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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sulla norma interpretativa che disciplina il calcolo della retribuzione pensionabile per i periodi di lavoro svolti in Svizzera, con contributi poi trasferiti in Italia. La norma non è innovativa ma chiarisce il metodo di computo già desumibile dall’ordinamento e non lede i diritti previdenziali acquisiti prima della sua entrata in vigore.
Di cosa si tratta
Un lavoratore italiano, Valerio Morettini, aveva lavorato sia in Svizzera sia in Italia. Al momento del pensionamento chiedeva che la retribuzione pensionabile per il periodo svizzero fosse calcolata sulla base della retribuzione effettivamente percepita in Svizzera negli ultimi cinque anni. La legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 777) aveva stabilito invece che la retribuzione pensionabile fosse determinata riparametrando i contributi trasferiti secondo le aliquote contributive italiane.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità dell’art. 1, comma 777, della legge n. 296 del 2006, in riferimento agli artt. 3, 35 (quarto comma) e 38 (secondo comma) della Costituzione, sostenendo che la norma interpretativa aveva carattere innovativo e retroattivo, penalizzando i lavoratori migranti.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo che la norma abbia natura genuinamente interpretativa. Essa chiarisce il metodo di calcolo della retribuzione pensionabile per i contributi trasferiti dall’estero, in modo coerente con i principi del sistema previdenziale italiano. La salvezza dei trattamenti più favorevoli già liquidati esclude effetti retroattivi pregiudizievoli.
Il principio
Una norma di interpretazione autentica in materia previdenziale è costituzionalmente legittima quando si limita a chiarire il significato di una disposizione preesistente in modo ragionevole e fa salvi i trattamenti più favorevoli già liquidati, evitando quindi un’applicazione retroattiva in senso sfavorevole agli assicurati.
Domande e risposte
Come viene calcolata la pensione con contributi esteri trasferiti in Italia?
Secondo la norma interpretata, la retribuzione pensionabile per i periodi di lavoro estero si calcola moltiplicando i contributi trasferiti per cento e dividendo per l’aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti vigente nel periodo di riferimento, non sulla base della retribuzione effettiva estera.
I pensionati già liquidati con calcolo diverso perdono qualcosa?
No: il comma 777 fa espressamente salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della legge, garantendo la continuità delle prestazioni acquisite.
Cosa tutela l’art. 38, secondo comma, Cost. in questo contesto?
Garantisce il diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortuni, malattia, invalidità e vecchiaia. La Corte ha ritenuto che il metodo di calcolo censurato non comprima irragionevolmente tale diritto.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, evocato rispetto ai lavoratori migranti
- Art. 35 della Costituzione — tutela del lavoro, anche all’estero
- Art. 38 della Costituzione — diritto alle prestazioni previdenziali adeguate
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