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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 20 Revisione Legale

    Art. 20 Rev. Leg. – Controllo della qualita’

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 — testo aggiornato

    1. Gli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione legale, ivi inclusi i componenti del collegio sindacale che esercitano la revisione legale ai sensi del comma 2 dell’articolo 2409-bis o dell’articolo 2477 del codice civile, sono soggetti a controllo della qualità.

    2. Il controllo di qualità sugli iscritti al Registro che siano soci o amministratori di una società di revisione legale o che collaborino alla revisione legale in una società di revisione legale si intende svolto per mezzo del controllo di qualità sulla società di revisione medesima. In ogni caso, tali soggetti sono sottoposti direttamente al controllo di qualità qualora sia loro personalmente conferito almeno un incarico di revisione legale o siano componenti di un collegio sindacale che esercita la revisione legale ai sensi del comma 2 dell’articolo 2409-bis o dell’articolo 2477 del codice civile.

    3. Le disposizioni del presente capo si applicano agli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di enti diversi dagli enti di interesse pubblico.

    4. Il controllo di qualità sui revisori legali e sulle società di revisione legale che svolgono incarichi di revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di enti di interesse pubblico è disciplinato dall’articolo 26 del Regolamento europeo.

    5. Gli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di enti diversi dagli enti di interesse pubblico sono soggetti a controllo di qualità sulla base di un’analisi del rischio e, laddove abbiano svolto la revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di imprese che superano i limiti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera s-bis), almeno ogni sei anni. Il termine di sei anni decorre dall’esercizio successivo a quello in cui si è concluso il precedente controllo oppure da quello in cui il revisore legale o la società di revisione legale ha acquisito almeno un incarico di revisione legale del bilancio di esercizio o consolidato di imprese che superano i limiti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera sbis).

    6. Il controllo della qualità è effettuato da persone fisiche in possesso di un’adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di revisione dei conti e di informativa finanziaria e di bilancio, nonchè della formazione specifica in materia di controllo della qualità di cui all’articolo 5-bis.

    7. I soggetti di cui al comma 6 sono revisori legali iscritti nel Registro che: a) hanno svolto, per almeno 5 anni continuativi, incarichi di revisione legale in qualità di responsabili dell’incarico; b) sono stati, per almeno 5 anni continuativi, dipendenti o collaboratori di società di revisione iscritte nel Registro partecipando agli incarichi di revisione legale con funzioni di direzione e supervisione; c) sono stati, per almeno 5 anni continuativi, dipendenti di amministrazioni pubbliche o enti pubblici che svolgono attività di vigilanza sulla revisione legale.

    8. I soggetti incaricati del controllo della qualità devono rispettare la riservatezza delle informazioni di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

    9. Non possono essere incaricati dei controlli i revisori legali che hanno incarichi di revisione legale e i soggetti che hanno rapporti diretti o indiretti di collaborazione, consulenza, impiego o di altra natura professionale, ivi compresa l’assunzione di cariche sociali, con un revisore legale o con una società di revisione legale.

    10. Una persona fisica non può partecipare come controllore al controllo della qualità di un revisore legale o di una società di revisione legale prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro come socio o dipendente o di ogni altro rapporto di associazione con tale revisore legale o società di revisione legale.

    11. Una persona fisica non può partecipare come controllore al controllo della qualità di un revisore legale o di una società di revisione legale se è coniuge o convivente, parente o affine entro il quarto grado del revisore legale sottoposto al controllo o di revisori legali che siano soci, amministratori o collaboratori della società di revisione legale sottoposta al controllo, o se intrattenga con essi o con la società di revisione legale sottoposta a controllo relazioni d’affari o finanziarie che ne possono compromettere l’indipendenza.

    12. La selezione delle persone fisiche da assegnare a ciascun incarico di controllo della qualità avviene in base a una procedura obiettiva volta a escludere ogni conflitto di interesse tra le persone incaricate del controllo e il revisore legale o la società di revisione legale oggetto del controllo.

    13. Il controllo della qualità, basato su una verifica adeguata dei documenti selezionati, include una valutazione della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili, della quantità e qualità delle risorse impiegate, dei corrispettivi per la revisione, nonchè del sistema interno di controllo della qualità nella società di revisione legale.

    14. I controlli della qualità sono appropriati e proporzionati alla portata e alla complessità dell’attività svolta dal revisore legale o dalla società di revisione legale oggetto di controllo.

    15. Il soggetto sottoposto a controllo della qualità è tenuto a collaborare con il soggetto incaricato del controllo. Egli è, in particolare, tenuto a consentire al soggetto incaricato del controllo l’accesso ai propri locali, a fornire informazioni, a consegnare i documenti e le carte di lavoro richiesti.

    16. I soggetti incaricati del controllo della qualità redigono una relazione contenente la descrizione degli esiti del controllo e le eventuali raccomandazioni al revisore legale o alla società di revisione legale di effettuare specifici interventi, con l’indicazione del termine entro cui tali interventi sono posti in essere.

    17. Il revisore legale e la società di revisione legale provvedono a effettuare gli interventi indicati nella relazione di cui al comma 16, entro il termine nella stessa definito. In caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi il Ministero dell’economia e delle finanze e la Consob, negli ambiti di rispettiva competenza, possono applicare le sanzioni di cui agli articoli 24 e 26, commi 1, 1-ter e 1-quater.

  • Art. 6 TUE – Attività edilizia libera

    Art. 6 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Attività edilizia libera

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, (2) nonché delle di­sposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono ese­guiti senza alcun titolo abilitativo: a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), […] (3) (4); a-bis) […] (5) b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione […] (6) di ascensori esterni, ov­vero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio, di logge rientranti all’interno dell’edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell’edificio prospicienti aree pubbliche (7), purchè tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche; (8) b-ter) le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costi- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 6 16 tuita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnicocostruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche; (9) c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che ab­biano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocar­buri, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’at­tività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola. e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purchè destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale; (10) e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; (11) e-quater) […] (12) e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; (11) e-sexies) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, realizzabili anche mediante un unico bacino. (13) 1 bis. […] (14) 2. […] (15) 3. […] (16) 4. […] (17) 5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l’interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale ai sensi dell’articolo 34- quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. (18) 6. Le regioni a statuto ordinario: a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a in­terventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1, esclusi gli interventi di cui all’articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire e gli interventi di cui all’articolo 23, soggetti a segnalazione certificata di inzio attività in alternativa al permesso di costruire;(19) b) disciplinano con legge le modalità per l’effettuazione dei controlli (20). 7. […] (21) 8. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione in­cendi per le attività di cui ai commi 1 e 2, il certificato stesso, ove previ­sto, è rilasciato in via ordinaria con l’esame a vista. Per le medesime at­tività, il termine previsto” dal primo periodo del comma 2 dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gen­naio 1998, n. 37, è ridotto a trenta giorni. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 5, comma 1, DL 25.3.2010 n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.5.2010 n. 73. Testo precedente: “(Attività edilizia libera (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lettera c); legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2; decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94). – 1. Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo: a) interventi di manutenzione ordinaria; b) interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.“. DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 6 17 (2) Le parole “, di tutela dal rischio idrogeologico,“ sono state inserite dall’art. 54, comma 1, lett. c), L. 28.12.2015 n. 221, pubblicata in G.U. 18.1.2016 n. 13. (3) Le parole “, ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW” sono state soppresse dall’art. 3, comma 1, lett. b), n. 1), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (4) Le parole “di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW” sono state inserite dall’art. 17, comma 1, lett. c), n. 01), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. (5) Lettera abrogata ai sensi dell’art. 15, comma 1, DLgs. 25.11.2024, n. 190, pubblicato in GU 12.12.2024 n. 291. Per l’applicazione della presente disposizione si veda l’art. 15, commi 1 e 2. Testo precedente: “a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;“. In precedenza la lettera era stata aggiunta dall’art. 3, comma 1, lett. b), n. 2), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (6) Le parole “di rampe o” sono state soppresse dall’art. 3, comma 1, lett. b), n. 3), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (7) Le parole “, di logge rientranti all’interno dell’edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell’edificio prospicienti aree pubbliche” sono state sostituite alle precedenti “o di logge rientranti all’interno dell’edificio” dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105. (8) Lettera inserita dall’art. 33-quater, comma 1, DL 9.8.2022 n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 21.9.2022 n. 142. (9) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 2) DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105. (10) Lettera sostituita dall’art. 10, comma 1, lett. c), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. Testo precedente: “e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale;“. (11) Lettera inserita dall’art. 3, comma 1, lett. b), n. 3), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (12) Lettera abrogata ai sensi dell’art. 15, comma 1, DLgs. 25.11.2024, n. 190, pubblicato in GU 12.12.2024 n. 291. Per l’applicazione della presente disposizione si veda l’art. 15, commi 1 e 2. Testo precedente: “e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell’articolo 4, comma 1-sexies, del presente testo unico, o degli impianti di cui all’articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 3, comma 1, lett. b), n. 3), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277; – l’art. 31, comma 2-ter, DL 31.5.2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29.7.2021 n. 108. (13) Lettera inserita dall’art. 6, comma 1, DL 14.4.2023 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 13.6.2023 n. 68. (14) Comma abrogato dall’art. 14, comma 10, lett. a-bis), DLgs. 25.11.2024 n. 190, come da ultimo modificato dall’art. 15, comma 1, lett. d), DLgs. 26.11.2025 n. 178 pubblicato in G.U. 26.11.2025 n. 275. Testo precedente: “Fermo restando quanto previsto al capo VI del titolo IV, per la realizzazione degli interventi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo di attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera d), della legge 5 agosto 2022, n. 118. Ai soli fini dell’acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione delle costruzioni e delle opere edilizie costituenti opere connesse o infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti resta altresì ferma la normativa tecnica di cui al presente decreto.“. In precedenza, il comma era stato inserito dall’art. 14, comma 10, lett. a), DLgs. 25.11.2024, n. 190, pubblicato in GU 12.12.2024 n. 291. (15) Comma abrogato dall’art. 3, comma 1, lett. b), n. 4), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. Testo precedente: “Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi: a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo sposta­mento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali del­l’edificio […]; b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizza­zione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accu­mulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa.” Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 13-bis, comma 1, lett. a), DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134; – l’art. 17, comma 1, lett. c), n. 1), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. (16) Comma abrogato dall’art. 13-bis, comma 1, lett. b), DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134. Testo precedente: “L’interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comuni­cazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.“. (17) Comma abrogato dall’art. 3, comma 1, lett. b), n. 4), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. Testo precedente: “Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l’interessato trasmette all’amministrazione comunale l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonchè che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.” Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 17, comma 1, lett. c), n. 2), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. – l’art. 30, comma 1, lett. b), DL 21.6.2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9.8.2013 n. 98; – l’art. 13-bis, comma 1, lett. c), DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 6 bis-7 18 modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134. (18) Comma sostituito dall’art. 1, comma 172, L. 4.8.2017 n. 124, pubblicata in G.U. 14.8.2017 n. 189. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 3, comma 1, lett. b), n. 4), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277; – l’art. 17, comma 1, lett. c), n. 3), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. (19) Le parole “dal comma 1, esclusi gli interventi di cui all’articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire e gli interventi di cui all’articolo 23, soggetti a segnalazione certificata di inzio attività in alternativa al permesso di costruire;“ sono state sostituite alle precedenti “dai commi 1 e 2” dall’art. 3, comma 1, lett. b), n. 5), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (20) Lettera sostituita alle precedenti lettere b) e c) dall’art. 17, comma 1, lett. a), n. 4), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. Testo precedente: “b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali è fatto obbligo all’interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4; c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo comma”. (21) Comma abrogato dall’art. 3, comma 1, lett. b), n. 4), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. Testo precedente: “La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori di cui al comma 2, ovvero la mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori di cui al comma 4 comportano la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.” Per le precedenti modifiche si veda l’art. 17, comma 1, lett. c), n. 5), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164.

  • Articolo 209 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 209 CCII – Previsione di insufficiente realizzo

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il giudice delegato, con decreto motivato da adottarsi prima dell’udienza per l’esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell’udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e dal parere del comitato dei creditori, sentito il debitore, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l’ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura.

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche quando la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla verifica dello stato passivo.

    3. Il curatore comunica il decreto di cui al comma 1 trasmettendone copia ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 201 e 208 i quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare reclamo, a norma dell’articolo 124, al tribunale, che provvede sentiti il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori e il debitore.

  • Art. 4 D.Lgs. 346/1990 – Aliquote

    Art. 4 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Aliquote

    Articolo abrogato. Riportato per documentazione storica.

    […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 69, comma 1, L. 21.11.2000 n. 342, pubblicata in G.U. 25.11.2000 n. 276, S.O. 194. Testo precedente: “Art. 4 (Aliquote). – 1. L’imposta è commisurata per scaglioni di valore imponibile con le aliquote crescenti stabilite nella tariffa allegata al presente testo unico, salvo quanto stabilito nell’art. 59.“.

  • Art. 60 ter T.U.B.: Esclusione delle societa’ di partecipazione finanziaria e delle societa’ di

    Art. 60 ter T.U.B.: Esclusione delle societa’ di partecipazione finanziaria e delle societa’ di

    Art. 60 ter T.U.B. – Esclusione delle societa’ di partecipazione finanziaria e delle societa’ di partecipazione finanziaria mista dal perimetro di consolidamento.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Le societa’ di partecipazione finanziaria e le societa’ di partecipazione finanziaria mista esentate ai sensi dell’articolo 60-bis, comma 3, possono essere escluse, previa autorizzazione, dal perimetro di consolidamento prudenziale individuato ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 e relative disposizioni attuative. L’autorizzazione e’ rilasciata dalla Banca d’Italia congiuntamente, a seconda dei casi, con la diversa autorita’ competente per la vigilanza consolidata o con l’autorita’ competente dello Stato dell’Unione europea in cui ha sede legale la societa’ di partecipazione finanziaria o la societa’ di partecipazione finanziaria mista.

    2. L’autorizzazione e’ rilasciata quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

    a) l’esclusione non pregiudica l’esercizio efficace della vigilanza sulla banca controllata o su base consolidata;

    b) la societa’ di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista non detiene partecipazioni diverse da quelle nella banca controllata o nella societa’ di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che controlla la banca;

    c) la societa’ di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista non ricorre in maniera sostanziale alla leva finanziaria e non ha esposizioni che non siano relative alla partecipazione nella banca controllata o nella societa’ di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che controlla la banca.

    3. L’autorizzazione e’ revocata quando vengono meno le condizioni in base alle quali questa e’ stata rilasciata.

    4. Nei casi indicati all’articolo 60, comma 2, lettera b), la Banca d’Italia, in qualita’ di autorita’ di vigilanza consolidata sul gruppo bancario, rilascia e revoca l’autorizzazione congiuntamente con l’autorita’ competente dello Stato dell’Unione europea in cui ha sede legale la societa’ di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall’Italia.

    5. Nei casi indicati all’articolo 60, comma 2, lettera c), la Banca d’Italia rilascia e revoca l’autorizzazione congiuntamente con l’autorita’ dello Stato dell’Unione europea competente per la vigilanza consolidata.

    6. Si applica quanto previsto all’articolo 60-bis, commi 7-bis, 8 e 10.

    7. La Banca d’Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione, alle modalita’ di presentazione dell’istanza, al coordinamento con le autorizzazioni previste dagli articoli 14, 19, 57-bis e 60-bis, nonche’ alla nozione di partecipazione e ai criteri di valutazione delle condizioni di cui al comma 1.”

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  • Trattative interrotte e responsabilità precontrattuale: esempi pratici sull’art. 1337 c.c.

    In sintesi

    • Durante le trattative le parti devono comportarsi secondo buona fede.
    • Interrompere una trattativa è lecito, ma non sempre senza conseguenze.
    • Conta l’affidamento creato nell’altra parte.
    • Le spese sostenute vanno provate con documenti.
    • Lettere d’intenti e bozze contrattuali devono essere scritte bene.

    Prima degli esempi: trattare non obbliga sempre a firmare

    L’art. 1337 c.c. impone buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto. La regola non obbliga le parti a concludere sempre l’accordo, ma vieta comportamenti scorretti che creano affidamento e poi lo tradiscono senza ragione.

    Il punto pratico è distinguere una trattativa libera da una trattativa ormai avanzata. Se le parti hanno definito prezzo, tempi, documenti, esclusiva e condizioni essenziali, l’interruzione improvvisa può generare responsabilità per le spese inutilmente sostenute.

    La prova riguarda cronologia, bozze, email, incontri, costi sostenuti, consulenti incaricati e messaggi che fanno pensare a una conclusione imminente. Le frasi generiche come ‘ci siamo quasi’ aiutano poco se non collegate a documenti concreti.

    Fascicolo trattativa

    • email e bozze;
    • lettera d’intenti;
    • spese sostenute;
    • tempi e incontri;
    • motivo dell’interruzione.

    Caso 1: acquisto quote SRL saltato dopo due diligence

    Scenario. L’acquirente sostiene costi per consulenti, poi il venditore tratta con terzi dopo avere concesso esclusiva.

    Come si legge in pratica. Se l’esclusiva era chiara e la trattativa avanzata, si può discutere di responsabilità precontrattuale per costi sostenuti e affidamento.

    Prove

    • lettera d’intenti;
    • clausola esclusiva;
    • fatture consulenti;
    • email venditore;
    • trattativa parallela.

    Caso 2: locazione commerciale promessa e poi negata

    Scenario. Il futuro conduttore paga tecnici e progetta lavori dopo rassicurazioni del proprietario.

    Come si legge in pratica. Serve capire se c’era solo interesse preliminare o affidamento serio. Bozze contratto e autorizzazioni richieste pesano molto.

    Documenti

    • bozza locazione;
    • messaggi;
    • preventivi lavori;
    • sopralluoghi;
    • motivo rifiuto.

    Caso 3: fornitura aziendale annullata prima della firma

    Scenario. Una società prepara produzione su richiesta del cliente, ma l’ordine formale non arriva mai.

    Come si legge in pratica. Senza ordine il rischio aumenta. Tuttavia, se il cliente ha chiesto avvio lavori e creato affidamento, i costi possono essere discussi.

    Controlli

    • richiesta avvio;
    • preventivo;
    • materiali acquistati;
    • email conferma;
    • mancato ordine.

    Quando chiedere una verifica

    Prima di interrompere o contestare una trattativa rilevante: valuta prove e rischio contrattuale.

    Norme e fonti collegate

    Art. 1337 c.c., art. 1375 c.c..

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Si può sempre interrompere una trattativa?

    Sì, ma non con modalità contrarie a buona fede.

    Si può chiedere il mancato guadagno?

    Di solito il tema principale sono spese e perdita di occasioni, da valutare nel caso concreto.

    La lettera d’intenti vincola?

    Dipende dalle clausole: alcune possono essere vincolanti.

    Cosa conservare?

    Email, bozze, costi, incontri e motivi dell’interruzione.

  • Articolo 127 Legge Fallimentare

    Art. 127 L. Fall. – Voto nel concordato

    Voto nel concordato

  • Art. 5 Antiriciclaggio – Ministero dell’economia e delle finanze e

    Art. 5 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Ministero dell’economia e delle finanze e

    In vigore dal 29/12/2007

    Comitato di sicurezza finanziaria (1) 1. Al fine di dare attuazione alle politiche di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, (2) il Ministero dell’economia e delle finanze promuove la collaborazione e il raccordo tra le autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a) e tra le amministrazioni e gli organismi interessati nonchè tra i soggetti pubblici e il settore privato, anche tenuto conto degli standard internazionali adottati in materia, della analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nonchè di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, (2) elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria, nonchè della valutazione effettuata dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 6 della direttiva. 2. Il Ministero dell’economia e delle finanze cura i rapporti con le istituzioni europee e gli organismi internazionali deputati all’elaborazione delle politiche e degli standard in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, (3) assicurando gli adempimenti degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell’Italia alle istituzioni e agli organismi anzidetti. Il Ministero cura alresì la pubblicazione della revisione consolidata dei dati statistici forniti ai sensi dell’articolo 14, comma 2, e ne assicura la trasmissione alla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 44 della direttiva. 3. Fermi restando le attribuzioni e i poteri ispettivi e di controllo delle autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a), ai sensi del presente decreto, DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 5 20 il Ministero dell’economia e delle finanze, effettua proprie ispezioni, presso i soggetti obbligati, al fine di acquisire elementi utili allo svolgimento dei procedimenti rientranti nelle proprie competenze istituzionali in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa (4). Nell’ambito dell’ispezione, gli ispettori chiedono o rilevano ogni notizia o risultanza esistente presso i soggetti ispezionati. 4. Il Ministero dell’economia e delle finanze esercita il potere sanzionatorio, secondo i termini e le procedure di cui al Titolo V del presente decreto. 5. Il Comitato di sicurezza finanziaria esercita i poteri e le funzioni previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e successive modificazioni, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, elabora le strategie di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa (5) e coordina le misure di contenimento del relativo rischio da parte delle autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a). Il decreto 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni disciplina il funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria nello svolgimento dei propri compiti e delle proprie funzioni. 6. Il Comitato di sicurezza finanziaria: a) elabora l’analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonchè di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa (6) di cui agli articoli 14 e 16-ter (7); b) propone al Ministro dell’economia e delle finanze le misure nazionali di designazione e congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona, da persone fisiche, persone giuridiche, gruppi o entità che commettono, o tentano di commettere, atti di terrorismo, ai fini dell’adozione dei decreti di cui all’articolo 4, comma 4; c) propone al Ministro dell’economia e delle finanze l’esenzione di taluni soggetti dall’osservanza degli obblighi di cui al presente decreto, al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 4, comma 3; d) formula i pareri e le proposte previsti dal presente decreto e fornisce consulenza al Ministro dell’economia e delle finanze in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa (8). 7. Il Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30 maggio di ogni anno, presenta al Ministro dell’economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, la relazione contenente la valutazione dell’attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, (9) dei relativi risultati e delle proposte dirette a renderla più efficace. A tal fine, la UIF, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni e organismi interessati, gli organismi di autoregolamentazione, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell’anno solare precedente, nell’ambito delle funzioni di vigilanza, supervisione e controllo. In particolare, è compito dell’UIF indicare, quanto meno, il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute e il seguito dato a tali segnalazioni nonchè i dati riguardanti il numero di richieste internazionali di informazioni effettuate, ricevute e rifiutate dalla UIF e di quelle evase, parzialmente o totalmente, disaggregati per paese di controparte (10); è compito della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia indicare, quanto meno, il numero di casi e delle persone investigati; è compito del Ministero della giustizia indicare, quanto meno, il numero di persone indagate o sottoposte a procedimento di prevenzione, di persone condannate per reati di riciclaggio, di autoriciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli importi e la tipologia dei beni sequestrati e confiscati nell’ambito dei relativi procedimenti; è compito del Ministero dell’economia e delle finanze fornire i dati relativi ai congelamenti disposti ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 5 (Ministero dell’economia e delle finanze). – 1. Il Ministro dell’economia e delle finanze è responsabile delle politiche di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo. In tali materie promuove la collaborazione tra la UIF, le autorità di vigilanza di settore, gli ordini professionali, la DIA e la Guardia di finanza, secondo quanto disposto dalle norme vigenti e dal presente decreto. Entro il 30 giugno di ogni anno DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 6 21 presenta una relazione al Parlamento sullo stato dell’azione di prevenzione. Alla relazione è allegato il rapporto della UIF di cui all’articolo 6, comma 5. 2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze si avvale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della collaborazione del Comitato di sicurezza finanziaria, istituito con decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, successivamente disciplinato con il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109. Su invito del presidente del Comitato, ove necessario per acquisire elementi informativi e pareri, partecipano alle riunioni del Comitato medesimo anche rappresentanti dei consigli nazionali degli ordini professionali e delle associazioni private di categoria. 3. Ferme restando le competenze di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, il Comitato di sicurezza finanziaria svolge le seguenti attività: a) funzioni di analisi e coordinamento in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; b) entro il 30 maggio di ogni anno presenta al Ministro dell’economia e delle finanze una relazione contenente la valutazione dell’attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e proposte dirette a renderla più efficace. A tale fine la UIF, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, gli ordini professionali, la Guardia di finanza e la DIA forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell’anno solare precedente, nell’ambito delle funzioni di vigilanza e controllo. In particolare, è compito dell’UIF indicare, quanto meno, il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute e il seguito dato a tali segnalazioni; è compito della Guardia di finanza e della DIA indicare, quanto meno, il numero di casi investigati; è compito del Ministero della giustizia indicare, quanto meno, il numero di persone perseguite, di persone condannate per reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli importi dei beni congelati, sequestrati o confiscati, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109; c) formula i pareri richiesti ai sensi del presente decreto; d) fornisce consulenza sulla materia oggetto del presente decreto al Ministro dell’economia e delle finanze. 4. In materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico a fini di riciclaggio, si applicano al Comitato di sicurezza finanziaria l’articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 14 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109. 5. Il Ministero dell’economia e delle finanze cura i rapporti con gli organismi dell’Unione europea e internazionali, incaricati di stabilire le politiche e di definire gli standard, in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo, assicurando l’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell’Italia agli organismi anzidetti. 6. Il Ministero dell’economia e delle finanze esercita i poteri sanzionatori amministrativi previsti dal presente decreto.”. Per le precedenti modifiche si veda l’art. 2, comma 1, DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256. (2) Le parole “nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa,“ sono state inserite dall’art. 11, comma 2, lett. d), n. 1), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (3) Le parole “nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa,“ sono state inserite dall’art. 11, comma 2, lett. d), n. 2), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (4) Le parole “, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa” sono state inserite dall’art. 11, comma 2, lett. d), n. 3), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (5) Le parole “nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa” sono state inserite dall’art. 11, comma 2, lett. d), n. 4), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (6) Le parole “, nonchè di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa” sono state inserite dall’art. 11, comma 2, lett. d), n. 5.1), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (7) Le parole “di cui agli articoli 14 e 16-ter” sono state sostituite alle precedenti “di cui all’articolo 14” dall’art. 11, comma 2, lett. d), n. 5.1), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (8) Le parole “, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa” sono state inserite dall’art. 11, comma 2, lett. d), n. 5.2), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (9) Le parole “nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa,“ sono state inserite dall’art. 11, comma 2, lett. d), n. 6), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (10) Le parole “nonchè i dati riguardanti il numero di richieste internazionali di informazioni effettuate, ricevute e rifiutate dalla UIF e di quelle evase, parzialmente o totalmente, disaggregati per paese di controparte” sono state inserite dall’art. 1, comma 2, lett. b), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252.

  • Articolo 40 Contenzioso Tributario

    Art. 40 Cont. Trib. – Interruzione del processo

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato

    1. Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica: a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall’ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza; b) la morte, la radiazione o sospensione dall’albo o dall’elenco di uno dei difensori incaricati a sensi dell’art. 12.

    2. L’interruzione si ha al momento dell’evento se la parte sta in giudizio personalmente e nei casi di cui al comma 1, lettera b). In ogni altro caso l’interruzione si ha al momento in cui l’evento è dichiarato o in pubblica udienza o per iscritto con apposita comunicazione del difensore della parte a cui l’evento si riferisce.

    3. Se uno degli eventi di cui al comma 1 si avvera dopo l’ultimo giorno per il deposito di memorie in caso di trattazione della controversia in camera di consiglio o dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza esso non produce effetto a meno che non sia pronunciata sentenza e il processo prosegua davanti al giudice adito.

    4. Se uno degli eventi di cui al comma 1, lettera a), si verifica durante il termine per la proposizione del ricorso il termine è prorogato di sei mesi a decorrere dalla data dell’evento. Si applica anche a questi termini la sospensione prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742 .

  • Articolo 208 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 208 CCII – Domande tardive

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell’udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive. In caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, può prorogare quest’ultimo termine fino a dodici mesi.

    2. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all’articolo 203. Quando vengono presentate domande tardive, il giudice delegato fissa per l’esame delle stesse un’udienza entro i successivi quattro mesi, salvo che sussistano motivi d’urgenza. Il curatore dà avviso della data dell’udienza a coloro che hanno presentato la domanda e ai creditori già ammessi al passivo. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 201 a 207.

    3. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo della liquidazione giudiziale, la domanda tardiva è ammissibile solo se l’istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al curatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perchè l’istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, il giudice delegato dichiara con decreto l’inammissibilità della domanda. Il decreto è reclamabile a norma dell’articolo 124.