Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 20 Cont. Trib. – Proposizione del ricorso
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato
1. Il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16.
2. La spedizione del ricorso a mezzo posta dev’essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s’intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate.
3. Resta fermo quanto disposto dall’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, sui centri di servizio.
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Vedi anche
→Cont. trib. art. 19 - Articolo 19 Contenzioso Tributario→Cont. trib. art. 21 - Articolo 21 Contenzioso Tributario→T.U. IVA art. 1 - Art. 1 T.U.IVA: Operazioni imponibili→IRAP art. 1 - Art. 1 IRAP - Istituzione dell’imposta→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Art. 18 Cont. Trib. – Il ricorso: contenuto e forma→Art. 22 Cont. Trib. – costituzione del ricorrente→Art. 17-ter Cont. Trib. – atti del processo tributario→Art. 17-bis Cont. Trib. – Reclamo mediazione abrogato→Art. 17 Cont. Trib. – luogo delle notificazioni→Art. 23 Cont. Trib. – costituzione dell’ente→Art. 16-bis Cont. Trib. – PTT – comunicazioni telematiche
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 20 disciplina la proposizione del ricorso tributario, che si introduce con la notifica all'ente impositore o all'agente della riscossione mediante PEC, posta o ufficiale giudiziario.
Contenuto della disposizione
Il ricorso è proposto mediante notificazione alla controparte ex art. 16; la notifica determina la pendenza della lite. Nel PTT la notifica avviene a mezzo PEC con relata redatta dal difensore. La data di notifica decorre dalla ricevuta di consegna.
Ratio e inquadramento sistematico
La norma fissa il momento perfezionativo dell'instaurazione del giudizio tributario, distinto dalla successiva costituzione in giudizio del ricorrente ex art. 22, e tutela la certezza dei termini decadenziali.
Profili operativi e casi tipici
Il difensore notifica il ricorso via PEC all'indirizzo ufficiale dell'ente; conserva la ricevuta di consegna come prova della tempestività. Per la notifica a soggetti privi di PEC restano le forme cartacee (raccomandata A.R. o ufficiale giudiziario).
Coordinamento normativo e giurisprudenziale
Sul piano sistematico, la disposizione si raccorda con i principi generali del processo civile (codice di procedura civile, richiamato dall'art. 1 D.Lgs. 546/1992 per quanto non diversamente disposto), con lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212) e con la disciplina del procedimento amministrativo tributario (L. 7 agosto 1990, n. 241 e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). Il difensore tributario, nella valutazione del caso concreto, considera congiuntamente la giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, le pronunce della Sezione Tributaria della Cassazione e le indicazioni operative diramate dall'Agenzia delle Entrate (circolari, risoluzioni e risposte a interpello pubblicate sul portale istituzionale).
Quadro normativo aggiornato 2026-2027
Il sistema disegnato dal D.Lgs. 546/1992 è stato profondamente riformato dalla L. 130/2022, che ha istituito le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado (in luogo delle commissioni tributarie provinciali e regionali), introdotto la magistratura tributaria professionale a tempo pieno e previsto la figura del giudice monocratico per le controversie fino a 5.000 euro. Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha completato la riforma abrogando l'istituto del reclamo-mediazione tributario (artt. 17-bis previgente), rendendo strutturale l'udienza a distanza, ampliando la prova testimoniale scritta nei casi tassativi e rafforzando la motivazione della sentenza. Il D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 ha approvato il Testo Unico della giustizia tributaria che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027, riordinando in modo sistematico l'intera materia, recependo le riforme del 2022-2023 e raccordando il processo tributario con il codice del processo civile e con il Processo Tributario Telematico (PTT) ormai obbligatorio per tutti i giudizi. L'orientamento di Cassazione (in particolare le sezioni unite tributarie) conferma la tenuta sistematica delle nuove regole, con interventi mirati su contraddittorio, motivazione e tutela cautelare.
Domande frequenti
Come si propone il ricorso tributario?
Mediante notificazione alla controparte tramite PEC, posta raccomandata A.R. o ufficiale giudiziario ex art. 16.
Da quando decorre il termine di costituzione?
Dalla data di notifica del ricorso all'ente impositore; entro 30 giorni il ricorrente deve costituirsi in giudizio ex art. 22.
La notifica PEC vale come prova della pendenza della lite?
Sì, la ricevuta di consegna della PEC ha valore di prova legale della notifica e della pendenza del giudizio.