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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 305 c.p.c., che prevede il decorso del termine di riassunzione del processo (dopo l’interruzione per fallimento) dalla data dell’interruzione stessa, e non dal momento in cui le parti ne hanno avuto effettiva conoscenza. La norma non viola il diritto di difesa né il giusto processo.
Di cosa si tratta
In un giudizio civile pendente davanti al Tribunale di Vicenza, la società convenuta era stata dichiarata fallita. Il processo si era interrotto automaticamente, ma le altre parti non erano state informate tempestivamente. Quando una di esse aveva tentato di riassumere il processo oltre i sei mesi dall’interruzione, il fallimento aveva eccepito l’estinzione. Il Tribunale aveva sollevato questione di costituzionalità dell’art. 305 c.p.c., che fa decorrere il termine dall’interruzione e non dalla conoscenza effettiva.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Vicenza ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 305 c.p.c., nella parte in cui il termine perentorio di riassunzione decorre, per le parti diverse dalla fallita, dalla data dell’interruzione e non da quella in cui tali parti ne abbiano avuto effettiva conoscenza. Parametri: artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Il sistema di interruzione automatica e il termine decorrente dall’interruzione rispondono a esigenze di certezza processuale; spetta al legislatore valutare eventuali correttivi, e la Corte aveva già esaminato questioni analoghe in precedenza.
Il principio
Le regole processuali che fissano termini perentori a decorrenza automatica non violano il diritto di difesa se il sistema nel suo insieme offre strumenti adeguati di tutela; la Corte non sostituisce le proprie valutazioni a quelle del legislatore in materia processuale.
Domande e risposte
Da quando decorre il termine di riassunzione ex art. 305 c.p.c.?
Dalla data dell’evento interruttivo (in questo caso, la dichiarazione di fallimento), e non dal momento in cui le parti ne vengono a conoscenza: è questa la regola confermata dalla Corte come costituzionalmente legittima.
Cosa succede se il termine di sei mesi scade senza riassunzione?
Il processo si estingue ai sensi dell’art. 307 c.p.c., con le conseguenze previste (perdita della pendenza, possibile decadenza di diritti processuali).
La regola è rimasta invariata dopo questa pronuncia?
Sì. La Corte ha confermato la legittimità costituzionale della norma, che continua ad applicarsi con le stesse modalità.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, parametro invocato
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo, parametro invocato
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.