poteri

    Il conflitto di attribuzione tra poteri è il giudizio davanti alla Corte costituzionale con cui un potere dello Stato (nel caso: l’autorità giudiziaria) lamenta che un atto di un altro potere (nel caso: il Senato della Repubblica) abbia menomato le proprie attribuzioni costituzionali. Il GIP del Tribunale di Milano sosteneva che la deliberazione di insindacabilità del Senato impedisse illegittimamente il proseguimento del processo penale.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale, con sentenza n. 330 del 2008, ha accolto il ricorso e ha:

    • Dichiarato che non spettava al Senato della Repubblica affermare che i fatti del procedimento penale a carico del senatore Iannuzzi costituissero opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, comma 1, Cost.;
    • Annullato la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato il 30 gennaio 2007.

    La Corte ha rilevato che non vi era alcun atto parlamentare tipico (interrogazione, interpellanza, dichiarazione in aula o in commissione) cui ricondurre il contenuto dell’articolo pubblicato su «Il Giornale». Il mero riferimento all’attività politica del senatore su temi di lotta alla mafia non è sufficiente a configurare il necessario «nesso funzionale» tra le dichiarazioni extra moenia e l’esercizio delle funzioni parlamentari.

    Il principio

    La garanzia dell’insindacabilità parlamentare ex art. 68, comma 1, Cost. si applica alle sole dichiarazioni rese extra moenia che costituiscano la sostanziale riproduzione di specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell’esercizio delle proprie attribuzioni (nesso funzionale). Non è sufficiente che le dichiarazioni riguardino temi di rilievo generale dibattuti in Parlamento: occorre un collegamento con un atto parlamentare tipico. L’insindacabilità non è un privilegio personale del parlamentare, ma una garanzia delle prerogative delle Camere.

    Domande e risposte

    Cosa tutela l’art. 68, comma 1, della Costituzione?
    L’art. 68, comma 1, Cost. prevede che i membri del Parlamento non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Si tratta di una garanzia funzionale, non personale: tutela le prerogative del Parlamento come istituzione, non il singolo parlamentare in quanto tale.
    Cosa si intende per «nesso funzionale» nell’insindacabilità parlamentare?
    Il nesso funzionale è il collegamento tra le dichiarazioni rese da un parlamentare fuori dall’aula (extra moenia) e uno specifico atto parlamentare (interrogazione, discorso in aula, voto, proposta di legge). Senza tale collegamento, le dichiarazioni esterne non sono protette dall’insindacabilità, anche se riguardano temi su cui il parlamentare si è impegnato politicamente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 329/2008 – Zone protezione speciale Provincia Trento decreto illegittimo

    La Corte costituzionale ha annullato il decreto ministeriale 17 ottobre 2007 sui criteri uniformi per le zone speciali di conservazione, nella parte in cui si applicava alle Province autonome di Trento e Bolzano. Il decreto era privo di base legislativa valida nei confronti delle Province autonome, dopo che la sentenza n. 104/2008 aveva già dichiarato illegittima la norma di legge che lo fondava.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Trento aveva promosso conflitto di attribuzione tra enti nei confronti dello Stato, chiedendo l’annullamento degli artt. da 1 a 7 e dei relativi allegati del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, recante «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)». La Provincia sosteneva che il decreto, imponendo criteri vincolanti in materia di tutela degli habitat naturali, violasse la propria competenza legislativa primaria in materia di «parchi per la protezione della flora e della fauna» (art. 8, n. 16, Statuto speciale Trentino-Alto Adige).

    Il conflitto di attribuzione tra enti

    La Provincia autonoma di Trento aveva già dato attuazione alle direttive europee sugli habitat naturali (92/43/CEE) e sugli uccelli selvatici (79/409/CEE) mediante propria legislazione e deliberazioni. Il decreto ministeriale imponeva criteri dettagliati che si sovrapponevano a tale disciplina, senza rispettare le procedure previste per gli atti di indirizzo e coordinamento nei confronti delle Province autonome.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale, con sentenza n. 329 del 2008, ha accolto il ricorso e ha:

    • Dichiarato che non spettava allo Stato imporre alle Province autonome di Trento e di Bolzano di conformarsi al decreto ministeriale 17 ottobre 2007;
    • Annullato gli artt. da 1 a 7 e i relativi allegati del decreto, nella parte in cui si riferiscono anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

    La Corte ha rilevato che il decreto era privo di base legislativa valida nei confronti delle Province autonome, dopo che la sentenza n. 104 del 2008 aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1226, della legge n. 296/2006 – la norma che fondava il decreto – nella parte in cui obbligava le Province autonome a conformarsi ai criteri uniformi del Ministero.

    Il principio

    Le Province autonome di Trento e Bolzano, in forza della competenza legislativa primaria riconosciuta dallo Statuto speciale, hanno il potere di dare autonoma attuazione alle direttive europee in materia di tutela degli habitat naturali. Lo Stato non può vincolare tali Province al rispetto di criteri minimi uniformi definiti con decreto ministeriale, sia perché ciò viola la loro autonomia costituzionalmente garantita, sia perché un decreto ministeriale non è la fonte normativa idonea a limitare le competenze provinciali primarie.

    Domande e risposte

    Cosa sono le Zone speciali di conservazione (ZSC) e le Zone di protezione speciale (ZPS)?
    Sono aree protette istituite in attuazione della rete europea «Natura 2000», per la conservazione degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna selvatica. Le ZSC derivano dalla direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat), le ZPS dalla direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli).
    Perché le Province autonome hanno una posizione speciale rispetto alle Regioni ordinarie?
    Le Province autonome di Trento e Bolzano godono di competenze legislative primarie in numerose materie, ai sensi dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972). In tali materie, la legge statale e i regolamenti statali hanno un’efficacia molto più limitata rispetto alle Regioni ordinarie.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 328/2008 – Concorso notarile norma transitoria inammissibile

    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità dell’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 166/2006 sul concorso notarile, nella parte in cui differisce al primo concorso successivo l’applicazione dei nuovi criteri di valutazione degli scritti. I rimettenti avevano formulato il quesito in modo contraddittorio.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con due ordinanze, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. La norma prevedeva che i nuovi criteri di valutazione dei candidati al concorso notarile introdotti dall’art. 11 del medesimo decreto si applicassero «con decorrenza dalla data di emanazione del prossimo bando di concorso per la nomina a notaio», escludendone quindi l’applicazione al concorso già in corso.

    La questione di legittimità costituzionale

    I rimettenti ritenevano irragionevole che i nuovi criteri di valutazione – tra cui l’obbligo di motivazione in caso di non ammissione alle prove orali – non si applicassero ai candidati il cui concorso era già in corso al momento dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 166/2006. I candidati interessati (i cosiddetti «novantisti», esclusi per punteggio complessivo insufficiente pur avendo ottenuto il minimo in ciascuna prova) avrebbero potuto beneficiare dell’obbligo di motivazione.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale, con sentenza n. 328 del 2008, ha dichiarato la questione inammissibile per diverse, concorrenti ragioni. I rimettenti avevano formulato il quesito in modo contraddittorio: sostenevano l’inapplicabilità della norma al concorso in corso, ma chiedevano alla Corte di eliminare la disposizione transitoria che aveva previsto tale inapplicabilità; ciò non avrebbe automaticamente reso applicabili i nuovi criteri, poiché i rimettenti non avevano spiegato le ragioni giuridiche di tale effetto. La questione si risolveva in una richiesta di intervento interpretativo di competenza del giudice a quo.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il rimettente non chiarisce in che modo l’eventuale declaratoria di incostituzionalità risolverebbe il problema nel giudizio principale, o quando la questione si risolve in realtà in una richiesta di interpretazione normativa di competenza del giudice rimettente. La disposizione transitoria che fissa la decorrenza dell’applicazione di nuove norme risponde a un principio di affidamento: le regole di un concorso devono essere fissate prima del suo espletamento.

    Domande e risposte

    Chi erano i «novantisti» nel concorso notarile?
    Erano i candidati che, pur avendo ottenuto il punteggio minimo di trenta in ciascuna delle tre prove scritte, non raggiungevano il punteggio complessivo di 105 necessario per l’ammissione alle prove orali. Il sistema pre-riforma non imponeva alla commissione di motivare tale esclusione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 327/2008 – Disastro innominato art. 434 c.p. non fondata

    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell’art. 434 del codice penale sul cosiddetto disastro innominato. La norma, pur usando espressioni elastiche, soddisfa il principio di determinatezza se interpretata sistematicamente con le altre fattispecie di disastro e con la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva sollevato, con due ordinanze, questione di legittimità costituzionale dell’art. 434 del codice penale, nella parte in cui punisce il cosiddetto «disastro innominato», in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 24 e 27 della Costituzione. Il giudizio a quo riguardava imputati accusati di aver causato un disastro ambientale attraverso lo smaltimento illecito di rifiuti pericolosi in terreni agricoli.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il rimettente sosteneva che la locuzione «altro disastro» contenuta nell’art. 434 c.p. violasse il principio di tassatività-determinatezza della fattispecie penale (art. 25, comma 2, Cost.), in quanto – a differenza degli altri disastri tipici previsti negli articoli precedenti – non descriveva né la condotta né l’evento in modo sufficientemente preciso. Ciò si rifletteva, secondo il rimettente, anche sul diritto di difesa (art. 24 Cost.) e sul principio di colpevolezza (art. 27 Cost.).

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale, con sentenza n. 327 del 2008, ha dichiarato la questione non fondata. La Corte ha chiarito che il concetto di «disastro» riceve il suo significato dall’analisi sistematica delle fattispecie di disastro tipico previste negli artt. 427-433 c.p., dalle quali emergono due tratti qualificanti: (a) sul piano dimensionale, un evento distruttivo di proporzioni straordinarie; (b) sul piano offensivo, la messa in pericolo della vita o dell’integrità fisica di un numero indeterminato di persone. Tale nozione corrisponde alla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione e soddisfa il principio di determinatezza.

    Il principio

    Il «disastro innominato» previsto dall’art. 434 c.p. assolve una funzione di chiusura del sistema dei reati contro la pubblica incolumità, colmando le lacune che il progresso tecnico può far emergere. Esso deve essere un evento omogeneo ai disastri tipici: deve avere proporzioni straordinarie e mettere in pericolo un numero indeterminato di persone. La norma, interpretata sistematicamente, rispetta il principio di tassatività. La Corte ha peraltro auspicato che il legislatore preveda figure criminose specifiche per il disastro ambientale.

    Domande e risposte

    Cos’è il disastro innominato previsto dall’art. 434 c.p.?
    Il disastro innominato è la fattispecie di chiusura del capo sui delitti di comune pericolo mediante violenza. Punisce chi commette un fatto diretto a cagionare un evento di proporzioni straordinarie – diverso dai disastri tipicamente previsti (naufragio, frana, disastro ferroviario ecc.) – dal quale derivi pericolo per la pubblica incolumità.
    Come si accerta la determinatezza di una norma penale?
    La Corte costituzionale valuta la determinatezza non isolando i singoli elementi descrittivi, ma raccordandoli con gli altri elementi costitutivi della fattispecie, con la sua collocazione sistematica e con la giurisprudenza consolidata. Espressioni elastiche non determinano automaticamente un vizio di tassatività.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 326/2008 – Società strumentali regionali e concorrenza

    La Corte costituzionale ha esaminato la legittimità dell’art. 13 del decreto-legge n. 223/2006, che limita l’operatività delle società strumentali costituite da Regioni ed enti locali, imponendo che esse operino esclusivamente con gli enti costituenti. Cinque Regioni avevano impugnato la norma per violazione dell’autonomia regionale.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni Veneto (con due ricorsi), siciliana, Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta avevano impugnato in via principale l’art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione. La norma – rubricata «Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza» – imponeva alle società strumentali regionali e locali di operare esclusivamente con gli enti costituenti e affidanti, vietando ogni attività verso terzi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni sostenevano che la norma, pur perseguendo finalità di tutela della concorrenza, comprimesse irragionevolmente la loro autonomia legislativa e amministrativa, non lasciando alcuno spazio per adattamenti alle esigenze locali. La Regione siciliana lamentava anche la lesione delle proprie competenze statutarie.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale, con sentenza n. 326 del 2008, ha pronunciato nel merito la sentenza riconoscendo la legittimità dell’intervento statale in materia di tutela della concorrenza. Lo Stato può limitare l’attività delle società strumentali degli enti locali che, godendo di un regime speciale, potrebbero alterare la concorrenza operando anche sul libero mercato. La Corte ha ritenuto proporzionate e non irragionevoli le limitazioni imposte dall’art. 13, confermandone la compatibilità con il riparto di competenze costituzionale.

    Il principio

    Lo Stato può, nell’esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza, limitare l’operatività delle società strumentali degli enti locali, imponendo che esse svolgano la propria attività esclusivamente per conto degli enti che le hanno costituite. Ciò mira a evitare che soggetti formalmente privatizzati ma soggetti a influenza pubblica dominante possano avvantaggiarsi di tale status nel libero mercato, alterando la parità concorrenziale.

    Domande e risposte

    Cosa sono le società strumentali degli enti locali?
    Sono società a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate da Regioni, Province e Comuni, per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività degli enti stessi. L’art. 13 del d.l. n. 223/2006 ne vieta le attività verso soggetti terzi per evitare distorsioni della concorrenza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 325/2008 – Sospensione contributi sisma Molise datori lavoro

    La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondate le questioni di legittimità dell’art. 6, comma 1-bis, del d.l. n. 263/2006, che interpretava autenticamente la sospensione dei contributi previdenziali a seguito del sisma del Molise del 2002 come applicabile ai soli datori di lavoro privati.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale amministrativo regionale del Molise aveva sollevato, in sei ordinanze, questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1-bis, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, aggiunto dalla legge di conversione 6 dicembre 2006, n. 290, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione. La disposizione interpretava autenticamente le ordinanze di protezione civile successive al terremoto del 2002 in Molise, nel senso che la sospensione dei versamenti contributivi si applicava esclusivamente ai datori di lavoro privati con sede nel territorio colpito.

    La questione di legittimità costituzionale

    I giudici rimettenti ritenevano che la norma interpretativa discriminasse irragionevolmente i lavoratori dipendenti – sia pubblici che privati – e i lavoratori autonomi, escludendoli dal beneficio della sospensione contributiva, in violazione dei principi di uguaglianza e solidarietà sociale. Con una delle ordinanze si lamentava anche la violazione dell’art. 24 Cost., ritenendo che la norma fosse stata adottata per paralizzare gli effetti di sentenze già emesse in favore dei lavoratori.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale, con sentenza n. 325 del 2008, ha:

    • Dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate con le cinque ordinanze r.o. nn. 687-691/2007, perché formulate in modo ancipite – presentando due letture alternative della norma senza che il rimettente operasse una scelta tra di esse;
    • Dichiarato inammissibili le questioni riferite agli artt. 2 e 24 Cost. sollevate con l’ordinanza r.o. n. 54/2008, per carenza di motivazione e per inconferenza del parametro dell’art. 24 Cost.;
    • Dichiarato non fondata la questione riferita all’art. 3 Cost. sollevata con la stessa ordinanza, in quanto la limitazione del beneficio ai datori di lavoro privati non è irragionevole, trattandosi di soggetti esposti al rischio di impresa, in situazione non omogenea rispetto ai dipendenti pubblici.

    Il principio

    Il legislatore può limitare il beneficio della sospensione degli obblighi contributivi ai soli datori di lavoro privati colpiti da calamità naturale, senza estenderlo ai lavoratori dipendenti o pubblici, purché tale scelta non sia arbitraria. La diversità di situazioni tra datori di lavoro privati (esposti al rischio d’impresa) e dipendenti pubblici giustifica la differenziazione di trattamento. Le questioni di legittimità formulate in forma ancipite sono inammissibili.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per norma di interpretazione autentica?
    Una norma di interpretazione autentica è una disposizione con cui il legislatore chiarisce il significato di una norma preesistente, con efficacia retroattiva. La Corte costituzionale ha ritenuto ammissibili tali norme quando assegnano alla disposizione interpretata un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario.
    Quando una questione di legittimità è «ancipite»?
    Una questione è ancipite quando è formulata in modo alternativo o ambiguo, senza che il rimettente abbia operato una scelta definitiva tra le possibili interpretazioni della norma o tra i possibili contenuti del petitum. La giurisprudenza costituzionale è costante nel dichiararne l’inammissibilità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 324/2008 – Prescrizione ex Cirielli attenuanti speciali inammissibile

    La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’art. 157 c.p. e su altri articoli della legge n. 251/2005 (cosiddetta legge ex Cirielli) in materia di prescrizione del reato. Le questioni tendevano a ottenere pronunce additive in peius vietate alla Corte.

    Di cosa si tratta

    Tre giudici rimettenti – il Tribunale di Roma, il Tribunale di Salerno (sez. Cava de’ Tirreni) e il GIP del Tribunale di Padova – avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale di vari articoli della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (modificativa degli artt. 157 e 161 c.p. in materia di prescrizione), in riferimento all’art. 3 della Costituzione. In sostanza si contestava la riduzione dei termini di prescrizione introdotta dalla cosiddetta legge ex Cirielli e la scelta di collegare la durata dei termini prescrizionali allo stato soggettivo dell’imputato (recidiva) anziché alla gravità oggettiva del fatto.

    Le questioni di legittimità costituzionale

    Le questioni investivano: (a) l’art. 157, comma 2, c.p. novellato, nella parte in cui non consente di tener conto delle circostanze attenuanti speciali o ad effetto speciale nel calcolo del termine di prescrizione; (b) l’art. 6, comma 2, l. n. 251/2005, che ha abrogato la regola per cui la prescrizione del reato continuato decorre dalla cessazione della continuazione; (c) l’art. 6, commi 1 e 4, che lega l’aumento dei termini in caso di atti interruttivi allo status soggettivo di recidivo; (d) la disciplina transitoria dell’art. 10, comma 3.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale, con sentenza n. 324 del 2008, ha:

    • Dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 6, commi 2, 5 e 1-4 l. n. 251/2005 e sull’art. 10, comma 3, in quanto richiedevano pronunce additive in malam partem – vietate per il principio della riserva di legge in materia penale ex art. 25, comma 2, Cost. – ovvero presentavano un petitum oscuro e ancipite;
    • Dichiarato non fondate le questioni sull’art. 157, comma 2, c.p. e sull’art. 6, comma 1, l. n. 251/2005, in quanto la scelta di escludere le circostanze attenuanti dal calcolo del termine prescrizionale è frutto di una non irragionevole discrezionalità legislativa, volta a garantire certezza e predeterminazione dei termini.

    Il principio

    La Corte costituzionale non può pronunciare sentenze additive in malam partem in materia penale: non può ampliare le fattispecie criminose, estendere le sanzioni, né allungare i termini di prescrizione, poiché ciò contrasterebbe con la riserva assoluta di legge in materia penale sancita dall’art. 25, comma 2, della Costituzione. Il principio favor rei non impone al legislatore di adottare i termini di prescrizione più favorevoli al reo in ogni ipotesi possibile.

    Domande e risposte

    Cosa sono le pronunce additive in peius in materia penale?
    Sono le sentenze con cui la Corte costituzionale – dichiarando incostituzionale una norma di favore – determinerebbe di fatto un aggravamento della posizione dell’imputato (ad esempio, un allungamento dei termini di prescrizione o un inasprimento della pena). Tali pronunce sono vietate perché violerebbero la riserva di legge in materia penale.
    Come funziona la prescrizione del reato continuato dopo la legge ex Cirielli?
    Con l’abrogazione dell’art. 158, comma 1, ultima parte, c.p. da parte della l. n. 251/2005, il termine di prescrizione per il reato continuato non decorre più dalla cessazione della continuazione, ma separatamente per ciascun reato componente il vincolo della continuazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 323/2008 – Pensione privilegiata malattie latenza amianto

    La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo il termine quinquennale di decadenza per la domanda di pensione privilegiata militare, nella parte in cui si applica anche alle malattie a lunga latenza insorte dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio. Il caso riguardava un militare deceduto per mesotelioma pleurico da amianto.

    Di cosa si tratta

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale della Regione Liguria, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione. Il caso concreto riguardava la vedova di un capitano di corvetta deceduto per mesotelioma pleurico contratto durante il servizio in Marina militare per esposizione all’amianto; la domanda di pensione privilegiata era stata presentata oltre i cinque anni dalla cessazione dal servizio.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973 prevedeva un termine quinquennale di decadenza per la presentazione della domanda di pensione privilegiata, decorrente dalla cessazione dal servizio. Per le malattie a lunga latenza – come quelle asbesto-correlate, che possono manifestarsi decenni dopo l’esposizione – questo termine rendeva di fatto impossibile il conseguimento della pensione quando la malattia si manifestasse successivamente alla scadenza del termine.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale, con sentenza n. 323 del 2008, ha accolto la questione e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973, nella parte in cui fa decorrere il termine quinquennale dalla cessazione dal servizio anche nei casi in cui la malattia professionale si manifesti dopo tale termine. A partire dalla pronuncia, il termine deve decorrere dalla manifestazione della malattia quando l’insorgenza è successiva ai cinque anni dalla cessazione dal servizio.

    Il principio

    Il termine di decadenza per la domanda di pensione privilegiata non può decorrere dalla cessazione dal servizio quando la malattia professionale si manifesta dopo tale termine. Per le malattie a lunga latenza – in cui il danno alla salute emerge a distanza di anni o decenni dall’agente causale – il termine deve decorrere dalla manifestazione della malattia, in attuazione dei principi di uguaglianza e di tutela della salute e della previdenza sociale.

    Domande e risposte

    Cosa è la pensione privilegiata per i dipendenti pubblici?
    La pensione privilegiata è un trattamento pensionistico spettante ai dipendenti pubblici (inclusi i militari) che abbiano subito una menomazione permanente dell’integrità fisica a causa del servizio prestato, che abbia determinato la cessazione dal servizio o ne abbia aggravato le condizioni.
    Cosa sono le malattie a lunga latenza?
    Sono malattie professionali la cui insorgenza clinica avviene a distanza di molti anni – anche decenni – dall’esposizione all’agente causale. Il mesotelioma pleurico da amianto è l’esempio più noto: può manifestarsi 20-40 anni dopo l’esposizione alle fibre di asbesto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 322/2008 – Appalti pubblici Regione Veneto parzialmente illegittimi

    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge regionale Veneto n. 17/2007 in materia di lavori pubblici e appalti, per violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato in via principale la legge della Regione Veneto 7 novembre 2007, n. 17 (ricorso n. 40 del 2007), contestando la compatibilità di numerose sue disposizioni con l’art. 117, comma 2, lett. e), l), m) e s) della Costituzione, nelle materie di tutela della concorrenza, ordinamento civile, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e tutela dell’ambiente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Lo Stato sosteneva che la Regione Veneto avesse invaso competenze legislative statali esclusive disciplinando in modo autonomo i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la qualificazione delle imprese, i contratti di appalto integrato e la sicurezza nei cantieri, materie riservate in via esclusiva al legislatore nazionale.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale, con sentenza n. 322 del 2008, ha:

    • Dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 6, comma 1; 7, commi 2 e 3; 8; 22; 24; 29; 32; e 43, comma 1, della legge regionale Veneto n. 17/2007, per violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lett. e) Cost.) e di ordinamento civile (art. 117, comma 2, lett. l) Cost.);
    • Dichiarato inammissibili le censure riferite all’art. 117, comma 2, lett. m), Cost. (livelli essenziali delle prestazioni), per carenza di adeguata motivazione.

    Il principio

    La disciplina dei contratti pubblici è riservata in via esclusiva al legislatore statale. Le Regioni non possono introdurre deroghe o integrazioni alle norme del Codice dei contratti pubblici in materie quali la qualificazione delle imprese, le procedure di affidamento, la disciplina contrattuale e le garanzie. Tali materie ricadono nella competenza esclusiva statale della «tutela della concorrenza» e dell’«ordinamento civile».

    Domande e risposte

    Le Regioni possono disciplinare gli appalti pubblici sul proprio territorio?
    Le Regioni possono intervenire solo per aspetti organizzativi di propria competenza (es. programmazione dei lavori pubblici regionali), ma non possono dettare regole sulle procedure di affidamento, sui contratti, sulle qualificazioni delle imprese o sulle garanzie: tali materie sono riservate alla legge statale.
    Cosa significa che la competenza è «esclusiva» dello Stato?
    La competenza legislativa esclusiva (art. 117, comma 2, Cost.) significa che solo il Parlamento nazionale può legiferare in quella materia. Le leggi regionali che interferiscono con tale competenza sono incostituzionali, indipendentemente dal merito delle scelte compiute.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 321/2008 – Ricorso persona offesa giudice di pace

    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 26 del d.lgs. n. 274/2000, che disciplina il ricorso immediato della persona offesa davanti al giudice di pace. Il rimettente muoveva da un erroneo presupposto interpretativo: la presentazione del ricorso equivale a querela ai sensi dell’art. 21, comma 5, dello stesso decreto.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Napoli aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 26 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (competenza penale del giudice di pace), in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. La norma consente alla persona offesa di citare direttamente a giudizio l’autore del reato davanti al giudice di pace, attraverso il cosiddetto ricorso immediato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il rimettente riteneva che il meccanismo del ricorso immediato potesse pregiudicare la posizione processuale dell’imputato, non avendo la persona offesa proposto formale querela prima di procedere con il ricorso. Di conseguenza, dubitava della compatibilità della norma con i principi di ragionevolezza, di difesa e di giusto processo.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 321 del 2008, ha dichiarato la questione manifestamente infondata. Il rimettente muoveva da un erroneo presupposto interpretativo: l’art. 21, comma 5, del d.lgs. n. 274/2000 stabilisce espressamente che la presentazione del ricorso immediato equivale a querela. Pertanto, il dubbio sollevato circa l’assenza di querela era infondato in radice, non sussistendo il vizio denunciato.

    Il principio

    Nel processo penale davanti al giudice di pace, la presentazione del ricorso immediato da parte della persona offesa equivale, ai sensi dell’art. 21, comma 5, d.lgs. n. 274/2000, alla proposizione della querela. Il rimettente che solleva una questione di legittimità costituzionale deve interpretare correttamente le norme applicabili prima di formulare il dubbio di incostituzionalità.

    Domande e risposte

    Cosa è il ricorso immediato della persona offesa davanti al giudice di pace?
    Il ricorso immediato, disciplinato dall’art. 26 d.lgs. n. 274/2000, consente alla persona offesa di reati di competenza del giudice di pace di citare direttamente a giudizio il presunto autore del reato, senza necessità di denuncia-querela separata, in quanto la stessa presentazione del ricorso vale come querela.
    Cosa accade se il giudice a quo parte da un presupposto interpretativo errato?
    La Corte costituzionale dichiara la questione manifestamente infondata (o inammissibile), poiché il dubbio di costituzionalità si fonda su una premessa errata. Il giudice rimettente ha l’obbligo di interpretare correttamente le norme prima di sollevare la questione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 320/2008 – Appalti Regione Calabria elisoccorso illegittimo

    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 2 della legge regionale Calabria n. 12/2007 che prorogava il contratto di elisoccorso, per violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. Ha invece dichiarato cessata la materia del contendere su altre disposizioni abrogate nelle more del giudizio.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato in via principale le leggi regionali della Calabria n. 9 del 2007 e n. 12 del 2007 (ricorsi nn. 33 e 35 del 2007), lamentando la violazione dell’art. 117, commi 1 e 2, lett. e), della Costituzione in materia di tutela della concorrenza. In particolare, la legge n. 12/2007 prorogava mediante accordo diretto – senza procedura di gara – il contratto per il servizio di elisoccorso in Calabria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Lo Stato sosteneva che la proroga del contratto di elisoccorso senza procedura ad evidenza pubblica violasse la normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici, materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. e), Cost. (tutela della concorrenza).

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale, con sentenza n. 320 del 2008, ha:

    • Dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge regionale Calabria n. 12/2007, che prorogava mediante accordo diretto il contratto di elisoccorso, per violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza;
    • Dichiarato cessata la materia del contendere sull’art. 20, comma 4, della legge regionale n. 9/2007 e sull’art. 1 della legge regionale n. 12/2007, in quanto tali disposizioni erano state abrogate nelle more del giudizio costituzionale.

    Il principio

    Le Regioni non possono derogare alle regole dell’evidenza pubblica nei contratti di appalto, né prorogare mediante accordo diretto contratti scaduti per servizi pubblici. La tutela della concorrenza è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, che comprende anche la disciplina delle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per «tutela della concorrenza» come materia di competenza statale esclusiva?
    La materia, riservata allo Stato dall’art. 117, comma 2, lett. e), Cost., comprende le regole che garantiscono il corretto funzionamento del mercato: normativa antitrust, discipline dell’evidenza pubblica negli appalti, liberalizzazioni. Le Regioni non possono legiferare in modo da restringere la concorrenza.
    Cosa significa «cessata materia del contendere» nel giudizio costituzionale?
    Quando la norma impugnata viene abrogata o modificata nelle more del giudizio, in modo che il vizio denunciato sia eliminato, la Corte dichiara che è venuto meno l’oggetto del contendere, senza pronunciarsi nel merito.

    Norme collegate

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