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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha annullato la deliberazione della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni rese dal deputato Vittorio Sgarbi contro la magistrata Ilda Boccassini durante una trasmissione televisiva. Le affermazioni non erano coperte dall’immunità parlamentare perché non erano collegate ad alcun atto parlamentare.

Di cosa si tratta

Durante la trasmissione televisiva «Sgarbi quotidiani» del 2 gennaio 1998, il deputato Vittorio Sgarbi aveva pronunciato gravi affermazioni nei confronti della magistrata Ilda Boccassini, accusandola di aver indirettamente causato la morte del procuratore Michele Coiro. La Boccassini aveva agito in giudizio per risarcimento del danno da diffamazione. La Camera dei deputati, con delibera del 26 gennaio 2005, aveva dichiarato le opinioni insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di appello di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, contestando che la Camera avesse usurpato la sfera del potere giudiziario deliberando l’insindacabilità di dichiarazioni rese in un contesto extraparlamentare, in assenza di qualsiasi nesso funzionale con l’attività parlamentare.

La decisione della Corte

La Corte ha accolto il ricorso, dichiarando che non spettava alla Camera deliberare l’insindacabilità e annullando la deliberazione del 26 gennaio 2005. Le dichiarazioni di Sgarbi erano state rese in veste di opinionista televisivo e non presentavano il necessario nesso funzionale con l’esercizio delle funzioni parlamentari richiesto dall’art. 68 Cost.

Il principio

L’immunità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. copre solo le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari e che presentino un nesso funzionale diretto con un atto parlamentare specifico. Le dichiarazioni rese in programmi televisivi, in veste di opinionista, non godono di tale protezione anche se il loro autore è parlamentare.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 68 della Costituzione sull’insindacabilità parlamentare?

Il primo comma stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Si tratta di una garanzia funzionale che tutela il libero esercizio del mandato parlamentare, non una copertura generica di qualsiasi dichiarazione.

Qual è il «nesso funzionale» richiesto dalla Corte?

Le dichiarazioni extraparlamentari sono coperte dall’immunità solo se sono sostanzialmente riconducibili a un atto parlamentare specifico (un’interrogazione, un discorso in Aula, ecc.) e ne costituiscono una sorta di divulgazione. Nel caso Sgarbi questo nesso era del tutto assente.

La Corte può annullare le deliberazioni parlamentari?

Sì, nei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato. Se la Camera ha deliberato in un ambito non di sua spettanza, la Corte costituzionale annulla la deliberazione, ripristinando la competenza del giudice ordinario a decidere nel merito della causa risarcitoria.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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