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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Il Tribunale di Napoli ha sollevato questione analoga a quella di cui all’ordinanza n. 207/2008 sulla delega per la riforma societaria e il d.lgs. n. 5/2003. Anche questa questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile per carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, con ordinanza del 1° febbraio 2006, nel corso di un giudizio promosso da privati nei confronti di un istituto di credito e di un intermediatore finanziario, aveva sollevato questione analoga a quelle decise con l’ordinanza n. 207/2008. La questione investiva la legge delega n. 366/2001 e il d.lgs. n. 5/2003 sul rito societario.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Napoli ha impugnato l’art. 12 della l. 3 ottobre 2001, n. 366, e, per derivazione, gli artt. 2-17 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in riferimento all’art. 76 della Costituzione. La questione riguardava la parte relativa al giudizio ordinario di primo grado in materia societaria, ritenuta priva di adeguati principi e criteri direttivi nella delega.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Come per l’ordinanza n. 207, il rimettente non aveva dimostrato la non manifesta infondatezza della questione, limitandosi a enunciare la censura senza motivarla adeguatamente in relazione al testo della delega.

Il principio

La critica a una legge delega per carenza di principi e criteri direttivi deve indicare specificamente quali scelte del legislatore delegato non trovano base nella delega, e non può risolversi in un’enunciazione generica. La mancanza di tale motivazione rende la questione inammissibile.

Domande e risposte

Questa ordinanza è collegata alla n. 207/2008?

Sì: entrambe riguardano la stessa legge delega (n. 366/2001) e il medesimo decreto legislativo attuativo (n. 5/2003). La questione nella n. 208 proveniva da un’ordinanza più risalente (febbraio 2006) rispetto a quelle della n. 207 (aprile 2007).

Perché il rito societario del d.lgs. n. 5/2003 era controverso?

Prevedeva un rito speciale per le controversie societarie con meccanismi processuali peculiari (memorie scritte, preclusioni rigide) che alcune parti ritenevano lesivi del diritto di difesa o comunque non coperti da una delega sufficientemente precisa.

Che fine ha fatto il rito societario?

Il d.lgs. n. 5/2003 è stato abrogato dalla l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha ricondotto le controversie societarie al rito ordinario del processo civile, con alcune norme speciali.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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