Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- L’art. 2598 c.c. individua gli atti di concorrenza sleale tra imprenditori, a tutela della lealtà del mercato.
- Confusione: uso di nomi o segni distintivi e imitazione servile idonei a confondere con prodotti o attività di un concorrente.
- Denigrazione e appropriazione di pregi: diffondere notizie idonee a screditare un concorrente o appropriarsi dei suoi pregi.
- Clausola generale: ogni altro mezzo non conforme alla correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.
La norma (art. 2598 c.c.)
«Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente […]; 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente; 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.»
| Tipo di atto | Esempio |
|---|---|
| Confusione (n. 1) | Segni confondibili, imitazione servile |
| Denigrazione/appropriazione (n. 2) | Screditare il concorrente, vantare pregi altrui |
| Scorrettezza professionale (n. 3) | Storno di dipendenti, sviamento di clientela |
Tre casi pratici
Imitazione del marchio di un concorrente
Un’impresa adotta segni distintivi molto simili a quelli di un concorrente noto.
Cosa fare: Agire per concorrenza sleale confusoria (n. 1) chiedendo l’inibitoria e il risarcimento; valutare anche la tutela del marchio se registrato.
Denigrazione del prodotto altrui
Un concorrente diffonde notizie false per screditare i prodotti di un’altra azienda.
Cosa fare: Si configura concorrenza sleale per denigrazione (n. 2): chiedere la cessazione della condotta, la rettifica e il risarcimento del danno.
Storno di dipendenti
Un’impresa sottrae sistematicamente personale chiave al concorrente per disorganizzarlo.
Cosa fare: Lo storno con modalità scorrette rientra nella clausola generale (n. 3): è sleale se attuato con mezzi contrari alla correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’azienda.
Spunti pratici
- I rimedi tipici sono l’inibitoria, la rimozione degli effetti e il risarcimento (artt. 2599-2600).
- La concorrenza sleale tutela l’imprenditore anche oltre i diritti di marchio e brevetto.
- La colpa si presume una volta accertato l’atto sleale (art. 2600).
Norme collegate
- La concorrenza sleale tra imprese
- Contraffazione del marchio e tutele
- Responsabilità amministratori SRL (art. 2476)
Fonti affidabili
- Codice civile, art. 2598
- Codice civile, artt. 2599-2600 (sanzioni e risarcimento)
- D.Lgs. 30/2005 (Codice della proprietà industriale)
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Domande frequenti
Quali sono gli atti di concorrenza sleale?
La confusione con segni o prodotti altrui, la denigrazione o appropriazione di pregi e ogni mezzo contrario alla correttezza professionale.
Quali rimedi ho?
Inibitoria, rimozione degli effetti e risarcimento del danno; accertato l'atto, la colpa si presume.
È diversa dalla tutela del marchio?
Sì: la concorrenza sleale tutela l'imprenditore anche oltre i diritti di marchio e brevetto.