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Autore: Andrea Marton

  • Art. 52 T.U.B.: Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione

    Art. 52 T.U.B.: Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione

    Art. 52 T.U.B. – Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d’Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarita’ nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l’attivita’ bancaria. A tali fini lo statuto della banca, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all’organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri.

    2. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti comunica senza indugio alla Banca d’Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell’incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l’attivita’ bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuita’ dell’impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilita’ di esprimere un giudizio sul bilancio.

    2-bis. (Lo statuto delle banche di credito cooperativo puo’ prevedere che il controllo contabile sia affidato al collegio sindacale.) (1)

    2-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti fornisce alla Banca d’Italia, su richiesta di quest’ultima, ogni notizia, informazione o dato riguardanti la banca sottoposta a revisione legale dei conti.

    3. I commi 1, primo periodo, e 2 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le societa’ che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell’articolo 23.

    3-bis. La Banca d’Italia puo’ disporre la rimozione dall’incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell’incarico di revisione legale, qualora il soggetto incaricato della revisione legale dei conti abbia violato gli obblighi previsti dal comma 2. Il presente comma non si applica ai soggetti indicati al comma 3, fermo restando quanto previsto dall’articolo 61, comma 5.

    4. La Banca d’Italia stabilisce modalita’ e termini per la trasmissione delle informazioni previste dai commi 1, 2 e 2-ter.

    4-bis. La Banca d’Italia trasmette alla BCE le informazioni ricevute ai sensi del presente articolo, nei casi e secondo le modalita’ stabiliti dalle disposizioni del MVU.

    (1) Ai sensi dell’articolo 43, comma 1, decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 il presente comma e’ abrogato ma continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione emanati ai sensi del citato decreto legislativo n. 39 del 2010.”

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  • Art. 52 bis T.U.B.: Sistemi interni di segnalazione delle violazioni

    Art. 52 bis T.U.B.: Sistemi interni di segnalazione delle violazioni

    Art. 52 bis T.U.B. – Sistemi interni di segnalazione delle violazioni.

    In vigore dal 27/06/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

    “1. Le banche e le relative capogruppo adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte del personale di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l’attivita’ bancaria.

    2. Le procedure di cui al comma 1 sono idonee a:

    a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall’autorita’ giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;

    b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;

    c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

    3. La presentazione di una segnalazione non costituisce di per se’ violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

    4. La disposizione di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non trova applicazione con riguardo all’identita’ del segnalante, che puo’ essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

    5. La Banca d’Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.”

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  • Art. 52 ter T.U.B.: Segnalazione di violazioni alla Banca d’Italia

    Art. 52 ter T.U.B.: Segnalazione di violazioni alla Banca d’Italia

    Art. 52 ter T.U.B. – Segnalazione di violazioni alla Banca d’Italia.

    In vigore dal 13/12/2016

    Modificato da: Decreto legislativo del 14/11/2016 n. 223 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia riceve, da parte del personale delle banche e delle relative capogruppo, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti norme del titolo II e III, nonche’ atti dell’Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie.

    2. La Banca d’Italia tiene conto dei criteri di cui all’articolo 52-bis, comma 2, lettere a) e b), e puo’ stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni.

    3. La Banca d’Italia si avvale delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e per il perseguimento delle finalita’ previste dall’articolo 5.

    4. Nel caso di accesso ai sensi degli articoli 22, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’ostensione del documento e’ effettuata con modalita’ che salvaguardino comunque la riservatezza del segnalante. Si applica l’articolo 52-bis, commi 3 e 4.

    4-bis. La Banca d’Italia inoltra alla BCE le segnalazioni ricevute, quando esse riguardano soggetti significativi o violazioni di regolamenti o decisioni della BCE. La Banca d’Italia puo’ ricevere dalla BCE le segnalazioni relative a soggetti meno significativi. Nei casi previsti dal presente comma, la Banca d’Italia e la BCE scambiano informazioni nei modi e per le finalita’ stabiliti dalle disposizioni del MVU.”

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  • Art. 53 ter T.U.B.: Misure macroprudenziali

    Art. 53 ter T.U.B.: Misure macroprudenziali

    Art. 53 ter T.U.B. – Misure macroprudenziali

    In vigore dal 13/12/2016

    Modificato da: Decreto legislativo del 14/11/2016 n. 223 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia e’ autorita’ nazionale designata per l’adozione delle misure richiamate dall’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1024/2013.

    2. I poteri di vigilanza attribuiti alla Banca d’Italia dal presente decreto legislativo possono essere esercitati, per finalita’ macroprudenziali, anche nei confronti di soggetti significativi.”

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  • Art. 53 bis T.U.B.: Poteri di intervento

    Art. 53 bis T.U.B.: Poteri di intervento

    Art. 53 bis T.U.B. – Poteri di intervento.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia può:

    a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;

    b) ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l’ordine del giorno, e proporre l’assunzione di determinate decisioni;

    c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);

    d) adottare per le materie indicate nell’articolo 53, comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell’intero sistema bancario riguardanti anche: l’imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività, anche riguardo all’accettazione dei depositi, o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all’importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali; l’imposizione della riduzione dei rischi a breve, medio e lungo termine derivanti da fattori ambientali, sociali e di governance; l’imposizione di effettuare prove di stress o analisi degli scenari per valutare i rischi derivanti dalle esposizioni alle cripto-attività e dalla prestazione di servizi per le cripto-attività;

    e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca, la rimozione di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell’articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.

    2. La Banca d’Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali.”

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  • Art. 57 T.U.B.: Fusioni e scissioni

    Art. 57 T.U.B.: Fusioni e scissioni

    Art. 57 T.U.B. – Fusioni e scissioni.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia autorizza: a) le fusioni nelle quali la società incorporante è una banca italiana; b) le scissioni nelle quali la società scissa è una banca italiana.

    1-bis. L’autorizzazione è rilasciata quando ricorrono condizioni atte a garantire la solidità del profilo prudenziale delle banche, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo previste dall’articolo 60-bis dopo il completamento dell’operazione, tenuto conto dei seguenti criteri: la reputazione delle banche, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo previste dall’articolo 60-bis, coinvolte nell’operazione; la solidità finanziaria delle banche, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo previste dall’articolo 60-bis, coinvolte nell’operazione; la capacità del soggetto risultante dalla fusione o scissione di rispettare le disposizioni del presente decreto e del regolamento (UE) n. 575/2013 e, ove applicabili, le altre disposizioni che ne regolano l’attività; il fatto che il piano di attuazione dell’operazione proposta sia realistico e solido da un punto di vista prudenziale; la mancanza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione all’operazione proposta, sia in corso o abbia avuto luogo un’operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che l’operazione proposta possa aumentarne il rischio. E’ fatta salva l’applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 .

    1-ter. La Banca d’Italia nega l’autorizzazione se le condizioni di cui al comma 1-bis non sono soddisfatte.

    1-quater. Non si può dare corso all’atto di fusione o di scissione prima che sia intervenuta l’autorizzazione di cui al comma 1.

    2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-quater, non si può dare corso agli adempimenti pubblicitari previsti dal codice civile e dal decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19 , in relazione a un progetto di fusione o di scissione a cui prendono parte banche e alla deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l’autorizzazione di cui al comma 1 ovvero il parere positivo dell’autorità di un altro Stato dell’Unione europea competente ai sensi dell’ articolo 27-decies della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.

    3. Il termine previsto dall’ art. 2503, primo comma, del codice civile è ridotto a quindici giorni.

    4. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti, a favore di banche incorporate da altre banche, di banche partecipanti a fusioni con costituzione di nuove banche ovvero di banche scisse conservano la loro validità e il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, a favore, rispettivamente, della banca incorporante, della banca risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento per scissione.

    4-bis. La Banca d’Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, individuando, tra l’altro, le modalità e i termini del procedimento di autorizzazione di cui al comma 1, i casi in cui l’autorizzazione non è necessaria, nonché le ipotesi in cui fusioni e scissioni, anche diverse da quelle di cui al comma 1, devono essere preventivamente comunicate alla Banca d’Italia.”

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  • Art. 57 bis T.U.B.: Partecipazioni rilevanti

    Art. 57 bis T.U.B.: Partecipazioni rilevanti

    Art. 57 bis T.U.B. – Partecipazioni rilevanti.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Le banche che intendono acquisire direttamente o indirettamente una partecipazione rilevante richiedono l’autorizzazione preventiva alla Banca d’Italia e, se del caso, all’autorita’ dello Stato dell’Unione europea competente per la vigilanza consolidata.

    2. L’autorizzazione e’ rilasciata quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca acquirente, tenuto conto dei seguenti criteri:

    a) la capacita’ della banca acquirente di rispettare a seguito dell’acquisizione le disposizioni che ne regolano l’attivita’;

    b) la mancanza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione all’operazione proposta, sia in corso o abbia avuto luogo un’operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che l’operazione proposta possa aumentarne il rischio.

    3. L’autorizzazione all’acquisizione della partecipazione rilevante e’ negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 2 non risulti garantita la sana e prudente gestione della banca.

    4. L’autorizzazione e’ rilasciata dalla Banca d’Italia congiuntamente all’autorita’ dello Stato dell’Unione europea competente per la vigilanza su base consolidata, se diversa. Le banche si attengono alla decisione congiunta adottata ai sensi del presente comma.

    5. Qualora non venga adottata una decisione congiunta ai sensi del comma 4 entro due mesi dalla presentazione dell’istanza di autorizzazione, la questione e’ trasmessa all’ABE per l’avvio della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorita’ di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

    6. Le banche che intendono cedere direttamente o indirettamente una partecipazione rilevante lo comunicano preventivamente alla Banca d’Italia e, se del caso, all’autorita’ dello Stato dell’Unione europea competente per la vigilanza consolidata.

    7. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla societa’ inerenti alle partecipazioni per le quali l’autorizzazione di cui al comma 1 non sia stata ottenuta ovvero sia stata sospesa o revocata.

    8. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma 7, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile, ove applicabile. L’impugnazione puo’ essere proposta anche dalla Banca d’Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa e’ soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall’iscrizione o, se e’ soggetta solo a deposito presso l’ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non puo’ essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

    9. Fermi restando i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d’Italia dal presente decreto, la Banca d’Italia puo’ imporre l’alienazione delle partecipazioni nei termini dalla stessa previsti, qualora l’autorizzazione di cui al comma 1 non sia stata ottenuta ovvero sia stata revocata.

    10. La Banca d’Italia adotta disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo ai casi in cui la partecipazione e’ rilevante ai sensi del comma 1, ai casi di acquisizione indiretta di partecipazioni, al procedimento di autorizzazione, alle modalita’ di presentazione dell’istanza e alle informazioni da fornire, ai casi di acquisto di partecipazioni rilevanti in altre societa’ del medesimo gruppo bancario o aderenti allo stesso sistema di tutela istituzionale, al coordinamento con l’autorizzazione prevista dall’articolo 19, nonche’ alle modalita’ di consultazione con le altre autorita’.”

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  • Art. 58 bis T.U.B.: Trasferimenti rilevanti di attivita’ o passivita’

    Art. 58 bis T.U.B.: Trasferimenti rilevanti di attivita’ o passivita’

    Art. 58 bis T.U.B. – Trasferimenti rilevanti di attivita’ o passivita’.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. I trasferimenti di attivita’ o passivita’ a cui prendono parte banche italiane, qualificati come rilevanti secondo le disposizioni attuative della Banca d’Italia, sono comunicati preventivamente alla Banca d’Italia. Le modalita’ per l’invio della comunicazione sono disciplinate nelle disposizioni attuative di cui al primo periodo.”

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  • Art. 58 quater T.U.B.: Regime applicabile

    Art. 58 quater T.U.B.: Regime applicabile

    Art. 58 quater T.U.B. – Regime applicabile.

    In vigore dal 09/01/2026 con effetto dal 11/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Alle succursali qualificate di cui all’articolo 58-ter, comma 1, si applicano i requisiti previsti dalla sezione II.

    2. Alle succursali diverse da quelle di cui al comma 1 si applicano i requisiti di cui al capo I, nonche’ i requisiti previsti dalla sezione II del presente capo nei limiti in cui non siano gia’ disciplinati dal capo I.”

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  • Art. 58 septies T.U.B.: Misure e poteri di vigilanza

    Art. 58 septies T.U.B.: Misure e poteri di vigilanza

    Art. 58 septies T.U.B. – Misure e poteri di vigilanza.

    In vigore dal 09/01/2026 con effetto dal 11/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Le succursali adottano tempestivamente le misure richieste dalla Banca d’Italia per assicurarne la piena conformita’ alla normativa applicabile e la sana e prudente gestione.

    2. Per i fini di cui al comma 1, la Banca d’Italia puo’ imporre, tra l’altro, che le succursali:

    a) soddisfino ulteriori requisiti in materia di capitale e liquidita’;

    b) rafforzino i propri dispositivi di organizzazione interna, gestione del rischio e registrazione contabile;

    c) limitino l’ambito delle attivita’ che esercitano e il numero delle relative controparti;

    d) riducano il rischio connesso alle attivita’, ai prodotti e ai sistemi, comprese le attivita’ esternalizzate, e cessino di esercitare tali attivita’ o di offrire tali prodotti;

    e) rispettino ulteriori obblighi di segnalazione o aumentino la frequenza delle segnalazioni periodiche previste dall’articolo 58-quinquies, commi 1 e 2;

    f) pubblichino informazioni.

    3. La Banca d’Italia puo’ imporre alle succursali valutate come aventi rilevanza sistemica ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 58-quinquies, comma 4, requisiti prudenziali supplementari ovvero la ristrutturazione delle attivita’ o la limitazione dell’operativita’ in modo tale da comportare la cessazione della rilevanza sistemica della succursale o da rimuovere i rischi per la stabilita’ finanziaria dell’Unione europea o dell’Italia.

    4. La Banca d’Italia, previa consultazione dell’ABE e delle autorita’ competenti degli Stati membri in cui il gruppo di Stato terzo interessato, come definito all’articolo 69.3, comma 1, ha stabilito altre succursali o banche, puo’ richiedere che venga presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 14 al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

    a) la succursale ha svolto o svolge attivita’ di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 1), 2) e 6), con clienti o controparti in altri Stati membri, salve le esenzioni di cui all’articolo 14-bis, comma 7;

    b) la succursale soddisfa i criteri di rilevanza sistemica di cui all’articolo 131, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 ovvero e’ stata valutata dalla Banca d’Italia come avente rilevanza sistemica ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 58-quinquies, comma 4, e comporta rischi significativi per la stabilita’ finanziaria dell’Unione europea o dell’Italia;

    c) l’importo aggregato delle attivita’ di tutte le succursali nell’Unione europea appartenenti allo stesso gruppo della banca di Stato terzo e’ pari o superiore a 40 miliardi di euro o l’importo delle attivita’ della succursale di banca di Stato terzo in Italia e’ pari o superiore a 10 miliardi di euro.

    5. La Banca d’Italia esercita il potere di cui al comma 4 soltanto dopo avere applicato le misure di cui al comma 2 ovvero, con riferimento alle succursali aventi rilevanza sistemica, quelle di cui al comma 3, oppure qualora la Banca d’Italia ritenga che tali misure sarebbero comunque insufficienti a comportare la cessazione della rilevanza sistemica della succursale o a rimuovere i rischi per la stabilita’ finanziaria dell’Unione europea o dell’Italia.

    6. La Banca d’Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.”

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