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Autore: Andrea Marton

  • Art. 4 Antiriciclaggio – Ministro dell’economia e delle finanze (1)

    Art. 4 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Ministro dell’economia e delle finanze (1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. Il Ministro dell’economia e delle finanze è responsabile delle politiche di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa (2). 2. Per le finalità di cui al presente decreto, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell’economia e delle finanze presenta al Parlamento la relazione sullo stato dell’azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, (3) elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell’articolo 5, comma 7. Alla relazione è allegato un rapporto predisposto dalla UIF sull’attività svolta dalla medesima nonchè la relazione predisposta dalla Banca d’Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse ad essa attribuite. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, stabilisce l’esenzione dall’osservanza degli obblighi di cui al presente decreto, di taluni soggetti che esercitano, in modo occasionale o su scala limitata, un’attività finanziaria che implichi scarsi rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, assicurando che i relativi controlli siano basati sul rischio, (4) in presenza di tutti i seguenti requisiti: a) l’attività finanziaria è limitata in termini assoluti, per tale intendendosi l’attività il cui fatturato complessivo non ecceda la soglia determinata dal Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base della periodica analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; b) l’attività finanziaria è limitata a livello di operazioni, per tale intendendosi un’attività che non ecceda una soglia massima per cliente e singola operazione, individuata, in funzione del tipo di attività finanziaria, dal Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base della periodica analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; c) l’attività finanziaria non è l’attività principale, per tale intendendosi l’attività il cui fatturato non ecceda la soglia del 5 percento del fatturato complessivo dei soggetti di cui al presente comma (5); d) l’attività finanziaria è accessoria e direttamente collegata all’attività principale; e) l’attività principale non è un’attività menzionata all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva, ad eccezione dell’attività di cui al medesimo paragrafo 1, punto 3), lettera e); f) l’attività finanziaria è prestata soltanto ai clienti dell’attività principale e non è offerta al pubblico in generale. 4. Nell’esercizio delle competenze di prevenzione del finanziamento del terrorismo, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa (6) e nei confronti dell’attività DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 5 19 di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, il Ministro dell’economia e delle finanze, con le modalità e nei termini di cui al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e successive modificazioni, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, stabilisce con proprio decreto: a) le misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona, da soggetti designati e le eventuali esenzioni, secondo i criteri e le procedure stabiliti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato, nelle more dell’adozione delle relative deliberazioni dell’Unione europea; b) la designazione, a livello nazionale, di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi o entità che pongono in essere o tentano di porre in essere una o più delle condotte con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali e le misure per il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, dai medesimi, anche per interposta persona; c) le misure di congelamento, a seguito di richiesta proveniente da uno Stato terzo, ai sensi della risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 4 bis. Sulla base delle decisioni assunte dal GAFI, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, può individuare Paesi terzi ad alto rischio ulteriori rispetto a quelli individuati dalla Commissione europea nell’esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva. (7) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 4 (Rapporti con il diritto comunitario). – 1. I provvedimenti che, in relazione alle rispettive attribuzioni definite dal presente decreto, il Ministero dell’economia e delle finanze, la UIF, le altre Amministrazioni interessate e le Autorità di vigilanza di settore possono adottare, tengono conto degli atti emanati dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 40 della direttiva.“. (2) Le parole “, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa” sono state inserite dall’art. 11, comma 2, lett. c), n. 1), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (3) Le parole “nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa,“ sono state inserite dall’art. 11, comma 2, lett. c), n. 2), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (4) Le parole “assicurando che i relativi controlli siano basati sul rischio,“ sono state inserite dall’art. 1, comma 2, lett. a), n. 1), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (5) Le parole “, per tale intendendosi l’attività il cui fatturato non ecceda la soglia del 5 percento del fatturato complessivo dei soggetti di cui al presente comma” sono state inserite dall’art. 1, comma 2, lett. a), n. 2), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (6) Le parole “, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa” sono state inserite dall’art. 11, comma 2, lett. c), n. 3), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (7) Comma inserito dall’art. 11, comma 2, lett. c), n. 4), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118.

  • Articolo 206 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 206 CCII – Impugnazioni

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione.

    2. Con l’opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta. L’opposizione è proposta nei confron- ti del curatore.

    3. Con l’impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta. L’impugnazione è rivolta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore.

    4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la parte contro cui l’impugnazione è proposta, nei limiti delle conclusioni rassegnate nel procedimento di accertamento del passivo, può proporre impugnazione incidentale anche se è per essa decorso il termine di cui all’articolo 207, comma 1.

    5. Con la revocazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i termini per la proposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto venga revocato se si scopre che essi sono stati determinati da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile all’istante. La revocazione è proposta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta, ovvero nei confronti del curatore quando la domanda è stata respinta. Nel primo caso, al procedimento partecipa il curatore.

    6. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza del creditore o del titolare di diritti sui beni o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata.

  • Art. 3 D.Lgs. 346/1990 – Trasferimenti non soggetti all’imposta

    Art. 3 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Trasferimenti non soggetti all’imposta

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Non sono soggetti all’imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, né quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità, [nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)] (1) e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461. 2. I trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma 1, non sono soggetti all’imposta se sono stati disposti per le finalità di cui allo stesso comma. 3. Nei casi di cui al comma 2 il beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dall’accettazione dell’eredità o della donazione o dall’acquisto del legato, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore o dal donante. In mancanza di tale dimostrazione esso è tenuto al pagamento dell’imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti negli Stati appartenenti all’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo nonchè, a condizione di reciprocità, per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti in tutti gli altri Stati. (2) 4 bis. Non sono soggetti all’imposta i trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici. (3) 4 ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile o integrato un controllo già esistente. In caso di aziende o rami di esse, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Gli aventi causa rendono, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell’attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto. Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai periodi dal primo al quarto comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Il beneficio si applica anche ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di società residenti in Paesi appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti. (4) Note: (1) La presente disposizione risulterà abrogata a seguito della modifica dell’art. 19, DLgs. 4.12.1997 n. 460, ai sensi dell’art. 102, comma 2, DLgs. 3.7.2017 n. 117 (Codice del Terzo settore). (2) Comma sostituito dall’art. 8, comma 1, lett. a), L. 30.10.2014 n. 161, pubblicata in G.U. 10.11.2014 n. 261, S.O. n. 83. Testo precedente: “Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di reciprocità per gli enti pubblici esteri e per le fondazioni e associazioni costituite all’estero.“. (3) Comma così inserito dall’art. 5, comma 4, L. 3.6.1999 n. 157, pubblicata in G.U. 4.6.1999 n. 129. (4) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. d), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 1, comma 31, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285; – l’art. 1, comma 78, lett. a), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244. Si veda l’art. 1, comma 272, L. 30.12.2020 n. 178, pubblicata in G.U. 30.12.2020 n. 322, S.O. n. 46.

  • Articolo 125 Legge Fallimentare

    Art. 125 L. Fall. – Esame della proposta e comunicazione ai

    Esame della proposta e comunicazione ai

  • Ritenuta sui compensi professionali: esempi pratici sull’art. 25 DPR 600/1973

    In sintesi

    • I sostituti d’imposta devono applicare ritenute su molti compensi professionali.
    • Forfettari e regimi speciali richiedono attenzione.
    • Fattura, pagamento netto, F24 e CU devono quadrare.
    • Dimenticare la ritenuta crea problemi a cliente e professionista.
    • La causale in fattura deve essere chiara.

    Prima degli esempi: chi trattiene e chi versa

    L’art. 25 DPR 600/1973 disciplina ritenute su compensi per lavoro autonomo e altre prestazioni. Quando il cliente è sostituto d’imposta, spesso paga il professionista al netto della ritenuta e versa la ritenuta all’Erario.

    La pratica richiede coerenza: fattura con ritenuta, bonifico netto, F24 del sostituto, certificazione unica e dichiarazione del professionista. Un errore in uno di questi passaggi crea disallineamenti.

    Regimi come il forfettario possono modificare la gestione: se il professionista dichiara di non subire ritenuta, il cliente deve conservare la dichiarazione e fatturare correttamente.

    Controllo ritenuta

    • regime professionista;
    • fattura;
    • bonifico netto;
    • F24 ritenuta;
    • CU annuale.

    Caso 1: fattura con ritenuta non versata

    Scenario. Il cliente paga il netto ma dimentica F24 ritenuta.

    Come si legge in pratica. Il sostituto deve regolarizzare versamento e certificazione. Il professionista deve verificare CU e ritenute subite.

    Documenti

    • fattura;
    • bonifico;
    • F24;
    • CU;
    • ravvedimento.

    Caso 2: forfettario con ritenuta applicata per errore

    Scenario. Il cliente trattiene ritenuta nonostante dichiarazione del forfettario.

    Come si legge in pratica. Va corretta la gestione documentale e valutato recupero o indicazione in dichiarazione secondo regole applicabili.

    Controlli

    • fattura;
    • dichiarazione forfettario;
    • bonifico;
    • CU;
    • eventuale rettifica.

    Caso 3: compenso pagato a dicembre, F24 a gennaio

    Scenario. Il pagamento al professionista avviene a fine anno e il versamento ritenuta nel mese successivo.

    Come si legge in pratica. Serve allineare periodo di pagamento, obbligo di versamento e certificazione annuale.

    Date

    • data pagamento;
    • scadenza F24;
    • anno CU;
    • fattura;
    • estratto conto.

    Quando chiedere una verifica

    Per imprese che pagano professionisti: controlla ritenute, F24 e CU.

    Norme e fonti collegate

    DPR 600/1973 su Normattiva.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Chi versa la ritenuta?

    Il sostituto d’imposta che paga il compenso.

    Il forfettario subisce ritenuta?

    Di regola no, se dichiara correttamente il regime.

    La CU è importante?

    Sì, certifica ritenute e compensi.

    Se dimentico F24?

    Va valutato ravvedimento.

  • Art. 4 Accertamento – Contenuto della dichiarazione dei soggetti all’imposta sul reddito…

    Art. 4 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Contenuto della dichiarazione dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    1. La dichiarazione dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell’articolo 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l’individuazione del contribuente e di almeno un rappresentante, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché per l’effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l’Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 8, primo comma, primo periodo. 2. […] (2) Note: (1) Si veda l’art. 6, comma 1, lett. d), DPR 29.9.1973 n. 605, pubblicato in G.U. 16.10.1973 n. 268, S.O., circa l’obbligo di indicare il numero di codice fiscale nelle dichiarazioni dei redditi. (2) Comma abrogato dall’art. 19, comma 1, DLgs. 21.11.2014 n. 175, pubblicato in G.U. 28.11.2014 n. 277. Testo precedente: “Le società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato devono inoltre indicare l’indirizzo della stabile organizzazione nel territorio stesso, in quanto vi sia, e in ogni caso le generalità e l’indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari.“.

  • Art. 3 bis TUE – Interventi di conservazione

    Art. 3 bis D.P.R. 380/2001 (TUE) – Interventi di conservazione

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione. In tal caso l’amministrazione comunale può favorire, in alternativa all’espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione incidenti sull’area interessata e senza aumento della superficie coperta, rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa. Nelle more dell’attuazione del piano, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 17, comma 1, lett. b), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164.

  • Articolo 205 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 205 CCII – Comunicazione dell’esito del procedimento di accertamento del passivo

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.

    2. La comunicazione contiene anche la sintetica esposizione delle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.

  • Articolo 124 Legge Fallimentare

    Art. 124 L. Fall. – Proposta di concordato

    Proposta di concordato

  • Art. 61 bis T.U.B.: Ulteriori disposizioni applicabili alle societa’ di partecipazione finanziaria

    Art. 61 bis T.U.B.: Ulteriori disposizioni applicabili alle societa’ di partecipazione finanziaria

    Art. 61 bis T.U.B. – Ulteriori disposizioni applicabili alle societa’ di partecipazione finanziaria e di partecipazione finanziaria mista capogruppo.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alle societa’ di partecipazione finanziaria e alle societa’ di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica l’articolo 57-bis. Si applica altresi’ l’articolo 58-bis.

    2. Nei casi indicati all’articolo 60, comma 2, lettera b), l’autorizzazione di cui all’articolo 57-bis, comma 1, e’ rilasciata dalla Banca d’Italia, in qualita’ di autorita’ di vigilanza su base consolidata. La Banca d’Italia trasmette tempestivamente copia dell’istanza di autorizzazione, nonche’ le proprie valutazioni, all’autorita’ competente dello Stato dell’Unione europea in cui ha sede legale la societa’ di partecipazione finanziaria o la societa’ di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall’Italia. Si applica quanto previsto dall’articolo 60-bis, comma 10, in quanto compatibile.

    3. La comunicazione di cui all’articolo 57-bis, comma 6, e’ trasmessa alla Banca d’Italia e, a seconda dei casi, alla diversa autorita’ competente per la vigilanza consolidata o con l’autorita’ competente dello Stato dell’Unione europea in cui ha sede legale la societa’ di partecipazione finanziaria o la societa’ di partecipazione finanziaria mista.

    4. La Banca d’Italia autorizza:

    a) le fusioni nelle quali la societa’ incorporante e’ una societa’ di partecipazione finanziaria o una societa’ di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in Italia;

    b) le scissioni nelle quali la societa’ scissa e’ una societa’ di partecipazione finanziaria o una societa’ di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in Italia.

    5. Nei casi di cui al comma 4 si applica l’articolo 57, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.

    6. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, alle fusioni e alle scissioni alle quali prendono parte societa’ di partecipazione finanziaria o societa’ di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica l’articolo 57, commi 2, 3, 4 e 4-bis.

    7. La Banca d’Italia adotta disposizioni attuative del comma 2, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione, alle modalita’ di presentazione dell’istanza, al coordinamento con le autorizzazioni previste dagli articoli 19 e 60-bis, nonche’ alle modalita’ di consultazione con le altre autorita’.”

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