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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 75 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 75 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 75 CCII – Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il debitore deve allegare alla domanda: a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l’attività ha avuto minor durata; b) una relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria; c) l’elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l’indicazione delle somme dovute. L’elenco deve contenere l’indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti; d) gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione di cui all’articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni; e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l’indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

    2. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. 2 bis. Se il debitore persona fisica, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante sull’abitazione principale. L’OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

    3. Quando è prevista la continuazione dell’attività, è altresì possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali o all’attività professionale se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L’OCC attesta anche che il credito ga- rantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

  • Articolo 39 Legge Fallimentare

    Articolo 39 Legge Fallimentare

    Art. 39 L. Fall. – Compenso del curatore

    Compenso del curatore

  • Art. 95 sexies T.U.B.: Norme di attuazione

    Art. 95 sexies T.U.B.: Norme di attuazione

    Art. 95 sexies T.U.B. – Norme di attuazione.

    In vigore dal 06/08/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 09/07/2004 n. 197 Articolo 2

    “1. La Banca d’Italia adotta disposizioni di attuazione della presente sezione.”

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  • Articolo 13 Contenzioso Tributario

    Articolo 13 Contenzioso Tributario

    Art. 13 Cont. Trib. – Assistenza tecnica gratuita

    Assistenza tecnica gratuita

  • Articolo 74 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 74 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 74 CCII – Proposta di concordato minore

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. I debitori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il con- sumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale.

    2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l’apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda.

    3. La proposta di concordato minore prevede il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonchè la eventuale suddivisione dei creditori in classi con indicazione dei criteri adottati, e indica in modo specifico modalità e tempi di adempimento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonchè la eventuale suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle classi è obbligatoria solo per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.

    4. Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo in quanto compatibili.

  • Articolo 38 Legge Fallimentare

    Articolo 38 Legge Fallimentare

    Art. 38 L. Fall. – Responsabilità del curatore

    Responsabilità del curatore

  • Articolo 73 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 73 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 73 CCII – Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca dell’omologazione

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Dopo la revoca dell’omologazione il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 268 e 269, provvede ai sensi dell’articolo

    270.

    2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l’istanza di cui al comma 1 può essere proposta […] dal pubblico ministero.

    3. Nell’ipotesi di cui al comma 1, il giudice concede termine al debitore per l’integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell’articolo 270.

  • Articolo 37 Bis Legge Fallimentare

    Articolo 37 Bis Legge Fallimentare

    Art. 37 Bis L. Fall. – Sostituzione del curatore e dei componenti

    Sostituzione del curatore e dei componenti

  • Art. 95 ter T.U.B.: Deroghe

    Art. 95 ter T.U.B.: Deroghe

    Art. 95 ter T.U.B. – Deroghe.

    In vigore dal 01/12/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2

    “1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 95-bis, gli effetti di un provvedimento di risanamento o dell’apertura di una procedura di liquidazione:

    a) su contratti e rapporti di lavoro, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario applicabile al contratto di lavoro;

    b) su contratti che danno diritto al godimento di un bene immobile o al suo acquisto, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario nel cui territorio e’ situato l’immobile. Tale legge determina se un bene sia mobile o immobile;

    c) sui diritti relativi a un bene immobile, a una nave o a un aeromobile soggetti a iscrizione in un pubblico registro, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario sotto la cui autorita’ si tiene il registro;

    d) sull’esercizio dei diritti di proprieta’ o altri diritti su strumenti finanziari la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongano l’iscrizione in un registro, in un conto o in un sistema di deposito accentrato, sono disciplinati dalla legislazione dello Stato comunitario in cui si trova il registro, il conto o il sistema di deposito accentrato in cui sono iscritti tali diritti.

    2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 95-bis, sono disciplinati dalla legge che regola il contratto:

    a) gli accordi di compensazione, di netting e di novazione, fatto salvo quanto previsto agli articoli 65 e 68 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;

    b) le cessioni con patto di riacquisto e le transazioni effettuate in un mercato regolamentato, fatto salvo quanto previsto agli articoli 65 e 68 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, nonche’ quanto previsto alla lettera d) del comma 1.

    3. Ferme restando le disposizioni dello Stato d’origine relative alle azioni di annullamento, di nullita’ o di inopponibilita’ degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori, l’adozione di un provvedimento di risanamento o l’apertura di una procedura di liquidazione non pregiudica:

    a) il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali o immateriali mobili o immobili, di proprieta’ della banca, che al momento dell’adozione di un provvedimento di risanamento o dell’apertura di una procedura di liquidazione si trovano nel territorio di uno Stato comunitario diverso da quello di origine. Ai predetti fini e’ assimilato a un diritto reale il diritto, iscritto in un pubblico registro e opponibile a terzi, che consente di ottenere un diritto reale;

    b) i diritti, nei confronti della banca, del venditore, basati sulla riserva di proprieta’, e del compratore di beni che al momento dell’adozione del provvedimento o dell’apertura della procedura si trovano nel territorio di uno Stato comunitario diverso da quello di origine;

    c) il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con il credito della banca, quando la compensazione sia consentita dalla legge applicabile al credito della banca.

    4. In deroga all’articolo 95-bis, la normativa dello Stato di origine non si applica alla nullita’, all’annullamento o all’inopponibilita’ degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori, quando il beneficiario di tali atti prova che l’atto pregiudizievole e’ disciplinato dalla legge di uno Stato comunitario che non consente, nella fattispecie, alcun tipo di impugnazione.

    5. Gli effetti dell’adozione di un provvedimento di risanamento o dell’apertura di una procedura di liquidazione sulle cause pendenti relative a un bene o a un diritto del quale la banca e’ spossessata sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario in cui la causa e’ pendente.

    6. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione soltanto ai casi e nei modi ivi indicati; esse non riguardano altri profili della disciplina delle procedure di risanamento e liquidazione, quali le norme in materia di ammissione allo stato passivo, anche con riferimento al grado e alla natura delle relative pretese, e di liquidazione e riparto dell’attivo, che restano soggetti alla disciplina dello Stato di origine della banca.”

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  • Articolo 72 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 72 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 72 CCII – Revoca della sentenza di omologazione

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il giudice revoca l’omologazione […] o su istanza di un creditore, dell’OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, […] quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

    2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.

    3. […]

    4. La domanda di revoca non può essere proposta […] decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale.

    5. Sulla domanda il giudice sentite le parti, provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell’articolo 51.

    6. La revoca dell’omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.