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Con la sentenza n. 161 del 2008, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di art. 2, comma 161, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (convertito dalla legge n. 286/2006, disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), per contrasto con artt. 3 e 21 della Costituzione. La pronuncia produce effetti erga omnes: la norma è eliminata dall’ordinamento.
Di cosa si tratta
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 161/2008, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di art. 2, comma 161, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (convertito dalla legge n. 286/2006, disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), per contrasto con artt. 3 e 21 della Costituzione. La pronuncia di accoglimento produce effetti erga omnes: la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La questione di legittimità costituzionale
È stata sottoposta alla Corte la questione di legittimità costituzionale di art. 2, comma 161, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (convertito dalla legge n. 286/2006, disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), sollevata da Tribunale ordinario di Roma, in riferimento a artt. 3 e 21 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 161. La norma è stata espunta dall’ordinamento con effetti erga omnes e retroattivi, salvi i rapporti già esauriti. I giudici non possono più applicare la disposizione dichiarata incostituzionale.
Il principio
La norma che disciplina il regime transitorio dell’emittenza televisiva in chiaro verso il digitale terrestre viola il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) perché tratta diversamente situazioni analoghe senza giustificazione ragionevole.
Domande e risposte
Cosa ha deciso la Corte con la sentenza n. 161/2008?
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di art. 2, comma 161, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (convertito dalla legge n. 286/2006, disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria). La norma è stata eliminata dall’ordinamento con effetti erga omnes.
Quali effetti produce la dichiarazione di illegittimità costituzionale?
Le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale producono effetti erga omnes e retroattivi (salvo i rapporti già esauriti). Dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, i giudici non possono applicare la norma dichiarata incostituzionale; nei giudizi pendenti essa va disapplicata.
Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte Costituzionale?
Le sentenze della Corte Costituzionale affrontano il merito della questione di legittimità. Possono dichiarare l’illegittimità (accoglimento), rigettare la questione (rigetto/non fondatezza), o adottare pronunce interpretative (additive, sostitutive, manipolative). Le ordinanze sono riservate alle decisioni processuali e ai casi di manifesta inammissibilità.
Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?
In Italia la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata solo in via incidentale: un giudice, nel corso di un processo, sospende il giudizio e rimette la questione alla Corte Costituzionale se ritiene che una norma applicabile nel giudizio contrasti con la Costituzione. In alcuni casi specifici (ricorso in via principale) lo Stato, le regioni e le province autonome possono ricorrere direttamente.
La pronuncia n. 161/2008 ha effetti nel mio procedimento?
Sì: le sentenze di accoglimento della Corte producono effetti erga omnes e retroattivi (salvo i rapporti esauriti). Se nel tuo procedimento si applica la norma dichiarata incostituzionale, il giudice non può più applicarla.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.