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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 131, comma 4, lettera c), del d.P.R. n. 115/2002 (Testo unico delle spese di giustizia), che prevede l’anticipazione da parte dell’erario delle spese sostenute dall’ausiliario del magistrato. La norma non viola il diritto di difesa né il giusto processo.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Bolzano, nel corso di un giudizio civile in cui la parte attrice era ammessa al patrocinio a spese dello Stato, aveva incaricato un consulente tecnico (CTU) per eseguire esami ematologici in una causa di disconoscimento di paternità. Sorta la questione del pagamento delle spese di laboratorio del CTU, il giudice aveva sollevato questione di legittimità sulla norma che prevede l’anticipazione a carico dell’erario.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Bolzano ha impugnato l’art. 131, comma 4, lettera c), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione. La norma prevede che le spese sostenute dall’ausiliario del magistrato per l’adempimento dell’incarico siano anticipate dall’erario.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. La norma che prevede l’anticipazione delle spese del CTU a carico dell’erario non lede il diritto di difesa né il giusto processo: al contrario, facilita l’accesso alla giustizia da parte di chi non potrebbe sostenere tali costi, nell’ambito del più ampio procedimento accessorio di patrocinio a spese dello Stato.

Il principio

L’anticipazione delle spese del consulente tecnico d’ufficio a carico dell’erario, nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, non viola né l’art. 24 (diritto di difesa) né l’art. 111 (giusto processo) della Costituzione: tale meccanismo fa parte del sistema che garantisce l’accesso alla giustizia anche ai non abbienti.

Domande e risposte

Cos’è il patrocinio a spese dello Stato?

Un istituto che consente alle persone con reddito basso di essere difese in giudizio a spese dello Stato. Copre l’onorario del difensore e, in determinati casi, anche le spese tecniche come quelle del consulente tecnico d’ufficio.

Chi è il consulente tecnico d’ufficio (CTU)?

Un esperto nominato dal giudice per fornire pareri tecnici su questioni che richiedono competenze specialistiche (mediche, contabili, ingegneristiche, ecc.). Le spese del CTU sono normalmente anticipate da una delle parti.

Cosa garantisce l’art. 111 della Costituzione?

Il giusto processo: giurisdizione regolata dalla legge, contraddittorio, parità delle parti, giudice terzo e imparziale, ragionevole durata. Ogni processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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