leggeinchiaro.it

Autore: Andrea Marton

  • Articolo 67 Legge Fallimentare

    Articolo 67 Legge Fallimentare

    Art. 67 L. Fall. – Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie

    Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie

  • Art. 83 T.U.B.: Effetti del provvedimento per la banca, per i cr

    Art. 83 T.U.B.: Effetti del provvedimento per la banca, per i cr

    Art. 83 T.U.B. – Effetti del provvedimento per la banca, per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti.

    In vigore dal 01/12/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2

    “1. Dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell’articolo 85, e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, sono sospesi il pagamento delle passivita’ di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi. La data di insediamento dei commissari liquidatori, con l’indicazione del giorno, dell’ora e del minuto, e’ rilevata dalla Banca d’Italia sulla base del processo verbale previsto all’articolo 85.

    2. Dal termine indicato nel comma 1 si producono gli effetti previsti dagli articoli 142, 144, 145 e 165, nonche’ dalle disposizioni del titolo V, capo I, sezione III e V del codice della crisi e dell’insolvenza.

    3. Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non puo’ essere promossa ne’ proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, ne’, per qualsiasi titolo, puo’ essere parimenti promosso ne’ proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione e’ competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali.

    3-bis. In deroga all’articolo 155, comma 1, del codice della crisi e dell’insolvenza, la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa, salvo che la compensazione sia prevista da un contratto di garanzia finanziaria di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, da un accordo di netting, come definito dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 o da un accordo di compensazione ai sensi dell’articolo 1252 del codice civile.”

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Articolo 110 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 110 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 110 CCII – Adesioni alla proposta di concordato

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. All’esito della votazione è redatta dal commissario giudiziale apposita relazione in cui sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l’indicazione nominativa dei votanti e dell’ammontare dei rispettivi crediti. È altresì inserita l’indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell’ammontare dei loro crediti. Alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all’espressione dei voti.

    2. Il commissario giudiziale, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di voto, deposita la relazione in cancelleria e la comunica al debitore.

    3. Quando il commissario giudiziale rileva, dopo l’approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all’udienza di cui all’articolo 48, comma 1, per modificare il voto.

  • Articolo 66 Legge Fallimentare

    Articolo 66 Legge Fallimentare

    Art. 66 L. Fall. – Azione revocatoria ordinaria

    Azione revocatoria ordinaria

  • Articolo 109 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 109 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 109 CCII – Maggioranza per l’approvazione del concordato

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Salvo quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dal comma 5, il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Nel caso in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al primo periodo, abbia riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta inoltre nel maggior numero di classi.

    2. Quando sono poste al voto più proposte di concordato, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui all’articolo 110, comma 2, rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio voto per posta elettronica certificata. In ogni caso si applicano le disposizioni del comma 1.

    3. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorchè la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l’integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.

    4. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

    5. Il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purchè abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe. In caso di mancata approvazione si applica l’articolo 112, comma 2. I creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, inte- gralmente, entro centottanta giorni dall’omologazione, e purchè la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui all’articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, il termine di cui al quarto periodo è di trenta giorni. Se non ricorrono le condizioni di cui al terzo e quarto periodo, i creditori muniti di diritto di prelazione votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta. 5 bis. Quando sono approvate più proposte di concordato che si fondano su piani differenti è sottoposta a omologazione la proposta che prevede la continuità aziendale. Se sono approvate più proposte in continuità aziendale è sottoposta a omologazione quella che ha ottenuto la maggioranza più elevata dei crediti chirografari ammessi al voto.

    6. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge o il convivente di fatto del debitore, ovvero la parte dell’unione civile con il debitore, i parenti e affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonchè i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d’interessi.

    7. Il creditore che propone il concordato ovvero le società da questo controllate, le società controllanti o sottoposte a comune controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile possono votare soltanto se la proposta ne prevede l’inserimento in apposita classe.

  • Articolo 20 Imposta di Registro

    Articolo 20 Imposta di Registro

    Art. 20 Imp. Reg. – Interpretazione degli atti

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 — testo aggiornato

    1. L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi.

  • Art. 84 T.U.B.: Poteri e funzionamento degli organi liquidatori

    Art. 84 T.U.B.: Poteri e funzionamento degli organi liquidatori

    Art. 84 T.U.B. – Poteri e funzionamento degli organi liquidatori (1).

    In vigore dal 01/12/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2

    “1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale della banca, esercitano tutte le azioni a essa spettanti e procedono alle operazioni della liquidazione. I commissari, nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

    2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell’esercizio delle loro funzioni, controlla l’operato degli stessi e fornisce pareri nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d’Italia.

    3. La Banca d’Italia puo’ emanare direttive per lo svolgimento della procedura e puo’ stabilire che talune categorie di operazioni o di atti debbano essere da essa autorizzate e che per le stesse sia preliminarmente sentito il comitato di sorveglianza. I membri degli organi liquidatori sono personalmente responsabili dell’inosservanza delle direttive della Banca d’Italia; queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.

    4. I commissari devono presentare annualmente alla Banca d’Italia una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale della banca e sull’andamento della liquidazione, accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza. I commissari pubblicano altresi’ una informativa periodica ai creditori, ai titolari dei diritti indicati nell’articolo 86, comma 2, e ai soci sull’andamento della liquidazione, secondo le direttive delle Banca d’Italia.

    5. L’esercizio dell’azione sociale di responsabilita’ e di quella dei creditori sociali contro i membri dei cessati organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, dell’azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonche’ dell’azione del creditore sociale contro la societa’ o l’ente che esercita l’attivita’ di direzione e coordinamento, spetta ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d’Italia.

    6. Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si applica l’art. 72, commi 7, 8 e 9.

    7. I commissari, previa autorizzazione della Banca d’Italia e con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello svolgimento delle operazioni da terzi, sotto la propria responsabilita’ e con oneri a carico della liquidazione. In casi eccezionali, i commissari, previa autorizzazione della Banca d’Italia, possono a proprie spese delegare a terzi il compimento di singoli atti.”

    (1) Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, come modificato dall’art. 1, comma 27 decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181, vedasi le disposizioni transitorie di cui all’art. 3 del citato decreto legislativo n. 181 del 2015.

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Articolo 65 Legge Fallimentare

    Articolo 65 Legge Fallimentare

    Art. 65 L. Fall. – Pagamenti

    Pagamenti

  • Articolo 108 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 108 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 108 CCII – Ammissione provvisoria dei crediti contestati

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza e sulla collocazione dei crediti stessi. Provvede nello stesso modo in caso di rinuncia al privilegio. La decisione è comunicata ai sensi dell’articolo 107, comma 7. In mancanza, i creditori sono ammessi al voto sulla base dell’elenco dei creditori di cui all’articolo 107, comma 3, fatto salvo il diritto di proporre opposizione all’omologazione.

    2. I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.

  • Articolo 18 Contenzioso Tributario

    Articolo 18 Contenzioso Tributario

    Art. 18 Cont. Trib. – Il ricorso

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato

    1. Il processo è introdotto con ricorso alla corte di giustizia tributaria di primo grado.

    2. Il ricorso deve contenere l’indicazione: a) della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado cui è diretto; b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonchè del codice fiscale e dell’indirizzo di posta elettronica certificata; c) dell’ufficio […] nei cui confronti il ricorso è proposto; d) dell’atto impugnato e dell’oggetto della domanda; e) dei motivi.

    3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l’indicazione: a) della categoria di cui all’articolo 12 alla quale appartiene il difensore; b) dell’incarico a norma dell’articolo 12, comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente; c) dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore.

    4. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e dell’indirizzo di posta elettronica certificata, o non è sottoscritto a norma del comma precedente.