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La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto da un sindaco delegato e da un rappresentante del comitato promotore referendario nei confronti dell’Ufficio centrale per il referendum. I privati e i comitati referendari non sono «poteri dello Stato» ai sensi dell’art. 37 della L. 87/1953.
Di cosa si tratta
L’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione aveva dichiarato legittima una richiesta referendaria. Il sindaco di Pedemonte (delegato supplente) e il rappresentante del comitato «Torniamo in Trentino» proponevano conflitto di attribuzione contro tale pronuncia.
La questione
Longhi Carlo (delegato supplente del Comune di Pedemonte) e Baldessari Alberto (rappresentante del comitato promotore referendario «Torniamo in Trentino») hanno proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, avverso l’ordinanza del 2 ottobre 2007 che aveva dichiarato la legittimità della richiesta referendaria ai sensi dell’art. 43 della legge n. 352 del 1970.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il conflitto. Né il sindaco delegato né il rappresentante del comitato promotore sono «poteri dello Stato» ai fini del conflitto di attribuzione: manca il requisito soggettivo, ossia la qualità di organo competente a dichiarare definitivamente la volontà di un potere costituzionale.
Il principio
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato presuppone che i soggetti in conflitto siano organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, competenti a esprimere in modo definitivo la volontà di un potere dello Stato: privati e comitati referendari non lo sono.
Domande e risposte
Chi può proporre un conflitto di attribuzione?
Solo i poteri dello Stato: Parlamento (Camere), Governo, magistratura (nella persona dei singoli giudici o organi), Presidente della Repubblica e altri organi costituzionali. Non soggetti privati.
Perché l’Ufficio centrale per il referendum può essere convenuto in un conflitto?
Perché è un organo giurisdizionale con poteri definitivi in materia referendaria; ma il ricorrente deve anch’esso essere un potere dello Stato.
Il referendum è andato avanti?
La dichiarazione di legittimità dell’Ufficio centrale è rimasta in piedi: il conflitto era inammissibile e non ne ha bloccato l’iter.
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