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Autore: Andrea Marton

  • Art. 5 TUE – Sportello unico per l’edilizia

    Art. 5 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Sportello unico per l’edilizia

    In vigore dal 30/06/2003

    ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; art. 220, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) 1. Le amministrazioni comunali, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del Capo V , titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato sportello unico per l’edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l’amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di segnalazione certificata di inizio attività (1). (2) 1 bis. Lo sportello unico per l’edilizia costituisce l’unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche ammini- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 5 13 strazioni, comunque coinvolte. Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, dell’assetto idrogeologico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive definita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. (3) 1 ter. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico per l’edilizia; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenuti a trasmettere immediatamente allo sportello unico per l’edilizia le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente. (4) 2. Tale ufficio provvede in particolare: a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonchè dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; b) a fornire informazioni sulle materie di cui alla lettera a), anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l’accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente testo unico, all’elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonchè a tutte le possibili informazioni utili disponibili; c) all’adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchè delle norme comunali di attuazione; d) al rilascio dei permessi di costruire, […] (5) nonchè delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio, idrogeologico e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio; e) alla cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto dell’istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all’applicazione della parte II del presente testo unico. (6) 3. […] (7) lo sportello unico per l’edilizia acquisisce […] (8) ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio. Nel novero di tali assensi rientrano, in particolare: a) […] (9) b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio; c) le autorizzazioni e le certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 62 e 94; d) l’assenso dell’amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all’articolo 333 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; e) l’autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374; f) l’autorizzazione dell’autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 55 del codice della navigazione; g) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 5 14 […] (10); h) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l’adeguamento al piano comprensoriale previsto dall’articolo 5 della stessa legge, per l’attività edilizia nella laguna veneta nonchè nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant’Erasmo; i) il parere dell’autorità competente in materia di assetti e vincoli idrogeologici; l) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali; m) il nulla osta dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree naturali protette. (11) 3 bis. Restano ferme le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (12) 4. […] (13) 4 bis. Lo sportello unico per l’edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e provvede all’inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell’articolo 34-quinquies del decretolegge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità assicurano l’interoperabilità con le regole tecniche definite dal regolamento ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (14) Note: (1) Le parole “segnalazione certificata di inizio attività“ sono state sostituite alle precedenti “denuncia di inizio attività“ dall’art. 17, comma 2, DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. (2) Comma rettificato con Comunicato 13.11.2001, pubblicato in G.U. 13.11.2001 n. 264. (3) Comma sostituito dall’art. 54, comma 1, lett. b), n. 1), L. 28.12.2015 n. 221, pubblicata in G.U. 18.1.2016 n. 13. Testo precedente: “Lo sportello unico per l’edilizia costituisce l’unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14- quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive definita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.“. In precedenza, il comma era stato inserito dall’art. 13, comma 2, lett. a), n. 1), DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134. (4) Comma inserito dall’art. 13, comma 2, lett. a), n. 1), DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134. (5) Le parole “dei certificati di agibilità,“ sono state soppresse dall’art. 3, comma 1, lett. a), n. 1), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (6) Comma sostituito dall’art. 54, comma 1, lett. b), n. 2), L. 28.12.2015 n. 221, pubblicata in G.U. 18.1.2016 n. 13. Testo precedente: “Tale ufficio provvede in particolare: a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonchè dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l’accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento, all’elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonchè a tutte le possibili informazioni utili disponibili; d) all’adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell’articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchè delle norme comunali di attuazione; e) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonchè delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggisticoambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio; f) alla cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto dell’istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all’applicazione della parte seconda del testo unico.“. (7) Le parole “Ai fini del rilascio del permesso di costruire,“ sono state soppresse dall’art. 3, comma 1, lett. a), n. 2), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (8) Le parole “direttamente o tramite conferenza di servizi” sono state soppresse dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 1), DLgs. 30.6.2016 n. 127, pubblicato in G.U. 13.7.2016 n. 162. (9) Lettera soppressa dall’art. 3, comma 1, lett. a), n. 3), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (10) Le parole “, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi del medesimo codice” sono state soppresse dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), DLgs. 30.6.2016 n. 127, pubblicato in G.U. 13.7.2016 n. 162. (11) Comma sostituito dall’art. 13, comma 2, lett. a), n. 2), DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 6 15 134. Testo precedente: “Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità, l’ufficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente: a) il parere dell’A.S.L. nel caso in cui non possa essere sostituito da una dichiarazione ai sensi dell’articolo 20, comma 1; b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio.“. In precedenza, la parola “dichiarazione” era stata sostituita alla precedente “autocertificazione” dall’art. 5, comma 2, lett. a), n. 1), DL 13.5.2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.7.2011 n. 106. (12) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, lett. a), n. 4), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (13) Comma abrogato dall’art. 13, comma 2, lett. a), n. 3), DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134. Testo precedente: “L’ufficio cura altresì gli incombenti necessari ai fini dell’acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio. Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare: a) le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62; b) l’assenso dell’amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all’articolo 333 del codice dell’ordinamento militare; c) l’autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374; d) l’autorizzazione dell’autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 55 del codice della navigazione; e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; f) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l’adeguamento al piano comprensoriale previsto dall’articolo 5 della stessa legge, per l’attività edilizia nella laguna veneta, nonchè nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant’Erasmo; g) il parere dell’autorità competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici; h) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali; i) il nulla-osta dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree naturali protette.“. In precedenza, la lettera b) era stata modificata ai sensi del combinato disposto dall’art. 2127 e dall’art. 2272, DLgs. 15.3.2010 n. 66, pubblicato in G.U. 8.5.2010 n. 106, S.O. n. 84, a decorrere dal 9.10.2010. (14) Comma inserito dall’art. 5, comma 2, lett. a), n. 1-bis), DL 13.5.2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.7.2011 n. 106. TITOLO II – TITOLI ABILITATIVI CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

  • Articolo 41 Imposta di Registro

    Art. 41 Imp. Reg. – Liquidazione dell’imposta

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 — testo aggiornato

    1. L’imposta, per gli atti diversi da quelli giudiziari di cui all’articolo 37 nonchè da quelli per i quali opera l’istituto della registrazione a debito di cui all’articolo 59, è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento mediante l’applicazione dell’aliquota indicata nella tariffa alla base imponibile, determinata secondo le disposizioni del titolo IV, con arrotondamento all’unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.

    2. L’ammontare dell’imposta principale non può essere in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nell’articolo 11 della tariffa, parte prima, salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 7 della tariffa stessa. 2 bis. L’ufficio, per gli atti per i quali non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, anche avvalendosi di procedure automatizzate, controlla, sulla base degli elementi desumibili dall’atto, la regolarità dell’autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente nonchè la regolarità dei versamenti. Nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l’ufficio notifica apposito avviso di liquidazione al contribuente con l’invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento per l’integrazione dell’imposta versata nonchè della sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Se il pagamento è effettuato entro il termine indicato, l’ammontare della sanzione amministrativa dovuta è ridotto a un terzo.

  • Art. 5 Accertamento – Certificazioni e documentazioni riguardanti la dichiarazione dei so…

    Art. 5 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Certificazioni e documentazioni riguardanti la dichiarazione dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    1. I soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche devono conservare, per il periodo indicato nell’articolo 22, il bilancio o il rendiconto, nonché i relativi verbali e relazioni, cui sono obbligati dal codice civile, da leggi speciali o dallo statuto. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la determinazione dell’imponibile devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio o dal rendiconto. 2. Gli enti indicati alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 87 [73] del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono conservare il bilancio relativo alle attività commerciali eventualmente esercitate. La disposizione non si applica agli enti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime ordinario. 3. Le società e gli enti indicati alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 87 [73] del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono conservare il bilancio relativo alle attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. Non sono obbligati alla conservazione del bilancio le società semplici e le società o le associazioni equiparate né gli enti non commerciali che non esercitano nel territorio dello Stato attività commerciali o che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime ordinario. 4. Le certificazioni dei sostituti d’imposta e i documenti probatori dei versamenti eseguiti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi e degli oneri di cui agli articoli 110 [146], 110-bis [147], 113 [152] e 114 [154] del testo unico delle imposte sui reddi- DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 6-7 bis 8 ti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché ogni altro documento previsto dal decreto di cui all’articolo 8 devono essere conservati per il periodo previsto dall’articolo 43. Le certificazioni e i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all’ufficio competente. Note: (1) Ai sensi dell’art. 9, comma 3, DPR 22.7.1998 n. 322, le disposizioni di cui all’art. 1, DLgs. 9.7.1997 n. 241, pubblicato in G.U. 28.7.1997 n. 174, si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dall’1.1.1998. In precedenza la decorrenza era disciplinata dall’art. 12 del medesimo decreto legislativo.

  • Art. 2 Codice Civile: Maggiore età

    Art. 2 Codice Civile: Maggiore età

    Art. 2 c.c. Maggiore età. Capacità di agire.

    In vigore

    La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa. Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

  • Articolo 126 Legge Fallimentare

    Art. 126 L. Fall. – Concordato nel caso di numerosi creditori

    Concordato nel caso di numerosi creditori

  • Articolo 207 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 207 CCII – Procedimento

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Le impugnazioni di cui all’articolo 206 si propongono con ricorso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui all’articolo 205 ovvero, nel caso di revocazione, dalla scoperta della falsità, del dolo, dell’errore o del documento di cui all’articolo 206, comma 5.

    2. Il ricorso deve contenere: a) l’indicazione del tribunale, del giudice delegato e della procedura di liquidazione giudiziale; b) le generalità dell’impugnante e l’elezione del domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha aperto la liquidazione giudiziale; c) l’esposizione dei motivi su cui si basa l’impugnazione e le relative conclusioni; d) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonchè l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

    3. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento […]. Il presidente o il giudice delegato alla trattazione fissano con decreto l’udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

    4. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore e all’eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.

    5. Tra la data della notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

    6. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.

    7. La costituzione si effettua mediante deposito di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonchè l’indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti contestualmente prodotti. L’impugnazione incidentale tardiva si propone, a pena di decadenza, nella memoria di cui al presente comma.

    8. Se è proposta impugnazione incidentale tardiva il tribunale adotta i provvedimenti necessari ad assicurare il contraddittorio.

    9. L’intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.

    10. In caso di mancata comparizione delle parti si applicano gli articoli 181 e 309 del codice di procedura civile. Il curatore, anche se non costituito, partecipa all’udienza di comparizione fissata ai sensi del comma 3, per informare le altre parti ed il giudice in ordine allo stato della procedura e alle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.

    11. Il giudice provvede all’ammissione e all’espletamento dei mezzi istruttori. 11 bis. Il giudice esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento, concedendo, se necessario, alle parti termini per il deposito di note difensive.

    12. Il giudice delegato alla liquidazione giudiziale non può far parte del collegio.

    13. Il collegio provvede in via definitiva sull’opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato, entro sessanta giorni dall’udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie. In caso di transazione autorizzata ai sensi dell’articolo 132, il collegio provvede disponendo la modifica dello stato passivo in conformità.

    14. Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.

    15. Gli errori materiali contenuti nel decreto sono corretti con decreto dal tribunale senza necessità di instaurazione del contraddittorio se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione. Se è chiesta da una delle parti, il presidente del collegio, con decreto da notificarsi insieme con il ricorso, fissa l’udienza nella quale le parti debbono comparire davanti al giudice designato come relatore. Sull’istanza il collegio provvede con decreto, che deve essere annotato sull’originale del provvedimento.

    16. Le impugnazioni di cui all’articolo 206 sono soggette alla sospensione feriale dei termini di cui all’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. 16 bis. All’esito dell’impugnazione il curatore provvede alla conseguente modifica dello stato passivo nei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento. L’inosservanza della disposizione di cui al primo periodo può costituire motivo di revoca dell’incarico.

  • Art. 4 IRAP – Base imponibile

    Art. 4 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Base imponibile

    In vigore dal 01/01/1998

    1. L’imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio della regione. 2. Se l’attività è esercitata nel territorio di più regioni si considera prodotto nel territorio di ciascuna regione il valore della produzione netta propor- DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 5 7 zionalmente corrispondente all’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c), n. 5 (1), addetto, con continuità, a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio di ciascuna regione, ovvero per le banche, gli altri enti e società finanziarie, ad eccezione della Banca d’Italia e dell’Ufficio italiano cambi, le imprese di assicurazione […] (2) proporzionalmente corrispondente, rispettivamente, ai depositi in denaro e in titoli verso la clientela (3), agli impieghi o agli ordini eseguiti, (4) ai premi raccolti presso gli uffici […] (5), ubicati nel territorio di ciascuna regione. Si considera prodotto nella regione nel cui territorio il soggetto passivo è domiciliato il valore della produzione netta derivante dalle attività esercitate nel territorio di altre regioni senza l’impiego, per almeno tre mesi, di personale. 3. Gli atti generali concernenti l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono adottati dal Ministero delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di seguito denominata “Conferenza Stato-regioni”. Note: (1) Le parole “all’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c), n. 5” sono state sostituite alle precedenti “all’ammontare delle retribuzioni corrisposte al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili erogati agli associati in partecipazione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b)“ dall’art. 1, comma 3, lett. a), DLgs. 10.4.1998 n. 137, pubblicato in G.U. 11.5.1998 n. 107. (2) Le parole “e le imprese agricole” sono state soppresse dall’art. 1, comma 70, lett. b), L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70. Ai sensi del successivo comma 72, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015. (3) Le parole “verso la clientela” sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. b), DLgs. 30.12.1999 n. 506, pubblicato in G.U. 31.12.1999 n. 306, S.O. n. 232. (4) Le parole “agli impieghi o agli ordini eseguiti,“ sono state sostituite alle precedenti “agli impieghi,“ dall’art. 1, comma 3, DLgs. 10.4.1998 n. 137, pubblicato in G.U. 11.5.1998 n. 107. (5) Le parole “e all’estensione dei terreni” sono state soppresse dall’art. 1, comma 70, lett. b), L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70. Ai sensi del successivo comma 72, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015.

  • Art. 61 T.U.B.: Ruolo della capogruppo

    Art. 61 T.U.B.: Ruolo della capogruppo

    Art. 61 T.U.B. – Ruolo della capogruppo

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. La capogruppo esercita le funzioni di direzione e coordinamento del gruppo bancario, assicurando, tra l’altro, il rispetto delle norme che disciplinano l’attivita’ bancaria su base consolidata.

    2. (Comma abrogato)

    3. Ferma restando la specifica disciplina dell’attivita’ bancaria, la capogruppo e’ soggetta ai controlli di vigilanza previsti dal presente Capo.

    4. La capogruppo emana disposizioni alle componenti del gruppo per assicurare il rispetto e l’esecuzione dei provvedimenti di carattere generale e particolare impartiti dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilita’ del gruppo. Gli amministratori delle societa’ del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l’emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza su base consolidata.

    5. Alla societa’ di partecipazione finanziaria e alla societa’ di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano gli articoli 51, comma 1-bis, 52, 52-bis e 52-ter nonche’ le disposizioni del titolo II, capi III e IV salvo quanto previsto dall’articolo 67-bis. Nei confronti delle altre societa’ appartenenti al gruppo bancario e dei titolari di partecipazioni nelle medesime societa’ sono attribuiti alla Banca d’Italia i poteri previsti dall’articolo 21.”

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  • Art. 4 TUE – Regolamenti edilizi comunali

    Art. 4 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Regolamenti edilizi comunali

    In vigore dal 30/06/2003

    agosto 1942, n. 1150, art. 33) 1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi dell’articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi. 1 bis. […] (1) 1 ter. […] (2) 1 quater. […] (3) 1 quinquies. […] (4) 1 sexies. Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collabora- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 5 12 zione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l’adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. (5) 2. Nel caso in cui il comune intenda istituire la commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo. Note: (1) Comma abrogato dall’art. 11, comma 5, lett. a), DLgs. 3.3.2011 n. 28, pubblicato in G.U. 28.3.2011 n. 71, S.O. n. 81. Testo precedente: “A decorrere dal 1° gennaio 2011, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 1, comma 350, L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244; – l’art. 1, comma 289, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285; – il DL 30.12.2008 n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2009 n. 14; – l’art. 8, comma 4-bis, DL 30.12.2009 n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2010 n. 25. (2) Comma abrogato dall’art. 16, comma 4, DLgs. 10.6.2020 n. 48, pubblicato in G.U. 10.6.2020 n. 146. Testo precedente: “Entro il 31 dicembre 2017, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all’allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nonchè per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all’allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, la predisposizione all’allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 15, comma 1, DLgs. 16.12.2016 n. 257, pubblicato in G.U. 13.1.2017 n. 10, S.O. n. 3; – l’art. 17-quinquies, comma 1, DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134. (3) Comma abrogato dall’art. 16, comma 4, DLgs. 10.6.2020 n. 48, pubblicato in G.U. 10.6.2020 n. 146. Testo precedente: “Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1- ter del presente articolo, le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell’articolo 39.“. In precedenza, il comma era stato inserito dall’art. 17-quinquies, comma 1, DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134. (4) Comma abrogato dall’art. 16, comma 4, DLgs. 10.6.2020 n. 48, pubblicato in G.U. 10.6.2020 n. 146. Testo precedente: “Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche.“. In precedenza, il comma era stato inserito dall’art. 17-quinquies, comma 1, DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134. (5) Comma inserito dall’art. 17-bis, comma 1, DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164.

  • Art. 1 T.U.IVA: Operazioni imponibili

    Art. 1 T.U.IVA: Operazioni imponibili

    Art. 1 T.U.IVA – Operazioni imponibili

    In vigore dal 01/02/1979 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 29/01/1979 n. 24 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Per gli effetti vedasi l’art. 3 del DPR n. 24/79.”L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.”

    Commento del professionista
    L’IVA è un’imposta europea, non italiana

    Questo è un punto che nella pratica si tende a sottovalutare, ma che ha conseguenze giuridiche enormi. L’IVA non nasce dal legislatore italiano: nasce a livello europeo, con le prime due direttive del 1967 — le direttive 67/227/CEE e 67/228/CEE — emanate da una Comunità che all’epoca contava solo sei Stati membri.

    Il punto di svolta arriva nel 1977 con la cosiddetta Sesta Direttiva (77/388/CEE), che riduce drasticamente il margine di discrezionalità lasciato agli Stati membri e introduce regole uniformi per tutto il territorio comunitario. Oggi quella direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2006/112/CE, che dal 1° gennaio 2007 costituisce il testo di riferimento dell’intero sistema IVA europeo.

    Perché questo conta nella pratica? Perché ogni volta che si interpreta una norma IVA nazionale, bisogna sempre chiedersi se quella norma è compatibile con la direttiva. In caso di contrasto, la direttiva prevale. E se la norma italiana è ambigua, va interpretata in conformità con quella europea. È la Corte di Giustizia dell’Unione Europea — non la Cassazione — l’interprete ultimo di questo sistema.

    Accanto alla direttiva, opera anche il Regolamento di esecuzione UE n. 282/2011, adottato dal Consiglio su base dell’art. 397 della direttiva stessa. Questo regolamento — a differenza delle direttive, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento — interviene sui punti che possono dare adito a interpretazioni non uniformi, fissando regole valide in tutta Europa. Come ha chiarito la Corte di Giustizia nella causa C-695/20 (Fenix International), il regolamento è un atto di secondo livello: può specificare e attuare la direttiva, ma non può introdurre norme essenziali che spettano al legislatore primario.

    Cos’è davvero l’IVA: la struttura dell’imposta

    Prima di analizzare i presupposti dell’art. 1, è utile capire com’è costruita questa imposta, perché la sua struttura spiega molte delle scelte normative che altrimenti sembrano arbitrarie.

    L’IVA è un’imposta generale sui consumi. Chi paga davvero l’imposta, alla fine, è il consumatore finale: è lui che acquista il bene o il servizio senza poter recuperare l’IVA versata al venditore. Ma il consumatore finale non ha rapporti diretti con il Fisco: non versa nulla all’erario, non compila dichiarazioni, non emette fatture. È un “contribuente di fatto”, non un soggetto passivo in senso tecnico.

    Chi invece ha rapporti diretti con il Fisco è l’operatore economico — l’imprenditore, il professionista — che applica l’IVA sulle proprie vendite (rivalsa), la versa all’erario, e detrae l’IVA che ha pagato sui propri acquisti. Questo meccanismo di rivalsa e detrazione fa sì che in ogni passaggio della catena produttiva e distributiva l’imposta colpisca solo il valore aggiunto in quel singolo stadio, non l’intero prezzo del bene.

    Il risultato finale è che l’IVA applicata al consumatore finale corrisponde esattamente alla somma dei valori aggiunti creati in tutti i passaggi precedenti — cioè all’intero prezzo di vendita al consumo. L’operatore economico, dal canto suo, è neutrale rispetto all’imposta: quella che incassa dai clienti la versa all’erario, quella che paga ai fornitori la recupera in detrazione. L’IVA non è un suo costo.

    La Corte di Giustizia, nella sentenza Banca Popolare di Cremona (causa C-475/03), ha identificato quattro caratteristiche essenziali di questa imposta che vale la pena ricordare: si applica in modo generale a beni e servizi; è proporzionale al prezzo; viene riscossa in ogni fase della catena produttiva e distributiva; gli importi pagati nelle fasi precedenti vengono detratti, così che il tributo colpisce solo il valore aggiunto di ciascuna fase.

    Queste quattro caratteristiche non sono descrittive: sono il criterio per distinguere l’IVA da altre imposte sui consumi e per valutare la legittimità europea di eventuali imposte nazionali che potrebbero sovrapporsi ad essa.

    I tre presupposti dell’art. 1: tutti necessari, nessuno sufficiente da solo

    Tornando all’art. 1, la norma individua tre condizioni che devono ricorrere contemporaneamente perché un’operazione sia soggetta a IVA. Non basta che ne ricorra una o due: servono tutte e tre. E la mancanza di anche una sola di esse esclude l’applicazione del tributo.

    Primo presupposto: la qualificazione oggettiva dell’operazione

    L’operazione deve essere qualificabile come “cessione di beni” o “prestazione di servizi” ai sensi della legge IVA. Non ogni trasferimento di denaro, non ogni accordo tra parti, non ogni attività economica costituisce automaticamente una cessione o una prestazione rilevante.

    La definizione di cessione di beni è contenuta nell’art. 2 del D.P.R. 633/1972, quella di prestazione di servizi nell’art. 3. Queste due norme — che meritano ciascuna un commento dedicato — costruiscono un sistema di qualificazione progressiva che include, amplia ed esclude determinate operazioni. È il presupposto oggettivo, e tra i tre è quello che ha la preminenza logica: se l’operazione non è né una cessione né una prestazione, non si pongono nemmeno le questioni relative al soggetto che la effettua o al territorio in cui avviene.

    Occorre aggiungere che il requisito oggettivo comprende anche il cosiddetto fatto generatore dell’imposta — il momento in cui si realizzano le condizioni necessarie perché l’imposta diventi esigibile. Le regole sul momento di effettuazione delle operazioni (art. 6 del D.P.R. 633/1972) e quelle sulla territorialità (artt. 7 e seguenti) si innestano su questo presupposto e ne dipendono.

    Secondo presupposto: la qualifica soggettiva dell’operatore

    Non basta che l’operazione sia oggettivamente qualificabile come cessione o prestazione: deve essere effettuata nell’esercizio di un’impresa, di un’arte o di una professione. Le operazioni poste in essere da privati consumatori, che non agiscono in qualità di operatori economici, sono fuori dal campo IVA.

    Questo presupposto soggettivo è disciplinato dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. 633/1972. Ma è importante notare che la norma europea — l’art. 9 della direttiva 2006/112/CE — dà una definizione di soggetto passivo profondamente diversa da quella domestica: è soggetto passivo chiunque eserciti un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di tale attività. Il criterio europeo guarda alla sostanza economica dell’attività, non alla forma giuridica.

    In particolare, la direttiva richiede che l’attività produca introiti aventi carattere di stabilità. La Corte di Giustizia ha chiarito, nella causa C-230/94 (Enkler), che la stabilità non si presume ma va valutata caso per caso sulla base di elementi concreti: la durata dell’attività, l’entità della clientela, l’ammontare dei ricavi. Questa impostazione ha conseguenze dirette sulla qualificazione di attività occasionali o marginali, che possono rientrare nel campo IVA quando assumono caratteri di regolarità e sistematicità.

    Terzo presupposto: la territorialità dell’operazione

    L’operazione deve essere effettuata nel territorio dello Stato italiano. Le regole di territorialità — contenute negli artt. 7 e seguenti del D.P.R. 633/1972, in attuazione degli artt. 31 e seguenti della direttiva — determinano in quale Stato membro l’IVA è dovuta, quando più Paesi possono in astratto rivendicare la tassazione di una stessa operazione transfrontaliera.

    Questo presupposto interagisce strettamente con quello oggettivo: le regole sulla territorialità delle prestazioni di servizi, ad esempio, cambiano a seconda che il committente sia un soggetto passivo (regola B2B, art. 7-ter) o un consumatore finale (regola B2C), e questa distinzione rimanda necessariamente alla qualificazione oggettiva e soggettiva dell’operazione.

    Le importazioni: il caso particolare

    L’art. 1 conclude con un inciso di grande rilievo pratico: l’IVA si applica anche sulle importazioni “da chiunque effettuate”. Questa precisazione rompe la logica dei tre presupposti appena descritta.

    Per le importazioni, il presupposto soggettivo non opera: anche un privato cittadino che importa un bene da fuori dell’Unione Europea è soggetto a IVA all’importazione. Non serve essere imprenditori o professionisti. La ratio è di equiparare, sotto il profilo del carico fiscale, i beni provenienti da Paesi terzi a quelli prodotti e commercializzati all’interno dell’Unione: se così non fosse, i beni extraeuropei godrebbero di un vantaggio competitivo sleale rispetto a quelli comunitari.

    Da segnalare che, con l’introduzione del regime transitorio IVA dal 1° gennaio 1993, il termine “importazione” si riferisce tecnicamente all’introduzione di beni provenienti da Paesi terzi — cioè da fuori UE. I movimenti di beni tra Stati membri dell’Unione, che prima del 1993 erano trattati come importazioni ed esportazioni, sono oggi disciplinati dalle norme sugli acquisti e sulle cessioni intracomunitarie (D.L. 331/1993), che costituiscono un fatto generatore del tributo autonomo e distinto.

    La classificazione delle operazioni: una mappa necessaria

    Un punto spesso trascurato ma fondamentale per lavorare correttamente con l’IVA riguarda la classificazione delle operazioni. Non tutte le operazioni che “toccano” l’IVA sono uguali, e confondere le diverse categorie porta a errori applicativi — e a sanzioni — evitabili.

    Operazioni imponibili sono quelle che soddisfano tutti e tre i presupposti dell’art. 1 e alle quali si applica un’aliquota IVA (ordinaria al 22%, ridotta al 10% o al 4%). Queste operazioni fanno sorgere sia l’obbligo di applicare l’imposta sia il diritto di detrarre l’IVA sugli acquisti correlati. Rientrano in questa categoria anche le cosiddette operazioni imponibili ad aliquota zero — un’espressione tecnica che indica operazioni che si comportano come le imponibili ordinarie (e danno quindi diritto alla detrazione) ma alle quali non si applica materialmente nessuna imposta.

    Operazioni non imponibili sono quelle che, pur avendo i tre presupposti, beneficiano di un regime di non applicazione dell’imposta in ragione della loro proiezione internazionale. È il caso delle esportazioni, delle cessioni intracomunitarie, dei servizi connessi agli scambi internazionali. La non imponibilità è “relativa”: dipende dalla situazione in cui si trova il bene o il servizio (ad esempio, il fatto che sia destinato all’esportazione). Il vantaggio pratico di questa categoria, rispetto alle esenzioni, è che non pregiudica il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti.

    Operazioni esenti sono quelle indicate specificamente dall’art. 10 del D.P.R. 633/1972 — e dalla direttiva agli artt. 132-135 — alle quali l’imposta non si applica per ragioni di politica legislativa (operazioni finanziarie, sanitarie, educative, immobiliari in certi casi). L’esenzione è “assoluta” e “oggettiva”: non dipende da fattori esterni ma dalla natura stessa dell’operazione, e riguarda un elenco tassativo che non ammette estensioni analogiche. Il costo dell’esenzione, a differenza della non imponibilità, è che pregiudica il diritto alla detrazione: chi effettua operazioni esenti non può detrarre l’IVA sugli acquisti correlati.

    Operazioni non soggette sono quelle cui manca uno dei tre presupposti dell’art. 1: o non sono cessioni né prestazioni (difetto oggettivo), o sono effettuate da un privato (difetto soggettivo), o avvengono fuori dal territorio rilevante (difetto territoriale). Queste operazioni sono completamente al di fuori del campo IVA: non danno luogo ad obblighi formali, né a diritti di detrazione.

    Operazioni escluse dalla base imponibile sono un caso particolare: operazioni che, pur non essendo soggette all’imposta, sono strettamente collegate ad altre operazioni imponibili e il cui valore è già compreso nella base imponibile di queste ultime. L’esempio classico è la formula commerciale “3×2”: il terzo bene ceduto gratuitamente non è soggetto a IVA autonomamente, perché il suo valore è già incluso nel prezzo — e quindi nella base imponibile — dei beni ceduti a pagamento.

    Operazioni senza pagamento dell’imposta sono operazioni normalmente imponibili per le quali, in presenza di particolari condizioni soggettive o oggettive, l’imposta viene sospesa o trasferita su un altro soggetto. Vi rientrano le cessioni agli esportatori abituali (lettera di intento), le operazioni nei depositi IVA, lo split payment nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, e il reverse charge — sia interno sia nelle operazioni transfrontaliere — che trasferisce l’obbligo di applicare e versare l’imposta dal cedente/prestatore al cessionario/committente.

    Operazioni in regime speciale sono operazioni soggette a IVA ma che non danno luogo al diritto di detrazione in capo all’acquirente. In queste ipotesi, l’applicazione dell’imposta coincide con il passaggio al consumo del bene o del servizio, e il meccanismo ordinario di rivalsa e detrazione viene derogato.

    Il rapporto tra i presupposti: non sono autonomi, dialogano tra loro

    Una lettura superficiale dell’art. 1 potrebbe indurre a pensare che i tre presupposti — oggettivo, soggettivo, territoriale — siano compartimenti stagni, ognuno con le sue regole e le sue norme di riferimento. Non è così.

    I presupposti interagiscono tra loro in modo che potremmo definire verticale, oltre che orizzontale. Orizzontalmente, concorrono insieme a determinare se un’operazione è IVA rilevante. Verticalmente, il presupposto oggettivo ha una preminenza logica sugli altri: è il primo a doversi verificare, e il suo accertamento condiziona anche il modo in cui si applica il presupposto soggettivo e quello territoriale.

    La norma europea, in questo, è più coerente di quella domestica. L’art. 2 della direttiva definisce l’operazione economica come condizione pregiudiziale per l’ingresso nel sistema IVA. L’art. 9 definisce il soggetto passivo in funzione dell’attività economica che svolge. Il principio di economicità pervade tutto il sistema: l’IVA si applica a operazioni economiche, effettuate da soggetti che svolgono attività economiche, in un territorio economicamente rilevante.

    Questa prospettiva aiuta a risolvere molti casi dubbi: quando ci si chiede se una certa somma di denaro ricevuta costituisca o meno il corrispettivo di un’operazione rilevante, la risposta passa sempre dall’analisi della sostanza economica del rapporto, non dalla sua forma giuridica.

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