Testo dell'articoloVigente
Art. 2 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche (1) (2)
In vigore dal 1/1/1974
1. La dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell’articolo 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l’individuazione del contribuente, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché per l’effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l’Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 8, primo comma, primo periodo. Note: (1) Si veda l’art. 6, comma 1, lett. d), DPR 29.9.1973 n. 605, pubblicato in G.U. 16.10.1973 n. 268, S.O., circa l’obbligo di indicare il numero di codice fiscale nelle dichiarazioni dei redditi. (2) Si vedano gli artt. 10 e 12, DLgs. 9.7.1997 n. 241, pubblicato in G.U. 28.7.1997 n. 174, emanato in attuazione della delega di cui all’art. 3, comma 134, L. 23.12.1996 n. 662, pubblicata in G.U. 28.12.1996 n. 303, S.O. n. 233, circa la determinazione in dichiarazione dei redditi dei contributi dovuti agli enti previdenziali.
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In sintesi
Indice dei contenuti
Funzione e struttura dell’obbligo dichiarativo delle persone fisiche
L’articolo 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 costituisce la norma cardine che definisce il contenuto minimo della dichiarazione dei redditi per le persone fisiche. La disposizione va letta in combinato disposto con il secondo comma dell’articolo 1 del medesimo decreto, che stabilisce i requisiti formali generali della dichiarazione, e con l’articolo 8, primo comma, primo periodo, che rinvia ai modelli approvati dal Ministero per la determinazione concreta degli elementi da indicare.
La funzione della dichiarazione dei redditi non è meramente comunicativa: essa costituisce un atto giuridico di notevole rilievo, con il quale il contribuente manifesta la propria posizione fiscale e offre all’Amministrazione finanziaria le informazioni necessarie per il controllo. La Corte Costituzionale, con orientamento consolidato, ha ricondotto l’obbligo dichiarativo al dovere di concorrere alle spese pubbliche sancito dall’articolo 53 della Costituzione, che impone a tutti i soggetti passivi di rendere conoscibile la propria capacità contributiva.
I dati e gli elementi necessari: perimetro dell’obbligo
L’articolo 2 distingue tre categorie di informazioni che la dichiarazione deve contenere. In primo luogo, i dati identificativi del contribuente: nome, cognome, codice fiscale, domicilio fiscale, residenza anagrafica. L’obbligo di indicare il codice fiscale è expressamente ribadito dall’articolo 6, comma 1, lettera d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, a conferma del valore identificativo di tale strumento nell’anagrafe tributaria.
In secondo luogo, gli elementi per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute: si tratta dell’anima sostanziale della dichiarazione, nella quale il contribuente quantifica le singole categorie reddituali ai sensi del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito TUIR), espone le deduzioni e detrazioni spettanti, calcola l’imposta lorda, le ritenute subite, i crediti di imposta e l’imposta netta dovuta o a credito.
In terzo luogo, gli elementi per l’effettuazione dei controlli: il legislatore ha voluto che la dichiarazione contenesse non solo i dati utili al calcolo dell’imposta, ma anche quelli che consentono all’Ufficio di verificare la correttezza delle informazioni dichiarate, attraverso riscontri incrociati con le comunicazioni di terzi (datori di lavoro, banche, enti previdenziali, intermediari finanziari).
Il principio di non duplicazione delle informazioni già in possesso dell’Amministrazione
La norma introduce un principio di notevole rilevanza pratica: sono esclusi dall’obbligo dichiarativo i dati e gli elementi che l’Amministrazione finanziaria è già in grado di acquisire direttamente. Questa previsione è alla base della progressiva evoluzione verso la dichiarazione precompilata, introdotta in via sperimentale dal D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (cosiddetto decreto di semplificazione fiscale) e resa strutturale a partire dall’anno di imposta 2015.
La ratio dell’esclusione è duplice: da un lato, evitare oneri inutili per il contribuente che sarebbe costretto a indicare dati già presenti negli archivi dell’Agenzia delle Entrate (ad esempio i redditi di lavoro dipendente già comunicati dal sostituto d'imposta mediante la Certificazione Unica, o i dati catastali degli immobili); dall’altro, semplificare il procedimento di controllo, concentrando la verifica sugli elementi di esclusiva conoscenza del contribuente.
In pratica, Tizio, lavoratore dipendente con un unico rapporto di lavoro, riceve ogni anno dall’Agenzia delle Entrate una bozza di dichiarazione precompilata (modello 730 precompilato) nella quale sono già riportati il reddito di lavoro dipendente, le ritenute operate, i dati del mutuo ipotecario e molti degli oneri detraibili comunicati da intermediari abilitati. Tizio deve verificare i dati, integrare quelli mancanti e confermare o modificare la dichiarazione: non è tenuto a reinserire ciò che l’Amministrazione conosce già.
Il rinvio al modello di dichiarazione e la normativa sul modello 730 e Redditi PF
L’obbligo dichiarativo delle persone fisiche si articola concretamente attraverso i modelli approvati con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicati annualmente nella Gazzetta Ufficiale. I modelli utilizzabili dalle persone fisiche sono principalmente due: il modello 730, riservato ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, e il modello Redditi Persone Fisiche (già Unico PF), di utilizzo generale.
Il D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, richiamato nelle note al presente articolo, ha introdotto la dichiarazione unificata e ha disciplinato la liquidazione dei tributi in dichiarazione. In particolare, gli articoli 10 e 12 del decreto n. 241/1997 regolano, rispettivamente, il versamento delle somme dovute a saldo e in acconto e la compensazione dei crediti tributari e previdenziali mediante il modello F24, completando il quadro operativo entro il quale si inserisce la dichiarazione delle persone fisiche.
Profili sanzionatori e rapporto con l’accertamento
La dichiarazione delle persone fisiche svolge un ruolo centrale anche nell’ambito del procedimento di accertamento. L’articolo 41-bis del D.P.R. 600/1973 consente all’Ufficio di procedere ad accertamento parziale sulla base delle informazioni in suo possesso, senza pregiudicare l’ulteriore attività accertativa. L’articolo 38, invece, disciplina l’accertamento sintetico e il redditometro, strumenti che muovono proprio dalle incongruenze tra quanto dichiarato dal contribuente e gli elementi di spesa o le disponibilità patrimoniali che emergono dai controlli incrociati.
La presentazione di una dichiarazione infedele, che esponga redditi inferiori a quelli effettivi, è sanzionata dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, con una sanzione che, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (D.Lgs. 87/2024), è pari al 70% della maggiore imposta dovuta, con un minimo di 150 euro, elevata dal 105% al 140% in presenza di documentazione falsa o condotte fraudolente (per le violazioni anteriori: dal 90% al 180%, fino al 270% con documentazione falsa). L’omessa presentazione della dichiarazione (articolo 1, comma 1, D.Lgs. 471/1997) è punita con la sanzione del 120% delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro (dal 120% al 240% per le violazioni anteriori al 1° settembre 2024); se non sono dovute imposte si applica la sanzione fissa da 250 a 1.000 euro. Queste sanzioni amministrative si applicano in modo autonomo rispetto alle eventuali sanzioni penali previste dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che scattano al superamento di determinate soglie di imposta evasa.
Prassi e linee guida
Provvedimento
L'Agenzia delle Entrate aggiorna ogni anno il fascicolo istruzioni della dichiarazione delle persone fisiche con i contenuti previsti dall'art. 2 DPR 600/1973: dati anagrafici, codice fiscale, redditi, oneri deducibili e detrazioni, scelte di destinazione del 2/5/8 per mille, residenza e domicilio fiscale.
Casi pratici
Caso 1: Tizio dimentica conto svizzero nel quadro RW
Tizio, residente fiscale in Italia, detiene un conto corrente in Svizzera con giacenza media di 45.000 euro. Nella dichiarazione Redditi PF 2026 omette la compilazione del quadro RW. L'Agenzia delle Entrate, tramite scambio automatico di informazioni CRS, rileva l'attività estera e contesta la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale ex art. 2 D.P.R. 600/1973 e art. 4 D.L. 167/1990, applicando sanzioni dal 3% al 15% degli importi non dichiarati.
Caso 2: Caio espone detrazioni mediche senza documentazione
Caio, dipendente, indica nel modello 730/2026 spese mediche detraibili per 4.200 euro nel quadro E. A seguito di controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. 600/1973, l'Agenzia delle Entrate richiede esibizione delle ricevute. Caio produce documentazione solo per 1.800 euro: la detrazione del 19% viene rideterminata e l'art. 2 D.P.R. 600/1973 impone l'esposizione di tutti gli elementi utili ai controlli, con recupero d'imposta e sanzioni del 30%.
Caso 3: Sempronio non riporta ritenute su compensi occasionali
Sempronio percepisce nel 2025 compensi per prestazioni occasionali pari a 6.000 euro lordi, con ritenuta d'acconto del 20% (1.200 euro) operata dal committente. In sede di Redditi PF omette di indicare le ritenute subite nel quadro RN. L'art. 2 D.P.R. 600/1973 obbliga ad esporre tutti gli elementi rilevanti per i controlli: Sempronio perde il diritto allo scomputo immediato e deve presentare dichiarazione integrativa entro i termini ex art. 2, comma 8, D.P.R. 322/1998.
Caso 4: Commento applicativo
L'art. 2 D.P.R. 600/1973 configura la dichiarazione PF come atto a contenuto vincolato: non basta indicare i redditi, occorre esporre ogni elemento utile ai controlli (oneri, detrazioni, crediti, ritenute, RW). Il quadro RW, in particolare, attiva il monitoraggio fiscale ex L. 167/1990 e dialoga con lo scambio CRS/DAC, rendendo l'omissione facilmente rilevabile. La compilazione accurata e' dunque presidio di compliance e tutela preventiva da accertamenti.
Domande frequenti
Cosa deve indicare obbligatoriamente la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche?
Deve indicare i dati identificativi del contribuente (incluso il codice fiscale), gli elementi per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, e gli elementi utili per i controlli fiscali. Sono esclusi i dati che l’Amministrazione finanziaria può acquisire direttamente dai propri archivi.
Il contribuente deve ripetere in dichiarazione i dati già in possesso dell’Agenzia delle Entrate?
No. L’articolo 2 del D.P.R. 600/1973 esclude espressamente dall’obbligo dichiarativo gli elementi che l’Amministrazione può acquisire direttamente. Questo principio è alla base della dichiarazione precompilata introdotta dal D.Lgs. 175/2014.
Qual è la differenza tra modello 730 e modello Redditi PF?
Il modello 730 è riservato ai lavoratori dipendenti e pensionati e prevede il conguaglio fiscale tramite il sostituto d'imposta o un CAF. Il modello Redditi PF (già Unico) ha utilizzo generale e deve essere usato da chi ha redditi di impresa, redditi da lavoro autonomo abituale, plusvalenze finanziarie rilevanti, o non ha un sostituto d'imposta.
Quali sanzioni si applicano in caso di dichiarazione infedele?
La dichiarazione infedele è sanzionata dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 471/1997 con una sanzione dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta. La percentuale può salire al 270% in presenza di documentazione falsa o di operazioni inesistenti.
Il codice fiscale è obbligatorio nella dichiarazione dei redditi?
Sì. L’obbligo di indicare il codice fiscale nella dichiarazione dei redditi è sancito dall’articolo 6, comma 1, lettera d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, in combinato disposto con l’articolo 2 del D.P.R. 600/1973. Il codice fiscale è lo strumento identificativo principale nell’anagrafe tributaria.