Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 126/2008 – Confisca ciclomotore codice della strada manifesta inammissibilità

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 213, comma 2-sexies del Codice della strada sollevate da sette Giudici di pace. Le questioni erano inammissibili perché i rimettenti non avevano valutato l’incidenza della sopravvenuta modifica normativa sulla rilevanza delle questioni, o avevano formulato ordinanze gravemente carenti nella motivazione.

    Di cosa si tratta

    Come nell’ordinanza n. 125/2008, anche questa pronuncia riguarda l’art. 213, comma 2-sexies del Codice della strada che prevedeva la confisca del ciclomotore o motoveicolo usato per infrazioni stradali. Sette Giudici di pace (Notaresco, Afragola, Foggia, Cervignano del Friuli, Melfi, Catanzaro, Piove di Sacco) avevano sollevato analoghe questioni di legittimità costituzionale, ma le loro ordinanze presentavano vizi formali o sostanziali.

    La questione di legittimità costituzionale

    I sette Giudici di pace hanno impugnato l’art. 213, comma 2-sexies del d.lgs. n. 285/1992 in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 27, 16 e 42 della Costituzione. Rispetto all’ordinanza n. 125/2008, le questioni erano viziate: alcuni rimettenti non avevano considerato la modifica normativa intervenuta con il d.l. n. 262/2006; altri avevano formulato ordinanze con gravi lacune motivazionali (alcuni non avevano nemmeno indicato le norme costituzionali asseritamente violate).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili tutte le questioni. Per i Giudici di Notaresco, Cervignano e Catanzaro, l’inammissibilità deriva dall’omessa valutazione dell’incidenza dello ius superveniens (d.l. n. 262/2006) sulla rilevanza delle questioni. Per i Giudici di Afragola, Foggia, Melfi e Piove di Sacco, le ordinanze erano gravemente carenti nella descrizione delle fattispecie e nella motivazione della rilevanza e non manifesta infondatezza.

    Il principio

    Quando il rimettente non valuta l’incidenza di una sopravvenuta modifica normativa sulla rilevanza della questione, questa è manifestamente inammissibile. Analogamente, le ordinanze di rimessione devono contenere adeguata motivazione sia sulla rilevanza sia sulla non manifesta infondatezza; la carenza di motivazione è causa di inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cos’è lo ius superveniens nel giudizio di legittimità costituzionale?

    È la modifica normativa che interviene dopo la proposizione della questione di legittimità. Se modifica la norma censurata, il giudice rimettente deve valutare se la questione sia ancora rilevante nel giudizio principale o se debba essere riformulata.

    Cosa deve contenere un’ordinanza di rimessione?

    L’ordinanza deve indicare: la norma censurata, i parametri costituzionali violati, la motivazione della rilevanza (la norma si applica nel giudizio principale) e della non manifesta infondatezza (esistono dubbi seri di costituzionalità). La carenza di uno di questi elementi determina l’inammissibilità.

    Perché ci sono due ordinanze (n. 125 e n. 126) sulla stessa norma?

    Le questioni erano state sollevate da giudici diversi. La Corte le ha trattate separatamente: n. 125 per i rimettenti che avevano correttamente motivato (dichiarate infondate nel merito) e n. 126 per quelli con vizi formali o sostanziali (dichiarate inammissibili).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 125/2008 – Confisca ciclomotore codice della strada manifesta infondatezza

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 213, comma 2-sexies del Codice della strada, che prevedeva la confisca del ciclomotore o motoveicolo usato per commettere certe infrazioni stradali. La confisca à sanzione patrimoniale e non personalissima, quindi non viola il principio di responsabilità personale.

    Di cosa si tratta

    L’art. 213, comma 2-sexies del Codice della strada (d.lgs. n. 285/1992), introdotto dalla legge n. 168/2005, prevedeva la confisca del ciclomotore o motoveicolo quando veniva usato per commettere alcune infrazioni stradali (ad es. trasporto di un passeggero, mancato uso del casco). Diversi Giudici di pace avevano dubitato della legittimità costituzionale di questa sanzione accessoria quando il proprietario del mezzo non coincideva con l’autore dell’infrazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Giudici di pace di Vicenza, Francavilla al Mare e Chioggia hanno impugnato l’art. 213, comma 2-sexies del d.lgs. n. 285/1992 in riferimento agli artt. 2, 3, 27 e 42 della Costituzione, sostenendo che la confisca del veicolo di proprietà di un terzo (es. del genitore del minore che ha commesso l’infrazione) violasse il principio di responsabilità personale e il diritto di proprietà.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente infondate le questioni. La confisca del ciclomotore ha effetti esclusivamente patrimoniali e non incide sulla libertà di circolazione del soggetto; a differenza della decurtazione di punti dalla patente, non ha contenuto afflittivo personale. In materia di sanzioni amministrative, il principio di responsabilità personale opera solo per le sanzioni di contenuto personalissimo, non per quelle patrimoniali.

    Il principio

    Il principio di responsabilità personale ex art. 27 Cost. vale per le sanzioni penali e si applica alle sanzioni amministrative solo quando queste hanno contenuto afflittivo personale. Le sanzioni accessorie di natura puramente patrimoniale (come la confisca di un bene) possono colpire anche il proprietario non responsabile dell’infrazione.

    Domande e risposte

    La confisca del ciclomotore è una sanzione penale o amministrativa?

    È una sanzione accessoria amministrativa, che si aggiunge alla sanzione pecuniaria principale prevista dal Codice della strada. Non comporta conseguenze penali per l’autore dell’infrazione.

    Cosa succede se il ciclomotore è di proprietà del genitore e l’infrazione è commessa dal figlio minorenne?

    Secondo la norma censurata, la confisca colpiva il bene indipendentemente da chi ne fosse proprietario. La Corte ha ritenuto ciò compatibile con la Costituzione poiché la confisca è sanzione patrimoniale, non personale.

    La norma è ancora in vigore?

    Il d.l. n. 262/2006 (conv. l. n. 286/2006) aveva già modificato l’art. 213, comma 2-sexies, sostituendo la confisca con il fermo del veicolo per 60 o 90 giorni per le infrazioni degli artt. 170 e 171 c.d.s., limitando la confisca ai casi in cui il veicolo sia usato per commettere un reato.

    Norme collegate

    • Art. 27 della Costituzione — Responsabilità penale personale; esteso in via interpretativa alle sanzioni amministrative afflittive
    • Art. 42 della Costituzione — Tutela del diritto di proprietà privata; parametro invocato per la confisca del veicolo del proprietario non responsabile
  • Corte cost. n. 124/2008 – Pensione ragionieri cassa previdenza questione inammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Lucca sull’art. 1, comma 763, secondo periodo, della legge finanziaria 2007 riguardante il ricalcolo delle pensioni dei ragionieri iscritti alla Cassa nazionale di previdenza. Il giudice rimettente non chiedeva di risolvere un dubbio di legittimità costituzionale, ma di avallare una specifica interpretazione della norma tra quelle possibili.

    Di cosa si tratta

    Alcuni ragionieri iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza (CNPR) avevano presentato domanda di pensione di anzianità e contestato il ricalcolo dell’importo disposto dalla Cassa in applicazione di proprie delibere. La legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 763, secondo periodo, l. n. 296/2006) aveva introdotto una disposizione interpretativa che la Cassa applicava per rideterminare le pensioni già liquidate. Il Tribunale di Lucca aveva dubitato della legittimità costituzionale di questa disposizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Lucca ha impugnato l’art. 1, comma 763, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 38 della Costituzione, sostenendo che la norma ledesse l’affidamento dei pensionati nella sicurezza giuridica e peggiorasse retroattivamente il trattamento previdenziale già maturato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile anche l’intervento fuori termine di alcuni soggetti terzi e, nel merito, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione. Il giudice rimettente aveva illustrato diverse letture ermeneutiche della norma e chiedeva alla Corte di avallare una tra esse; questo non costituisce un dubbio di legittimità costituzionale ma una richiesta di interpretazione vincolante che non è di competenza della Corte.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente, invece di denunciare un vizio costituzionale della norma, chiede alla Corte di scegliere tra interpretazioni alternative tutte plausibili, trasformando così il giudizio in un’impropria consulenza ermeneutica.

    Domande e risposte

    Cos’è la Cassa nazionale di previdenza dei ragionieri (CNPR)?

    È l’ente previdenziale privato che gestisce le pensioni dei ragionieri e periti commerciali iscritti all’albo. Il trattamento pensionistico è determinato dallo statuto e dai regolamenti della Cassa, oltre che dalla legge.

    Cosa prevede l’art. 1, comma 763, della legge finanziaria 2007?

    La norma è una disposizione interpretativa in materia di casse previdenziali privatizzate. Il secondo periodo (quello censurato) riguardava il calcolo della pensione e stabiliva criteri che la Cassa dei ragionieri applicava anche retroattivamente, con effetti peggiorativi per i già pensionati.

    Perché la Corte costituzionale non può “scegliere” l’interpretazione giusta?

    La Corte non è un organo di nomofilachia (funzione della Cassazione) né un organo consultivo. Essa giudica solo se una norma viola la Costituzione; l’interpretazione del testo spetta ai giudici ordinari e alla Cassazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 123/2008 – Definizione agevolata Corte dei conti manifesta infondatezza

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni relative alla legittimità costituzionale della procedura di definizione agevolata dei giudizi di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti, introdotta dalla legge finanziaria 2006. Il meccanismo che consentiva ai condannati in primo grado di chiudere il procedimento pagando tra il 10% e il 30% del danno non viola i parametri costituzionali invocati.

    Di cosa si tratta

    L’art. 1, commi 231, 232 e 233 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) aveva introdotto un meccanismo di definizione agevolata per i giudizi di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti. I soggetti condannati in primo grado potevano chiedere alla sezione d’appello di definire il procedimento pagando una somma tra il 10% e il 30% del danno accertato. La Corte dei conti, sezione d’appello per la Sicilia, aveva sollevato dubbi di costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana, ha impugnato i commi 231, 232 e 233 dell’art. 1 della legge n. 266/2005 in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 103 e 111 della Costituzione, lamentando che il meccanismo agevolato compromettesse l’indipendenza del giudice contabile, il diritto di difesa e i principi di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente infondate le questioni relative agli artt. 3, 97, 101 e 103 Cost. e manifestamente inammissibili quelle relative agli artt. 3 (sotto altro profilo), 24 e 111 Cost. Le questioni sull’uguaglianza erano manifestamente infondate perché la norma si applicava solo ai condannati in primo grado, categoria distinta da chi era stato assolto. Le questioni sulla limitazione dei poteri del PM contabile erano inammissibili per difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Il principio

    La definizione agevolata dei giudizi di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti, se riservata a soggetti già condannati in primo grado, non viola i principi di uguaglianza o indipendenza del giudice; la disparità di trattamento rispetto a chi non è stato condannato trova giustificazione nella diversità delle situazioni processuali.

    Domande e risposte

    Cos’è la responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti?

    È la responsabilità di funzionari pubblici che, con dolo o colpa grave, hanno causato un danno erariale. La Corte dei conti è il giudice competente a quantificare e condannare al risarcimento.

    Perché la legge finanziaria 2006 introdusse la definizione agevolata?

    Per smaltire il carico di procedimenti pendenti e recuperare almeno in parte le somme dovute all’erario, evitando lunghi processi d’appello con esito incerto. Il pagamento agevolato (10-30% del danno) estingueva il giudizio.

    Cosa si intende per manifesta infondatezza di una questione di legittimità?

    La Corte può decidere in camera di consiglio, senza udienza pubblica, quando la questione è palesemente priva di fondamento. È una forma di decisione “accelerata” per le questioni già risolte dalla giurisprudenza costituzionale consolidata.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza; parametro invocato per la disparità di trattamento tra condannati e assolti
    • Art. 103 della Costituzione — Competenza della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica e responsabilità erariale
  • Corte cost. n. 122/2008 – Conflitto di attribuzioni ammissibile Camera-GIP su insindacabilità

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    La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal GIP del Tribunale di Milano contro la delibera della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili le opinioni del deputato Carlo Taormina sulle dichiarazioni offensive verso un Procuratore della Repubblica. La Corte ha poi ordinato la notifica del ricorso alla Camera per procedere nella fase di merito.

    Di cosa si tratta

    Il deputato Carlo Taormina aveva rilasciato dichiarazioni televisive e ad agenzie di stampa giudicate offensive dell’onore della dott.ssa Maria Del Savio Bonaudo, Procuratore della Repubblica di Aosta. La Camera dei deputati aveva deliberato che tali dichiarazioni erano insindacabili ex art. 68, primo comma, della Costituzione, in quanto opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Il GIP di Milano, che stava giudicando il deputato per diffamazione, ha sollevato conflitto di attribuzioni davanti alla Corte.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Milano ha impugnato la delibera della Camera dei deputati del 2 agosto 2007 (Doc. IV-quater, nn. 19 e 20), sostenendo che le dichiarazioni del deputato Taormina – rese fuori dall’aula parlamentare nel corso di trasmissioni televisive – non costituivano esercizio di funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, e che la delibera di insindacabilità menomava la sua sfera di attribuzioni giurisdizionali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto. Sul piano soggettivo, ha riconosciuto che sia il GIP sia la Camera sono poteri dello Stato legittimati al conflitto. Sul piano oggettivo, ha confermato che la delibera di insindacabilità poteva ledere le attribuzioni giurisdizionali del giudice. Ha quindi disposto la notifica del ricorso alla Camera per il prosieguo in fase di merito.

    Il principio

    In fase di ammissibilità del conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, la Corte verifica solo l’esistenza in astratto di un conflitto costituzionale, senza pronunciarsi nel merito. È sufficiente che il ricorrente denunci la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite in conseguenza di un atto adottato dall’altro potere.

    Domande e risposte

    Cos’è il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

    È il procedimento davanti alla Corte costituzionale con cui un potere dello Stato (ad es. un giudice) contesta che un altro potere (ad es. il Parlamento) abbia usurpato o menomato le sue attribuzioni costituzionali. È disciplinato dagli artt. 134 Cost. e 37 della legge n. 87/1953.

    Quando le dichiarazioni di un parlamentare sono insindacabili?

    L’art. 68, primo comma, Cost. garantisce l’insindacabilità solo per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Secondo la giurisprudenza della Corte, le dichiarazioni extra-parlamentari sono coperte solo se costituiscono sostanziale riproduzione di atti tipicamente parlamentari (es. discorsi in aula, interrogazioni).

    Qual è la differenza tra ammissibilità e merito del conflitto?

    Nella fase di ammissibilità la Corte verifica in camera di consiglio se il conflitto è astrattamente configurabile. Se sì, dispone la notifica e procede alla fase di merito, dove decide nel contraddittorio delle parti se l’attribuzione è stata effettivamente lesa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 121/2008 – Terre e rocce da scavo e nozione di rifiuto

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    La Corte costituzionale ha restituito gli atti alla Commissione tributaria regionale della Toscana perché valutasse l’incidenza di una modifica normativa sopravvenuta. L’art. 186 del d.lgs. n. 152/2006, che escludeva le terre e le rocce da scavo dalla nozione di rifiuto a certe condizioni, era stato nel frattempo sostituito dal d.lgs. n. 4/2008 con disposizione più garantista. La Corte non ha deciso nel merito la questione di legittimità costituzionale.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria regionale della Toscana aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell’ambiente), nella parte in cui escludeva che le terre e le rocce da scavo destinate a reinterri, riempimenti e rilevati fossero qualificabili come rifiuti. La contestazione riguardava un tributo speciale per il deposito in discarica che il Consorzio CAVET (Alta Velocità Emilia-Toscana) avrebbe dovuto pagare alla Regione Toscana.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale della Toscana ha impugnato l’art. 186 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, sostenendo che la norma fosse in contrasto con la nozione di rifiuto stabilita dalle direttive comunitarie 75/442/CEE e 91/156/CEE e con la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, che richiedeva il certo riutilizzo del materiale senza trasformazione preliminare.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente. Dopo l’ordinanza di rimessione, il d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 aveva sostituito la disposizione censurata con una norma che rafforzava le garanzie del certo riutilizzo delle terre e rocce da scavo, recependo le indicazioni della Corte di giustizia UE. Il giudice a quo doveva dunque rivalutare se la questione rimanesse rilevante nel giudizio principale.

    Il principio

    Quando la norma censurata è modificata nel corso del giudizio costituzionale in modo potenzialmente incidente sulla rilevanza della questione, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti autonomamente se la questione persista nella sua originaria formulazione.

    Domande e risposte

    Che cos’è il tributo speciale per il deposito in discarica?

    È un tributo regionale (istituito dal d.lgs. n. 507/1993) dovuto per ogni tonnellata di rifiuto solido conferito in discarica. Se le terre da scavo non erano “rifiuti”, il tributo non era dovuto.

    Cosa si intende per “sottoprodotto” in materia di rifiuti?

    La Corte di giustizia UE distingue tra “rifiuto” (ciò di cui il detentore si disfa) e “sottoprodotto” (ciò che viene riutilizzato in modo certo, senza trasformazione, nel corso dello stesso processo produttivo). Le terre da scavo possono essere sottoprodotti solo se il loro reimpiego è certo e documentato.

    Cosa cambiò con il d.lgs. n. 4/2008?

    La nuova norma rafforzò il ruolo del progetto esecutivo come garanzia del certo riutilizzo e introdusse un termine massimo entro il quale il reimpiego doveva avvenire, avvicinando la disciplina italiana agli standard europei.

    Norme collegate

    • Art. 11 della Costituzione — Limitazione di sovranità in favore di ordinamenti che assicurano la pace; base per il primato del diritto UE
    • Art. 117 della Costituzione — Vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario; ripartizione di competenze legislative tra Stato e Regioni
  • Corte cost. n. 120/2008 – Legge finanziaria 2007 spese personale sanitario regioni

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 565, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006), sollevate dalle Regioni Valle d’Aosta e Veneto. Le norme sul contenimento delle spese del personale degli enti del Servizio sanitario nazionale rientrano nella competenza concorrente Stato-Regioni in materia di coordinamento della finanza pubblica.

    Di cosa si tratta

    L’art. 1, comma 565, della legge finanziaria 2007 imponeva agli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) di contenere le spese per il personale entro il livello del 2004, diminuito dell’1,4%, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Le Regioni Valle d’Aosta e Veneto ricorrevano sostenendo che tale disposizione invadesse la loro autonomia legislativa e finanziaria in materia sanitaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Valle d’Aosta/Valle d’Aoste e Veneto hanno promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Le ricorrenti sostenevano che la norma statale, fissando un tetto alle spese di personale del SSN, violasse la competenza concorrente delle Regioni in materia di tutela della salute e la loro autonomia finanziaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. La disciplina del contenimento delle spese del personale degli enti del SSN rientra nella materia del coordinamento della finanza pubblica, di competenza concorrente tra Stato e Regioni ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. In questa materia lo Stato può legittimamente fissare principì fondamentali di contenimento della spesa, a condizione che si tratti di norme di principio e non di norme di dettaglio.

    Il principio

    Il legislatore statale può legittimamente imporre vincoli alla spesa delle Regioni e degli enti del Servizio sanitario nazionale nell’esercizio della competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica. Tali vincoli devono però essere formulati come principì fondamentali, lasciando alle Regioni la scelta dei modi e degli strumenti concreti per conseguire gli obiettivi di risparmio. La norma che fissa un tetto alle spese del personale del SSN come percentuale del livello del 2004 è un principio fondamentale legittimamente adottato dallo Stato.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 1, comma 565, della legge finanziaria 2007?

    La norma obbligava gli enti del SSN a mantenere le spese per il personale (al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP) per ciascuno degli anni 2007-2009 entro il livello dell’anno 2004, ridotto dell’1,4%. Nel computo rientravano anche le spese per personale con contratti a termine, collaborazioni coordinate e continuative e altre forme flessibili di lavoro.

    Le Regioni possono spendere liberamente per il personale sanitario?

    No, la materia sanitaria è soggetta alla competenza concorrente Stato-Regioni. Nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica, lo Stato può fissare limiti alla spesa del personale sanitario come principi fondamentali, rispettando però l’autonomia organizzativa delle Regioni nella scelta degli strumenti per rispettare tali limiti.

    Cosa significa “coordinamento della finanza pubblica” come materia concorrente?

    Il coordinamento della finanza pubblica è una materia di legislazione concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.: lo Stato fissa i principi fondamentali, mentre le Regioni disciplinano i dettagli. In questo ambito lo Stato può imporre obiettivi di riduzione della spesa pubblica — compresi limiti alle spese del personale degli enti regionali — purché le norme abbiano carattere di principio e non siano di dettaglio.

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  • Corte cost. n. 119/2008 – Pensione pubblica indennità integrativa speciale cumulo

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    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti alle sezioni della Corte dei conti rimettenti sulla questione relativa al divieto di cumulo dell’indennità integrativa speciale su due pensioni dei dipendenti pubblici. Sopravvenute modifiche normative richiedevano una rivalutazione da parte dei giudici rimettenti.

    Di cosa si tratta

    Alcuni pensionati pubblici, titolari sia di pensione diretta che di pensione di reversibilità, avevano chiesto di percepire per intero l’indennità integrativa speciale su entrambe le pensioni, compresa la tredicesima mensilità. La norma impugnata — l’art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 — vietava tale cumulo. Le sezioni della Corte dei conti di Abruzzo, Toscana e la sezione centrale avevano sollevato questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, con ordinanze delle sezioni di Abruzzo, Toscana e la sezione giurisdizionale centrale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte relativa al divieto di cumulo dell’indennità integrativa speciale su due pensioni.

    La decisione della Corte

    La Corte, con relatore il giudice Francesco Amirante, ha dichiarato inammissibile l’intervento di S.S. (intervenuto fuori termine) e ha ordinato la restituzione degli atti alle sezioni della Corte dei conti rimettenti. Sopravvenute modifiche legislative al regime dell’indennità integrativa speciale imponevano ai rimettenti di rivalutare la rilevanza e la fondatezza della questione.

    Il principio

    Quando modifiche legislative sopravvenute alterano il quadro normativo di riferimento per una questione di legittimità costituzionale pendente, la Corte restituisce gli atti ai giudici rimettenti perché verifichino se la questione mantenga rilevanza e fondatezza. Ciò vale anche quando la questione è stata sollevata da più giudici con ordinanze di analogo contenuto.

    Domande e risposte

    Cos’è l’indennità integrativa speciale?

    L’indennità integrativa speciale (IIS) era una componente accessoria delle pensioni pubbliche, istituita per rivalutare periodicamente il trattamento pensionistico. Era corrisposta in aggiunta alla pensione base e calcolata su base mensile. Negli anni è stata progressivamente riassorbita nei meccanismi generali di indicizzazione delle pensioni.

    Cosa prevede il divieto di cumulo dell’art. 99 d.P.R. n. 1092/1973?

    L’art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 stabilisce che, in caso di cumulo di più pensioni, l’indennità integrativa speciale non si cumula: il titolare percepisce l’IIS su una sola delle pensioni, non su entrambe. La Corte aveva già chiarito con la sentenza n. 494 del 1993 che, pur nella vigenza del divieto di cumulo, deve essere assicurato almeno il trattamento minimo garantito.

    Perché le sezioni della Corte dei conti ritenevano la norma incostituzionale?

    I rimettenti sostenevano che il divieto di cumulo dell’IIS violasse il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.), in quanto penalizzava ingiustificatamente chi percepisce due pensioni rispetto a chi ne percepisce una sola.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 118/2008 – Espulsione straniero convivente cittadina italiana e nascituro

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 19, comma 2, del Testo Unico immigrazione, nella parte in cui non estende il divieto di espulsione allo straniero clandestino convivente di una cittadina italiana e padre del nascituro. Il rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione.

    Di cosa si tratta

    Un cittadino tunisino, privo di permesso di soggiorno regolare, era stato destinatario di un provvedimento di espulsione prefettizio. Egli aveva dichiarato di convivere con una cittadina italiana, che aspettava un figlio da lui già riconosciuto. Il Giudice di pace di Novara riteneva che la norma sulle espulsioni, non prevedendo un divieto esplicito per questo caso, violasse i diritti del nascituro e dell’unità familiare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Novara ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 2, lettere c) e d), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico immigrazione), nella parte in cui non estende il divieto di espulsione allo straniero clandestino che sia convivente di una cittadina italiana e padre del nascituro.

    La decisione della Corte

    La Corte, con relatore la giudice Maria Rita Saulle, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza nel giudizio principale. Il giudice rimettente non aveva sufficientemente argomentato perché la questione dovesse essere risolta per definire il giudizio a quo.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è ricevibile solo se il giudice rimettente ne motiva adeguatamente la rilevanza, dimostrando che la definizione del giudizio principale dipende necessariamente dalla norma censurata. L’omissione o l’insufficienza di tale motivazione determina l’inammissibilità della questione, indipendentemente dalla fondatezza del dubbio nel merito.

    Domande e risposte

    Chi non può essere espulso ai sensi dell’art. 19, comma 2, del T.U. immigrazione?

    L’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998 prevede il divieto di espulsione per alcune categorie di stranieri, tra cui i familiari conviventi di cittadini italiani (lettera c) e le donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi al parto (lettera d). La questione riguardava l’estensione di tale divieto al padre del nascituro convivente con la madre italiana.

    Perché il rimettente riteneva incostituzionale la norma?

    Il Giudice di pace sosteneva che espellere il padre del nascituro violasse il diritto del figlio a crescere con entrambi i genitori (art. 30 Cost.), il diritto all’unità familiare (artt. 2 e 29 Cost.), la tutela del minore (art. 31 Cost.) e il principio di uguaglianza tra figli di genitori sposati e non sposati (art. 3 Cost.).

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    La Corte ha rilevato che la motivazione del giudice rimettente sulla rilevanza della questione nel caso concreto era insufficiente. In particolare, il rimettente non aveva chiarito perché la soluzione del giudizio sul decreto di espulsione dipendesse necessariamente dalla norma censurata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 117/2008 – Legge fallimentare rito camerale controversie fallimentari

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    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Lucca in relazione alla questione sull’art. 24, secondo comma, della legge fallimentare, che impone il rito camerale per le controversie derivanti dal fallimento. Il mutato quadro normativo richiedeva una nuova valutazione da parte del rimettente.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Lucca era stato investito di una controversia promossa dalla curatela del fallimento del Calzaturificio Fiorina s.p.a. contro la Cassa di Risparmio di Prato, avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia di rimesse sul conto corrente bancario effettuate dopo la dichiarazione di fallimento. La questione riguardava l’applicabilità del rito camerale (artt. 737-742 c.p.c.) a tale tipologia di controversia, introdotta dalla riforma del diritto fallimentare del 2006.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Lucca ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), come sostituito dall’art. 21 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (riforma delle procedure concorsuali), nella parte in cui impone il rito camerale per le controversie derivanti dal fallimento.

    La decisione della Corte

    La Corte, con relatore il giudice Paolo Maria Napolitano, ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Lucca. Il successivo mutamento del quadro normativo di riferimento — intervenuto con ulteriori modifiche alla disciplina delle procedure concorsuali — imponeva al giudice rimettente di rivalutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione sollevata.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale devono essere valutate in relazione al quadro normativo vigente al momento della decisione. Quando il legislatore interviene sulle norme oggetto di una questione pendente, la Corte restituisce gli atti al rimettente affinché questi verifichi se la questione mantenga rilevanza e fondamento alla luce del nuovo testo normativo.

    Domande e risposte

    Cos’è il rito camerale nelle controversie fallimentari?

    Il rito camerale è una procedura semplificata, regolata dagli artt. 737-742 del codice di procedura civile, caratterizzata da minori garanzie formali rispetto al processo ordinario. La riforma fallimentare del 2006 aveva esteso il rito camerale alle controversie derivanti dal fallimento, suscitando dubbi sulla compatibilità con le garanzie del giusto processo.

    Perché il rimettente dubitava della costituzionalità del rito camerale per le controversie fallimentari?

    Il Tribunale di Lucca riteneva che il rito camerale non garantisse adeguatamente il contraddittorio, la parità delle armi e le garanzie del giusto processo previste dall’art. 111 Cost., oltre ad essere potenzialmente irragionevole (art. 3 Cost.) e a violare la delega legislativa (art. 76 Cost.).

    Cosa è cambiato nel quadro normativo?

    Successivamente all’ordinanza di rimessione, il legislatore era intervenuto nuovamente sulla disciplina delle procedure concorsuali, modificando le norme sul rito applicabile alle controversie fallimentari. Questo mutamento richiedeva che il rimettente rivalutasse se la questione mantenesse rilevanza e fondatezza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 116/2008 – Astensione avvocati udienze e oneri economici

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Pesaro sulla legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, nella parte in cui non prevede per gli avvocati che aderiscono alle astensioni collettive oneri economici equiparabili alla mancata percezione del salario.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Pesaro era stato investito di un procedimento penale in cui il difensore di fiducia aveva aderito all’astensione collettiva dalle udienze proclamata dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura. Il giudice rimettente riteneva che la legge n. 146 del 1990 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, che disciplina anche le astensioni degli avvocati, non prevedesse a carico di questi ultimi oneri economici analoghi a quelli che gravano sui lavoratori dipendenti che scioperano.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Pesaro ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 39, 40 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 2-bis della legge 15 giugno 1990, n. 146, nella parte in cui non prevedono, per gli avvocati che aderiscono alle astensioni collettive dalle udienze, oneri economici equiparabili alla perdita del salario subita dai lavoratori dipendenti in caso di sciopero.

    La decisione della Corte

    La Corte, con relatore il giudice Luigi Mazzella, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio in corso, non essendovi un diretto nesso tra la norma censurata — che riguarda gli obblighi economici degli avvocati in caso di astensione — e il procedimento penale pendente davanti al Tribunale.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è rilevante solo quando la norma censurata deve essere necessariamente applicata dal giudice nel giudizio a quo. Se la questione riguarda un profilo (nel caso, gli oneri economici dell’avvocato che si astiene) che non incide direttamente sulla definizione del giudizio principale (il procedimento penale), la questione è inammissibile per difetto di rilevanza.

    Domande e risposte

    Gli avvocati possono astenersi dalle udienze?

    Sì, la Corte costituzionale ha riconosciuto con la sentenza n. 171 del 1996 che gli avvocati hanno un diritto di astensione collettiva dalle udienze, analogo al diritto di sciopero. Tale astensione è però soggetta alla disciplina prevista dalla legge n. 146 del 1990 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con obblighi di preavviso e di tutela delle prestazioni indispensabili.

    Cosa prevede la legge n. 146 del 1990 per le astensioni degli avvocati?

    La legge n. 146 del 1990, applicata alle astensioni degli avvocati con la sentenza n. 171 del 1996, prevede l’obbligo di un congruo preavviso, limiti temporali ragionevoli dell’astensione e l’obbligo di assicurare le prestazioni essenziali (come la difesa degli imputati detenuti). Non prevede però — a differenza delle astensioni dei lavoratori dipendenti — sanzioni economiche a carico degli avvocati che aderiscono all’astensione.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    La Corte ha rilevato che il giudice rimettente non aveva dimostrato il necessario collegamento tra la norma censurata (l’assenza di oneri economici per gli avvocati che si astengono) e la decisione del giudizio principale (il procedimento penale pendente). La questione era quindi irrilevante nel caso concreto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 115/2008 – Pensione di inabilità civile e reddito del nucleo familiare

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di La Spezia sulla norma che, per il richiedente la pensione di inabilità civile assoluta, non esclude dal computo del reddito quello degli altri componenti del nucleo familiare. La motivazione sulla rilevanza era insufficiente.

    Di cosa si tratta

    Una persona con invalidità civile assoluta aveva chiesto la pensione di inabilità, che le era stata negata perché il suo reddito, sommato a quello del coniuge, superava il limite di legge. Se invece fosse stato considerato il solo reddito personale, ella avrebbe avuto diritto alla prestazione. Il Tribunale di La Spezia, sezione lavoro, riteneva irragionevole che per la pensione di inabilità civile assoluta si tenesse conto del reddito familiare, mentre per l’assegno mensile agli invalidi parziali tale cumulo era escluso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di La Spezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 38, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 14-septies, quarto e quinto comma, del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nella parte in cui non prevede, per il richiedente la pensione di inabilità, l’esclusione dal computo dei redditi di quelli percepiti dagli altri componenti del nucleo familiare.

    La decisione della Corte

    La Corte, con relatore il giudice Francesco Amirante, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il Tribunale di La Spezia non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio principale, non avendo chiarito quale fosse la norma effettivamente applicata al caso concreto tra le varie disposizioni che regolano il computo del reddito in materia di prestazioni assistenziali.

    Il principio

    Per la ricevibilità di una questione di legittimità costituzionale è necessario che il giudice rimettente individui con precisione la norma impugnata e ne dimostri la rilevanza nel giudizio a quo. L’ambiguità nell’identificazione della norma censurata e l’insufficiente motivazione sulla sua applicabilità al caso concreto determinano l’inammissibilità della questione.

    Domande e risposte

    Come si calcola il reddito per la pensione di inabilità civile?

    Per la pensione di inabilità civile assoluta, il limite di reddito previsto dalla legge è calcolato tenendo conto anche dei redditi degli altri componenti del nucleo familiare. Questo differisce dal trattamento dell’assegno mensile per gli invalidi parziali, per i quali la legge esclude dal computo il reddito dei familiari.

    Qual è la differenza tra pensione di inabilità e assegno mensile per invalidi?

    La pensione di inabilità è riconosciuta agli invalidi civili totali (con riduzione della capacità lavorativa al 100%), mentre l’assegno mensile spetta agli invalidi parziali (tra il 74% e il 99%). Le due prestazioni hanno requisiti reddituali diversi: per l’assegno mensile il reddito dei familiari non si cumula, mentre per la pensione di inabilità si cumula.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    La Corte ha rilevato che l’ordinanza di rimessione era confusa nell’identificazione della norma impugnata (il rimettente citava la “legge n. 33” ma in realtà la disposizione in questione era nel d.l. n. 663 del 1979) e non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel caso concreto.

    Norme collegate