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Autore: Andrea Marton

  • Art. 78 T.U.B.: Banche autorizzate in Italia

    Art. 78 T.U.B.: Banche autorizzate in Italia

    Art. 78 T.U.B. – Banche autorizzate in Italia.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia può imporre il divieto di intraprendere nuove operazioni oppure ordinare la chiusura di succursali alle banche autorizzate in Italia, per violazione di disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l’attività, per irregolarità di gestione ovvero, nel caso di succursali di banche di Stato terzo, anche per insufficienza di fondi.”

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  • Articolo 118 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 118 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 118 CCII – Esecuzione del concordato

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Dopo l’omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l’adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori. Ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all’articolo 105, comma 1, redige un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 130, comma 9, e lo trasmette ai creditori. Conclusa l’esecuzione del concordato, il commissario giudiziale deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 130, comma 9.

    2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.

    3. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato anche se presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata.

    4. Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.

    5. Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata dai creditori e omologata può denunciare al tribunale i ritardi e le omissioni del debitore mediante ricorso notificato al debitore e al commissario giudiziale con il quale può chiedere al tribunale di attribuire al commissario i poteri necessari per provvedere ai sensi del comma 4 o di revocare l’organo amministrativo, se si tratta di società, nominando un amministratore giudiziario. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di informazione e di voto dei soci di minoranza.

    6. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il debitore ed il commissario giudiziale. Quando nomina un amministratore giudiziario, stabilisce la durata dell’incarico e gli attribuisce il potere di compiere gli atti necessari a dare esecuzione alla proposta omologata, ivi incluse le deliberazioni di competenza dell’assemblea dei soci, la convocazione dell’assemblea avente ad oggetto tali deliberazioni e l’esercizio del diritto di voto nelle stesse […]. Al liquidatore, se nominato, possono essere attribuiti i compiti di amministratore giudiziario. Il provvedimento di nomina dell’amministratore giudiziario è comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all’ufficio del registro delle imprese per l’iscrizione.

    7. In caso di trasferimento di beni, il commissario richiede al tribunale, che provvede in composizione monocratica, l’emissione di decreto di cancellazione delle formalità iscritte, delegando ove opportuno al notaio rogante l’atto di trasferimento.

    8. In deroga all’articolo 2560 del codice civile, l’acquirente o cessionario dell’azienda non risponde dei debiti pregressi, salvo diversa previsione del piano di concordato.

  • Articolo 71 Legge Fallimentare

    Articolo 71 Legge Fallimentare

    Art. 71 L. Fall. – [Effetti della revocazione]

    [Effetti della revocazione]

  • Articolo 22 Imposta di Registro

    Articolo 22 Imposta di Registro

    Art. 22 Imp. Reg. – Enunciazione di atti non registrati

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 — testo aggiornato

    1. Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene la enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l’atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all’art. 69.

    2. L’enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all’applicazione dell’imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione.

    3. Se l’enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti dell’autorità giudiziaria indicati nell’art. 37, l’imposta si applica sulla parte dell’atto enunciato non ancora eseguita.

  • Articolo 117 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 117 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 117 CCII – Effetti del concordato per i creditori

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

    2. Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

  • Articolo 10 Quinquies Revisione Legale

    Articolo 10 Quinquies Revisione Legale

    Art. 10 Quinquies Rev. Leg. – Revisione legale del bilancio consolidato

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 — testo aggiornato

    1. Nel caso di revisione legale del bilancio consolidato di un gruppo di imprese, il revisore del gruppo assume la piena responsabilità per la relazione di revisione di cui all’articolo 14 o, ove applicabile, per la relazione di revisione di cui all’articolo 10 del Regolamento europeo e per la relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e la revisione contabile di cui all’articolo 11 del Regolamento europeo.

    2. Ai fini della revisione del bilancio consolidato, il revisore del gruppo valuta il lavoro svolto da eventuali altri revisori legali, società di revisione legale, revisori ed enti di revisione di un Paese terzo e mantiene documentazione della natura, tempistica ed estensione del lavoro da essi svolto e, ove opportuno, del riesame effettuato dal revisore sulle parti pertinenti della documentazione di revisione di detti revisori. Il revisore del gruppo esamina il lavoro svolto da eventuali altri revisori legali, società di revisione legale, revisori ed enti di revisione di un Paese terzo, ai fini della revisione del gruppo e mantiene documentazione di tale riesame. La documentazione conservata dal revisore del gruppo è atta a consentire all’autorità competente di esaminare il lavoro da questi svolto.

    3. Ai fini dello svolgimento dell’attività di cui al comma 2, secondo periodo, il revisore del gruppo chiede il consenso dei revisori legali, società di revisione legale, nonchè revisori o enti di revisione di un Paese terzo al trasferimento o all’accesso alla documentazione pertinente durante lo svolgimento della revisione del bilancio consolidato, come condizione affinchè il revisore possa basarsi sul lavoro da essi svolto.

    4. Se il revisore del gruppo non è nelle condizioni di svolgere le attività di cui al comma 2, secondo periodo, egli adotta misure appropriate e ne informa tempestivamente l’autorità competente. Tali misure includono, ove opportuno, lo svolgimento di un ulteriore lavoro di revisione legale della società controllata interessata, che può essere svolto sia direttamente sia tramite esternalizzazione, la richiesta agli amministratori della società controllata di ulteriori documenti e notizie utili alla revisione e lo svolgimento, da parte del revisore del gruppo, di accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione presso la società controllata interessata.

    5. Se è oggetto di un controllo della qualità o di un’indagine riguardante la revisione legale del bilancio consolidato di un gruppo di imprese, il revisore del gruppo rende disponibile all’autorità competente, laddove richiesta, la documentazione pertinente da egli stesso conservata sul lavoro di revisione svolto dai revisori, enti o imprese di revisione di un paese terzo, ai fini della revisione del gruppo, comprese tutte le relative carte di lavoro.

    6. L’autorità competente può chiedere alle autorità competenti interessate degli Stati membri documentazione supplementare sul lavoro di revisione svolto da revisori legali o imprese di revisione contabile ai fini della revisione del gruppo, a norma dell’articolo 33. Qualora la revisione di un’impresa controllante o di un’impresa controllata di un gruppo di imprese sia effettuata da uno o più revisori o enti di revisione contabile di un Paese terzo, l’autorità competente può chiedere alle autorità competenti interessate del Paese terzo, documentazione supplementare sul lavoro di revisione svolto dai revisori o dagli enti di revisione contabile del Paese terzo conformemente agli accordi di cooperazione di cui all’articolo 36.

    7. In deroga al comma 6, secondo periodo, qualora la revisione di un’impresa controllante o di un’impresa controllata di un gruppo di imprese sia effettuata da uno o più revisori o enti di revisione contabile di un Paese terzo che non ha alcun accordo di cooperazione ai sensi dell’articolo 36, il revisore del gruppo ha anche la responsabilità di garantire, se richiesto, che la documentazione supplementare sul lavoro di revisione svolto da tali revisori o enti di revisione contabile del Paese terzo, comprese le carte di lavoro pertinenti ai fini della revisione dei conti del gruppo, sia debitamente consegnata. Per garantire tale consegna, il revisore del gruppo conserva una copia di detta documentazione o, in alternativa, concorda con i revisori o gli enti di revisione contabile del Paese terzo che potrà avere un accesso libero e illimitato, su richiesta, a tale documentazione, ovvero adotta ogni altra misura appropriata. Se non è possibile effettuare la trasmissione delle carte di lavoro da un Paese terzo al revisore del gruppo per motivi giuridici o altri motivi, la documentazione conservata dal revisore del gruppo include la prova che egli ha adottato le misure appropriate per avere accesso alla documentazione di revisione e, nel caso di ostacoli diversi da quelli giuridici derivanti dalla normativa del Paese terzo interessato, la prova a sostegno dell’esistenza di tali ostacoli.

  • Art. 9 Codice Civile: Tutela dello pseudonimo

    Art. 9 Codice Civile: Tutela dello pseudonimo

    Art. 9 c.c. Tutela dello pseudonimo

    In vigore

    Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l’importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell’articolo 7.

  • Articolo 70 Legge Fallimentare

    Articolo 70 Legge Fallimentare

    Art. 70 L. Fall. – Effetti della revocazione

    Effetti della revocazione

  • Art. 79 T.U.B.: Banche comunitarie

    Art. 79 T.U.B.: Banche comunitarie

    Art. 79 T.U.B. – Banche comunitarie.

    In vigore dal 27/06/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

    “1. In caso di violazione o di rilevante rischio di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, il cui controllo spetta all’autorita’ competente dello Stato d’origine, la Banca d’Italia ne da’ comunicazione a tale autorita’ per i provvedimenti necessari. In attesa di questi, se sussistono ragioni di urgenza la Banca d’Italia puo’ adottare le misure provvisorie necessarie per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, comprese l’imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la sospensione dei pagamenti; le misure adottate sono comunicate all’autorita’ competente dello Stato d’origine, alla Commissione europea e all’ABE.

    2. In deroga al comma 1, secondo periodo, se la violazione riguarda disposizioni relative alla liquidita’ della banca comunitaria o in ogni altro caso di deterioramento della situazione di liquidita’ della stessa, la Banca d’Italia puo’ adottare le misure necessarie per la stabilita’ finanziaria o per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, se quelle prese dall’autorita’ competente dello Stato d’origine mancano o risultano inadeguate; le misure da adottare sono comunicate all’autorita’ competente dello Stato d’origine e all’ABE.

    3. Quando i provvedimenti dell’autorita’ competente dello Stato d’origine indicati al comma 1 manchino o risultino inadeguati, la Banca d’Italia puo’ ricorrere all’ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorita’ di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

    4. In caso di violazione o di rilevante rischio di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica il cui controllo spetta alla Banca d’Italia, questa adotta le misure necessarie a prevenire o reprimere tali irregolarita’, compresa l’imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni, la sospensione dei pagamenti e la chiusura della succursale, dandone comunicazione all’autorita’ competente dello Stato d’origine.”

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  • Casa e debiti fiscali: esempi pratici sull’espropriazione immobi

    Casa e debiti fiscali: esempi pratici sull’espropriazione immobi

    In sintesi

    • Casa e debiti fiscali richiedono analisi separata da cartelle ordinarie.
    • Ipoteca, pignoramento e vendita hanno funzioni diverse.
    • Prima casa, residenza e proprietà vanno documentate.
    • Quote, eredità e comproprietà complicano la strategia.
    • Serve un piano prima che il debito arrivi alla fase immobiliare.

    Prima degli esempi: proteggere la casa significa conoscere i numeri

    L’art. 76 DPR 602/1973 riguarda l’espropriazione immobiliare nella riscossione. Il tema è sensibile perché un debito fiscale può intrecciarsi con casa, famiglia, eredità, mutui e vendite.

    La regola pratica è non confondere ipoteca e pignoramento, né pensare che ogni immobile sia trattato allo stesso modo. Contano importi, natura del bene, residenza, quote e passaggi precedenti.

    Il controllo va fatto prima di arrivare all’atto esecutivo: visure, cartelle, rateazioni, patrimonio complessivo e possibili operazioni di rientro.

    Mappa immobile-debito

    • immobili posseduti;
    • residenza;
    • quote;
    • debito complessivo;
    • ipoteche e mutui.

    Caso 1: unica casa e debito fiscale elevato

    Scenario. Il contribuente vive nell’unico immobile di proprietà e riceve comunicazioni di riscossione.

    Come si legge in pratica. Non si risponde per sentito dire. Vanno verificati requisiti dell’immobile, importi, ipoteche e atti ricevuti.

    Documenti

    • visura;
    • residenza;
    • cartelle;
    • ipoteca;
    • mutuo.

    Caso 2: immobile ereditato in quota

    Scenario. Un erede debitore possiede solo una quota di casa familiare.

    Come si legge in pratica. La quota può creare problemi a tutti gli eredi. Serve piano condiviso: vendita quota, accordo, pagamento o altre soluzioni.

    Eredi

    • successione;
    • quote;
    • debito;
    • valore immobile;
    • accordo.

    Caso 3: vendita volontaria prima dell’esecuzione

    Scenario. Il debitore vuole vendere per chiudere cartelle e salvare valore.

    Come si legge in pratica. La vendita va coordinata con ipoteche, notaio, importi aggiornati e cancellazioni. Agire presto aumenta le opzioni.

    Operazione

    • prezzo;
    • debito aggiornato;
    • notaio;
    • cancellazione;
    • residuo netto.

    Quando chiedere una verifica

    Per debiti fiscali che minacciano immobili o quote ereditarie: costruisci una strategia prima della fase esecutiva.

    Norme e fonti collegate

    DPR 602/1973 su Normattiva.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Ipoteca e pignoramento sono uguali?

    No, hanno funzioni diverse.

    La prima casa è sempre intoccabile?

    Va verificato il caso concreto.

    Le quote ereditarie contano?

    Sì, molto.

    Meglio agire prima?

    Sì, aumenta le opzioni.