Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 165/2009 – Legge venatoria Friuli-Venezia Giulia illegittima

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    La Corte dichiara parzialmente incostituzionale la legge venatoria della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6/2008: illegittima la norma che estende il regime alpino a tutto il territorio regionale (comprese lagune e pianura), quella che impone l’adesione obbligatoria a un’unica associazione di cacciatori, quella sulle aziende agri-turistico-venatorie esentate dalla legge statale e quella che ammette l’uccellagione con reti. Alcune questioni sono dichiarate inammissibili o infondate.

    Di cosa si tratta

    La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva adottato la legge n. 6/2008 sulla programmazione faunistica e l’attività venatoria. Il Presidente del Consiglio dei ministri ne impugnò più articoli, sostenendo che la Regione – pur dotata di potestà legislativa primaria in materia di caccia – doveva rispettare gli standard minimi di tutela previsti dalla legge nazionale n. 157/1992 e dalle direttive europee sulla protezione degli uccelli selvatici.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorrente impugnò gli artt. 2 commi 1 e 3 (regime zona faunistica Alpi esteso a tutta la Regione), 14 e 17 (riserve di caccia e distretti venatori), 19 (associazione obbligatoria unica dei cacciatori), 23 commi 7-9 (aziende agri-turistico-venatorie) e 44 (uccellagione con reti), in riferimento agli artt. 3, 18, 117 primo e secondo comma lett. l) e s) della Costituzione e all’art. 4 dello Statuto speciale, denunciando il mancato rispetto degli standard minimi uniformi di tutela faunistica e della libertà di associazione.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie parzialmente il ricorso: dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 commi 1 e 3 (territorio alpino impropriamente esteso), dell’art. 19 (associazione obbligatoria unica, lesiva dell’art. 18 Cost.), degli artt. 23 commi 8 e 9 e 44 (uccellagione con reti, già colpita dalla sent. n. 124/1990 sulla stessa Regione). Dichiara inammissibili le censure agli artt. 14 e 17 e non fondata quella all’art. 23 comma 7.

    Il principio

    Anche le Regioni a statuto speciale con potestà legislativa primaria in materia di caccia devono rispettare gli standard minimi e uniformi di tutela ambientale fissati dallo Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., nonché la libertà di associazione garantita dall’art. 18 Cost.: non è ammissibile imporre ai cacciatori l’adesione a un’unica associazione né consentire pratiche vietate dalla legge quadro nazionale e dalle direttive UE.

    Domande e risposte

    Perché la norma sulle zone faunistiche alpine è illegittima?

    La legge n. 157/1992 riserva il regime più favorevole (protezione dal 10 al 20%) solo alle vere zone montane alpine. Estenderlo a lagune e pianura avrebbe ridotto irragionevolmente le aree protette al di sotto degli standard minimi nazionali, ledendo la competenza esclusiva statale sulla tutela ambientale.

    Cosa significa che l’obbligo di associarsi a un’unica associazione viola la Costituzione?

    L’art. 18 Cost. garantisce la libertà di associazione, che include anche il diritto di non associarsi o di scegliere liberamente l’associazione di appartenenza. Obbligare tutti i cacciatori ad aderire a un unico soggetto collide con questo principio e con la norma statale che impone la rappresentanza paritaria di più categorie negli organismi faunistici.

    Perché l’uccellagione con reti è incostituzionale?

    La Corte aveva già dichiarato illegittime norme analoghe della stessa Regione con la sentenza n. 124/1990. Le reti non sono metodi rigidamente selettivi come richiesto dalla direttiva 79/409/CEE; la Regione non può derogare al divieto statale di uccellagione né alle obbligazioni internazionali ratificate dall’Italia.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 123/2009 – Sezioni specializzate proprietà industriale e diritto transitorio

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    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 245, comma 3, del Codice della proprietà industriale (d.lgs. n. 30/2005), nella parte in cui devolve alle sezioni specializzate le procedure di reclamo avviate dopo l’entrata in vigore del codice, anche quando riguardano misure cautelari concesse sotto la normativa precedente. La norma eccedeva la delega legislativa di cui all’art. 15 della legge n. 273/2002.

    Di cosa si tratta

    Il Codice della proprietà industriale del 2005 aveva stabilito che le procedure di reclamo cautelare avviate dopo la sua entrata in vigore fossero devolute alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale, anche se le misure cautelari impugnate erano state concesse in base alla normativa previgente. Il Tribunale di Napoli (sezione specializzata) ha dubitato della legittimità di questa norma transitoria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Napoli ha impugnato l’art. 245, comma 3, d.lgs. n. 30/2005 in riferimento all’art. 76 Cost. (eccesso di delega), nonché agli artt. 3 e 25 Cost. (irragionevolezza e giudice naturale). La legge delega n. 273/2002 all’art. 15 autorizzava il riassetto normativo in materia di proprietà industriale, ma non comprendeva la disciplina della competenza delle sezioni specializzate, già regolata dalla separata delega dell’art. 16.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 245, comma 3, per violazione dell’art. 76 Cost. La norma disciplinava un oggetto estraneo alla delega di cui all’art. 15 della legge n. 273/2002, che riguardava il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale, non la competenza e il diritto processuale transitorio delle sezioni specializzate. Restano assorbiti gli altri profili.

    Il principio

    Il legislatore delegato non può disciplinare materie estranee all’oggetto della delega ricevuta. Quando la legge delega regola due ambiti distinti con due disposizioni separate (artt. 15 e 16 della l. n. 273/2002), ciascun decreto legislativo attuativo può intervenire solo nell’ambito della rispettiva delega, e non può invadere l’area dell’altra.

    Domande e risposte

    Cosa sono le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale?

    Sono sezioni dei tribunali e delle corti d’appello istituite dal d.lgs. n. 168/2003 per trattare le controversie in materia di marchi, brevetti, diritto d’autore e concorrenza sleale. Sono presenti nelle città con maggiore tradizione commerciale e industriale.

    Cosa significa eccesso di delega?

    Si ha eccesso di delega quando il Governo emana un decreto legislativo che va oltre i limiti fissati dalla legge di delega, disciplinando materie o adottando soluzioni che il Parlamento non aveva autorizzato. È un vizio di legittimità costituzionale ex art. 76 Cost.

    Questa è la prima volta che la Corte si pronuncia su queste norme?

    No. La stessa Corte aveva già dichiarato incostituzionale l’art. 245, comma 2, del medesimo codice con la sentenza n. 112/2008, per le stesse ragioni. La sentenza n. 123/2009 estende la declaratoria al comma 3, che riguarda i reclami cautelari.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 122/2009 – Somministrazione alimenti e bevande in Veneto e tutela della concorrenza

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal TAR Veneto sugli artt. 33, 34 e 38 della legge regionale veneta n. 29/2007 in materia di somministrazione di alimenti e bevande. Le norme degli artt. 33 e 34 non dovevano essere applicate nel giudizio principale; l’art. 38 presentava motivazione insufficiente.

    Di cosa si tratta

    Una società aveva chiesto al Comune di Venezia l’autorizzazione per un pubblico esercizio di tipo B (somministrazione alimenti e bevande), ma si era vista rifiutare il permesso. Nel giudizio amministrativo seguente, il TAR Veneto ha dubitato della costituzionalità di alcune norme della legge regionale che disciplinano i parametri e i criteri per il rilascio delle autorizzazioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Veneto ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, comma 1, 34, comma 1, e 38, comma 1, della legge Regione Veneto n. 29/2007, in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. La tesi era che la regione avesse invaso la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, disciplinando parametri che di fatto limitavano l’accesso al mercato della ristorazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili tutte le questioni. Per gli artt. 33 e 34, la questione era inammissibile per difetto di rilevanza: si trattava di norme strumentali all’emanazione futura di parametri e criteri, che il giudice non doveva applicare nel caso concreto. Per l’art. 38, l’inammissibilità derivava dall’insufficiente motivazione del contrasto con i parametri costituzionali invocati.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve indicare in modo specifico e non assertivo le ragioni per cui ritiene che la norma impugnata contrasti con i parametri costituzionali invocati. Una motivazione puramente assertiva o insufficiente determina la manifesta inammissibilità della questione, indipendentemente dal merito della questione stessa.

    Domande e risposte

    Cosa significa «difetto di rilevanza» in una questione di legittimità costituzionale?

    La rilevanza è il requisito per cui la norma impugnata deve essere effettivamente applicabile nel giudizio a quo. Se il giudice non deve applicare quella norma per decidere la causa, la questione è inammissibile per difetto di rilevanza.

    La regione può disciplinare la somministrazione di alimenti e bevande?

    Sì, ma con limiti. La materia è di competenza regionale, però le norme regionali non possono introdurre restrizioni quantitative al mercato che violino la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lett. e, Cost.).

    Cosa prevede il decreto Bersani (d.l. n. 223/2006) sulla somministrazione di alimenti?

    Il decreto ha liberalizzato il settore, stabilendo che anche la somministrazione di alimenti e bevande si svolge senza rispettare limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello sub-regionale, allineandosi ai principi di libera concorrenza.

    Norme collegate

    • Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica privata, parametro invocato dal rimettente
    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative Stato-Regioni, in particolare la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza
  • Corte cost. n. 121/2009 – Obbligo di archiviazione e obbligatorietà dell’azione penale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 405, comma 1-bis, c.p.p., che imponeva al pubblico ministero di chiedere l’archiviazione quando la Cassazione si fosse pronunciata sull’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. La norma violava il principio di obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.) e il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.).

    Di cosa si tratta

    Una norma del 2006 (introdotta dalla legge Pecorella n. 46/2006) obbligava il pubblico ministero a chiedere l’archiviazione ogni volta che la Corte di cassazione avesse escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per le misure cautelari, senza che fossero emersi nuovi elementi a carico. Un giudice per le indagini preliminari di Forlì ha sollevato la questione di costituzionalità di questa norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Forlì ha impugnato l’art. 405, comma 1-bis, c.p.p. in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione. La norma imponeva al PM di chiedere l’archiviazione quando la Cassazione avesse negato i gravi indizi cautelari ex art. 273 c.p.p., vincolando l’esercizio dell’azione penale a una valutazione compiuta in sede cautelare con finalità e standard diversi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 405, comma 1-bis, c.p.p. nella sua interezza. La norma era incompatibile con l’art. 112 Cost. perché subordinava l’obbligatorietà dell’azione penale all’esito di un giudizio cautelare, che segue standard diversi rispetto al giudizio di merito. Era inoltre irragionevole (art. 3 Cost.) perché limitava il divieto ai soli casi in cui la Cassazione si fosse pronunciata, escludendo le ipotesi analoghe in cui l’insussistenza degli indizi fosse stata dichiarata dal solo tribunale del riesame.

    Il principio

    Il giudizio cautelare e quello di merito operano su piani distinti: i «gravi indizi di colpevolezza» ex art. 273 c.p.p. servono a giustificare una misura restrittiva, non a decidere la colpevolezza. Subordinare l’esercizio dell’azione penale alla valutazione cautelare della Cassazione svuota l’obbligatorietà dell’azione penale garantita dall’art. 112 Cost.

    Domande e risposte

    Cosa sono i «gravi indizi di colpevolezza» nel diritto processuale penale?

    Sono il presupposto richiesto dall’art. 273 c.p.p. per applicare una misura cautelare personale. Servono a valutare se è opportuno restringere la libertà di un indagato in attesa del processo, ma non equivalgono alla colpevolezza accertata in sede di merito.

    Perché la norma violava l’art. 112 Cost.?

    L’art. 112 Cost. impone al pubblico ministero di esercitare l’azione penale in presenza dei presupposti di legge. La norma dichiarata incostituzionale obbligava invece il PM a chiedere l’archiviazione in base all’esito di un procedimento (quello cautelare) che ha finalità e standard probatori diversi rispetto al giudizio penale di merito.

    Questa sentenza ha avuto conseguenze pratiche sui processi in corso?

    Sì. La declaratoria di incostituzionalità ha effetti retroattivi: i procedimenti penali nei quali il PM era stato costretto ad archiviare in forza della norma illegittima potevano essere riapporti se erano ancora nei termini di prescrizione e sussistevano elementi sufficienti per l’esercizio dell’azione penale.

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  • Corte cost. n. 120/2009 – Partiti politici e conflitto di attribuzioni tra poteri

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal partito politico Lista Consumatori C.O.D.A.CONS. contro Camera e Senato, in relazione alla legge elettorale europea che introduceva la soglia di sbarramento del 4%. I partiti politici non sono «poteri dello Stato» ai fini dell’art. 134 Cost. e non possono quindi sollevare simili conflitti.

    Di cosa si tratta

    Un partito politico minore, candidato alle elezioni europee del giugno 2009, ha contestato la modifica della legge elettorale che introduceva la soglia di sbarramento del 4% per l’accesso ai seggi del Parlamento europeo. Il partito sosteneva che tale modifica, avvenuta a campagna elettorale già avviata, violasse i principi di eguaglianza e di libertà di associazione politica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso era un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dalla Lista Consumatori C.O.D.A.CONS. contro Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, in relazione all’approvazione della legge modificativa della legge n. 18 del 1979 sull’elezione dei parlamentari europei. Il ricorrente lamentava la violazione degli artt. 1, 3, 48 e 49 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso sia sul piano soggettivo sia su quello oggettivo. Sul piano soggettivo, i partiti politici sono organizzazioni della società civile cui le leggi ordinarie attribuiscono talune funzioni pubbliche, ma non sono «poteri dello Stato» nel senso richiesto dall’art. 134 Cost. per la legittimazione attiva al conflitto (conf. ord. n. 79/2006). Sul piano oggettivo, gli atti impugnati, preordinati ad avviare il procedimento legislativo, non erano idonei a produrre l’effetto lesivo lamentato.

    Il principio

    I partiti politici non possono essere qualificati come organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà di un potere dello Stato: essi appartengono alla società civile e non all’organizzazione costituzionale dello Stato. Di conseguenza non sono legittimati a sollevare conflitti di attribuzione tra poteri, nemmeno quando lamentino lesioni connesse all’esercizio del procedimento legislativo.

    Domande e risposte

    Un partito politico può ricorrere alla Corte costituzionale per conflitto tra poteri?

    No. I partiti politici sono enti della società civile, non poteri dello Stato. L’art. 134 Cost. riserva il conflitto tra poteri agli organi costituzionali dello Stato, categoria in cui non rientrano i partiti.

    La soglia di sbarramento del 4% per le elezioni europee è costituzionale?

    La Corte non ha potuto pronunciarsi nel merito in questo giudizio, perché il ricorso era inammissibile. La questione della legittimità costituzionale della soglia di sbarramento resta quindi aperta rispetto a questo procedimento.

    Cosa succede se la legge elettorale viene modificata a campagna già avviata?

    Non esiste un divieto assoluto di modificare le regole elettorali dopo l’avvio delle procedure. I partiti che ne subiscono le conseguenze possono sollevare questioni di legittimità costituzionale, ma solo attraverso i soggetti legittimati (giudici remittenti, Regioni, Stato), non in via diretta.

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  • Corte cost. n. 149/2009 – Conflitto attribuzioni legge statutaria Sardegna quorum referendum

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    La Corte costituzionale ha dichiarato che non spettava al Presidente della Regione Sardegna promulgare la legge statutaria regionale n. 1 del 2008, che disciplinava la forma di governo e il referendum regionale, e ha annullato la promulgazione. La legge era stata approvata senza rispettare il quorum strutturale previsto dallo statuto speciale sardo.

    Di cosa si tratta

    Il Consiglio regionale della Sardegna aveva approvato una legge statutaria (la n. 1 del 2008) che regolamentava la forma di governo della Regione, il diritto di iniziativa popolare e i referendum regionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva sollevato conflitto di attribuzioni sostenendo che la legge fosse stata promulgata in violazione dell’art. 15, comma 4, dello statuto speciale della Sardegna, che per la legge statutaria richiede l’approvazione con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale e, in determinati casi, la sottoposizione a referendum.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto conflitto di attribuzioni nei confronti della Regione Sardegna, sostenendo che l’atto di promulgazione della legge statutaria n. 1 del 2008 avesse leso le attribuzioni statali, poiché la legge era stata approvata e promulgata senza rispettare il procedimento aggravato previsto dall’art. 15, quarto comma, dello statuto speciale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto nella parte relativa all’incompatibilità con l’art. 15 dello statuto sardo della normativa regionale di base sulla quale era stata emanata la legge statutaria. Nel merito, ha dichiarato che non spettava al Presidente della Regione Sardegna promulgare la legge n. 1 del 2008 e ha annullato la promulgazione, per violazione delle norme sul procedimento previste dallo statuto speciale.

    Il principio

    La legge statutaria delle Regioni a statuto speciale deve rispettare il procedimento aggravato previsto dallo statuto. Se la legge è promulgata senza aver ottenuto le maggioranze qualificate richieste o senza aver rispettato i termini per il referendum eventuale, l’atto di promulgazione viola le attribuzioni statali e può essere annullato dalla Corte costituzionale in sede di conflitto di attribuzioni.

    Domande e risposte

    Cos’è una legge statutaria regionale?

    È la legge con cui le Regioni ordinarie (e, con procedimento diverso, quelle speciali) determinano la propria forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. È soggetta a un procedimento di approvazione più complesso rispetto alle leggi ordinarie, che può prevedere maggioranze qualificate e referendum.

    Perché la Corte ha annullato la promulgazione anziché la legge?

    Il vizio riscontrato riguardava il procedimento di formazione della legge (mancato rispetto del quorum), non il suo contenuto. La Corte, in sede di conflitto di attribuzioni, annulla l’atto impugnato (la promulgazione) quando esso lede le attribuzioni statali, rimettendo al Consiglio regionale la possibilità di riapprovare la legge con il procedimento corretto.

    La Regione Sardegna può riapprovare la stessa legge?

    Sì, ma deve rispettare il procedimento previsto dall’art. 15, quarto comma, dello statuto speciale: approvazione con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio e rispetto dei termini per l’eventuale referendum. Se le condizioni sono soddisfatte, la legge può essere validamente promulgata.

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  • Corte cost. n. 148/2009 – Partecipazioni societarie pubbliche legge finanziaria 2008

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dalla Regione Veneto contro le norme della legge finanziaria 2008 che vietano alle pubbliche amministrazioni di costituire o mantenere partecipazioni societarie estranee alle finalità istituzionali. Ha dichiarato inammissibili le questioni su alcune disposizioni accessorie.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria dello Stato per il 2008 (l. n. 244 del 2007) aveva introdotto, all’art. 3, commi da 27 a 32, un divieto generale per le pubbliche amministrazioni di costituire società o assumere partecipazioni in società che non svolgessero attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente. La norma prevedeva anche obblighi di dismissione delle partecipazioni non conformi. La Regione Veneto aveva impugnato questa disciplina, sostenendo che invadesse la sua autonomia organizzativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto ha impugnato l’art. 3, commi da 27 a 32, della legge n. 244 del 2007, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione (artt. 5 e 120 Cost., art. 11 l. cost. n. 3 del 2001), sostenendo che la norma statale determinasse in modo eccessivamente dettagliato l’organizzazione delle Regioni, imponendo dismissioni di partecipazioni senza rispettare l’autonomia regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni relative ai commi da 30 a 32 (disposizioni sulle modalità di dismissione), per difetti nella formulazione dei motivi di ricorso. Ha dichiarato non fondate le questioni relative ai commi da 27 a 29 (il divieto principale): tali norme rientrano nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

    Il principio

    Lo Stato può vietare alle pubbliche amministrazioni, comprese le Regioni, di detenere partecipazioni societarie estranee alle proprie finalità istituzionali, nell’esercizio della competenza esclusiva statale sulla tutela della concorrenza. Tale divieto non lede l’autonomia regionale perché si applica a tutti gli enti pubblici e persegue l’obiettivo di non distorcere il mercato.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono avere partecipazioni in società private?

    Sì, ma solo in società che producono servizi di interesse generale o che sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali regionali. Le partecipazioni in società con attività non legate alle funzioni pubbliche devono essere dismesse.

    Perché questa norma è competenza dello Stato?

    La Corte ha qualificato la norma come espressione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.): evitare che le pubbliche amministrazioni operino sul mercato con risorse pubbliche in settori non strettamente istituzionali è una misura pro-concorrenziale.

    Cosa devono fare le Regioni con le partecipazioni non conformi?

    Devono avviare le procedure di dismissione nei termini previsti dalla legge. La norma prevedeva meccanismi di adeguamento graduali. L’inottemperanza può comportare responsabilità erariale e il divieto di distribuire compensi ai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 119/2009 – Tassa automobilistica e demolizione anticipata del veicolo

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell’art. 5 del d.l. n. 953/1982 (tassa automobilistica), sollevata dalla Commissione tributaria di Oristano. La norma prevede il pagamento della tassa per periodi annuali fissi, anche se l’auto viene demolita prima della scadenza del periodo d’imposta.

    Di cosa si tratta

    Un contribuente aveva demolito la propria autovettura il 13 febbraio 2002 con successiva radiazione dal PRA il 28 febbraio 2002. Tuttavia, poiché la tassa automobilistica per il 2002 sarebbe dovuta essere pagata entro il 31 gennaio 2002 (ultimo giorno del mese iniziale del periodo annuale), l’Agenzia delle Entrate di Oristano aveva chiesto il pagamento dell’intera tassa per quell’anno. La Commissione tributaria aveva dubitato della costituzionalità di questa regola di calcolo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Oristano ha sollevato questione di legittimità dell’art. 5 del d.l. n. 953/1982 (conv. l. n. 53/1983) in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce il pagamento della tassa automobilistica per periodi annuali fissi, indipendentemente dalla cessazione del presupposto (il possesso del veicolo) nel corso del periodo.

    La decisione della Corte

    Con ordinanza depositata il 24 aprile 2009, la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione. Il giudice redattore è stato Paolo Maria Napolitano. La Corte ha rilevato carenze nella motivazione dell’ordinanza di rimessione circa la rilevanza e la descrizione della fattispecie.

    Il principio

    La questione di legittimità è inammissibile quando l’ordinanza di rimessione non illustra in modo adeguato come la declaratoria di incostituzionalità inciderebbe sul giudizio principale, né descrive compiutamente la fattispecie concreta da cui la questione è originata.

    Domande e risposte

    Come funziona la tassa automobilistica (bollo auto) in Italia?

    La tassa automobilistica è dovuta per il possesso di veicoli a motore iscritti al PRA. Ai sensi dell’art. 5 del d.l. n. 953/1982, la tassa si paga per periodi annuali fissi con scadenza nell’ultimo giorno del mese iniziale del periodo annuale. Non è rimborsabile in caso di demolizione anticipata nel corso del periodo già pagato.

    Chi demolisce l’auto a inizio anno deve comunque pagare il bollo?

    Secondo la norma impugnata, sì: se la scadenza cade nel mese di gennaio e l’auto viene demolita a febbraio, il contribuente deve comunque pagare la tassa per l’intero periodo annuale, poiché l’obbligo sorge al momento della scadenza, quando il veicolo era ancora posseduto.

    Ci sono state modifiche alla disciplina della tassa automobilistica dopo questa sentenza?

    La disciplina della tassa automobilistica ha subito diverse evoluzioni normative nel corso degli anni. In particolare, le modalità di calcolo e i casi di esenzione o rimborso in caso di cessione o rottamazione sono stati più volte modificati dal legislatore.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 147/2009 – Conflitto attribuzioni insindacabilità Gasparri diffamazione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal GIP del Tribunale di Milano contro la delibera della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dall’allora deputato Maurizio Gasparri in un’intervista sul magistrato Henry Woodcock. La Corte ha disposto la prosecuzione del giudizio nel merito.

    Di cosa si tratta

    L’allora deputato Maurizio Gasparri aveva rilasciato un’intervista al Corriere della Sera nel giugno 2006, nella quale aveva espresso giudizi critici sulla persona del magistrato Henry John Woodcock. Per tali dichiarazioni era stato avviato un procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa. La Camera dei deputati, con delibera del 5 agosto 2008, aveva dichiarato che le opinioni espresse da Gasparri rientravano nell’esercizio delle funzioni parlamentari e quindi erano insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il GIP, che doveva decidere sull’opposizione alla richiesta di archiviazione, aveva sollevato conflitto di attribuzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Milano ha proposto conflitto di attribuzioni ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, lamentando che la delibera della Camera del 5 agosto 2008 avesse menomato le attribuzioni del potere giudiziario, dichiarando insindacabili opinioni espresse fuori dall’esercizio delle funzioni parlamentari in senso stretto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato il conflitto ammissibile ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953 e ha disposto la notifica dell’atto introduttivo alla Camera dei deputati per la prosecuzione del giudizio nel merito. Si tratta di una decisione di rito che non entra nel merito della legittimità della delibera parlamentare.

    Il principio

    Il GIP che procede per un reato commesso da un parlamentare e si vede opporre una delibera di insindacabilità della Camera può proporre conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale. La decisione sull’ammissibilità non pregiudica la decisione nel merito: la Corte verificherà in seguito se le opinioni espresse rientrassero effettivamente nell’esercizio delle funzioni parlamentari.

    Domande e risposte

    Cos’è l’insindacabilità parlamentare?

    È la garanzia prevista dall’art. 68, primo comma, della Costituzione, secondo cui i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Non riguarda tutti i comportamenti del parlamentare, ma solo quelli strettamente connessi all’esercizio del mandato.

    Un’intervista a un giornale è un atto parlamentare?

    Non necessariamente. La Corte ha più volte affermato che le dichiarazioni rilasciate ai media devono presentare un nesso funzionale stretto con un atto parlamentare per essere coperte dall’insindacabilità. Se le opinioni espresse in un’intervista si limitano a riprodurre sostanzialmente contenuti già espressi in atti parlamentari, la copertura può sussistere.

    Come si risolve il conflitto nel merito?

    La Corte verifica se esiste il nesso funzionale tra le opinioni espresse e l’attività parlamentare. Se lo ritiene sussistente, conferma la delibera di insindacabilità; in caso contrario, la annulla e rimette la decisione al giudice penale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 146/2009 – Incidente probatorio dopo avviso conclusione indagini

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa agli artt. 392 e 393 del codice di procedura penale, che non consentono di richiedere l’incidente probatorio dopo la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Il GIP del Tribunale di Brescia aveva sollevato la questione in un procedimento per reati sessuali.

    Di cosa si tratta

    In un procedimento per violenza sessuale, il pubblico ministero aveva notificato all’indagato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari (ex art. 415-bis c.p.p.) e aveva poi chiesto di procedere con incidente probatorio per una ricognizione personale dell’indagato da parte della persona offesa, temendo che il tempo necessario per arrivare al dibattimento potesse compromettere la memoria della vittima. Il GIP riteneva di dover dichiarare inammissibile la richiesta perché formulata oltre la fase delle indagini preliminari, senza la possibilità di svolgere l’incidente probatorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Brescia ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, impugnando gli artt. 392 e 393 del codice di procedura penale nella parte in cui non consentono che l’incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche dopo la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione, ritenendo che il rimettente non avesse adeguatamente esplorato la possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme. La Corte aveva già affrontato questioni analoghe e aveva indicato criteri interpretativi che il giudice avrebbe dovuto applicare prima di sollevare la questione.

    Il principio

    Prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, il giudice deve verificare se le norme in questione possano essere interpretate in modo conforme alla Costituzione. L’inammissibilità della questione dipende dall’omessa valutazione di possibili letture alternative della disposizione.

    Domande e risposte

    Cos’è l’incidente probatorio?

    È uno strumento processuale che consente di acquisire prove non rinviabili al dibattimento durante la fase delle indagini preliminari o dell’udienza preliminare. È particolarmente utile quando vi è il rischio che la prova si disperda prima del processo.

    Cosa succede se le prove si perdono prima del dibattimento?

    Se una prova non può più essere acquisita in dibattimento (ad esempio perché un testimone non è più disponibile o perché la sua memoria si è deteriorata), potrebbe non essere possibile formare il convincimento del giudice su quel punto. L’incidente probatorio serve proprio a cristallizzare la prova quando c’è urgenza.

    Perché la questione era inammissibile invece che infondata?

    Perché la Corte ha ritenuto che il rimettente non avesse prima tentato di applicare un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme. Quando esiste una possibile lettura della norma che la rende compatibile con la Costituzione, il giudice deve preferirla anziché investire la Corte della questione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 118/2009 – Confisca motociclo per mancato uso del casco

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 171 e 213, comma 2-sexies, del Codice della Strada, che prevedono la confisca del motociclo in caso di mancato uso del casco protettivo. La misura ablativa non viola il principio di uguaglianza pur trattando diversamente i proprietari del veicolo a seconda della conduzione.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di S. Anastasia si trovava a decidere sul ricorso di un proprietario di motociclo al quale era stata disposta la confisca del veicolo perché il conducente era stato sorpreso senza casco. La confisca era stata disposta ai sensi dell’art. 213, comma 2-sexies, del Codice della Strada. Il proprietario aveva impugnato il provvedimento prefettizio lamentando una disparità di trattamento rispetto ad analoga violazione con altri veicoli.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di S. Anastasia ha sollevato questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 171 e 213, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La questione era se la confisca del mezzo — applicabile al motociclo per il mancato uso del casco — fosse proporzionata e non discriminatoria rispetto ad infrazioni analoghe punite diversamente.

    La decisione della Corte

    Con ordinanza depositata il 24 aprile 2009, la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione. Ha confermato che la tutela dell’incolumità dei motociclisti giustifica la severa misura sanzionatoria della confisca. Il giudice redattore è stato Alfonso Quaranta.

    Il principio

    La confisca del motociclo per mancato uso del casco non viola il principio di uguaglianza: la peculiarità del rischio per i motociclisti rispetto ad altri utenti della strada giustifica un regime sanzionatorio più severo, rispondente alla primaria finalità di tutela dell’incolumità pubblica.

    Domande e risposte

    Chi subisce la confisca del motociclo in caso di mancato uso del casco?

    La confisca colpisce il veicolo e viene disposta dalla prefettura nei confronti del proprietario del mezzo, anche se questi non era alla guida al momento dell’infrazione. L’art. 213, comma 2-sexies, CdS applicava questa misura nel suo testo originario introdotto dal d.l. n. 115/2005.

    Il proprietario del veicolo può difendersi se non era lui a guidare?

    La disciplina prevede meccanismi di tutela: il proprietario estraneo al fatto può produrre elementi a sua difesa. La giurisprudenza ha successivamente precisato i limiti della responsabilità del proprietario non conducente in questi casi.

    La norma sulla confisca per mancato uso del casco è ancora in vigore?

    Il Codice della Strada ha subito diverse modifiche. La norma impugnata riguardava il testo originario dell’art. 213, comma 2-sexies, introdotto dal d.l. n. 115/2005. La disciplina sanzionatoria del mancato uso del casco è stata successivamente rimodellata da ulteriori interventi legislativi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 117/2009 – Misure di sicurezza e minori infraquattordicenni

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità degli artt. 206 e 224 c.p. e degli artt. 37 e 38 del d.P.R. n. 448/1988, sollevata dal Tribunale per i minorenni di Sassari, nella parte in cui consentono l’applicazione di misure di sicurezza anche a minori infraquattordicenni senza previsione di un limite minimo di età.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale per i minorenni di Sassari si trovava a decidere se confermare la misura di sicurezza del collocamento in comunità, applicata provvisoriamente a tre minori infraquattordicenni (uno di undici anni, due di tredici anni) che avevano commesso gravi reati sessuali in concorso. I minori erano stati dichiarati non imputabili per difetto di età, ma il codice penale consentiva comunque l’applicazione di misure di sicurezza senza prevedere un’età minima.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale per i minorenni di Sassari ha sollevato questione di legittimità degli artt. 206 e 224 c.p. e degli artt. 37 e 38 del d.P.R. n. 448/1988 in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 24, 31 e 111 della Costituzione, nella parte in cui consentono l’applicazione di misure di sicurezza anche a minori infraquattordicenni senza fissare un limite minimo di età.

    La decisione della Corte

    Con ordinanza depositata il 24 aprile 2009, la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione. Il giudice redattore è stato Giuseppe Frigo. La Corte ha rilevato carenze nella motivazione del giudice rimettente circa la rilevanza della questione.

    Il principio

    La questione di legittimità è inammissibile quando il giudice rimettente non ha spiegato in modo adeguato in che modo la declaratoria di incostituzionalità modificherebbe la decisione da adottare nel giudizio principale, e non ha quindi soddisfatto il requisito della rilevanza.

    Domande e risposte

    I minori infraquattordicenni possono essere sottoposti a misure di sicurezza in Italia?

    Sì. L’art. 224 c.p. e il d.P.R. n. 448/1988 prevedono che i minori non imputabili per difetto di età possano essere sottoposti a misure di sicurezza, come il collocamento in comunità, qualora risultino socialmente pericolosi. Non è previsto un limite minimo di età per l’applicazione di queste misure.

    Il minore di quattordici anni che commette un reato è punibile penalmente?

    No. L’art. 97 c.p. stabilisce che non è imputabile chi, al momento del fatto, non aveva ancora compiuto quattordici anni. Ciò non impedisce tuttavia l’applicazione di misure di sicurezza se il soggetto è ritenuto socialmente pericoloso.

    Quali sono le misure di sicurezza applicabili ai minori?

    Il riformatorio giudiziario (eseguito nelle forme del collocamento in comunità) è la principale misura di sicurezza applicabile ai minori. Può essere applicata sia in via definitiva sia in via provvisoria quando sussiste la pericolosità sociale.

    Norme collegate