Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 319/2009 – Soccorso nautico moto d’acqua Lazio

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    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge del Lazio sulle unità di soccorso in acqua. La disciplina regionale delle moto d’acqua per il soccorso balneare rientra nelle competenze regionali in materia di tutela della salute e non invade la competenza statale sulla sicurezza pubblica e sull’organizzazione amministrativa dello Stato.

    Di cosa si tratta

    La Regione Lazio aveva approvato una legge per disciplinare l’utilizzo di tecnologie innovative nelle unità di soccorso in acqua, con specifiche previsioni sulle caratteristiche delle moto d’acqua e delle barelle da impiegare nelle operazioni di salvataggio balneare. Lo Stato aveva impugnato la legge sostenendo che invadesse le sue competenze esclusive in materia di sicurezza pubblica e organizzazione amministrativa statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Lazio 21 luglio 2008, n. 11, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere g) ed h), della Costituzione, che riservano allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e di ordine pubblico e sicurezza. Giudice rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri in via principale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo che la legge regionale disciplinasse la tutela della salute e della sicurezza dei bagnanti — materia di competenza concorrente — e non la sicurezza della navigazione marittima o l’organizzazione amministrativa dello Stato, che sono di competenza esclusiva statale.

    Il principio

    La disciplina delle caratteristiche tecniche dei mezzi di soccorso balneare, finalizzata alla tutela dell’incolumità dei bagnanti nelle acque costiere, rientra nella materia «tutela della salute» di competenza legislativa concorrente. Non configura disciplina della «sicurezza pubblica» o della navigazione marittima, che sono di competenza esclusiva statale.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra sicurezza pubblica e tutela della salute?

    La «sicurezza pubblica» (art. 117, comma 2, lett. h Cost.) riguarda la prevenzione dei reati e il mantenimento dell’ordine pubblico ed è di competenza esclusiva statale. La «tutela della salute» (art. 117, comma 3) è invece materia concorrente e include la protezione dell’incolumità fisica dei cittadini in contesti come il soccorso balneare.

    Le Regioni possono disciplinare il soccorso in mare?

    Le Regioni possono disciplinare il soccorso balneare costiero come attività di tutela della salute, stabilendo requisiti tecnici per i mezzi di salvataggio. Non possono invece legiferare sulla sicurezza della navigazione marittima in senso stretto, che è riservata allo Stato anche in ragione degli obblighi internazionali.

    Come si applica il «criterio della prevalenza» citato nella sentenza?

    Quando una norma tocca più materie di competenza diversa, si applica il criterio della prevalenza: la materia su cui la norma incide in modo principale determina la competenza legislativa applicabile. In questo caso, la Corte ha ritenuto prevalente la finalità sanitaria su quella di sicurezza pubblica.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — ripartizione delle competenze legislative, inclusa tutela della salute (concorrente) e sicurezza pubblica (esclusiva statale)
  • Corte cost. n. 318/2009 – Parcheggi pertinenziali trascrizione Liguria

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    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, comma 2, e 73, comma 3, della legge edilizia della Regione Liguria, che disciplinavano la trascrizione dell’atto di asservimento dei parcheggi pertinenziali. La Corte ha ritenuto che le disposizioni non invadessero la competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile e sistema tributario.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Liguria sulla disciplina dell’attività edilizia prevedeva che i parcheggi privati realizzati oltre la dotazione minima potessero essere esonerati dal contributo di costruzione, a condizione che venisse trascritto nei registri immobiliari un atto di asservimento che garantisse il vincolo pertinenziale. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma sostenendo che introducesse un tipo di trascrizione non previsto dalla legge statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorrente ha impugnato gli artt. 19, comma 2, e 73, comma 3, della legge della Regione Liguria 6 giugno 2008, n. 16, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione, che riservano allo Stato la competenza esclusiva in materia di sistema tributario e di ordinamento civile (inclusa la disciplina della pubblicità immobiliare).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo che la norma regionale ligure non introducesse un nuovo tipo di trascrizione nel sistema della pubblicità immobiliare statale, ma si limitasse a disciplinare aspetti edilizi e urbanistici di competenza regionale, con richiamo alle forme di pubblicità già previste dalla legge statale.

    Il principio

    Una norma regionale che richiama la trascrizione nei registri immobiliari come strumento di garanzia nell’ambito della disciplina edilizia non invade la competenza statale sull’ordinamento civile, purché non crei nuove fattispecie di trascrizione non contemplate dalla legge statale ma si limiti a utilizzare istituti già esistenti per finalità urbanistiche rientranti nella competenza regionale.

    Domande e risposte

    Che cos’è il vincolo pertinenziale sui parcheggi?

    Il vincolo pertinenziale è un legame giuridico che collega in modo permanente un parcheggio all’unità immobiliare cui serve. Stabilito dalla legge n. 122/1989 (legge Tognoli), impedisce la vendita separata del parcheggio dall’immobile principale e garantisce agli acquirenti che il posto auto resti disponibile per l’unità abitativa.

    Perché lo Stato contestava la norma ligure?

    Lo Stato sosteneva che l’obbligo di trascrivere l’atto di asservimento nei registri immobiliari introducesse una nuova tipologia di trascrizione non prevista dagli artt. 2643 e 2645 del codice civile, invadendo così la competenza statale esclusiva sull’ordinamento civile e sulla pubblicità immobiliare.

    Qual è la competenza regionale in materia edilizia?

    L’edilizia e l’urbanistica rientrano nella materia «governo del territorio», di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni. Le Regioni possono disciplinare autonomamente molti aspetti dell’attività edilizia, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 317/2009 – Restituzione termini imputato contumace

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    La Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 175, comma 2, c.p.p. nella parte in cui vietava all’imputato, che non aveva avuto effettiva conoscenza del processo, di essere restituito nel termine per impugnare la sentenza contumaciale qualora il difensore avesse già proposto analoga impugnazione. Il diritto di difesa personale dell’imputato non può essere sacrificato dalla previa iniziativa processuale del difensore d’ufficio.

    Di cosa si tratta

    Un imputato condannato in contumacia per gravi reati chiedeva di essere restituito nel termine per proporre impugnazione, dimostrando di non aver avuto effettiva conoscenza del procedimento. La legge, però, precludeva questa possibilità quando il difensore d’ufficio avesse già proposto impugnazione in suo nome. La Corte di cassazione aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale ritenendo che questa preclusione violasse il diritto di difesa e il diritto al contraddittorio garantiti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, prima sezione penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 175, comma 2, c.p.p. in riferimento agli artt. 24, 111, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU), nella parte in cui preclude la restituzione nel termine all’imputato contumace quando il difensore d’ufficio abbia già proposto impugnazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 175, comma 2, c.p.p. nella parte in cui non consente la restituzione nel termine all’imputato che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento, quando analoga impugnazione sia stata proposta dal difensore. Ha invece dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa al diritto alla prova dell’imputato restituito nel termine.

    Il principio

    Il diritto dell’imputato a partecipare personalmente al processo e a proporre impugnazione in prima persona non può essere eliminato dal fatto che il difensore abbia già esercitato il medesimo diritto. L’art. 117, primo comma, Cost., in combinato con l’art. 6 CEDU, impone di garantire all’imputato contumace inconsapevole l’accesso effettivo ai rimedi impugnatori.

    Domande e risposte

    Cosa significa essere giudicati in contumacia?

    Un imputato è giudicato in contumacia quando il processo si svolge in sua assenza, dopo che il giudice ha accertato (o presunto) che egli fosse a conoscenza del procedimento. Se l’assenza è dovuta a mancata conoscenza effettiva del processo, l’imputato può chiedere la restituzione nel termine per impugnare la sentenza.

    Qual era il problema dell’art. 175, comma 2, c.p.p. prima della sentenza?

    La norma precludeva la restituzione nel termine all’imputato contumace inconsapevole quando il difensore d’ufficio avesse già presentato impugnazione. Ciò significava che l’iniziativa processuale del difensore — nominato d’ufficio e spesso non scelto dall’imputato — precludeva all’imputato stesso il diritto di difendersi personalmente.

    Come incide questa sentenza sul processo penale?

    Dopo la sentenza n. 317/2009, l’imputato contumace che dimostri di non aver avuto effettiva conoscenza del procedimento ha diritto alla restituzione nel termine per impugnare, anche se il difensore d’ufficio ha già proposto impugnazione. Le due iniziative non si escludono a vicenda.

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  • Corte cost. n. 316/2009 – Biodiversità piani gestione Veneto

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    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali entrambe le disposizioni della legge regionale veneta n. 4 del 2008 che attribuivano a Province, Comunità montane ed enti gestori di aree protette il potere di adottare piani di gestione delle zone Natura 2000, sottraendo questa competenza agli enti designati dalla normativa statale e comunitaria.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva approvato una legge di riordino normativo che, all’art. 18, commi 1 e 2, disciplinava in modo autonomo la gestione delle zone di protezione speciale (ZPS) e dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) previsti dalle Direttive comunitarie «Habitat» e «Uccelli», assegnando tale funzione a soggetti diversi da quelli indicati dalla normativa statale di attuazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 18, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4, per violazione dell’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione. La norma regionale, nel delegare a Province e Comunità montane la predisposizione dei piani di gestione delle aree Natura 2000, si poneva in contrasto con la disciplina statale che attribuisce tale competenza alle Regioni stesse.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di entrambi i commi dell’art. 18 della legge regionale veneta n. 4 del 2008, ritenendo che la Regione avesse ecceduto le proprie competenze interferendo con la disciplina statale di attuazione delle direttive comunitarie sulla biodiversità.

    Il principio

    La tutela della biodiversità e la gestione delle aree Natura 2000 rientrano nella materia «tutela dell’ambiente» di competenza esclusiva statale. Le Regioni non possono sub-delegare a enti locali poteri di pianificazione ambientale che la normativa statale di attuazione delle direttive comunitarie riserva alla Regione stessa.

    Domande e risposte

    Cosa sono le zone Natura 2000?

    Natura 2000 è la rete europea di aree protette istituita dalle Direttive «Habitat» (92/43/CEE) e «Uccelli» (79/409/CEE). Include i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), gestiti attraverso piani di conservazione per proteggere habitat e specie animali e vegetali.

    Chi ha la competenza a gestire le aree Natura 2000 in Italia?

    Secondo la normativa statale di attuazione (d.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche), la competenza spetta alle Regioni, che possono avvalersi degli enti gestori delle aree protette, ma non possono trasferire integralmente tale funzione ad altri enti locali senza una specifica previsione statale.

    Perché la legge veneta è stata dichiarata incostituzionale?

    Perché attribuiva a Province, Comunità montane ed enti gestori di aree protette il potere di adottare autonomamente piani di gestione delle zone Natura 2000, scavalcando la competenza regionale e la disciplina statale di attuazione delle direttive europee sulla biodiversità.

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  • Corte cost. n. 315/2009 – Tutela ambientale Provincia Bolzano

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune norme della Provincia autonoma di Bolzano in materia di tutela del paesaggio e dell’ambiente, ritenendo che invadessero la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia ambientale. Altre questioni sono state dichiarate inammissibili o non fondate.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato diverse disposizioni della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 4 del 2008, che modificava leggi provinciali in materia di tutela del paesaggio, urbanistica e igiene. Lo Stato sosteneva che queste norme violassero i livelli minimi di tutela ambientale fissati dalla legislazione statale e dalla normativa comunitaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorrente ha impugnato gli artt. 14, commi 1, 2 e 5, 15, commi 3, 4 e 6, e 16, commi 1, 4, 6 e 7 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4, per contrasto con l’art. 117, commi primo, secondo lettera s), e terzo della Costituzione, nonché con gli artt. 8, 9 e 99 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Il giudice rimettente è il Presidente del Consiglio dei ministri che ha promosso il giudizio in via principale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, commi 3 e 6, e dell’art. 16, commi 1, 4, 6 e 7 della legge provinciale, in quanto contrari ai livelli minimi uniformi di tutela ambientale stabiliti dallo Stato. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni relative all’art. 14, comma 2, e non fondata quella relativa all’art. 14, commi 1 e 5.

    Il principio

    La tutela dell’ambiente, nella sua globalità, è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Le Province autonome, pur titolari di potestà primaria in materia di paesaggio e urbanistica, non possono derogare ai livelli minimi e uniformi di protezione ambientale fissati dal legislatore statale.

    Domande e risposte

    Cosa possono legiferare le Province autonome in materia di ambiente?

    Le Province autonome di Trento e Bolzano possono esercitare la propria potestà legislativa primaria in materia di paesaggio e urbanistica, ma sempre nel rispetto dei livelli minimi di tutela ambientale stabiliti dallo Stato, che ha competenza esclusiva sulla tutela dell’ambiente nella sua interezza.

    Che cos’è la competenza esclusiva statale in materia ambientale?

    L’art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva sulla «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali». Ciò significa che solo lo Stato può fissare gli standard minimi di protezione ambientale validi su tutto il territorio nazionale.

    Quando una norma provinciale che tocca l’ambiente è costituzionalmente illegittima?

    Una norma provinciale è incostituzionale quando abbassa il livello di tutela ambientale al di sotto degli standard minimi fissati dalla legislazione statale, oppure quando disciplina aspetti dell’ambiente che richiedono una regolamentazione unitaria a livello nazionale.

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  • Corte cost. n. 254/2009 – Autorità di bacino e governance delle acque

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    La Corte Costituzionale ha pronunciato sentenza sul contenzioso tra alcune Regioni e lo Stato riguardo alle disposizioni del Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006) in materia di pianificazione e governance delle risorse idriche, in particolare sull’istituzione delle nuove Autorità di distretto idrografico in sostituzione delle preesistenti Autorità di bacino. La Corte ha dichiarato inammissibili e non fondate la gran parte delle questioni, ed estinto il giudizio su una questione per sopravvenuta modifica normativa.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 152/2006 ha riformato la governance delle risorse idriche, prevedendo l’istituzione di Autorità di distretto idrografico in sostituzione delle Autorità di bacino istituite dalla legge n. 183/1989. Le Regioni lamentavano che questa riforma centralizzasse eccessivamente le funzioni, attribuendo al Ministero dell’Ambiente competenze che prima spettavano alle Regioni, e riducesse le garanzie per gli enti regionali coinvolti nella transizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Calabria, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Puglia hanno impugnato gli artt. 117, 119, 120, comma 2, 121, 122, 123, 124, commi 4, 5 e 7, e 132 del d.lgs. n. 152/2006, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il giudizio sulla questione dell’art. 124, comma 7, sollevata dalla Regione Liguria, per sopravvenuta modifica normativa. Ha dichiarato inammissibili le questioni sugli artt. 117, 121 e 124, commi 4 e 5, per carenza di motivazione. Ha dichiarato non fondate le questioni sugli artt. 119, 120, 122, 123, 132 e l’art. 124, comma 7 (per le altre Regioni). Ha ritenuto che la soppressione delle Autorità di bacino prima dell’istituzione delle nuove Autorità di distretto non violasse di per sé le competenze regionali.

    Il principio

    La pianificazione delle risorse idriche a livello di distretto idrografico, in attuazione della direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE), rientra nella competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente. La transizione dal vecchio sistema delle Autorità di bacino a quello delle Autorità di distretto, pur comportando una riorganizzazione istituzionale, non viola le competenze regionali se rispetta il principio di leale collaborazione nelle decisioni più rilevanti.

    Domande e risposte

    Cosa sono le Autorità di bacino e le Autorità di distretto idrografico?

    Le Autorità di bacino (legge n. 183/1989) erano enti misti Stato-Regioni preposti alla pianificazione e alla tutela dei bacini idrografici nazionali e interregionali. Il d.lgs. 152/2006 le ha sostituite con le Autorità di distretto idrografico, strutturate su 8 grandi distretti, in attuazione della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE.

    Cosa lamentavano le Regioni riguardo alla soppressione delle vecchie Autorità di bacino?

    Le Regioni sostenevano che il d.lgs. 152/2006 avesse previsto la soppressione delle Autorità di bacino prima che le nuove Autorità di distretto fossero operative, creando un vuoto istituzionale che danneggiava le funzioni già esercitate dagli enti regionali. Lamentavano anche la riduzione delle loro garanzie nel nuovo assetto istituzionale.

    In che modo la direttiva quadro sulle acque influenza la governance idrica italiana?

    La direttiva 2000/60/CE impone agli Stati membri di organizzare la governance delle acque per «distretti idrografici» e di adottare piani di gestione per ciascun distretto. L’Italia ha attuato questa direttiva attraverso la riorganizzazione introdotta dal d.lgs. 152/2006, che ha ridisegnato i confini delle competenze istituzionali nella gestione delle risorse idriche.

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  • Corte cost. n. 253/2009 – Consenso scritto psicofarmaci per minori in Trentino

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 4/2008, che subordinava il trattamento con sostanze psicotrope su bambini e adolescenti al consenso scritto obbligatorio dei genitori e prevedeva che la prescrizione fosse sempre corredata dal modulo di consenso informato in forma scritta. La norma provinciale è stata ritenuta eccedente le competenze legislative della Provincia in materia di igiene e sanità, invadendo la competenza concorrente statale in materia di tutela della salute.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Trento aveva approvato una legge (n. 4/2008) che, all’art. 4, imponeva che il trattamento con sostanze psicotrope su bambini e adolescenti fosse subordinato al consenso scritto, libero, consapevole, attuale e manifesto dei genitori, con obbligo di allegare il modulo a ciascuna prescrizione del farmaco. Prevedeva anche che la Provincia individuasse strumenti per favorire l’accesso a terapie alternative. Il Governo ha impugnato la norma sostenendo che eccedesse la competenza provinciale in materia sanitaria, in quanto i requisiti del consenso informato per la somministrazione di farmaci appartengono alla materia di tutela della salute, di competenza concorrente (e quindi vincolata ai principi fondamentali statali).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato l’art. 4 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 2008, n. 4, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e all’art. 9, n. 10, del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). Secondo il ricorrente, la legge provinciale eccedeva i limiti della competenza provinciale in materia di igiene e sanità, invadendo la sfera riservata ai principi fondamentali statali in materia di tutela della salute.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera disposizione (art. 4) e dei commi successivi, stante la loro inscindibile connessione con il comma 1. Ha ritenuto che la norma provinciale, nel disciplinare specificamente e autonomamente il consenso scritto per la prescrizione di psicofarmaci ai minori, avesse ecceduto i limiti della propria competenza legislativa in materia di igiene e sanità, invadendo la competenza statale a fissare i principi fondamentali in materia di tutela della salute.

    Il principio

    In materia di tutela della salute, di competenza legislativa concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., le Province autonome (cui si applica la clausola di equiparazione dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001) devono rispettare i principi fondamentali fissati dalla legge statale. La disciplina delle modalità del consenso informato per la prescrizione di farmaci psicotropi ai minori appartiene a questi principi fondamentali e non può essere autonomamente regolata dalla Provincia in modo difforme.

    Domande e risposte

    Perché la Provincia di Trento aveva una competenza speciale in materia di sanità?

    Il Trentino-Alto Adige è una regione a statuto speciale e lo Statuto (d.P.R. n. 670/1972) attribuisce alla Provincia autonoma di Trento, all’art. 9, n. 10, competenza legislativa primaria in materia di «igiene e sanità». Tuttavia, in forza della clausola di equiparazione dell’art. 10 della legge cost. n. 3/2001, si applica anche alla Provincia la competenza concorrente prevista dall’art. 117, terzo comma, Cost. per la «tutela della salute», se più favorevole all’autonomia.

    Il consenso dei genitori ai farmaci psicotropici per i minori non è già previsto dalla legge?

    Il consenso informato dei genitori è in linea di principio già richiesto dalla disciplina generale in materia di consenso informato ai trattamenti sanitari per i minori. Il problema era che la norma provinciale aggiungeva requisiti specifici (consenso scritto obbligatorio, modulistica allegata a ogni prescrizione) che eccedevano quanto già previsto dalla normativa statale di principio.

    L’illegittimità riguarda anche i commi successivi al primo?

    Sì. La Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’intera disposizione (tutti i commi dell’art. 4), rilevando che i commi successivi – che attribuivano alla Azienda provinciale il compito di predisporre il modulo di consenso e alla Provincia il compito di individuare terapie alternative – erano inscindibilmente connessi con il comma 1 e quindi travolti dalla stessa incostituzionalità.

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  • Corte cost. n. 252/2009 – Incarichi esterni nei gruppi consiliari regionali

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della Regione Marche n. 7/2008, nella parte in cui consentivano di conferire incarichi a personale esterno e di instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa presso i gruppi consiliari regionali, prescindendo dal possesso dei requisiti fissati dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 (requisiti che costituiscono principi fondamentali in materia di pubblico impiego).

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Marche n. 7/2008 aveva modificato la disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari regionali, consentendo il conferimento di incarichi a soggetti esterni all’amministrazione regionale e l’instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche in assenza dei requisiti di specializzazione fissati dalla normativa statale sul pubblico impiego (art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001). Il Governo aveva impugnato la legge per contrasto con questi principi fondamentali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato gli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della Regione Marche n. 7/2008, in riferimento agli artt. 117, 3 e 97 della Costituzione, sostenendo che consentissero la deroga a principi fondamentali in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di imparzialità e di buon andamento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate, nella parte in cui consentivano il conferimento di incarichi a personale esterno e l’instaurazione di rapporti di collaborazione, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001. Tali requisiti (obiettivi e progetti specifici, necessità comprovata, qualificazione elevata, durata, oggetto e compenso predeterminati) costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’art. 117 Cost., vincolanti anche per le Regioni.

    Il principio

    I requisiti fissati dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 per il conferimento di incarichi e collaborazioni esterne alle pubbliche amministrazioni costituiscono principi fondamentali in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 1, comma 3, dello stesso decreto: le Regioni non possono derogarvi, nemmeno per i gruppi consiliari.

    Domande e risposte

    Quali sono i requisiti dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 per gli incarichi esterni?

    La norma richiede che: l’incarico sia riferito a obiettivi e progetti specifici e determinati; sia coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione; l’amministrazione abbia accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse interne disponibili; la prestazione sia temporanea e altamente qualificata; siano predeterminati durata, luogo, oggetto e compenso.

    I gruppi consiliari regionali sono soggetti alle regole del pubblico impiego?

    La Corte ha affermato che i principi fondamentali in materia di pubblico impiego si applicano anche ai gruppi consiliari delle Regioni, in quanto organi che fanno parte dell’apparato regionale e che devono rispettare i principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall’art. 97 Cost.

    Cosa è successo dopo questa sentenza alla legge marchigiana?

    La Regione Marche aveva già adottato, successivamente alla proposizione del ricorso, ulteriori modifiche alla legge regionale n. 34/1988 (legge n. 22/2008 e poi legge n. 36/2009). La Corte ha tenuto conto di questi interventi successivi nella propria valutazione, decidendo comunque sull’originaria questione di legittimità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 251/2009 – Tutela delle acque e scarichi nel Codice ambiente

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    La Corte Costituzionale ha pronunciato sentenza sul contenzioso di molte Regioni contro le disposizioni del Codice dell’ambiente in materia di tutela delle acque e degli scarichi. Ha dichiarato parzialmente illegittime alcune norme e inammissibili numerose questioni, confermando che la fissazione degli obiettivi di qualità delle acque è di competenza esclusiva statale, mentre le funzioni amministrative di attuazione spettano principalmente alle Regioni.

    Di cosa si tratta

    La Parte III del d.lgs. n. 152/2006 disciplina la tutela delle acque dall’inquinamento e la gestione delle risorse idriche, dettando i valori limite degli scarichi industriali e civili, le procedure di autorizzazione, le acque meteoriche e la disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano. Le Regioni contestavano che alcune norme centralizzassero eccessivamente funzioni che spettavano loro.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata hanno impugnato gli artt. 91, 95, 96, 101, 104, 113, 114 e 116 del d.lgs. n. 152/2006, in riferimento agli artt. 76, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione nonché al principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili numerose questioni sollevate dalla Regione Piemonte per carenza di motivazione. Ha dichiarato inammissibili o non fondate le questioni degli artt. 91, 96, 104, 113, 114 e 116. Ha invece parzialmente accolto alcune censure relative all’art. 101, comma 7 (assimilazione dei reflui delle piccole attività alle acque reflue urbane), ritenendo che la sostituzione del criterio oggettivo del «due terzi» con il concetto elastico della «misura prevalente» potesse determinare livelli di tutela meno rigorosi.

    Il principio

    La fissazione degli standard di qualità delle acque e dei valori limite degli scarichi rientra nella competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente. Tuttavia, quando il legislatore statale sostituisce criteri oggettivi e misurabili con concetti elastici e discrezionali, rischia di ridurre i livelli di tutela imposti anche dalla normativa comunitaria, in violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 101, comma 7, sull’assimilazione dei reflui?

    La norma assimila alle acque reflue urbane (soggette a trattamento depurativo centralizzato) le acque reflue prodotte da determinate piccole attività artigianali, commerciali e di servizi. Il criterio originario (due terzi della materia prima di propria produzione) è stato sostituito con quello della «misura prevalente», ritenuto meno preciso e potenzialmente più permissivo.

    Cosa sono le acque meteoriche di dilavamento?

    Le acque meteoriche di dilavamento sono le acque piovane che scorrono su superfici impermeabili (piazzali industriali, strade) raccogliendo inquinanti prima di immettersi nel reticolo idrico. L’art. 113 del Codice ne regola il controllo, attribuendo alle Regioni la disciplina delle forme di controllo degli scarichi.

    Le Regioni possono imporre valori limite di scarico più restrittivi di quelli statali?

    Sì, le Regioni possono fissare valori limite più restrittivi di quelli tabellari statali per adeguare la tutela alle specifiche caratteristiche del corpo idrico recettore (sensibilità, portata, ecosistema). Non possono invece rendere più permissivi i valori limite statali, che costituiscono il livello minimo uniforme di tutela.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 250/2009 – Emissioni in atmosfera e competenze regionali

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate da alcune Regioni contro le disposizioni del Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006) in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, ritenendo che la disciplina statale rientrasse nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente.

    Di cosa si tratta

    La Parte V del Codice dell’ambiente ha dettato la disciplina delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera degli impianti industriali, fissando i limiti di emissione, le procedure autorizzatorie, le esclusioni e le deroghe. Le Regioni contestavano che alcune di queste norme invadessero le loro competenze in materia di governo del territorio e di tutela della salute, e che violassero la delega legislativa originaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Calabria, Piemonte, Emilia-Romagna e Puglia hanno impugnato gli artt. 267, comma 4, lettere a) e c), 269, commi 2, 3, 7 e 8, 271, 281, comma 10, 283, 284 e 287 del d.lgs. n. 152/2006, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118 e 76 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni relative agli artt. 267, 269, 271, 281, 283, 284 e all’allegato relativo agli allevamenti (allegato IV, parte I, punto 4, lettera z), nonché la questione sull’art. 284 e sull’Allegato IX. Ha dichiarato non fondata anche la questione sull’art. 287, relativo al patentino per la conduzione di impianti termici civili. La Corte ha ritenuto che la disciplina statale costituisse fissazione di standard uniformi di tutela ambientale, rientrante nella competenza esclusiva statale.

    Il principio

    La fissazione di limiti di emissione e di procedure autorizzatorie per gli impianti industriali rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.): le Regioni non possono modificare autonomamente tali standard, potendo soltanto adottare livelli di tutela più elevati nell’ambito delle proprie competenze concorrenti (governo del territorio, tutela della salute).

    Domande e risposte

    Cosa disciplinano le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera?

    L’autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 del Codice dell’ambiente) è il provvedimento che consente l’esercizio di uno stabilimento industriale che produce emissioni in atmosfera, fissando i valori limite, le prescrizioni impiantistiche e i metodi di controllo.

    Cos’è il «patentino» per la conduzione di impianti termici (art. 287)?

    Il patentino è un attestato di abilitazione obbligatorio per il personale addetto alla conduzione di impianti termici civili di potenza superiore a 0,232 MW. La norma impugnata attribuiva il rilascio del patentino all’Ispettorato provinciale del lavoro, anziché alle Regioni, il che secondo i ricorrenti violava le competenze regionali in materia di formazione professionale.

    Le Regioni possono fissare limiti di emissione più restrittivi di quelli statali?

    Sì, nell’ambito delle proprie competenze concorrenti (tutela della salute, governo del territorio) le Regioni possono adottare misure più restrittive di quelle statali. Non possono però derogare in peius (in senso più permissivo) agli standard ambientali uniformi fissati dallo Stato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 249/2009 – Gestione rifiuti e competenze regionali nel Codice ambiente

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    La Corte Costituzionale ha pronunciato sentenza sul massiccio contenzioso tra numerose Regioni e lo Stato in merito alle disposizioni del Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006) relative alla gestione dei rifiuti, dall’autorizzazione integrata ambientale alle procedure semplificate di recupero. La Corte ha articolato il proprio giudizio in numerose decisioni di ammissibilità, fondatezza e non fondatezza, in base alla specifica norma impugnata e al parametro invocato.

    Di cosa si tratta

    Il Codice dell’ambiente ha riorganizzato l’intera disciplina della gestione dei rifiuti in Italia: ha dettato la definizione di raccolta differenziata, disciplinato l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) per gli impianti di smaltimento, le procedure semplificate di recupero, la competenza a disciplinare i piani regionali e nazionali di gestione rifiuti, e i meccanismi sostitutivi statali. Le Regioni hanno contestato che molte di queste norme invadessero le loro competenze.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d’Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata hanno impugnato numerose disposizioni degli artt. 181-216 del d.lgs. n. 152/2006, in riferimento agli artt. 76, 117, 118 e 120 Cost. nonché al principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni relative agli artt. 183 co.1, 185 co.1, 186, 194, 206 co. 2 e 3, 208 co. 10, 211 co. 3 e 212 co. 2, ritenendo che le disposizioni statali si collocassero nell’alveo della competenza esclusiva in materia ambientale o rispettassero il principio di leale collaborazione. Ha invece dichiarato inammissibili numerose questioni per carenza dei presupposti formali o per sopravvenuta modifica normativa.

    Il principio

    In materia di gestione dei rifiuti – che rientra nella competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente – lo Stato può dettare una disciplina uniforme anche incidente sulle competenze regionali, purché rispetti il principio di leale collaborazione attraverso i meccanismi istituzionali di coinvolgimento delle Regioni (Conferenza unificata, intese) nelle scelte più rilevanti.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per raccolta differenziata nel Codice dell’ambiente?

    La raccolta differenziata consiste nella separazione dei rifiuti urbani in frazioni omogenee (carta, plastica, vetro, organico, ecc.) al fine di favorirne il recupero e il riciclo. La sua definizione e le misure per incrementarla erano state dettate dall’art. 183, comma 1, e dall’art. 205 del d.lgs. 152/2006, norme che le Regioni contestavano per presunte ingerenze nella loro competenza organizzativa.

    Cos’è l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)?

    L’AIA è il provvedimento che autorizza l’esercizio degli impianti soggetti alla direttiva IPPC (ora IED) che svolgono attività potenzialmente inquinanti (impianti industriali, grandi allevamenti, impianti di smaltimento rifiuti). Fissa le condizioni ambientali a cui l’impianto deve conformarsi, integrando in un unico atto le autorizzazioni settoriali.

    Perché così tante Regioni hanno impugnato il Codice dell’ambiente?

    Il d.lgs. 152/2006 aveva riorganizzato radicalmente la disciplina ambientale, ridefinendo il riparto di competenze tra Stato e Regioni in modo che le Regioni percepivano come eccessivamente centralizzatore, in particolare su materie come la pianificazione dei rifiuti, l’organizzazione del servizio idrico e le funzioni autorizzatorie ambientali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 248/2009 – Regione Puglia e incidenti rilevanti sostanze pericolose

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri contro la legge della Regione Puglia n. 6/2008, che attribuiva alla Regione funzioni di indirizzo, coordinamento e ispezione in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose (direttiva Seveso). La Corte ha ritenuto che la legge regionale si limitasse ad attuare, nell’ambito regionale, i criteri già fissati dalla disciplina statale e comunitaria.

    Di cosa si tratta

    La direttiva europea 96/82/CE (Seveso II), recepita in Italia con il d.lgs. n. 334/1999, disciplina il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. La Regione Puglia ha approvato la legge n. 6/2008 attribuendo alla Regione stessa funzioni di indirizzo, coordinamento e ispezione in tale materia. Il Presidente del Consiglio ha impugnato la legge, sostenendo che invadesse la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato l’art. 2, commi 1, 2 (lettere c e d) e 3 (lettere h, i, j) della legge della Regione Puglia n. 6/2008, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Ha ritenuto che le disposizioni regionali impugnate si limitassero ad attuare in ambito regionale i criteri e le competenze già fissati dalla disciplina statale (art. 16 del d.lgs. n. 334/1999) e comunitaria, senza introdurre autonome deroghe o estensioni. Le funzioni regionali contestate risultavano quindi conformi al quadro normativo statale e comunitario di riferimento.

    Il principio

    In materia di tutela dell’ambiente, anche quando la competenza legislativa appartiene in via esclusiva allo Stato, le Regioni possono disciplinare l’esercizio di funzioni amministrative che siano espressamente previste o consentite dalla normativa statale di riferimento: la legge regionale che si limita ad attuare nell’ambito territoriale i criteri statali non viola l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

    Domande e risposte

    Cos’è la direttiva Seveso e perché rileva per questa sentenza?

    La direttiva Seveso (96/82/CE, ora abrogata e sostituita dalla 2012/18/UE) disciplina il controllo dei rischi di incidenti rilevanti in impianti che detengono certe quantità di sostanze pericolose. È chiamata così per richiamare il grave incidente chimico di Seveso (1976). Il d.lgs. n. 334/1999 ne ha attuato i principi nell’ordinamento italiano.

    In cosa consistevano le funzioni regionali contestate?

    La legge pugliese attribuiva alla Regione funzioni di indirizzo e coordinamento in materia, nonché la perimetrazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi, l’individuazione degli stabilimenti a rischio maggiore e la disciplina dell’attività ispettiva, tutte nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa statale.

    Quando una legge regionale in materia ambientale è costituzionalmente legittima?

    Una legge regionale in materia di tutela dell’ambiente è costituzionalmente legittima quando si limita ad attuare funzioni amministrative già previste dalla normativa statale, senza alterare i livelli uniformi di tutela ambientale fissati dallo Stato né introdurre autonome discipline sostanziali in senso più o meno restrittivo rispetto agli standard nazionali.

    Norme collegate