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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 19 della legge della Regione Molise n. 19/1993, nella parte in cui la composizione dei Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia non garantisce la paritaria rappresentanza tra associazioni venatorie e organizzazioni professionali agricole, in violazione del principio fissato dalla legge statale n. 157/1992.

Di cosa si tratta

La legge molisana sulla caccia prevedeva una composizione sbilanciata dei Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia (ATC): 11 rappresentanti delle associazioni venatorie contro soli 5 rappresentanti delle organizzazioni degli agricoltori. La Federazione provinciale coltivatori diretti di Campobasso aveva impugnato davanti al TAR Molise le delibere provinciali che applicavano tale composizione, e il TAR aveva sollevato questione di costituzionalità.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR per il Molise ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Molise 10 agosto 1993, n. 19, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, per contrasto con il principio di rappresentanza paritaria fissato dall’art. 14, comma 10, della legge n. 157/1992.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale molisana, nella parte in cui non garantisce la paritaria rappresentanza delle associazioni venatorie e delle organizzazioni professionali agricole nei comitati di gestione degli ATC.

Il principio

La legge statale n. 157/1992 enuncia un principio fondamentale di rappresentanza paritaria tra cacciatori e agricoltori negli organi di gestione della caccia; le Regioni non possono derogare a tale principio, che tutela gli interessi ambientali e agricoli in modo equilibrato.

Domande e risposte

Che cosa sono gli ambiti territoriali di caccia (ATC)?

Sono gli enti che gestiscono la programmazione e la gestione venatoria in un determinato territorio; nei loro comitati di gestione sono rappresentate sia le associazioni dei cacciatori sia le organizzazioni degli agricoltori, poiché la caccia incide sull’attività agricola.

Perché la rappresentanza paritaria è un principio fondamentale?

Perché la caccia interagisce direttamente con l’ambiente agricolo: i cacciatori utilizzano i fondi altrui, e i danni alla fauna selvatica o alle coltivazioni dipendono anche dall’equilibrio tra le due categorie negli organi di gestione.

Come doveva essere corretta la norma molisana?

La Regione Molise avrebbe dovuto garantire una composizione paritaria (o comunque non sbilanciata a favore dei cacciatori) nei comitati, in conformità al principio statale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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