Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 315/2009 – Tutela ambientale Provincia Bolzano

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune norme della Provincia autonoma di Bolzano in materia di tutela del paesaggio e dell’ambiente, ritenendo che invadessero la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia ambientale. Altre questioni sono state dichiarate inammissibili o non fondate.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato diverse disposizioni della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 4 del 2008, che modificava leggi provinciali in materia di tutela del paesaggio, urbanistica e igiene. Lo Stato sosteneva che queste norme violassero i livelli minimi di tutela ambientale fissati dalla legislazione statale e dalla normativa comunitaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorrente ha impugnato gli artt. 14, commi 1, 2 e 5, 15, commi 3, 4 e 6, e 16, commi 1, 4, 6 e 7 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4, per contrasto con l’art. 117, commi primo, secondo lettera s), e terzo della Costituzione, nonché con gli artt. 8, 9 e 99 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Il giudice rimettente è il Presidente del Consiglio dei ministri che ha promosso il giudizio in via principale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, commi 3 e 6, e dell’art. 16, commi 1, 4, 6 e 7 della legge provinciale, in quanto contrari ai livelli minimi uniformi di tutela ambientale stabiliti dallo Stato. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni relative all’art. 14, comma 2, e non fondata quella relativa all’art. 14, commi 1 e 5.

    Il principio

    La tutela dell’ambiente, nella sua globalità, è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Le Province autonome, pur titolari di potestà primaria in materia di paesaggio e urbanistica, non possono derogare ai livelli minimi e uniformi di protezione ambientale fissati dal legislatore statale.

    Domande e risposte

    Cosa possono legiferare le Province autonome in materia di ambiente?

    Le Province autonome di Trento e Bolzano possono esercitare la propria potestà legislativa primaria in materia di paesaggio e urbanistica, ma sempre nel rispetto dei livelli minimi di tutela ambientale stabiliti dallo Stato, che ha competenza esclusiva sulla tutela dell’ambiente nella sua interezza.

    Che cos’è la competenza esclusiva statale in materia ambientale?

    L’art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva sulla «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali». Ciò significa che solo lo Stato può fissare gli standard minimi di protezione ambientale validi su tutto il territorio nazionale.

    Quando una norma provinciale che tocca l’ambiente è costituzionalmente illegittima?

    Una norma provinciale è incostituzionale quando abbassa il livello di tutela ambientale al di sotto degli standard minimi fissati dalla legislazione statale, oppure quando disciplina aspetti dell’ambiente che richiedono una regolamentazione unitaria a livello nazionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 254/2009 – Autorità di bacino e governance delle acque

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    La Corte Costituzionale ha pronunciato sentenza sul contenzioso tra alcune Regioni e lo Stato riguardo alle disposizioni del Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006) in materia di pianificazione e governance delle risorse idriche, in particolare sull’istituzione delle nuove Autorità di distretto idrografico in sostituzione delle preesistenti Autorità di bacino. La Corte ha dichiarato inammissibili e non fondate la gran parte delle questioni, ed estinto il giudizio su una questione per sopravvenuta modifica normativa.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 152/2006 ha riformato la governance delle risorse idriche, prevedendo l’istituzione di Autorità di distretto idrografico in sostituzione delle Autorità di bacino istituite dalla legge n. 183/1989. Le Regioni lamentavano che questa riforma centralizzasse eccessivamente le funzioni, attribuendo al Ministero dell’Ambiente competenze che prima spettavano alle Regioni, e riducesse le garanzie per gli enti regionali coinvolti nella transizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Calabria, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Puglia hanno impugnato gli artt. 117, 119, 120, comma 2, 121, 122, 123, 124, commi 4, 5 e 7, e 132 del d.lgs. n. 152/2006, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il giudizio sulla questione dell’art. 124, comma 7, sollevata dalla Regione Liguria, per sopravvenuta modifica normativa. Ha dichiarato inammissibili le questioni sugli artt. 117, 121 e 124, commi 4 e 5, per carenza di motivazione. Ha dichiarato non fondate le questioni sugli artt. 119, 120, 122, 123, 132 e l’art. 124, comma 7 (per le altre Regioni). Ha ritenuto che la soppressione delle Autorità di bacino prima dell’istituzione delle nuove Autorità di distretto non violasse di per sé le competenze regionali.

    Il principio

    La pianificazione delle risorse idriche a livello di distretto idrografico, in attuazione della direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE), rientra nella competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente. La transizione dal vecchio sistema delle Autorità di bacino a quello delle Autorità di distretto, pur comportando una riorganizzazione istituzionale, non viola le competenze regionali se rispetta il principio di leale collaborazione nelle decisioni più rilevanti.

    Domande e risposte

    Cosa sono le Autorità di bacino e le Autorità di distretto idrografico?

    Le Autorità di bacino (legge n. 183/1989) erano enti misti Stato-Regioni preposti alla pianificazione e alla tutela dei bacini idrografici nazionali e interregionali. Il d.lgs. 152/2006 le ha sostituite con le Autorità di distretto idrografico, strutturate su 8 grandi distretti, in attuazione della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE.

    Cosa lamentavano le Regioni riguardo alla soppressione delle vecchie Autorità di bacino?

    Le Regioni sostenevano che il d.lgs. 152/2006 avesse previsto la soppressione delle Autorità di bacino prima che le nuove Autorità di distretto fossero operative, creando un vuoto istituzionale che danneggiava le funzioni già esercitate dagli enti regionali. Lamentavano anche la riduzione delle loro garanzie nel nuovo assetto istituzionale.

    In che modo la direttiva quadro sulle acque influenza la governance idrica italiana?

    La direttiva 2000/60/CE impone agli Stati membri di organizzare la governance delle acque per «distretti idrografici» e di adottare piani di gestione per ciascun distretto. L’Italia ha attuato questa direttiva attraverso la riorganizzazione introdotta dal d.lgs. 152/2006, che ha ridisegnato i confini delle competenze istituzionali nella gestione delle risorse idriche.

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  • Corte cost. n. 253/2009 – Consenso scritto psicofarmaci per minori in Trentino

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 4/2008, che subordinava il trattamento con sostanze psicotrope su bambini e adolescenti al consenso scritto obbligatorio dei genitori e prevedeva che la prescrizione fosse sempre corredata dal modulo di consenso informato in forma scritta. La norma provinciale è stata ritenuta eccedente le competenze legislative della Provincia in materia di igiene e sanità, invadendo la competenza concorrente statale in materia di tutela della salute.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Trento aveva approvato una legge (n. 4/2008) che, all’art. 4, imponeva che il trattamento con sostanze psicotrope su bambini e adolescenti fosse subordinato al consenso scritto, libero, consapevole, attuale e manifesto dei genitori, con obbligo di allegare il modulo a ciascuna prescrizione del farmaco. Prevedeva anche che la Provincia individuasse strumenti per favorire l’accesso a terapie alternative. Il Governo ha impugnato la norma sostenendo che eccedesse la competenza provinciale in materia sanitaria, in quanto i requisiti del consenso informato per la somministrazione di farmaci appartengono alla materia di tutela della salute, di competenza concorrente (e quindi vincolata ai principi fondamentali statali).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato l’art. 4 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 2008, n. 4, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e all’art. 9, n. 10, del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). Secondo il ricorrente, la legge provinciale eccedeva i limiti della competenza provinciale in materia di igiene e sanità, invadendo la sfera riservata ai principi fondamentali statali in materia di tutela della salute.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera disposizione (art. 4) e dei commi successivi, stante la loro inscindibile connessione con il comma 1. Ha ritenuto che la norma provinciale, nel disciplinare specificamente e autonomamente il consenso scritto per la prescrizione di psicofarmaci ai minori, avesse ecceduto i limiti della propria competenza legislativa in materia di igiene e sanità, invadendo la competenza statale a fissare i principi fondamentali in materia di tutela della salute.

    Il principio

    In materia di tutela della salute, di competenza legislativa concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., le Province autonome (cui si applica la clausola di equiparazione dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001) devono rispettare i principi fondamentali fissati dalla legge statale. La disciplina delle modalità del consenso informato per la prescrizione di farmaci psicotropi ai minori appartiene a questi principi fondamentali e non può essere autonomamente regolata dalla Provincia in modo difforme.

    Domande e risposte

    Perché la Provincia di Trento aveva una competenza speciale in materia di sanità?

    Il Trentino-Alto Adige è una regione a statuto speciale e lo Statuto (d.P.R. n. 670/1972) attribuisce alla Provincia autonoma di Trento, all’art. 9, n. 10, competenza legislativa primaria in materia di «igiene e sanità». Tuttavia, in forza della clausola di equiparazione dell’art. 10 della legge cost. n. 3/2001, si applica anche alla Provincia la competenza concorrente prevista dall’art. 117, terzo comma, Cost. per la «tutela della salute», se più favorevole all’autonomia.

    Il consenso dei genitori ai farmaci psicotropici per i minori non è già previsto dalla legge?

    Il consenso informato dei genitori è in linea di principio già richiesto dalla disciplina generale in materia di consenso informato ai trattamenti sanitari per i minori. Il problema era che la norma provinciale aggiungeva requisiti specifici (consenso scritto obbligatorio, modulistica allegata a ogni prescrizione) che eccedevano quanto già previsto dalla normativa statale di principio.

    L’illegittimità riguarda anche i commi successivi al primo?

    Sì. La Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’intera disposizione (tutti i commi dell’art. 4), rilevando che i commi successivi – che attribuivano alla Azienda provinciale il compito di predisporre il modulo di consenso e alla Provincia il compito di individuare terapie alternative – erano inscindibilmente connessi con il comma 1 e quindi travolti dalla stessa incostituzionalità.

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  • Corte cost. n. 252/2009 – Incarichi esterni nei gruppi consiliari regionali

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della Regione Marche n. 7/2008, nella parte in cui consentivano di conferire incarichi a personale esterno e di instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa presso i gruppi consiliari regionali, prescindendo dal possesso dei requisiti fissati dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 (requisiti che costituiscono principi fondamentali in materia di pubblico impiego).

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Marche n. 7/2008 aveva modificato la disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari regionali, consentendo il conferimento di incarichi a soggetti esterni all’amministrazione regionale e l’instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche in assenza dei requisiti di specializzazione fissati dalla normativa statale sul pubblico impiego (art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001). Il Governo aveva impugnato la legge per contrasto con questi principi fondamentali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato gli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della Regione Marche n. 7/2008, in riferimento agli artt. 117, 3 e 97 della Costituzione, sostenendo che consentissero la deroga a principi fondamentali in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di imparzialità e di buon andamento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate, nella parte in cui consentivano il conferimento di incarichi a personale esterno e l’instaurazione di rapporti di collaborazione, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001. Tali requisiti (obiettivi e progetti specifici, necessità comprovata, qualificazione elevata, durata, oggetto e compenso predeterminati) costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’art. 117 Cost., vincolanti anche per le Regioni.

    Il principio

    I requisiti fissati dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 per il conferimento di incarichi e collaborazioni esterne alle pubbliche amministrazioni costituiscono principi fondamentali in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 1, comma 3, dello stesso decreto: le Regioni non possono derogarvi, nemmeno per i gruppi consiliari.

    Domande e risposte

    Quali sono i requisiti dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 per gli incarichi esterni?

    La norma richiede che: l’incarico sia riferito a obiettivi e progetti specifici e determinati; sia coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione; l’amministrazione abbia accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse interne disponibili; la prestazione sia temporanea e altamente qualificata; siano predeterminati durata, luogo, oggetto e compenso.

    I gruppi consiliari regionali sono soggetti alle regole del pubblico impiego?

    La Corte ha affermato che i principi fondamentali in materia di pubblico impiego si applicano anche ai gruppi consiliari delle Regioni, in quanto organi che fanno parte dell’apparato regionale e che devono rispettare i principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall’art. 97 Cost.

    Cosa è successo dopo questa sentenza alla legge marchigiana?

    La Regione Marche aveva già adottato, successivamente alla proposizione del ricorso, ulteriori modifiche alla legge regionale n. 34/1988 (legge n. 22/2008 e poi legge n. 36/2009). La Corte ha tenuto conto di questi interventi successivi nella propria valutazione, decidendo comunque sull’originaria questione di legittimità.

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  • Corte cost. n. 251/2009 – Tutela delle acque e scarichi nel Codice ambiente

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    La Corte Costituzionale ha pronunciato sentenza sul contenzioso di molte Regioni contro le disposizioni del Codice dell’ambiente in materia di tutela delle acque e degli scarichi. Ha dichiarato parzialmente illegittime alcune norme e inammissibili numerose questioni, confermando che la fissazione degli obiettivi di qualità delle acque è di competenza esclusiva statale, mentre le funzioni amministrative di attuazione spettano principalmente alle Regioni.

    Di cosa si tratta

    La Parte III del d.lgs. n. 152/2006 disciplina la tutela delle acque dall’inquinamento e la gestione delle risorse idriche, dettando i valori limite degli scarichi industriali e civili, le procedure di autorizzazione, le acque meteoriche e la disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano. Le Regioni contestavano che alcune norme centralizzassero eccessivamente funzioni che spettavano loro.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata hanno impugnato gli artt. 91, 95, 96, 101, 104, 113, 114 e 116 del d.lgs. n. 152/2006, in riferimento agli artt. 76, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione nonché al principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili numerose questioni sollevate dalla Regione Piemonte per carenza di motivazione. Ha dichiarato inammissibili o non fondate le questioni degli artt. 91, 96, 104, 113, 114 e 116. Ha invece parzialmente accolto alcune censure relative all’art. 101, comma 7 (assimilazione dei reflui delle piccole attività alle acque reflue urbane), ritenendo che la sostituzione del criterio oggettivo del «due terzi» con il concetto elastico della «misura prevalente» potesse determinare livelli di tutela meno rigorosi.

    Il principio

    La fissazione degli standard di qualità delle acque e dei valori limite degli scarichi rientra nella competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente. Tuttavia, quando il legislatore statale sostituisce criteri oggettivi e misurabili con concetti elastici e discrezionali, rischia di ridurre i livelli di tutela imposti anche dalla normativa comunitaria, in violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 101, comma 7, sull’assimilazione dei reflui?

    La norma assimila alle acque reflue urbane (soggette a trattamento depurativo centralizzato) le acque reflue prodotte da determinate piccole attività artigianali, commerciali e di servizi. Il criterio originario (due terzi della materia prima di propria produzione) è stato sostituito con quello della «misura prevalente», ritenuto meno preciso e potenzialmente più permissivo.

    Cosa sono le acque meteoriche di dilavamento?

    Le acque meteoriche di dilavamento sono le acque piovane che scorrono su superfici impermeabili (piazzali industriali, strade) raccogliendo inquinanti prima di immettersi nel reticolo idrico. L’art. 113 del Codice ne regola il controllo, attribuendo alle Regioni la disciplina delle forme di controllo degli scarichi.

    Le Regioni possono imporre valori limite di scarico più restrittivi di quelli statali?

    Sì, le Regioni possono fissare valori limite più restrittivi di quelli tabellari statali per adeguare la tutela alle specifiche caratteristiche del corpo idrico recettore (sensibilità, portata, ecosistema). Non possono invece rendere più permissivi i valori limite statali, che costituiscono il livello minimo uniforme di tutela.

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  • Corte cost. n. 250/2009 – Emissioni in atmosfera e competenze regionali

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate da alcune Regioni contro le disposizioni del Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006) in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, ritenendo che la disciplina statale rientrasse nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente.

    Di cosa si tratta

    La Parte V del Codice dell’ambiente ha dettato la disciplina delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera degli impianti industriali, fissando i limiti di emissione, le procedure autorizzatorie, le esclusioni e le deroghe. Le Regioni contestavano che alcune di queste norme invadessero le loro competenze in materia di governo del territorio e di tutela della salute, e che violassero la delega legislativa originaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Calabria, Piemonte, Emilia-Romagna e Puglia hanno impugnato gli artt. 267, comma 4, lettere a) e c), 269, commi 2, 3, 7 e 8, 271, 281, comma 10, 283, 284 e 287 del d.lgs. n. 152/2006, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118 e 76 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni relative agli artt. 267, 269, 271, 281, 283, 284 e all’allegato relativo agli allevamenti (allegato IV, parte I, punto 4, lettera z), nonché la questione sull’art. 284 e sull’Allegato IX. Ha dichiarato non fondata anche la questione sull’art. 287, relativo al patentino per la conduzione di impianti termici civili. La Corte ha ritenuto che la disciplina statale costituisse fissazione di standard uniformi di tutela ambientale, rientrante nella competenza esclusiva statale.

    Il principio

    La fissazione di limiti di emissione e di procedure autorizzatorie per gli impianti industriali rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.): le Regioni non possono modificare autonomamente tali standard, potendo soltanto adottare livelli di tutela più elevati nell’ambito delle proprie competenze concorrenti (governo del territorio, tutela della salute).

    Domande e risposte

    Cosa disciplinano le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera?

    L’autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 del Codice dell’ambiente) è il provvedimento che consente l’esercizio di uno stabilimento industriale che produce emissioni in atmosfera, fissando i valori limite, le prescrizioni impiantistiche e i metodi di controllo.

    Cos’è il «patentino» per la conduzione di impianti termici (art. 287)?

    Il patentino è un attestato di abilitazione obbligatorio per il personale addetto alla conduzione di impianti termici civili di potenza superiore a 0,232 MW. La norma impugnata attribuiva il rilascio del patentino all’Ispettorato provinciale del lavoro, anziché alle Regioni, il che secondo i ricorrenti violava le competenze regionali in materia di formazione professionale.

    Le Regioni possono fissare limiti di emissione più restrittivi di quelli statali?

    Sì, nell’ambito delle proprie competenze concorrenti (tutela della salute, governo del territorio) le Regioni possono adottare misure più restrittive di quelle statali. Non possono però derogare in peius (in senso più permissivo) agli standard ambientali uniformi fissati dallo Stato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 249/2009 – Gestione rifiuti e competenze regionali nel Codice ambiente

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    La Corte Costituzionale ha pronunciato sentenza sul massiccio contenzioso tra numerose Regioni e lo Stato in merito alle disposizioni del Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006) relative alla gestione dei rifiuti, dall’autorizzazione integrata ambientale alle procedure semplificate di recupero. La Corte ha articolato il proprio giudizio in numerose decisioni di ammissibilità, fondatezza e non fondatezza, in base alla specifica norma impugnata e al parametro invocato.

    Di cosa si tratta

    Il Codice dell’ambiente ha riorganizzato l’intera disciplina della gestione dei rifiuti in Italia: ha dettato la definizione di raccolta differenziata, disciplinato l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) per gli impianti di smaltimento, le procedure semplificate di recupero, la competenza a disciplinare i piani regionali e nazionali di gestione rifiuti, e i meccanismi sostitutivi statali. Le Regioni hanno contestato che molte di queste norme invadessero le loro competenze.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d’Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata hanno impugnato numerose disposizioni degli artt. 181-216 del d.lgs. n. 152/2006, in riferimento agli artt. 76, 117, 118 e 120 Cost. nonché al principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni relative agli artt. 183 co.1, 185 co.1, 186, 194, 206 co. 2 e 3, 208 co. 10, 211 co. 3 e 212 co. 2, ritenendo che le disposizioni statali si collocassero nell’alveo della competenza esclusiva in materia ambientale o rispettassero il principio di leale collaborazione. Ha invece dichiarato inammissibili numerose questioni per carenza dei presupposti formali o per sopravvenuta modifica normativa.

    Il principio

    In materia di gestione dei rifiuti – che rientra nella competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente – lo Stato può dettare una disciplina uniforme anche incidente sulle competenze regionali, purché rispetti il principio di leale collaborazione attraverso i meccanismi istituzionali di coinvolgimento delle Regioni (Conferenza unificata, intese) nelle scelte più rilevanti.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per raccolta differenziata nel Codice dell’ambiente?

    La raccolta differenziata consiste nella separazione dei rifiuti urbani in frazioni omogenee (carta, plastica, vetro, organico, ecc.) al fine di favorirne il recupero e il riciclo. La sua definizione e le misure per incrementarla erano state dettate dall’art. 183, comma 1, e dall’art. 205 del d.lgs. 152/2006, norme che le Regioni contestavano per presunte ingerenze nella loro competenza organizzativa.

    Cos’è l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)?

    L’AIA è il provvedimento che autorizza l’esercizio degli impianti soggetti alla direttiva IPPC (ora IED) che svolgono attività potenzialmente inquinanti (impianti industriali, grandi allevamenti, impianti di smaltimento rifiuti). Fissa le condizioni ambientali a cui l’impianto deve conformarsi, integrando in un unico atto le autorizzazioni settoriali.

    Perché così tante Regioni hanno impugnato il Codice dell’ambiente?

    Il d.lgs. 152/2006 aveva riorganizzato radicalmente la disciplina ambientale, ridefinendo il riparto di competenze tra Stato e Regioni in modo che le Regioni percepivano come eccessivamente centralizzatore, in particolare su materie come la pianificazione dei rifiuti, l’organizzazione del servizio idrico e le funzioni autorizzatorie ambientali.

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  • Corte cost. n. 248/2009 – Regione Puglia e incidenti rilevanti sostanze pericolose

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri contro la legge della Regione Puglia n. 6/2008, che attribuiva alla Regione funzioni di indirizzo, coordinamento e ispezione in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose (direttiva Seveso). La Corte ha ritenuto che la legge regionale si limitasse ad attuare, nell’ambito regionale, i criteri già fissati dalla disciplina statale e comunitaria.

    Di cosa si tratta

    La direttiva europea 96/82/CE (Seveso II), recepita in Italia con il d.lgs. n. 334/1999, disciplina il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. La Regione Puglia ha approvato la legge n. 6/2008 attribuendo alla Regione stessa funzioni di indirizzo, coordinamento e ispezione in tale materia. Il Presidente del Consiglio ha impugnato la legge, sostenendo che invadesse la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato l’art. 2, commi 1, 2 (lettere c e d) e 3 (lettere h, i, j) della legge della Regione Puglia n. 6/2008, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Ha ritenuto che le disposizioni regionali impugnate si limitassero ad attuare in ambito regionale i criteri e le competenze già fissati dalla disciplina statale (art. 16 del d.lgs. n. 334/1999) e comunitaria, senza introdurre autonome deroghe o estensioni. Le funzioni regionali contestate risultavano quindi conformi al quadro normativo statale e comunitario di riferimento.

    Il principio

    In materia di tutela dell’ambiente, anche quando la competenza legislativa appartiene in via esclusiva allo Stato, le Regioni possono disciplinare l’esercizio di funzioni amministrative che siano espressamente previste o consentite dalla normativa statale di riferimento: la legge regionale che si limita ad attuare nell’ambito territoriale i criteri statali non viola l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

    Domande e risposte

    Cos’è la direttiva Seveso e perché rileva per questa sentenza?

    La direttiva Seveso (96/82/CE, ora abrogata e sostituita dalla 2012/18/UE) disciplina il controllo dei rischi di incidenti rilevanti in impianti che detengono certe quantità di sostanze pericolose. È chiamata così per richiamare il grave incidente chimico di Seveso (1976). Il d.lgs. n. 334/1999 ne ha attuato i principi nell’ordinamento italiano.

    In cosa consistevano le funzioni regionali contestate?

    La legge pugliese attribuiva alla Regione funzioni di indirizzo e coordinamento in materia, nonché la perimetrazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi, l’individuazione degli stabilimenti a rischio maggiore e la disciplina dell’attività ispettiva, tutte nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa statale.

    Quando una legge regionale in materia ambientale è costituzionalmente legittima?

    Una legge regionale in materia di tutela dell’ambiente è costituzionalmente legittima quando si limita ad attuare funzioni amministrative già previste dalla normativa statale, senza alterare i livelli uniformi di tutela ambientale fissati dallo Stato né introdurre autonome discipline sostanziali in senso più o meno restrittivo rispetto agli standard nazionali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 247/2009 – Bonifica siti contaminati e intesa con le Regioni

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo il Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006) nella parte relativa ai rifiuti speciali e alla bonifica dei siti contaminati. In particolare, ha censurato l’art. 241 e l’art. 265, comma 3, perché non prevedevano che i relativi regolamenti e decreti ministeriali fossero adottati previa intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti locali, violando così il principio di leale collaborazione.

    Di cosa si tratta

    Il Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006) ha dettato una disciplina organica in materia di rifiuti, inclusi rifiuti speciali e recupero, nonché le procedure per la bonifica dei siti contaminati (Titolo V della Parte IV). Numerose Regioni hanno impugnato varie disposizioni sostenendo che invadessero le loro competenze legislative e amministrative nelle materie dell’ambiente, del governo del territorio e della salute, senza prevedere adeguate forme di cooperazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Marche hanno impugnato gli artt. da 217 a 226, da 233 a 236, da 238 a 253, 257 e 265, nonché l’allegato 4 alla Parte quarta del d.lgs. n. 152/2006, in riferimento agli artt. 3, 11, 76, 117, 118 e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 241, nella parte in cui non prevedeva che il relativo regolamento fosse adottato previa intesa con la Conferenza unificata, e dell’art. 265, comma 3, nella parte in cui non prevedeva analoga intesa per il relativo decreto ministeriale. Ha dichiarato non fondata la questione sugli artt. 217-226 sollevata dalla Regione Calabria e inammissibili numerose altre questioni, riservando a pronunce separate le restanti.

    Il principio

    Quando la normativa statale in materia ambientale – di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. – incide su materie di competenza concorrente o residuale delle Regioni (governo del territorio, tutela della salute), l’adozione di atti regolamentari o ministeriali richiede la previa intesa con la Conferenza unificata, in attuazione del principio costituzionale di leale collaborazione tra Stato e autonomie territoriali.

    Domande e risposte

    Cos’è la Conferenza unificata e qual è il suo ruolo?

    La Conferenza unificata (istituita dall’art. 8 del d.lgs. n. 281/1997) riunisce la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali. È il luogo istituzionale in cui Stato, Regioni ed Enti locali concordano le scelte legislative e regolamentari che li riguardano, applicando il principio di leale collaborazione previsto dalla Costituzione.

    Cosa riguardano le procedure di bonifica dei siti contaminati?

    Le norme sulla bonifica (Titolo V della Parte IV del Codice dell’ambiente) disciplinano le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), le procedure di caratterizzazione e analisi di rischio dei siti inquinati, gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica vera e propria, con distribuzione delle competenze tra soggetti privati, Comuni, Regioni e Stato.

    Perché la mancata previsione dell’intesa rende incostituzionale la norma?

    Il principio di leale collaborazione impone che le decisioni dello Stato che incidono su sfere di competenza regionale siano assunte con il coinvolgimento delle Regioni. Quando ciò avviene tramite atti regolamentari o decreti ministeriali (che esulano dal procedimento legislativo parlamentare), l’intesa con la Conferenza unificata è lo strumento sostitutivo che garantisce il necessario coordinamento.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 246/2009 – Servizio idrico integrato e competenze regionali

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    La Corte Costituzionale ha parzialmente accolto i ricorsi di numerose Regioni contro le disposizioni del Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006) in materia di servizio idrico integrato. Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 148, comma 3, nella parte in cui imponeva che i bilanci delle Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (AATO) fossero pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, escludendo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale, violando così le competenze costituzionali delle Regioni.

    Di cosa si tratta

    Il decreto legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) ha riformato la disciplina del servizio idrico integrato, istituendo le Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (AATO) quali enti preposti all’organizzazione del servizio a livello locale. Molte Regioni hanno impugnato varie disposizioni del decreto davanti alla Corte Costituzionale, lamentando un’invasione delle loro competenze legislative e amministrative nelle materie del governo del territorio, della tutela della salute e dei servizi pubblici locali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata hanno impugnato, tra le altre, le disposizioni degli artt. 135, 136, 141, 144-160, 166, 170, 172 e 176 del d.lgs. n. 152/2006, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 120 della Costituzione nonché al principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 148, comma 3, nella parte in cui prevedeva la pubblicazione dei bilanci e delle loro variazioni delle AATO nella Gazzetta Ufficiale anziché nel Bollettino Ufficiale della Regione. Ha invece dichiarato inammissibili o non fondate le restanti questioni, riservando a separate pronunce le ulteriori questioni pendenti sullo stesso Codice dell’ambiente.

    Il principio

    Le Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico sono enti di natura locale: imporre per legge statale la pubblicazione dei loro atti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, anziché nel Bollettino Ufficiale regionale, viola le competenze costituzionali delle Regioni in materia di governo del territorio e di organizzazione dei servizi pubblici locali.

    Domande e risposte

    Cosa sono le Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (AATO) per il servizio idrico?

    Le AATO erano enti preposti all’organizzazione, all’affidamento e al controllo del servizio idrico integrato a livello locale, coinvolgendo i Comuni di ciascun ambito territoriale. Il d.lgs. 152/2006 le aveva istituite in attuazione dei principi di gestione unitaria della risorsa idrica per bacini territoriali omogenei.

    Perché la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale era ritenuta illegittima?

    La Gazzetta Ufficiale della Repubblica è lo strumento di pubblicazione degli atti statali. Per gli atti di enti locali o regionali, la pubblicazione avviene normalmente nel Bollettino Ufficiale della Regione. Imporre per legge statale la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale per atti di un ente locale sconfinava nelle competenze organizzative regionali.

    Qual era la posizione del WWF in questo giudizio?

    Il WWF Italia – Onlus è intervenuto nei giudizi chiedendo che le norme impugnate fossero dichiarate illegittime. La Corte ha tuttavia dichiarato inammissibili gli interventi dei terzi (incluso il WWF) nei giudizi in via principale tra Stato e Regioni, poiché tali interventi non sono ammessi in questa tipologia di giudizi costituzionali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 245/2009 – Spese legali Corte dei conti e responsabilità amministrativa

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, sull’art. 10-bis, comma 10, del decreto-legge n. 203/2005, che disciplina la liquidazione delle spese legali a favore del convenuto in caso di sentenza favorevole nei giudizi di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti.

    Di cosa si tratta

    Nella prassi del giudizio di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti, l’art. 10-bis, comma 10, del d.l. n. 203/2005 prevedeva la liquidazione delle spese legali a favore del convenuto nel caso di sentenza favorevole. La Corte dei conti, sezione di appello per la Sicilia, si interrogava sulla corretta applicazione della norma nelle ipotesi di dichiarazione di prescrizione dell’azione di responsabilità – che tecnicamente non costituisce una sentenza favorevole al convenuto nel merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis, comma 10, del d.l. n. 203/2005, convertito dalla legge n. 248/2005, in riferimento agli artt. 24, 103, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui si sarebbe prestata ad applicazioni estensive alle sentenze dichiarative della prescrizione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. La pronuncia è in forma di ordinanza, adottata ai sensi delle norme che consentono la definizione semplificata quando mancano i presupposti per l’esame nel merito.

    Il principio

    Per poter sottoporre una questione di legittimità costituzionale alla Corte occorre indicare con precisione la norma impugnata, il parametro costituzionale violato e la rilevanza della questione nel giudizio a quo. La carenza di tali elementi, anche in sede di giudizio di responsabilità amministrativa, determina l’inammissibilità della questione stessa.

    Domande e risposte

    Cos’è il giudizio di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti?

    Il giudizio di responsabilità amministrativa si svolge davanti alla Corte dei conti ed è diretto ad accertare se un funzionario pubblico abbia causato un danno all’erario nell’esercizio delle sue funzioni. In caso di condanna, il funzionario è tenuto a risarcire il danno. L’azione è promossa dalla Procura della Corte dei conti.

    Cosa prevede l’art. 10-bis co. 10 del d.l. 203/2005 sulle spese legali?

    La norma prevedeva che, in caso di proscioglimento nel merito, le spese legali sostenute dal convenuto fossero poste a carico dello Stato. Il contenzioso riguardava se la stessa regola si applicasse alle sentenze di prescrizione, che non decidono nel merito la sussistenza della responsabilità.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Il rimettente non aveva soddisfatto i requisiti formali e sostanziali necessari per sottoporre la questione alla Corte Costituzionale, rendendo impossibile l’esame nel merito della compatibilità della norma con i parametri costituzionali invocati.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 244/2009 – Statuto contribuente e nullità accertamento anticipato

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Campania sull’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), nella parte in cui non prevede esplicitamente la nullità dell’avviso di accertamento notificato prima del decorso dei 60 giorni dal processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo.

    Di cosa si tratta

    Lo Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000) prevede all’art. 12, comma 7, che dopo il rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo il contribuente abbia 60 giorni per presentare osservazioni e che l’avviso di accertamento non possa essere emanato prima di tale termine, salvo casi di urgenza motivata. La Commissione tributaria della Campania contestava che la norma non sanzionasse esplicitamente con la nullità l’atto emesso in anticipo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale della Campania ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la nullità dell’avviso di accertamento notificato prima dello spirare del termine di 60 giorni dalla consegna del processo verbale di contestazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, con ordinanza emessa in forma semplificata. La pronuncia non ha esaminato il merito delle censure costituzionali, avendo riscontrato la mancanza dei requisiti di ammissibilità della questione.

    Il principio

    La mancata previsione esplicita di una sanzione di nullità per l’atto emanato prima della scadenza del termine di 60 giorni non integra, di per sé, un vizio costituzionalmente rilevante che renda la questione ammissibile: il rimettente avrebbe dovuto indicare con maggiore precisione il petitum e la rilevanza nel caso concreto.

    Domande e risposte

    A cosa serve il termine di 60 giorni previsto dall’art. 12 co. 7 dello Statuto del contribuente?

    Il termine di 60 giorni è un periodo di garanzia riconosciuto al contribuente dopo l’accesso o la verifica fiscale: in questo lasso di tempo può presentare memorie, osservazioni e documenti che l’ufficio è tenuto a valutare prima di emettere l’atto impositivo. La norma mira a garantire il contraddittorio anteriore all’accertamento.

    Cosa succede in pratica se l’ufficio emette l’accertamento prima dei 60 giorni?

    La questione della nullità dell’atto anticipato era controversa in giurisprudenza. La Corte di Cassazione ha successivamente (dopo questa pronuncia) elaborato orientamenti articolati, riconoscendo la nullità dell’atto quale regola generale, salvo casi di comprovata urgenza motivata.

    Perché la Corte ha dichiarato inammissibile e non ha deciso nel merito?

    L’inammissibilità indica che il giudice rimettente non ha soddisfatto i requisiti processuali necessari – tipicamente la descrizione precisa del petitum (cosa esattamente si chiede di dichiarare incostituzionale) e la rilevanza nel caso concreto – senza i quali la Corte non può procedere alla valutazione nel merito.

    Norme collegate