Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 172/2008 – Pensione con contributi esteri e retribuzione pensionabile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sulla norma interpretativa che disciplina il calcolo della retribuzione pensionabile per i periodi di lavoro svolti in Svizzera, con contributi poi trasferiti in Italia. La norma non è innovativa ma chiarisce il metodo di computo già desumibile dall’ordinamento e non lede i diritti previdenziali acquisiti prima della sua entrata in vigore.

    Di cosa si tratta

    Un lavoratore italiano, Valerio Morettini, aveva lavorato sia in Svizzera sia in Italia. Al momento del pensionamento chiedeva che la retribuzione pensionabile per il periodo svizzero fosse calcolata sulla base della retribuzione effettivamente percepita in Svizzera negli ultimi cinque anni. La legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 777) aveva stabilito invece che la retribuzione pensionabile fosse determinata riparametrando i contributi trasferiti secondo le aliquote contributive italiane.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità dell’art. 1, comma 777, della legge n. 296 del 2006, in riferimento agli artt. 3, 35 (quarto comma) e 38 (secondo comma) della Costituzione, sostenendo che la norma interpretativa aveva carattere innovativo e retroattivo, penalizzando i lavoratori migranti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo che la norma abbia natura genuinamente interpretativa. Essa chiarisce il metodo di calcolo della retribuzione pensionabile per i contributi trasferiti dall’estero, in modo coerente con i principi del sistema previdenziale italiano. La salvezza dei trattamenti più favorevoli già liquidati esclude effetti retroattivi pregiudizievoli.

    Il principio

    Una norma di interpretazione autentica in materia previdenziale è costituzionalmente legittima quando si limita a chiarire il significato di una disposizione preesistente in modo ragionevole e fa salvi i trattamenti più favorevoli già liquidati, evitando quindi un’applicazione retroattiva in senso sfavorevole agli assicurati.

    Domande e risposte

    Come viene calcolata la pensione con contributi esteri trasferiti in Italia?

    Secondo la norma interpretata, la retribuzione pensionabile per i periodi di lavoro estero si calcola moltiplicando i contributi trasferiti per cento e dividendo per l’aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti vigente nel periodo di riferimento, non sulla base della retribuzione effettiva estera.

    I pensionati già liquidati con calcolo diverso perdono qualcosa?

    No: il comma 777 fa espressamente salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della legge, garantendo la continuità delle prestazioni acquisite.

    Cosa tutela l’art. 38, secondo comma, Cost. in questo contesto?

    Garantisce il diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortuni, malattia, invalidità e vecchiaia. La Corte ha ritenuto che il metodo di calcolo censurato non comprima irragionevolmente tale diritto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 161/2008 – Regime transitorio televisione digitale art. 2 d.l. 262/2006

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    Con la sentenza n. 161 del 2008, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di art. 2, comma 161, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (convertito dalla legge n. 286/2006, disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), per contrasto con artt. 3 e 21 della Costituzione. La pronuncia produce effetti erga omnes: la norma è eliminata dall’ordinamento.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 161/2008, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di art. 2, comma 161, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (convertito dalla legge n. 286/2006, disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), per contrasto con artt. 3 e 21 della Costituzione. La pronuncia di accoglimento produce effetti erga omnes: la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La questione di legittimità costituzionale

    È stata sottoposta alla Corte la questione di legittimità costituzionale di art. 2, comma 161, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (convertito dalla legge n. 286/2006, disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), sollevata da Tribunale ordinario di Roma, in riferimento a artt. 3 e 21 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 161. La norma è stata espunta dall’ordinamento con effetti erga omnes e retroattivi, salvi i rapporti già esauriti. I giudici non possono più applicare la disposizione dichiarata incostituzionale.

    Il principio

    La norma che disciplina il regime transitorio dell’emittenza televisiva in chiaro verso il digitale terrestre viola il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) perché tratta diversamente situazioni analoghe senza giustificazione ragionevole.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte con la sentenza n. 161/2008?

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di art. 2, comma 161, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (convertito dalla legge n. 286/2006, disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria). La norma è stata eliminata dall’ordinamento con effetti erga omnes.

    Quali effetti produce la dichiarazione di illegittimità costituzionale?

    Le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale producono effetti erga omnes e retroattivi (salvo i rapporti già esauriti). Dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, i giudici non possono applicare la norma dichiarata incostituzionale; nei giudizi pendenti essa va disapplicata.

    Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte Costituzionale?

    Le sentenze della Corte Costituzionale affrontano il merito della questione di legittimità. Possono dichiarare l’illegittimità (accoglimento), rigettare la questione (rigetto/non fondatezza), o adottare pronunce interpretative (additive, sostitutive, manipolative). Le ordinanze sono riservate alle decisioni processuali e ai casi di manifesta inammissibilità.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    In Italia la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata solo in via incidentale: un giudice, nel corso di un processo, sospende il giudizio e rimette la questione alla Corte Costituzionale se ritiene che una norma applicabile nel giudizio contrasti con la Costituzione. In alcuni casi specifici (ricorso in via principale) lo Stato, le regioni e le province autonome possono ricorrere direttamente.

    La pronuncia n. 161/2008 ha effetti nel mio procedimento?

    Sì: le sentenze di accoglimento della Corte producono effetti erga omnes e retroattivi (salvo i rapporti esauriti). Se nel tuo procedimento si applica la norma dichiarata incostituzionale, il giudice non può più applicarla.

  • Corte cost. n. 160/2008 – Affrancazione dell’enfiteusi urbana legge n. 1138/1970

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    Con la sentenza n. 160 del 2008, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di artt. 5 e 6 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi), per contrasto con artt. 3 e 42 della Costituzione. La pronuncia produce effetti erga omnes: la norma è eliminata dall’ordinamento.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 160/2008, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di artt. 5 e 6 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi), per contrasto con artt. 3 e 42 della Costituzione. La pronuncia di accoglimento produce effetti erga omnes: la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La questione di legittimità costituzionale

    È stata sottoposta alla Corte la questione di legittimità costituzionale di artt. 5 e 6 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi), sollevata da Tribunale ordinario di Ferrara, in riferimento a artt. 3 e 42 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 nella parte in cui non prevedono il valore di mercato come base per l’affrancazione delle enfiteusi urbane anteriori al 1941. La norma è stata espunta dall’ordinamento con effetti erga omnes e retroattivi, salvi i rapporti già esauriti. I giudici non possono più applicare la disposizione dichiarata incostituzionale.

    Il principio

    Il calcolo dell’indennizzo di affrancazione delle enfiteusi urbane anteriori al 28 ottobre 1941 non può escludere il valore di mercato dell’immobile: la norma che non lo prevede viola il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e la tutela della proprietà (art. 42 Cost.).

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte con la sentenza n. 160/2008?

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di artt. 5 e 6 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi). La norma è stata eliminata dall’ordinamento con effetti erga omnes.

    Quali effetti produce la dichiarazione di illegittimità costituzionale?

    Le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale producono effetti erga omnes e retroattivi (salvo i rapporti già esauriti). Dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, i giudici non possono applicare la norma dichiarata incostituzionale; nei giudizi pendenti essa va disapplicata.

    Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte Costituzionale?

    Le sentenze della Corte Costituzionale affrontano il merito della questione di legittimità. Possono dichiarare l’illegittimità (accoglimento), rigettare la questione (rigetto/non fondatezza), o adottare pronunce interpretative (additive, sostitutive, manipolative). Le ordinanze sono riservate alle decisioni processuali e ai casi di manifesta inammissibilità.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    In Italia la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata solo in via incidentale: un giudice, nel corso di un processo, sospende il giudizio e rimette la questione alla Corte Costituzionale se ritiene che una norma applicabile nel giudizio contrasti con la Costituzione. In alcuni casi specifici (ricorso in via principale) lo Stato, le regioni e le province autonome possono ricorrere direttamente.

    La pronuncia n. 160/2008 ha effetti nel mio procedimento?

    Sì: le sentenze di accoglimento della Corte producono effetti erga omnes e retroattivi (salvo i rapporti esauriti). Se nel tuo procedimento si applica la norma dichiarata incostituzionale, il giudice non può più applicarla.

  • Corte cost. n. 171/2008 – Insindacabilità parlamentare Sgarbi-Boccassini

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    La Corte costituzionale ha annullato la deliberazione della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni rese dal deputato Vittorio Sgarbi contro la magistrata Ilda Boccassini durante una trasmissione televisiva. Le affermazioni non erano coperte dall’immunità parlamentare perché non erano collegate ad alcun atto parlamentare.

    Di cosa si tratta

    Durante la trasmissione televisiva «Sgarbi quotidiani» del 2 gennaio 1998, il deputato Vittorio Sgarbi aveva pronunciato gravi affermazioni nei confronti della magistrata Ilda Boccassini, accusandola di aver indirettamente causato la morte del procuratore Michele Coiro. La Boccassini aveva agito in giudizio per risarcimento del danno da diffamazione. La Camera dei deputati, con delibera del 26 gennaio 2005, aveva dichiarato le opinioni insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di appello di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, contestando che la Camera avesse usurpato la sfera del potere giudiziario deliberando l’insindacabilità di dichiarazioni rese in un contesto extraparlamentare, in assenza di qualsiasi nesso funzionale con l’attività parlamentare.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il ricorso, dichiarando che non spettava alla Camera deliberare l’insindacabilità e annullando la deliberazione del 26 gennaio 2005. Le dichiarazioni di Sgarbi erano state rese in veste di opinionista televisivo e non presentavano il necessario nesso funzionale con l’esercizio delle funzioni parlamentari richiesto dall’art. 68 Cost.

    Il principio

    L’immunità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. copre solo le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari e che presentino un nesso funzionale diretto con un atto parlamentare specifico. Le dichiarazioni rese in programmi televisivi, in veste di opinionista, non godono di tale protezione anche se il loro autore è parlamentare.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 68 della Costituzione sull’insindacabilità parlamentare?

    Il primo comma stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Si tratta di una garanzia funzionale che tutela il libero esercizio del mandato parlamentare, non una copertura generica di qualsiasi dichiarazione.

    Qual è il «nesso funzionale» richiesto dalla Corte?

    Le dichiarazioni extraparlamentari sono coperte dall’immunità solo se sono sostanzialmente riconducibili a un atto parlamentare specifico (un’interrogazione, un discorso in Aula, ecc.) e ne costituiscono una sorta di divulgazione. Nel caso Sgarbi questo nesso era del tutto assente.

    La Corte può annullare le deliberazioni parlamentari?

    Sì, nei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato. Se la Camera ha deliberato in un ambito non di sua spettanza, la Corte costituzionale annulla la deliberazione, ripristinando la competenza del giudice ordinario a decidere nel merito della causa risarcitoria.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 170/2008 – Devoluzione patrimonio cooperative ai fondi mutualistici

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione relativa alla norma interpretativa che estende l’obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici anche ai casi di fusione e trasformazione delle società cooperative. La disposizione non viola i principi costituzionali di indipendenza della magistratura né la separazione dei poteri, configurandosi come legittima interpretazione autentica.

    Di cosa si tratta

    L’art. 17, comma 1, della legge finanziaria 2001 (l. n. 388 del 2000) ha introdotto una norma di interpretazione autentica stabilendo che l’obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici per le cooperative si applica anche nei casi di fusione e trasformazione in enti non cooperativi. Il Tribunale di Treviso, nel giudizio tra Fondosviluppo s.p.a. e Veneto Banca, dubitava della legittimità di questa norma interpretativa che incideva su un giudizio in corso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Treviso ha sollevato questione di legittimità in riferimento agli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione, sostenendo che la norma interpretativa retroattiva invadeva la sfera del potere giudiziario interferendo con un giudizio pendente e sovvertendo la giurisprudenza consolidata.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo che la norma abbia natura genuinamente interpretativa e non innovativa. Essa si limitava a chiarire il significato di disposizioni preesistenti sull’obbligo di devoluzione del patrimonio, rientrando nella discrezionalità del legislatore. Non vi è violazione dei principi di indipendenza e separazione del potere giudiziario.

    Il principio

    Il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica retroattive senza violare l’indipendenza della magistratura, a condizione che la norma non persegua uno scopo di azzeramento della funzione giurisdizionale e si limiti a chiarire il significato di disposizioni preesistenti in modo ragionevole.

    Domande e risposte

    Cosa sono i fondi mutualistici per le cooperative?

    Sono fondi istituiti dall’art. 11 della legge n. 59 del 1992 cui le cooperative devono destinare una quota del proprio patrimonio in caso di scioglimento o perdita dei requisiti mutualistici. Finanziano lo sviluppo della cooperazione.

    L’obbligo si applica anche alla fusione tra cooperative?

    Sì: la norma interpretativa estende l’obbligo di devoluzione anche ai casi di fusione e trasformazione in enti non cooperativi. La Corte ha ritenuto questa estensione legittima e coerente con la ratio della normativa sulla mutualità.

    Quando una norma interpretativa viola l’indipendenza della magistratura?

    Quando mira specificamente ad azzerare l’esito di giudizi pendenti, introducendo in realtà una norma innovativa mascherata da interpretazione autentica. In questo caso la Corte ha escluso tale finalità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 159/2008 – Legge finanziaria 2007 e autonomia finanziaria delle regioni

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    Con la sentenza n. 159 del 2008, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di art. 1, commi 721, 722, 725-730 e 733-735 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), per contrasto con artt. 117, 118 e 119 della Costituzione. La pronuncia produce effetti erga omnes: la norma è eliminata dall’ordinamento.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 159/2008, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di art. 1, commi 721, 722, 725-730 e 733-735 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), per contrasto con artt. 117, 118 e 119 della Costituzione. La pronuncia di accoglimento produce effetti erga omnes: la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La questione di legittimità costituzionale

    È stata sottoposta alla Corte la questione di legittimità costituzionale di art. 1, commi 721, 722, 725-730 e 733-735 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), sollevata da Regione Veneto e Provincia autonoma di Bolzano (ricorso diretto), in riferimento a artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiara l’illegittimità costituzionale parziale dei commi impugnati. La norma è stata espunta dall’ordinamento con effetti erga omnes e retroattivi, salvi i rapporti già esauriti. I giudici non possono più applicare la disposizione dichiarata incostituzionale.

    Il principio

    Le disposizioni della legge finanziaria che impongono alle regioni riduzioni di spesa vincolate nei dettagli violano gli artt. 117 e 119 della Costituzione sull’autonomia finanziaria e organizzativa degli enti territoriali: lo Stato può fissare obiettivi di risparmio ma non le modalità operative.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte con la sentenza n. 159/2008?

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di art. 1, commi 721, 722, 725-730 e 733-735 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007). La norma è stata eliminata dall’ordinamento con effetti erga omnes.

    Quali effetti produce la dichiarazione di illegittimità costituzionale?

    Le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale producono effetti erga omnes e retroattivi (salvo i rapporti già esauriti). Dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, i giudici non possono applicare la norma dichiarata incostituzionale; nei giudizi pendenti essa va disapplicata.

    Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte Costituzionale?

    Le sentenze della Corte Costituzionale affrontano il merito della questione di legittimità. Possono dichiarare l’illegittimità (accoglimento), rigettare la questione (rigetto/non fondatezza), o adottare pronunce interpretative (additive, sostitutive, manipolative). Le ordinanze sono riservate alle decisioni processuali e ai casi di manifesta inammissibilità.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    In Italia la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata solo in via incidentale: un giudice, nel corso di un processo, sospende il giudizio e rimette la questione alla Corte Costituzionale se ritiene che una norma applicabile nel giudizio contrasti con la Costituzione. In alcuni casi specifici (ricorso in via principale) lo Stato, le regioni e le province autonome possono ricorrere direttamente.

    La pronuncia n. 159/2008 ha effetti nel mio procedimento?

    Sì: le sentenze di accoglimento della Corte producono effetti erga omnes e retroattivi (salvo i rapporti esauriti). Se nel tuo procedimento si applica la norma dichiarata incostituzionale, il giudice non può più applicarla.

  • Corte cost. n. 158/2008 – Opposizione all’esecuzione esattoriale art. 63 DPR 602/1973

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    Con l’ordinanza n. 158 del 2008, la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa a art. 63 del DPR 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata in riferimento a artt. 3 e 24 della Costituzione. La norma è stata giudicata compatibile con la Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il giudice a quo ha sollevato questione di legittimità costituzionale di art. 63 del DPR 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), in riferimento a artt. 3 e 24 della Costituzione. La Corte ha esaminato nel merito i profili di costituzionalità e ha ritenuto la disposizione censurata compatibile con la Carta fondamentale, dichiarando la questione manifestamente infondata.

    La questione di legittimità costituzionale

    È stata sottoposta alla Corte la questione di legittimità costituzionale di art. 63 del DPR 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata da Tribunale ordinario di Pisa, sezione distaccata di Pontedera, in riferimento a artt. 3 e 24 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiara la manifesta infondatezza delle questioni. La norma censurata è stata ritenuta compatibile con artt. 3 e 24 della Costituzione: la scelta del legislatore rientra nell’ambito della discrezionalità normativa e non viola i parametri costituzionali invocati.

    Il principio

    La disciplina dell’opposizione di terzo all’esecuzione esattoriale (art. 63 DPR 602/1973) non viola gli artt. 3 e 24 della Costituzione: il legislatore può legittimamente modulare le forme di tutela del terzo nel processo esecutivo, purché non privi integralmente il titolare di un rimedio giurisdizionale effettivo.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte con la ordinanza n. 158/2008?

    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa a art. 63 del DPR 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito). La norma è stata ritenuta compatibile con artt. 3 e 24 della Costituzione.

    Cosa significa “manifesta infondatezza”?

    Una questione è dichiarata manifestamente infondata quando, pur soddisfatti i requisiti di ammissibilità, la questione è palesemente priva di pregio nel merito: la norma censurata risulta chiaramente compatibile con i parametri costituzionali invocati, senza necessità di una trattazione approfondita.

    Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte Costituzionale?

    La Corte usa le ordinanze per le decisioni processuali e per i casi di manifesta inammissibilità o infondatezza, che non richiedono una motivazione approfondita nel merito. Le sentenze, invece, affrontano nel merito la questione di legittimità costituzionale con motivazione estesa.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    In Italia la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata solo in via incidentale: un giudice, nel corso di un processo, sospende il giudizio e rimette la questione alla Corte Costituzionale se ritiene che una norma applicabile nel giudizio contrasti con la Costituzione. In alcuni casi specifici (ricorso in via principale) lo Stato, le regioni e le province autonome possono ricorrere direttamente.

    La pronuncia n. 158/2008 ha effetti nel mio procedimento?

    Le ordinanze di inammissibilità e infondatezza, e le sentenze di non fondatezza, non eliminano la norma dall’ordinamento. Tuttavia, altri giudici possono sollevare la stessa questione in futuro con motivazione più adeguata. Per valutare gli effetti nel tuo procedimento è opportuno consultare un professionista legale.

  • Corte cost. n. 169/2008 – Foro competente nei procedimenti di divorzio

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della legge sul divorzio che fissava come foro esclusivo per i procedimenti contenziosi il luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi. Tale criterio era irragionevole perché poteva risultare privo di qualsiasi collegamento effettivo con i coniugi e i figli minori e comprometteva il diritto di difesa.

    Di cosa si tratta

    L’art. 4, comma 1, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (legge sul divorzio), modificato nel 2005, stabiliva che il foro competente per i procedimenti contenziosi di scioglimento del matrimonio fosse il luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi. Nel caso concreto, i coniugi non risiedevano più in quel luogo da molti anni, rendendo il criterio del tutto avulso dalla realtà.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Pisa ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge n. 898 del 1970, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui individua come foro esclusivo il luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi, con esclusione di ogni altro criterio alternativo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui non prevede, quale criterio alternativo di competenza territoriale, la residenza o il domicilio del convenuto. Il criterio dell’ultima residenza comune come foro esclusivo viola l’art. 3 Cost. per irragionevolezza, l’art. 24 Cost. per le difficoltà che crea all’esercizio del diritto di difesa del convenuto, e l’art. 111 Cost. per contrasto con il giusto processo.

    Il principio

    I criteri di competenza territoriale in materia di status personale non possono essere talmente rigidi da risultare privi di qualsiasi collegamento effettivo con le parti del giudizio. Deve sempre essere previsto almeno un criterio alternativo che garantisca al convenuto di essere giudicato in un foro ad esso ragionevolmente collegato.

    Domande e risposte

    Cosa succede dopo questa sentenza per i procedimenti di divorzio?

    Accanto al foro dell’ultima residenza comune dei coniugi, è ora possibile adire il tribunale del luogo di residenza o domicilio del convenuto, garantendo un effettivo collegamento tra il foro e le parti del giudizio.

    Perché il foro dell’ultima residenza comune era irragionevole?

    Perché quando i coniugi si separano si trasferiscono altrove, e imporre loro di agire davanti al tribunale del luogo dove hanno vissuto insieme — magari molti anni prima — crea difficoltà pratiche e processuali senza alcuna utilità concreta per il buon andamento del giudizio.

    Il criterio dell’ultima residenza comune viene abolito?

    No: la Corte non lo ha eliminato ma lo ha reso alternativo, affiancandogli il foro del convenuto. I coniugi potranno quindi scegliere il tribunale più appropriato tra i due criteri.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 168/2008 – Legge finanziaria 2007 fondo energia e ICI

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    La Corte costituzionale ha esaminato il ricorso della Regione Lombardia contro diverse disposizioni della legge finanziaria 2007 (l. n. 296 del 2006), dichiarando inammissibili le questioni sui commi 362-365 per difetto di motivazione e infondata la questione sul comma 1284 relativo all’ICI sull’abitazione principale. La decisione sulle restanti questioni è stata riservata a pronunce separate.

    Di cosa si tratta

    La Regione Lombardia ha impugnato varie disposizioni della legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296). In questa pronuncia la Corte ha esaminato i commi 362-365 dell’art. 1 (che istituivano un fondo per l’efficienza energetica alimentato dal maggior gettito IVA sui carburanti) e il comma 1284 (detrazioni ICI sull’abitazione principale).

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Lombardia ha impugnato l’art. 1, commi 362-365 e 1284, della legge n. 296 del 2006, in riferimento agli artt. 3, 97, 117 e 119 della Costituzione, sostenendo che le disposizioni ledevano l’autonomia finanziaria regionale e il riparto di competenze legislative.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni relative ai commi 362, 363, 364 e 365 per difetto di adeguata motivazione della rilevanza. Ha dichiarato non fondata la questione relativa al comma 1284 sulle detrazioni ICI per l’abitazione principale, ritenendo che tale disciplina rientri nella competenza statale in materia di coordinamento del sistema tributario. Ha riservato a separate pronunce le restanti questioni sollevate nel ricorso.

    Il principio

    Le disposizioni statali che istituiscono detrazioni sull’ICI per l’abitazione principale rientrano nel coordinamento del sistema tributario di competenza statale, anche quando incidono sulle entrate dei Comuni. Il ricorrente deve adeguatamente motivare la rilevanza della questione per ogni singola disposizione impugnata.

    Domande e risposte

    Cosa prevedevano i commi 362-365 della legge finanziaria 2007?

    Prevedevano che il maggior gettito IVA derivante dall’aumento del prezzo internazionale del petrolio rispetto al valore di riferimento del DPEF 2007-2011 fosse destinato, nel limite di 100 milioni di euro annui, a un fondo per interventi di efficienza energetica e riduzione dei costi della fornitura energetica a finalità sociali.

    Perché queste questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Perché la Regione non aveva motivato in modo adeguato la rilevanza di tali questioni rispetto alle proprie competenze, requisito indispensabile per l’ammissibilità del ricorso in via principale davanti alla Corte costituzionale.

    Cosa stabiliva il comma 1284 sull’ICI?

    Introduceva detrazioni ICI sull’abitazione principale, disciplina che la Corte ha ritenuto rientrare nel coordinamento del sistema tributario di competenza statale esclusiva, non violando l’autonomia finanziaria delle Regioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 157/2008 – IVA su leasing immobiliare art. 35 d.l. 223/2006

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    Con l’ordinanza n. 157 del 2008, la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa a art. 35, comma 26-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. decreto Bersani), convertito dalla legge n. 248/2006. La Corte non è entrata nel merito, rilevando carenze nei presupposti processuali dell’ordinanza di rimessione.

    Di cosa si tratta

    Il giudice a quo ha sollevato questione di legittimità costituzionale di art. 35, comma 26-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. decreto Bersani), convertito dalla legge n. 248/2006. La Corte, nella rsquo;ordinanza n. 157/2008, ha verificato i presupposti processuali della questione e ha ritenuto che l’ordinanza di rimessione non soddisfi i requisiti di rilevanza o di adeguata motivazione richiesti per l’accesso al giudizio di legittimità.

    La questione di legittimità costituzionale

    È stata sottoposta alla Corte la questione di legittimità costituzionale di art. 35, comma 26-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. decreto Bersani), convertito dalla legge n. 248/2006, sollevata da Commissione tributaria provinciale, in riferimento a artt. 3 e 53 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiara la manifesta inammissibilità della questione. L’inammissibilità può dipendere da: difetto di rilevanza della questione nel giudizio a quo, motivazione insufficiente dell’ordinanza di rimessione, difetto di incidentalità, o assenza delle condizioni processuali di accesso.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 26-quinquies, del d.l. n. 223/2006 — che ha modificato il regime IVA delle locazioni e dei leasing immobiliari — è manifestamente inammissibile per insufficiente motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte con la ordinanza n. 157/2008?

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa a art. 35, comma 26-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. decreto Bersani), convertito dalla legge n. 248/2006. Non ha pertanto esaminato nel merito la conformità della norma alla Costituzione.

    Cosa significa “manifesta inammissibilità”?

    Una questione è dichiarata manifestamente inammissibile quando mancano i presupposti processuali per l’esame nel merito: ad esempio, difetto di rilevanza nel giudizio a quo, motivazione insufficiente dell’ordinanza di rimessione, o assenza di incidentalità. In questi casi la Corte non si pronuncia sulla conformità a Costituzione della norma.

    Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte Costituzionale?

    La Corte usa le ordinanze per le decisioni processuali e per i casi di manifesta inammissibilità o infondatezza, che non richiedono una motivazione approfondita nel merito. Le sentenze, invece, affrontano nel merito la questione di legittimità costituzionale con motivazione estesa.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    In Italia la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata solo in via incidentale: un giudice, nel corso di un processo, sospende il giudizio e rimette la questione alla Corte Costituzionale se ritiene che una norma applicabile nel giudizio contrasti con la Costituzione. In alcuni casi specifici (ricorso in via principale) lo Stato, le regioni e le province autonome possono ricorrere direttamente.

    La pronuncia n. 157/2008 ha effetti nel mio procedimento?

    Le ordinanze di inammissibilità e infondatezza, e le sentenze di non fondatezza, non eliminano la norma dall’ordinamento. Tuttavia, altri giudici possono sollevare la stessa questione in futuro con motivazione più adeguata. Per valutare gli effetti nel tuo procedimento è opportuno consultare un professionista legale.

  • Corte cost. n. 167/2008 – Abilitazione insegnamento concorsi riservati 2001

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che limitava la proroga del termine per maturare il requisito di servizio ai fini dell’abilitazione all’insegnamento solo a chi aveva partecipato al concorso del 2001, escludendo chi aveva superato l’esame del concorso del 1999. La disparità di trattamento era irragionevole perché le due categorie di insegnanti versavano in situazione sostanzialmente identica.

    Di cosa si tratta

    L’art. 2, comma 7-bis, del d.l. n. 97 del 2004 prevedeva che fosse valida l’abilitazione all’insegnamento conseguita da chi era stato ammesso con riserva ai concorsi del 2001, purché avesse maturato un requisito di servizio entro il 29 ottobre 2000. Due insegnanti ammesse con riserva al concorso del 1999 (ordinanza ministeriale n. 153 del 1999) avevano superato l’esame ma non potevano beneficiare della stessa proroga.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per la Toscana ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 7-bis, del d.l. n. 97 del 2004, convertito dalla legge n. 143 del 2004, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui limitava il beneficio della proroga solo ai concorsisti del 2001 escludendo quelli del 1999.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non estendeva il beneficio della proroga anche a chi era stato ammesso con riserva al concorso del 1999 e ne aveva superato l’esame finale. La distinzione era irragionevole perché le due procedure concorsuali, pur diverse, conducevano allo stesso risultato e le situazioni erano sostanzialmente equivalenti.

    Il principio

    Il legislatore non può introdurre distinzioni di trattamento tra categorie di lavoratori che si trovano in situazione sostanzialmente identica senza una ragione giustificativa oggettiva. L’estensione per via interpretativa di un beneficio può essere imposta dalla Corte quando la disparità è manifestamente irragionevole rispetto al fine perseguito dalla norma.

    Domande e risposte

    Chi erano le insegnanti coinvolte nel giudizio?

    Due insegnanti della scuola elementare ammesse con riserva alla sessione di esame del 1999 (o.m. n. 153 del 1999) che avevano superato la prova ma non rientravano nel perimetro del beneficio previsto dalla norma censurata, riservato ai soli concorsisti del 2001.

    Cosa cambia dopo questa sentenza?

    Il beneficio della proroga del termine per maturare il requisito di servizio si estende anche a chi ha partecipato alla sessione riservata del 1999 e ha superato l’esame finale, con pieno riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento.

    Quali parametri costituzionali sono stati ritenuti violati?

    L’art. 3 Cost. (principio di uguaglianza e ragionevolezza) e l’art. 97 Cost. (buon andamento della pubblica amministrazione), poiché la disparità di trattamento non aveva alcuna giustificazione razionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 156/2008 – Inappellabilità sentenza di non luogo a procedere art. 428 cpp

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    Con l’ordinanza n. 156 del 2008, la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa a art. 428 del codice di procedura penale (come sostituito dalla legge n. 46/2006) e artt. 4 e 10 della medesima legge. La Corte non è entrata nel merito, rilevando carenze nei presupposti processuali dell’ordinanza di rimessione.

    Di cosa si tratta

    Il giudice a quo ha sollevato questione di legittimità costituzionale di art. 428 del codice di procedura penale (come sostituito dalla legge n. 46/2006) e artt. 4 e 10 della medesima legge. La Corte, nella rsquo;ordinanza n. 156/2008, ha verificato i presupposti processuali della questione e ha ritenuto che l’ordinanza di rimessione non soddisfi i requisiti di rilevanza o di adeguata motivazione richiesti per l’accesso al giudizio di legittimità.

    La questione di legittimità costituzionale

    È stata sottoposta alla Corte la questione di legittimità costituzionale di art. 428 del codice di procedura penale (come sostituito dalla legge n. 46/2006) e artt. 4 e 10 della medesima legge, sollevata da Corte militare d’appello di Napoli e Corti d’appello, in riferimento a artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni. L’inammissibilità può dipendere da: difetto di rilevanza della questione nel giudizio a quo, motivazione insufficiente dell’ordinanza di rimessione, difetto di incidentalità, o assenza delle condizioni processuali di accesso.

    Il principio

    Le questioni relative all’art. 428 cpp sull’inappellabilità della sentenza di non luogo a procedere sono manifestamente inammissibili: i giudici rimettenti non hanno adeguatamente motivato la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione sollevata.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte con la ordinanza n. 156/2008?

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa a art. 428 del codice di procedura penale (come sostituito dalla legge n. 46/2006) e artt. 4 e 10 della medesima legge. Non ha pertanto esaminato nel merito la conformità della norma alla Costituzione.

    Cosa significa “manifesta inammissibilità”?

    Una questione è dichiarata manifestamente inammissibile quando mancano i presupposti processuali per l’esame nel merito: ad esempio, difetto di rilevanza nel giudizio a quo, motivazione insufficiente dell’ordinanza di rimessione, o assenza di incidentalità. In questi casi la Corte non si pronuncia sulla conformità a Costituzione della norma.

    Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte Costituzionale?

    La Corte usa le ordinanze per le decisioni processuali e per i casi di manifesta inammissibilità o infondatezza, che non richiedono una motivazione approfondita nel merito. Le sentenze, invece, affrontano nel merito la questione di legittimità costituzionale con motivazione estesa.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    In Italia la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata solo in via incidentale: un giudice, nel corso di un processo, sospende il giudizio e rimette la questione alla Corte Costituzionale se ritiene che una norma applicabile nel giudizio contrasti con la Costituzione. In alcuni casi specifici (ricorso in via principale) lo Stato, le regioni e le province autonome possono ricorrere direttamente.

    La pronuncia n. 156/2008 ha effetti nel mio procedimento?

    Le ordinanze di inammissibilità e infondatezza, e le sentenze di non fondatezza, non eliminano la norma dall’ordinamento. Tuttavia, altri giudici possono sollevare la stessa questione in futuro con motivazione più adeguata. Per valutare gli effetti nel tuo procedimento è opportuno consultare un professionista legale.