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Autore: Andrea Marton

  • Art. 95 quater T.U.B.: Collaborazione tra autorita’

    Art. 95 quater T.U.B.: Collaborazione tra autorita’

    Art. 95 quater T.U.B. – Collaborazione tra autorita’.

    In vigore dal 01/12/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2

    “1. Salvo che l’informazione non vada fornita ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, la Banca d’Italia informa le autorita’ di vigilanza e, se diverse, le autorita’ di risoluzione degli Stati comunitari ospitanti e la Banca centrale europea dell’adozione dei provvedimenti di risanamento e dell’apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, precisandone gli effetti. L’informazione e’ data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell’adozione del provvedimento o dell’apertura della procedura ovvero subito dopo.

    2. La Banca d’Italia, qualora ritenga necessaria l’applicazione in Italia di un provvedimento di risanamento nei confronti di una banca comunitaria, ne fa richiesta all’autorita’ di vigilanza o, se diversa, all’autorita’ di risoluzione dello Stato d’origine ovvero alla Banca centrale europea.

    2-bis. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 32, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.”

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  • Articolo 81 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 81 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 81 CCII – Esecuzione del concordato minore

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L’OCC vigila sull’esatto adempimento del concordato minore, risolve le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice. Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell’OCC, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Ogni sei mesi, l’OCC riferisce al giudi- ce per iscritto sullo stato dell’esecuzione.

    2. Il giudice, sentito l’OCC e verificata la conformità dell’atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonchè di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore, effettuata ai sensi dell’articolo 78, comma 2, lettera b).

    3. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all’articolo 78, comma 2, lettera a).

    4. Terminata l’esecuzione, l’OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all’OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall’organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento.

    5. Quando il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice indica gli atti necessari per l’esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato su istanza formulata dal debitore tramite l’OCC, il giudice revoca l’omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 82.

    6. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell’OCC.

  • Articolo 43 Legge Fallimentare

    Articolo 43 Legge Fallimentare

    Art. 43 L. Fall. – Rapporti processuali

    Rapporti processuali

  • Articolo 80 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 80 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 80 CCII – Omologazione del concordato minore

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il giudice, verificati la ammissibilità […] e la fattibilità […] del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all’articolo 79 in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione.

    2. Con la sentenza di omologazione, il giudice dichiara chiusa la procedura.

    3. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l’OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all’articolo 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell’OCC, la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione controllata.

    4. Il creditore, anche dissenziente, che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non può presentare opposizione in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.

    5. Il giudice, se rigetta la domanda di omologa, dichiara con decreto motivato l’inefficacia delle misure protettive accordate e, su istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi degli articoli 268 e seguenti.

    6. In caso di frode, l’istanza di cui al comma 5 può essere proposta anche da un creditore o dal pubblico ministero.

    7. Il decreto è reclamabile ai sensi dell’articolo 50.

  • Art. 12 Codice Civile: Persone giuridiche private

    Art. 12 Codice Civile: Persone giuridiche private

    Art. 12 c.c. Persone giuridiche private

    Articolo abrogato.

  • Articolo 79 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 79 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 79 CCII – Maggioranza per l’approvazione del concordato minore

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell’articolo 74, comma 3, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

    2. Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze il coniuge, la parte dell’unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonchè i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d’interessi.

    3. In mancanza di comunicazione all’OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa.

    4. Salvo patto contrario, il concordato minore della società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili.

    5. Il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto.

  • Articolo 42 Legge Fallimentare

    Articolo 42 Legge Fallimentare

    Art. 42 L. Fall. – Beni del fallito

    Beni del fallito

  • Art. 95 quinquies T.U.B.: Pubblicita’ e informazione agli aventi

    Art. 95 quinquies T.U.B.: Pubblicita’ e informazione agli aventi

    Art. 95 quinquies T.U.B. – Pubblicita’ e informazione agli aventi diritto.

    In vigore dal 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. I provvedimenti di risanamento e di avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa adottati nei confronti di una banca italiana che abbia succursali o presti servizi in altri Stati comunitari sono pubblicati per estratto anche nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee e in due quotidiani a diffusione nazionale di ciascuno Stato ospitante.

    2. Le comunicazioni previste dall’articolo 86, commi 1, 2 e 8, ai soggetti che hanno la residenza, il domicilio o la sede legale in altro Stato comunitario devono indicare i termini e le modalita’ di presentazione dei reclami previsti all’articolo 86, comma 4, e delle opposizioni previste dall’articolo 87, comma 1, nonche’ le conseguenze del mancato rispetto dei termini.

    3. Le pubblicazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in lingua italiana e recano un’intestazione in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea volta a chiarire la natura e lo scopo delle comunicazioni stesse.

    4. I reclami e le istanze previsti dall’articolo 86, commi 4 e 5, le opposizioni di cui all’articolo 87 e le domande di insinuazione tardive di cui all’articolo 89, presentate da soggetti che hanno la residenza, il domicilio o la sede legale in altro Stato comunitario, possono essere redatti nella lingua ufficiale di tale Stato e recano un’intestazione in lingua italiana volta a chiarire la natura dell’atto. I commissari possono chiedere una traduzione in lingua italiana degli atti medesimi.

    5. Per soggetti di cui al comma 2, i termini indicati dagli articoli 86, comma 4, e 87, comma 1, sono raddoppiati; il termine indicato nell’articolo 86, comma 5, decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee prevista nel comma 1.”

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  • Articolo 9 Revisione Legale

    Articolo 9 Revisione Legale

    Art. 9 Rev. Leg. – Deontologia e scetticismo professionale

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 — testo aggiornato

    1. I soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale rispettano i principi di deontologia professionale elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell’economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi.

    2. Il revisore legale o la società di revisione legale che effettua la revisione legale dei conti esercita nel corso dell’intera revisione lo scetticismo professionale, riconoscendo la possibilità che si verifichi un errore significativo attribuibile a fatti o comportamenti che sottintendono irregolarità, compresi frodi o errori.

    3. Il revisore legale o la società di revisione legale che effettua la revisione legale esercita lo scetticismo professionale in particolare durante la revisione delle stime fornite dalla direzione riguardanti: il fair value (valore equo), la riduzione di valore delle attività, gli accantonamenti, i flussi di cassa futuri e la capacità dell’impresa di continuare come un’entità in funzionamento.

    4. Ai fini del presente articolo, per “scetticismo professionale” si intende un atteggiamento caratterizzato da un approccio dubitativo, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode, nonchè da una valutazione critica della documentazione inerente alla revisione. 4 bis. Il presente articolo si applica anche all’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità svolta dai revisori della sostenibilità e dalle società di revisione a tal fine incaricati, ad eccezione dei commi 1 e 3.

  • Articolo 14 Contenzioso Tributario

    Articolo 14 Contenzioso Tributario

    Art. 14 Cont. Trib. – Litisconsorzio ed intervento

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato

    1. Se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.

    2. Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l’integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza.

    3. Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell’atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.

    4. Le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili.

    5. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma precedente.

    6. Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l’atto se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine di decadenza. 6 bis. In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.