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La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Siciliana contro note dell’Agenzia delle entrate del 2005. Le note impugnate non avevano natura di atti definitivi lesivi delle attribuzioni regionali, ma erano mere comunicazioni interlocutorie.
Di cosa si tratta
L’Agenzia delle entrate – Direzione regionale della Sicilia aveva emesso due note nel 2005 con cui negava l’applicabilità di norme fiscali speciali previste dallo Statuto della Regione Siciliana. La Regione riteneva che tali note invadessero le sue attribuzioni costituzionali.
La questione
La Regione Siciliana ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione tra enti nei confronti dello Stato, in relazione alle note dell’Agenzia delle entrate – Direzione regionale della Sicilia del 31 marzo 2005 e del 21 aprile 2005, lamentando la violazione delle proprie attribuzioni in materia tributaria previste dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione. Le note impugnate non costituivano atti definitivi idonei a ledere le attribuzioni costituzionali della Regione, ma documenti interlocutori privi di efficacia provvedimentale, non suscettibili di essere oggetto di conflitto di attribuzione.
Il principio
Il conflitto di attribuzione tra enti è ammissibile solo quando l’atto impugnato è idoneo a produrre in modo definitivo una lesione delle attribuzioni costituzionali del ricorrente: semplici note o comunicazioni interlocutorie non integrano questo requisito.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra conflitto di attribuzione tra enti e tra poteri?
Il conflitto tra enti riguarda Stato e Regioni (o Regioni tra loro); quello tra poteri riguarda organi dello stesso Stato (es. Parlamento e magistratura).
La Regione Siciliana ha autonomia tributaria?
Sì, lo Statuto siciliano prevede una particolare autonomia finanziaria; le controversie sulla sua portata spesso approdano alla Corte costituzionale.
Cosa deve fare la Regione ora?
Può impugnare i provvedimenti definitivi dell’Agenzia delle entrate nelle sedi ordinarie (commissioni tributarie) o sollevare un nuovo conflitto se sopravviene un atto lesivo definitivo.
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