Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sugli artt. 2471 c.c. e 538 c.p.c. in materia di pignoramento di quote di S.r.l. Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bologna non aveva motivato adeguatamente la non manifesta infondatezza né la rilevanza della questione.

Di cosa si tratta

Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bologna, nell’ambito di un pignoramento di quote di società a responsabilità limitata promosso dalla Banca Antoniana Popolare Veneta, dubitava della costituzionalità delle norme che disciplinano tale forma di esecuzione forzata.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Bologna ha impugnato gli artt. 2471 del codice civile e 538 del codice di procedura civile in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 111 della Costituzione, lamentando un deficit di tutela del creditore pignorante nella procedura di esecuzione su quote di S.r.l.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. L’ordinanza di rimessione non soddisfaceva i requisiti di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza e sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo.

Il principio

L’ordinanza di rimessione deve contenere una motivazione autonoma e non meramente assertiva sia sulla rilevanza sia sulla non manifesta infondatezza: la carenza di uno di questi presupposti determina l’inammissibilità della questione.

Domande e risposte

Come funziona il pignoramento di quote di S.r.l.?

L’art. 2471 c.c. prevede che il pignoramento si esegua mediante notifica al debitore e alla società e iscrizione nel registro delle imprese; la vendita avviene con le modalità previste dal giudice.

Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

Il giudice rimettente non aveva spiegato in modo sufficiente né perché la norma fosse rilevante per decidere il caso, né perché la ritenesse non manifestamente infondata.

Il creditore pignorante rimane senza tutela?

No: la procedura di pignoramento su quote di S.r.l. prevista dagli artt. 2471 c.c. e 538 c.p.c. è tuttora applicabile; la questione di legittimità non è stata decisa nel merito.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.