Art. 10 Quinquies Rev. Leg. – Revisione legale del bilancio consolidato
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 — testo aggiornato
1. Nel caso di revisione legale del bilancio consolidato di un gruppo di imprese, il revisore del gruppo assume la piena responsabilità per la relazione di revisione di cui all’articolo 14 o, ove applicabile, per la relazione di revisione di cui all’articolo 10 del Regolamento europeo e per la relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e la revisione contabile di cui all’articolo 11 del Regolamento europeo.
2. Ai fini della revisione del bilancio consolidato, il revisore del gruppo valuta il lavoro svolto da eventuali altri revisori legali, società di revisione legale, revisori ed enti di revisione di un Paese terzo e mantiene documentazione della natura, tempistica ed estensione del lavoro da essi svolto e, ove opportuno, del riesame effettuato dal revisore sulle parti pertinenti della documentazione di revisione di detti revisori. Il revisore del gruppo esamina il lavoro svolto da eventuali altri revisori legali, società di revisione legale, revisori ed enti di revisione di un Paese terzo, ai fini della revisione del gruppo e mantiene documentazione di tale riesame. La documentazione conservata dal revisore del gruppo è atta a consentire all’autorità competente di esaminare il lavoro da questi svolto.
3. Ai fini dello svolgimento dell’attività di cui al comma 2, secondo periodo, il revisore del gruppo chiede il consenso dei revisori legali, società di revisione legale, nonchè revisori o enti di revisione di un Paese terzo al trasferimento o all’accesso alla documentazione pertinente durante lo svolgimento della revisione del bilancio consolidato, come condizione affinchè il revisore possa basarsi sul lavoro da essi svolto.
4. Se il revisore del gruppo non è nelle condizioni di svolgere le attività di cui al comma 2, secondo periodo, egli adotta misure appropriate e ne informa tempestivamente l’autorità competente. Tali misure includono, ove opportuno, lo svolgimento di un ulteriore lavoro di revisione legale della società controllata interessata, che può essere svolto sia direttamente sia tramite esternalizzazione, la richiesta agli amministratori della società controllata di ulteriori documenti e notizie utili alla revisione e lo svolgimento, da parte del revisore del gruppo, di accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione presso la società controllata interessata.
5. Se è oggetto di un controllo della qualità o di un’indagine riguardante la revisione legale del bilancio consolidato di un gruppo di imprese, il revisore del gruppo rende disponibile all’autorità competente, laddove richiesta, la documentazione pertinente da egli stesso conservata sul lavoro di revisione svolto dai revisori, enti o imprese di revisione di un paese terzo, ai fini della revisione del gruppo, comprese tutte le relative carte di lavoro.
6. L’autorità competente può chiedere alle autorità competenti interessate degli Stati membri documentazione supplementare sul lavoro di revisione svolto da revisori legali o imprese di revisione contabile ai fini della revisione del gruppo, a norma dell’articolo 33. Qualora la revisione di un’impresa controllante o di un’impresa controllata di un gruppo di imprese sia effettuata da uno o più revisori o enti di revisione contabile di un Paese terzo, l’autorità competente può chiedere alle autorità competenti interessate del Paese terzo, documentazione supplementare sul lavoro di revisione svolto dai revisori o dagli enti di revisione contabile del Paese terzo conformemente agli accordi di cooperazione di cui all’articolo 36.
7. In deroga al comma 6, secondo periodo, qualora la revisione di un’impresa controllante o di un’impresa controllata di un gruppo di imprese sia effettuata da uno o più revisori o enti di revisione contabile di un Paese terzo che non ha alcun accordo di cooperazione ai sensi dell’articolo 36, il revisore del gruppo ha anche la responsabilità di garantire, se richiesto, che la documentazione supplementare sul lavoro di revisione svolto da tali revisori o enti di revisione contabile del Paese terzo, comprese le carte di lavoro pertinenti ai fini della revisione dei conti del gruppo, sia debitamente consegnata. Per garantire tale consegna, il revisore del gruppo conserva una copia di detta documentazione o, in alternativa, concorda con i revisori o gli enti di revisione contabile del Paese terzo che potrà avere un accesso libero e illimitato, su richiesta, a tale documentazione, ovvero adotta ogni altra misura appropriata. Se non è possibile effettuare la trasmissione delle carte di lavoro da un Paese terzo al revisore del gruppo per motivi giuridici o altri motivi, la documentazione conservata dal revisore del gruppo include la prova che egli ha adottato le misure appropriate per avere accesso alla documentazione di revisione e, nel caso di ostacoli diversi da quelli giuridici derivanti dalla normativa del Paese terzo interessato, la prova a sostegno dell’esistenza di tali ostacoli.
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