Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 191/2008 – Tecnici laureati università: anzianità previdenziale

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    La Corte dichiara l’illegittimità dell’art. 103, terzo comma, del D.P.R. 382/1980, modificato dalla L. 488/1999, nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari già tecnici laureati l’attività pregressa ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, violando il principio di uguaglianza.

    Di cosa si tratta

    I tecnici laureati universitari svolgevano di fatto attività di ricerca come i ricercatori confermati. La legge finanziaria 2000 aveva consentito la loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, ma senza riconoscere integralmente l’anzianità pregressa ai fini previdenziali e di quiescenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice rimettente ha impugnato l’art. 103, terzo comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria), come modificato dall’art. 23 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari (già tecnici laureati) l’attività effettivamente prestata ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari — all’atto dell’immissione nella fascia dei ricercatori confermati — per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l’attività effettivamente prestata in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca al momento dell’entrata in vigore della legge finanziaria 2000.

    Il principio

    Il principio di uguaglianza impone che soggetti in condizioni sostanzialmente analoghe — tecnici laureati che svolgevano funzioni di ricerca come i ricercatori — ricevano un trattamento equivalente, anche ai fini previdenziali, quando la legge ne riconosce la equiparazione funzionale.

    Domande e risposte

    Chi erano i tecnici laureati universitari?

    Una figura del personale tecnico-amministrativo universitario che, pur non avendo formalmente lo status di ricercatore, svolgeva di fatto attività di ricerca scientifica.

    Cosa significa «anzianità ai fini di quiescenza»?

    È il periodo di servizio che conta ai fini del calcolo della pensione e del relativo importo.

    La norma è stata corretta dopo la sentenza?

    La dichiarazione di illegittimità ha effetto diretto: i ricercatori già tecnici laureati hanno acquisito il diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità pregressa ai fini previdenziali.

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  • Corte cost. n. 190/2008 – Province autonome e legge finanziaria 2007: autonomia finanziaria

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    La Corte decide sui ricorsi delle Province autonome di Bolzano e Trento contro i commi 587-591 e 1221 dell’art. 1 della L. 296/2006 (finanziaria 2007). Dichiara inammissibili le questioni per difetto di motivazione sulla rilevanza; le restanti questioni sono riservate a separate pronunce.

    Di cosa si tratta

    Le Province autonome di Bolzano e Trento avevano impugnato alcune disposizioni della legge finanziaria 2007 ritenendo che limitassero la loro autonomia finanziaria e organizzativa garantita dallo Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Province autonome di Bolzano e Trento hanno promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 587 a 591 e 1221 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione (Provincia di Bolzano) e agli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione e allo Statuto speciale (Provincia di Trento).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibili le questioni relative ai commi 587-591 e 1221 per difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza nei giudizi di impugnazione in via principale. Le restanti questioni sollevate con i medesimi ricorsi sono riservate a separati giudizi.

    Il principio

    Nei giudizi in via principale promossi da Regioni o Province autonome, la motivazione sulla rilevanza deve spiegare perché la norma impugnata lede concretamente le attribuzioni del ricorrente; l’impugnazione generica non è sufficiente.

    Domande e risposte

    Cosa sono i giudizi in via principale?

    Sono i giudizi in cui Stato, Regioni o Province autonome impugnano direttamente una legge davanti alla Corte costituzionale, senza che vi sia un processo ordinario pendente.

    Le Province autonome hanno una tutela speciale?

    Sì, lo Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige e le norme di attuazione garantiscono una sfera molto ampia di autonomia legislativa e finanziaria, ma essa deve essere rispettata anche dalle leggi finanziarie statali.

    Le disposizioni della finanziaria sono state poi annullate?

    Le questioni sono state dichiarate inammissibili per difetto di motivazione; il merito delle restanti è stato riservato ad altre pronunce.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 210/2008 – Incompatibilità avvocato dipendente pubblico part-time

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Giudice di pace di Cortona sulle norme che impongono l’incompatibilità tra dipendente pubblico part-time e professione forense. Il rimettente aveva argomentato in modo insufficiente sia la rilevanza sia la non manifesta infondatezza della questione.

    Di cosa si tratta

    La l. 25 novembre 2003, n. 339 ha esteso il regime di incompatibilità tra impiego pubblico ed esercizio della professione di avvocato anche ai dipendenti pubblici a tempo parziale già iscritti all’albo forense, concedendo solo un breve periodo di moratoria per esercitare l’opzione. Il Giudice di pace di Cortona aveva sollevato questione nel corso di una causa civile in cui l’attrice voleva continuare ad avvalersi dei propri difensori.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Cortona ha impugnato gli artt. 1 e 2 della l. 25 novembre 2003, n. 339, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione (principio di uguaglianza, diritto al lavoro, tutela del lavoro, libertà di iniziativa economica). La questione riguardava l’incompatibilità con l’impiego pubblico e il breve termine di moratoria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità: il giudice rimettente aveva esposto la situazione in modo sommario, senza motivare adeguatamente la rilevanza nel giudizio a quo (la parte voleva solo mantenere i propri avvocati, non esercitare direttamente la professione) e senza articolare la non manifesta infondatezza in riferimento ai parametri invocati.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve essere sorretta da una motivazione specifica sia sulla rilevanza — ovvero sul nesso tra la norma impugnata e la decisione da rendere nel giudizio principale — sia sulla non manifesta infondatezza. Una motivazione meramente assertiva rende la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Un dipendente pubblico part-time può fare l’avvocato?

    In base alla l. n. 339/2003, no: il regime di incompatibilità tra impiego pubblico e professione forense si applica anche ai part-time. Chi era già iscritto all’albo ha dovuto scegliere tra la carriera pubblica e quella forense entro il termine di moratoria.

    La l. n. 339/2003 è ancora in vigore?

    Sì, nella sostanza. Il divieto di esercitare la professione forense per i dipendenti pubblici a tempo parziale è rimasto nel tempo, anche se successive riforme dell’ordinamento forense e del pubblico impiego ne hanno precisato i contorni.

    Cosa si intende per rilevanza della questione?

    La questione è rilevante se l’esito del giudizio a quo dipende dall’applicazione della norma impugnata: se la norma non si applica nel caso concreto, la questione non può essere sollevata. È uno dei requisiti fondamentali per l’accesso alla Corte costituzionale.

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  • Corte cost. n. 209/2008 – Anticipazione spese CTU patrocinio a spese Stato

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    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 131, comma 4, lettera c), del d.P.R. n. 115/2002 (Testo unico delle spese di giustizia), che prevede l’anticipazione da parte dell’erario delle spese sostenute dall’ausiliario del magistrato. La norma non viola il diritto di difesa né il giusto processo.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Bolzano, nel corso di un giudizio civile in cui la parte attrice era ammessa al patrocinio a spese dello Stato, aveva incaricato un consulente tecnico (CTU) per eseguire esami ematologici in una causa di disconoscimento di paternità. Sorta la questione del pagamento delle spese di laboratorio del CTU, il giudice aveva sollevato questione di legittimità sulla norma che prevede l’anticipazione a carico dell’erario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Bolzano ha impugnato l’art. 131, comma 4, lettera c), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione. La norma prevede che le spese sostenute dall’ausiliario del magistrato per l’adempimento dell’incarico siano anticipate dall’erario.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. La norma che prevede l’anticipazione delle spese del CTU a carico dell’erario non lede il diritto di difesa né il giusto processo: al contrario, facilita l’accesso alla giustizia da parte di chi non potrebbe sostenere tali costi, nell’ambito del più ampio procedimento accessorio di patrocinio a spese dello Stato.

    Il principio

    L’anticipazione delle spese del consulente tecnico d’ufficio a carico dell’erario, nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, non viola né l’art. 24 (diritto di difesa) né l’art. 111 (giusto processo) della Costituzione: tale meccanismo fa parte del sistema che garantisce l’accesso alla giustizia anche ai non abbienti.

    Domande e risposte

    Cos’è il patrocinio a spese dello Stato?

    Un istituto che consente alle persone con reddito basso di essere difese in giudizio a spese dello Stato. Copre l’onorario del difensore e, in determinati casi, anche le spese tecniche come quelle del consulente tecnico d’ufficio.

    Chi è il consulente tecnico d’ufficio (CTU)?

    Un esperto nominato dal giudice per fornire pareri tecnici su questioni che richiedono competenze specialistiche (mediche, contabili, ingegneristiche, ecc.). Le spese del CTU sono normalmente anticipate da una delle parti.

    Cosa garantisce l’art. 111 della Costituzione?

    Il giusto processo: giurisdizione regolata dalla legge, contraddittorio, parità delle parti, giudice terzo e imparziale, ragionevole durata. Ogni processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti.

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  • Corte cost. n. 189/2008 – Conflitto attribuzioni referendum: privato non è potere dello Stato

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    La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto da un sindaco delegato e da un rappresentante del comitato promotore referendario nei confronti dell’Ufficio centrale per il referendum. I privati e i comitati referendari non sono «poteri dello Stato» ai sensi dell’art. 37 della L. 87/1953.

    Di cosa si tratta

    L’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione aveva dichiarato legittima una richiesta referendaria. Il sindaco di Pedemonte (delegato supplente) e il rappresentante del comitato «Torniamo in Trentino» proponevano conflitto di attribuzione contro tale pronuncia.

    La questione

    Longhi Carlo (delegato supplente del Comune di Pedemonte) e Baldessari Alberto (rappresentante del comitato promotore referendario «Torniamo in Trentino») hanno proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, avverso l’ordinanza del 2 ottobre 2007 che aveva dichiarato la legittimità della richiesta referendaria ai sensi dell’art. 43 della legge n. 352 del 1970.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile il conflitto. Né il sindaco delegato né il rappresentante del comitato promotore sono «poteri dello Stato» ai fini del conflitto di attribuzione: manca il requisito soggettivo, ossia la qualità di organo competente a dichiarare definitivamente la volontà di un potere costituzionale.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato presuppone che i soggetti in conflitto siano organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, competenti a esprimere in modo definitivo la volontà di un potere dello Stato: privati e comitati referendari non lo sono.

    Domande e risposte

    Chi può proporre un conflitto di attribuzione?

    Solo i poteri dello Stato: Parlamento (Camere), Governo, magistratura (nella persona dei singoli giudici o organi), Presidente della Repubblica e altri organi costituzionali. Non soggetti privati.

    Perché l’Ufficio centrale per il referendum può essere convenuto in un conflitto?

    Perché è un organo giurisdizionale con poteri definitivi in materia referendaria; ma il ricorrente deve anch’esso essere un potere dello Stato.

    Il referendum è andato avanti?

    La dichiarazione di legittimità dell’Ufficio centrale è rimasta in piedi: il conflitto era inammissibile e non ne ha bloccato l’iter.

  • Corte cost. n. 208/2008 – Rito societario delega legislativa inammissibile

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    Il Tribunale di Napoli ha sollevato questione analoga a quella di cui all’ordinanza n. 207/2008 sulla delega per la riforma societaria e il d.lgs. n. 5/2003. Anche questa questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile per carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, con ordinanza del 1° febbraio 2006, nel corso di un giudizio promosso da privati nei confronti di un istituto di credito e di un intermediatore finanziario, aveva sollevato questione analoga a quelle decise con l’ordinanza n. 207/2008. La questione investiva la legge delega n. 366/2001 e il d.lgs. n. 5/2003 sul rito societario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Napoli ha impugnato l’art. 12 della l. 3 ottobre 2001, n. 366, e, per derivazione, gli artt. 2-17 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in riferimento all’art. 76 della Costituzione. La questione riguardava la parte relativa al giudizio ordinario di primo grado in materia societaria, ritenuta priva di adeguati principi e criteri direttivi nella delega.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Come per l’ordinanza n. 207, il rimettente non aveva dimostrato la non manifesta infondatezza della questione, limitandosi a enunciare la censura senza motivarla adeguatamente in relazione al testo della delega.

    Il principio

    La critica a una legge delega per carenza di principi e criteri direttivi deve indicare specificamente quali scelte del legislatore delegato non trovano base nella delega, e non può risolversi in un’enunciazione generica. La mancanza di tale motivazione rende la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Questa ordinanza è collegata alla n. 207/2008?

    Sì: entrambe riguardano la stessa legge delega (n. 366/2001) e il medesimo decreto legislativo attuativo (n. 5/2003). La questione nella n. 208 proveniva da un’ordinanza più risalente (febbraio 2006) rispetto a quelle della n. 207 (aprile 2007).

    Perché il rito societario del d.lgs. n. 5/2003 era controverso?

    Prevedeva un rito speciale per le controversie societarie con meccanismi processuali peculiari (memorie scritte, preclusioni rigide) che alcune parti ritenevano lesivi del diritto di difesa o comunque non coperti da una delega sufficientemente precisa.

    Che fine ha fatto il rito societario?

    Il d.lgs. n. 5/2003 è stato abrogato dalla l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha ricondotto le controversie societarie al rito ordinario del processo civile, con alcune norme speciali.

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  • Corte cost. n. 188/2008 – Conflitto Regione Siciliana e Agenzia Entrate: inammissibile

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    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Siciliana contro note dell’Agenzia delle entrate del 2005. Le note impugnate non avevano natura di atti definitivi lesivi delle attribuzioni regionali, ma erano mere comunicazioni interlocutorie.

    Di cosa si tratta

    L’Agenzia delle entrate – Direzione regionale della Sicilia aveva emesso due note nel 2005 con cui negava l’applicabilità di norme fiscali speciali previste dallo Statuto della Regione Siciliana. La Regione riteneva che tali note invadessero le sue attribuzioni costituzionali.

    La questione

    La Regione Siciliana ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione tra enti nei confronti dello Stato, in relazione alle note dell’Agenzia delle entrate – Direzione regionale della Sicilia del 31 marzo 2005 e del 21 aprile 2005, lamentando la violazione delle proprie attribuzioni in materia tributaria previste dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione. Le note impugnate non costituivano atti definitivi idonei a ledere le attribuzioni costituzionali della Regione, ma documenti interlocutori privi di efficacia provvedimentale, non suscettibili di essere oggetto di conflitto di attribuzione.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra enti è ammissibile solo quando l’atto impugnato è idoneo a produrre in modo definitivo una lesione delle attribuzioni costituzionali del ricorrente: semplici note o comunicazioni interlocutorie non integrano questo requisito.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra conflitto di attribuzione tra enti e tra poteri?

    Il conflitto tra enti riguarda Stato e Regioni (o Regioni tra loro); quello tra poteri riguarda organi dello stesso Stato (es. Parlamento e magistratura).

    La Regione Siciliana ha autonomia tributaria?

    Sì, lo Statuto siciliano prevede una particolare autonomia finanziaria; le controversie sulla sua portata spesso approdano alla Corte costituzionale.

    Cosa deve fare la Regione ora?

    Può impugnare i provvedimenti definitivi dell’Agenzia delle entrate nelle sedi ordinarie (commissioni tributarie) o sollevare un nuovo conflitto se sopravviene un atto lesivo definitivo.

  • Corte cost. n. 187/2008 – Conflitto attribuzioni Corte d’appello Roma e Senato

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d’appello di Roma nei confronti del Senato della Repubblica. Il conflitto riguarda la restituzione degli atti dopo una sentenza della Corte costituzionale su un precedente conflitto e l’applicabilità dell’insindacabilità parlamentare.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Roma, nell’ambito di un procedimento penale, aveva chiesto alla Corte di pronunciarsi sull’applicabilità dell’art. 68 Cost. (insindacabilità parlamentare) a dichiarazioni di un senatore. Dopo precedenti pronunce della Corte, la Corte d’appello riproponeva il conflitto.

    La questione

    La Corte d’appello di Roma ha proposto conflitto di attribuzione ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nei confronti del Senato della Repubblica, con riferimento all’applicazione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione (insindacabilità parlamentare) a dichiarazioni rese da un senatore. La Corte era chiamata a valutare soltanto l’ammissibilità del ricorso.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione, riconoscendo la legittimazione soggettiva della Corte d’appello come potere dello Stato competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere giudiziario. Dispone che la cancelleria notifichi l’ordinanza e l’atto introduttivo al Senato affinché possa costituirsi.

    Il principio

    L’ammissibilità del conflitto di attribuzione presuppone che il ricorrente sia un potere dello Stato competente a dichiarare definitivamente la volontà del proprio potere e che esista un atto suscettibile di ledere la sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita.

    Domande e risposte

    Che cos’è il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    È il procedimento davanti alla Corte costituzionale con cui un potere dello Stato (es. il potere giudiziario) contesta che un altro potere (es. il Parlamento) abbia invaso le sue attribuzioni costituzionali.

    Cos’è l’insindacabilità parlamentare?

    L’art. 68 Cost. stabilisce che i parlamentari non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Il conflitto di attribuzione serve a stabilire se una certa dichiarazione ricada in questo ambito.

    Cosa succede dopo l’ammissibilità?

    La Corte fissa l’udienza per la trattazione nel merito del conflitto, sentendo entrambi i poteri in contraddittorio.

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  • Corte cost. n. 207/2008 – Delega riforma societaria D.Lgs. 5/2003 inammissibile

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    Il Tribunale di Napoli aveva sollevato questione sulla delega legislativa per la riforma del diritto societario (l. n. 366/2001) e sul d.lgs. n. 5/2003 che ne dava attuazione. La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità: il giudice rimettente non aveva dimostrato la non manifesta infondatezza della questione.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, nel corso di due giudizi su controversie societarie e finanziarie, aveva contestato che la legge delega n. 366/2001 — che aveva delegato al Governo la riforma del diritto societario — non indicasse principi e criteri direttivi sufficienti, in violazione dell’art. 76 della Costituzione. Di conseguenza, anche il d.lgs. n. 5/2003 che ne era derivato sarebbe stato incostituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Napoli ha impugnato l’art. 12 della l. 3 ottobre 2001, n. 366, e, per derivazione, gli artt. 2-17 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, nella parte in cui la delega non indicava i principi e criteri direttivi per il giudizio ordinario di primo grado in materia societaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità con ordinanza, riunendo i due giudizi. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la non manifesta infondatezza della questione: non aveva dimostrato perché la delega non contenesse principi e criteri direttivi sufficienti.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale che investe una legge delega per asserita carenza di principi e criteri direttivi deve essere adeguatamente motivata dal rimettente: è necessario indicare concretamente in che modo la norma si discosti dai principi costituzionali, non limitarsi a enunciare la questione in termini astratti.

    Domande e risposte

    Cosa sono i principi e criteri direttivi di una legge delega?

    Sono le indicazioni che il Parlamento dà al Governo quando gli delega l’esercizio della funzione legislativa. Devono essere sufficientemente precisi da orientare le scelte del legislatore delegato e da consentire il controllo di legittimità del decreto legislativo emanato.

    Cosa riguardava il d.lgs. n. 5/2003?

    Definiva il procedimento in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, introducendo un rito speciale per le controversie tra soci, tra società e soci, e per le materie di diritto societario in senso ampio. Questo rito speciale è stato poi abrogato nel 2012.

    Cosa prevede l’art. 76 della Costituzione?

    Vieta la delega al Governo dell’esercizio della funzione legislativa senza determinazione di principi e criteri direttivi, senza limite di tempo e senza definizione degli oggetti. Garantisce che il Parlamento non abdichi alla propria funzione legislativa.

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  • Corte cost. n. 206/2008 – Prescrizione annullamento donazione eredi

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    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 775, secondo comma, del codice civile, che prevede la prescrizione quinquennale dell’azione di annullamento della donazione per incapacità del donante. La norma non viola il principio di uguaglianza.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Sondrio stava esaminando un’azione di annullamento di una donazione del 1996, promossa da eredi del donante che erano diventati tali dopo la scadenza del termine di prescrizione quinquennale. I ricorrenti sostenevano che fosse ingiusto non poter impugnare una donazione fatta quando il donante era incapace di intendere e di volere, solo perché erano diventati eredi tardi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Sondrio ha impugnato l’art. 775, secondo comma, del codice civile — nella parte in cui, decorsi cinque anni dalla donazione e in caso di decesso del donante, impedisce agli eredi diventati tali dopo la prescrizione di chiedere l’annullamento — in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione. La questione su art. 2 Cost. è stata dichiarata inammissibile per difetto di motivazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione in riferimento all’art. 3 Cost. La posizione dell’erede che diventa tale dopo la scadenza della prescrizione non è assimilabile a quella di chi diventa erede prima: la prescrizione è già decorsa e l’eventuale azione si sarebbe estinta. Non vi è disparità di trattamento irragionevole.

    Il principio

    La disciplina della prescrizione dell’azione di annullamento della donazione per incapacità del donante non viola il principio di uguaglianza: l’erede che subentra dopo la prescrizione si trova in una posizione oggettivamente diversa da chi era già erede prima della scadenza, e non può acquistare un diritto che si era già estinto.

    Domande e risposte

    Quando si può annullare una donazione per incapacità del donante?

    Ai sensi dell’art. 775 c.c., l’azione di annullamento per incapacità di intendere e di volere si prescrive in cinque anni dalla donazione. Solo il donante (finché in vita) o i suoi eredi (entro il termine) possono agire.

    Cosa succede se l’erede non sapeva della donazione entro i cinque anni?

    Se il termine di prescrizione era già decorso quando l’erede è diventato tale, l’azione non può essere esercitata. La Corte ha ritenuto che ciò non sia incostituzionale: la prescrizione tutela la certezza del diritto e la stabilità degli atti giuridici.

    Perché la questione sull’art. 2 Cost. è inammissibile?

    Il Tribunale di Sondrio non aveva motivato perché la norma violasse l’art. 2 Cost. (diritti inviolabili). Senza motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione è inammissibile per difetto di argomentazione.

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  • Corte cost. n. 186/2008 – Pignoramento quote srl e tutela del creditore

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sugli artt. 2471 c.c. e 538 c.p.c. in materia di pignoramento di quote di S.r.l. Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bologna non aveva motivato adeguatamente la non manifesta infondatezza né la rilevanza della questione.

    Di cosa si tratta

    Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bologna, nell’ambito di un pignoramento di quote di società a responsabilità limitata promosso dalla Banca Antoniana Popolare Veneta, dubitava della costituzionalità delle norme che disciplinano tale forma di esecuzione forzata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Bologna ha impugnato gli artt. 2471 del codice civile e 538 del codice di procedura civile in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 111 della Costituzione, lamentando un deficit di tutela del creditore pignorante nella procedura di esecuzione su quote di S.r.l.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. L’ordinanza di rimessione non soddisfaceva i requisiti di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza e sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve contenere una motivazione autonoma e non meramente assertiva sia sulla rilevanza sia sulla non manifesta infondatezza: la carenza di uno di questi presupposti determina l’inammissibilità della questione.

    Domande e risposte

    Come funziona il pignoramento di quote di S.r.l.?

    L’art. 2471 c.c. prevede che il pignoramento si esegua mediante notifica al debitore e alla società e iscrizione nel registro delle imprese; la vendita avviene con le modalità previste dal giudice.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Il giudice rimettente non aveva spiegato in modo sufficiente né perché la norma fosse rilevante per decidere il caso, né perché la ritenesse non manifestamente infondata.

    Il creditore pignorante rimane senza tutela?

    No: la procedura di pignoramento su quote di S.r.l. prevista dagli artt. 2471 c.c. e 538 c.p.c. è tuttora applicabile; la questione di legittimità non è stata decisa nel merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 205/2008 – Risarcimento diretto RC auto inammissibilità

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate da due giudici di pace sul sistema di risarcimento diretto per i danni da sinistri stradali (artt. 141-150 del Codice delle assicurazioni private). I giudici rimettenti avevano omesso di tentare un’interpretazione conforme a Costituzione delle norme impugnate.

    Di cosa si tratta

    Due giudici di pace — di Pavullo nel Frignano e di Montepulciano — nel corso di giudizi relativi a sinistri stradali avevano messo in discussione il meccanismo del risarcimento diretto introdotto dal Codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005) e dal relativo regolamento attuativo. Il sistema prevede che il danneggiato si rivolga alla propria assicurazione anziché a quella del responsabile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Pavullo ha impugnato gli artt. 141, 143, 144, 148, 149, 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e l’art. 9, comma 2, del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione. Il Giudice di pace di Montepulciano ha impugnato l’art. 141 dello stesso decreto in riferimento agli stessi parametri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni. I giudici rimettenti avevano il dovere di tentare una lettura delle norme conforme alla Costituzione prima di sollevare la questione. Poiché tale tentativo è praticabile, la rimessione alla Corte era prematura.

    Il principio

    Prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, il giudice deve verificare se la norma impugnata consenta un’interpretazione conforme alla Costituzione. Se tale interpretazione è possibile, la questione è inammissibile per mancato tentativo di interpretazione adeguatrice.

    Domande e risposte

    Come funziona il risarcimento diretto nelle assicurazioni auto?

    Il sistema (procedura di indennizzo diretto, CARD) prevede che l’assicurato danneggiato presenti la richiesta di risarcimento alla propria compagnia assicurativa, che liquida il danno e poi regola i conti con la compagnia del responsabile. Semplifica la procedura per l’assicurato.

    Cosa si intende per interpretazione conforme a Costituzione?

    Il principio per cui, di fronte a una norma che ammette più letture possibili, il giudice deve preferire quella che la rende compatibile con la Costituzione, senza sollevare la questione di legittimità se ciò è praticabile.

    Cosa vieta l’art. 76 della Costituzione?

    L’art. 76 Cost. stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo senza determinazione di principi e criteri direttivi, di un limite di tempo e di oggetti definiti. Serve a garantire che le deleghe legislative abbiano un contenuto preciso.

    Norme collegate