Art. 4 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Ministro dell’economia e delle finanze (1)
In vigore dal 29/12/2007
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze è responsabile delle politiche di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa (2). 2. Per le finalità di cui al presente decreto, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell’economia e delle finanze presenta al Parlamento la relazione sullo stato dell’azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, (3) elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell’articolo 5, comma 7. Alla relazione è allegato un rapporto predisposto dalla UIF sull’attività svolta dalla medesima nonchè la relazione predisposta dalla Banca d’Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse ad essa attribuite. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, stabilisce l’esenzione dall’osservanza degli obblighi di cui al presente decreto, di taluni soggetti che esercitano, in modo occasionale o su scala limitata, un’attività finanziaria che implichi scarsi rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, assicurando che i relativi controlli siano basati sul rischio, (4) in presenza di tutti i seguenti requisiti: a) l’attività finanziaria è limitata in termini assoluti, per tale intendendosi l’attività il cui fatturato complessivo non ecceda la soglia determinata dal Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base della periodica analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; b) l’attività finanziaria è limitata a livello di operazioni, per tale intendendosi un’attività che non ecceda una soglia massima per cliente e singola operazione, individuata, in funzione del tipo di attività finanziaria, dal Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base della periodica analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; c) l’attività finanziaria non è l’attività principale, per tale intendendosi l’attività il cui fatturato non ecceda la soglia del 5 percento del fatturato complessivo dei soggetti di cui al presente comma (5); d) l’attività finanziaria è accessoria e direttamente collegata all’attività principale; e) l’attività principale non è un’attività menzionata all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva, ad eccezione dell’attività di cui al medesimo paragrafo 1, punto 3), lettera e); f) l’attività finanziaria è prestata soltanto ai clienti dell’attività principale e non è offerta al pubblico in generale. 4. Nell’esercizio delle competenze di prevenzione del finanziamento del terrorismo, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa (6) e nei confronti dell’attività DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 5 19 di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, il Ministro dell’economia e delle finanze, con le modalità e nei termini di cui al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e successive modificazioni, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, stabilisce con proprio decreto: a) le misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona, da soggetti designati e le eventuali esenzioni, secondo i criteri e le procedure stabiliti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato, nelle more dell’adozione delle relative deliberazioni dell’Unione europea; b) la designazione, a livello nazionale, di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi o entità che pongono in essere o tentano di porre in essere una o più delle condotte con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali e le misure per il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, dai medesimi, anche per interposta persona; c) le misure di congelamento, a seguito di richiesta proveniente da uno Stato terzo, ai sensi della risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 4 bis. Sulla base delle decisioni assunte dal GAFI, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, può individuare Paesi terzi ad alto rischio ulteriori rispetto a quelli individuati dalla Commissione europea nell’esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva. (7) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 4 (Rapporti con il diritto comunitario). – 1. I provvedimenti che, in relazione alle rispettive attribuzioni definite dal presente decreto, il Ministero dell’economia e delle finanze, la UIF, le altre Amministrazioni interessate e le Autorità di vigilanza di settore possono adottare, tengono conto degli atti emanati dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 40 della direttiva.“. (2) Le parole “, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa” sono state inserite dall’art. 11, comma 2, lett. c), n. 1), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (3) Le parole “nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa,“ sono state inserite dall’art. 11, comma 2, lett. c), n. 2), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (4) Le parole “assicurando che i relativi controlli siano basati sul rischio,“ sono state inserite dall’art. 1, comma 2, lett. a), n. 1), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (5) Le parole “, per tale intendendosi l’attività il cui fatturato non ecceda la soglia del 5 percento del fatturato complessivo dei soggetti di cui al presente comma” sono state inserite dall’art. 1, comma 2, lett. a), n. 2), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (6) Le parole “, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa” sono state inserite dall’art. 11, comma 2, lett. c), n. 3), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (7) Comma inserito dall’art. 11, comma 2, lett. c), n. 4), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118.
