Art. 8 Rev. Leg. – Sezione A e B del Registro
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 — testo aggiornato
1. Il soggetto incaricato della tenuta del Registro acquisisce con le modalità di cui all’articolo 21, comma 6, lettera d), gli incarichi di revisione legale conferiti in conformità del presente decreto legislativo. Le società di revisione legale comunicano, per ciascun incarico, il responsabile dell’incarico e i revisori legali che hanno collaborato al suo svolgimento.
2. I revisori legali iscritti al Registro che svolgono attività di revisione legale o che collaborano a un’attività di revisione legale in una società di revisione legale, o che hanno svolto le predette attività nei tre anni precedenti, sono collocati in un’apposita sezione denominata «Sezione A».
3. Gli iscritti che non hanno assunto incarichi di revisione legale o non hanno collaborato a un’attività di revisione legale in una società di revisione legale per tre anni consecutivi, sono collocati, d’ufficio, in un’apposita sezione del registro denominata «Sezione B», e non sono soggetti ai controlli di qualità di cui all’articolo 20.
4. I soggetti iscritti nella «Sezione A» e nella «Sezione B» del Registro, sono in ogni caso tenuti agli obblighi di comunicazione e di aggiornamento del contenuto informativo ai sensi dell’articolo 7, ad osservare gli obblighi in materia di formazione continua, nonchè al pagamento del contributo annuale di iscrizione.
Stesso numero, altri codici
- Art. 8 Codice Civile: Tutela del nome per ragioni familiari
- Articolo 8 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 8 Codice del Consumo: Ambito di applicazione
- Articolo 8 Codice della Strada: Circolazione nelle piccole isole
- Articolo 8 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]
- Articolo 8 Codice di Procedura Penale: Regole generali
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