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Autore: Andrea Marton

  • Art. 6 Codice Civile: Diritto al nome

    Art. 6 Codice Civile: Diritto al nome

    Art. 6 c.c. Diritto al nome

    In vigore

    Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.

  • Articolo 94 Legge Fallimentare

    Art. 94 L. Fall. – Effetti della domanda

    Effetti della domanda

  • Articolo 153 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 153 CCII – Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell’attivo

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell’attivo.

    2. Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un’utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l’importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari.

    3. L’estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale all’atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente.

    4. Se il credito è garantito da ipoteca, la prelazione si estende anche alle spese della costituzione, dell’iscrizione e della rinnovazione dell’ipoteca.

    5. Se il credito è garantito da pegno o assistito da privilegio speciale a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile, la prelazione si estende anche alle spese della costituzione del pegno e, nel caso previsto dall’articolo 152, commi 1 e 2, alle spese di conservazione e vendita del bene costituito in pegno o oggetto del privilegio, nonchè alle spese di individuazione e consegna del bene oggetto di pegno non possessorio.

  • Art. 69 septies T.U.B.: Rapporti con le altre autorita’ e decisioni congiunte sui piani di

    Art. 69 septies T.U.B.: Rapporti con le altre autorita’ e decisioni congiunte sui piani di

    Art. 69 septies T.U.B. – Rapporti con le altre autorita’ e decisioni congiunte sui piani di risanamento.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell’Unione europea, la Banca d’Italia coopera con le autorita’ competenti degli altri Stati dell’Unione europea per la valutazione dei piani di risanamento di gruppo che includono una banca in tali Stati e per l’applicazione delle misure di cui all’articolo 69-sexies, comma 3. Nella valutazione dei piani di risanamento di gruppo la Banca d’Italia tiene conto del possibile pregiudizio per le singole societa’ del gruppo. Essa riconosce come valide e applicabili le decisioni prese in conformita’ delle disposizioni dell’Unione europea.

    2. La Banca d’Italia puo’, nei casi previsti dal diritto dell’Unione, promuovere o partecipare a un procedimento di mediazione non vincolante dinanzi all’ABE, richiedere l’assistenza dell’ABE o deferire alla stessa le decisioni di cui al presente articolo. Se una decisione e’ stata deferita all’ABE, la Banca d’Italia si astiene dall’adottare provvedimenti e si attiene alle decisioni finali dell’ABE. In mancanza di decisione dell’ABE nei termini previsti dal diritto dell’Unione, la Banca d’Italia adotta i provvedimenti di propria competenza.”

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  • Articolo 152 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 152 CCII – Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono essere realizzati al di fuori della liquidazione giudiziale anche durante la procedura, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione.

    2. Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al giudice delegato, il quale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce con decreto il tempo della vendita, determinandone le modalità a norma dell’articolo 216. Il giudice delegato può assegnare i beni al creditore che ne ha fatto istanza. Il giudice delegato provvede acquisita la valutazione dei beni oggetto del provvedimento di autorizzazione o di assegnazione.

    3. Se il ricavato della vendita, al netto delle spese o, in caso di assegnazione, il valore di stima è superiore all’importo del credito ammesso al passivo con prelazione, il creditore ne versa al curatore l’eccedenza.

    4. Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se è stato nominato, può anche autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma 2.

  • Articolo 93 Legge Fallimentare

    Art. 93 L. Fall. – Domanda di ammissione al passivo

    Domanda di ammissione al passivo

  • Articolo 8 Imposte Ipotecaria e Catastale

    Art. 8 Ipot. Cat. – Privilegio

    D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 — testo aggiornato

    1. Il credito dello Stato per l’imposta ipotecaria dovuta sulle iscrizioni, rinnovazioni e relative annotazioni ha privilegio, oltre che sull’immobile cui la formalità si riferisce a norma del codice civile, anche sul credito garantito con preferenza rispetto ad ogni ragione su di esso spettante a terzi.

  • Articolo 151 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 151 CCII – Concorso dei creditori

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore.

    2. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonchè ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni del- la legge.

    3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all’articolo 150.

  • Articolo 28 Contenzioso Tributario

    Art. 28 Cont. Trib. – Reclamo contro i provvedimenti presidenziali

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato

    1. Contro i provvedimenti del presidente è ammesso reclamo da notificare alle altre parti costituite nelle forme di cui all’art. 20, commi 1 e 2, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla loro comunicazione da parte della segreteria.

    2. Il reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni dall’ultima notificazione, a pena d’inammissibilità rilevabile d’ufficio, effettua il deposito secondo quanto disposto dall’art. 22, comma 1, osservato anche il comma 3 dell’articolo richiamato.

    3. Nei successivi quindici giorni dalla notifica del reclamo le altre parti possono presentare memorie.

    4. Scaduti i termini, la commissione decide immediatamente il reclamo in camera di consiglio.

    5. La commissione pronuncia sentenza se dichiara l’inammissibilità del ricorso o l’estinzione del processo; negli altri casi pronuncia ordinanza non impugnabile nella quale sono dati i provvedimenti per la prosecuzione del processo.

  • Articolo 92 Legge Fallimentare

    Art. 92 L. Fall. – Avviso ai creditori ed agli altri interessati

    Avviso ai creditori ed agli altri interessati