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Con la sentenza n. 159 del 2008, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di art. 1, commi 721, 722, 725-730 e 733-735 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), per contrasto con artt. 117, 118 e 119 della Costituzione. La pronuncia produce effetti erga omnes: la norma è eliminata dall’ordinamento.
Di cosa si tratta
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 159/2008, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di art. 1, commi 721, 722, 725-730 e 733-735 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), per contrasto con artt. 117, 118 e 119 della Costituzione. La pronuncia di accoglimento produce effetti erga omnes: la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La questione di legittimità costituzionale
È stata sottoposta alla Corte la questione di legittimità costituzionale di art. 1, commi 721, 722, 725-730 e 733-735 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), sollevata da Regione Veneto e Provincia autonoma di Bolzano (ricorso diretto), in riferimento a artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiara l’illegittimità costituzionale parziale dei commi impugnati. La norma è stata espunta dall’ordinamento con effetti erga omnes e retroattivi, salvi i rapporti già esauriti. I giudici non possono più applicare la disposizione dichiarata incostituzionale.
Il principio
Le disposizioni della legge finanziaria che impongono alle regioni riduzioni di spesa vincolate nei dettagli violano gli artt. 117 e 119 della Costituzione sull’autonomia finanziaria e organizzativa degli enti territoriali: lo Stato può fissare obiettivi di risparmio ma non le modalità operative.
Domande e risposte
Cosa ha deciso la Corte con la sentenza n. 159/2008?
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di art. 1, commi 721, 722, 725-730 e 733-735 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007). La norma è stata eliminata dall’ordinamento con effetti erga omnes.
Quali effetti produce la dichiarazione di illegittimità costituzionale?
Le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale producono effetti erga omnes e retroattivi (salvo i rapporti già esauriti). Dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, i giudici non possono applicare la norma dichiarata incostituzionale; nei giudizi pendenti essa va disapplicata.
Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte Costituzionale?
Le sentenze della Corte Costituzionale affrontano il merito della questione di legittimità. Possono dichiarare l’illegittimità (accoglimento), rigettare la questione (rigetto/non fondatezza), o adottare pronunce interpretative (additive, sostitutive, manipolative). Le ordinanze sono riservate alle decisioni processuali e ai casi di manifesta inammissibilità.
Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?
In Italia la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata solo in via incidentale: un giudice, nel corso di un processo, sospende il giudizio e rimette la questione alla Corte Costituzionale se ritiene che una norma applicabile nel giudizio contrasti con la Costituzione. In alcuni casi specifici (ricorso in via principale) lo Stato, le regioni e le province autonome possono ricorrere direttamente.
La pronuncia n. 159/2008 ha effetti nel mio procedimento?
Sì: le sentenze di accoglimento della Corte producono effetti erga omnes e retroattivi (salvo i rapporti esauriti). Se nel tuo procedimento si applica la norma dichiarata incostituzionale, il giudice non può più applicarla.
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