Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 195/2010 – Inquadramento personale regionale Lazio senza concorso illegittimo

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Lazio 16 aprile 2009, n. 14 (Disposizioni in materia di personale), che faceva salvi gli inquadramenti in qualifiche superiori già disposti sulla base di un regolamento annullato dal TAR. La deroga al pubblico concorso non era giustificata da peculiari esigenze funzionali dell’amministrazione, ma solo da finalità perequative nei confronti dei dipendenti, che non costituiscono ragione legittima.

    Di cosa si tratta

    La Regione Lazio aveva approvato una legge che faceva salvi gli inquadramenti in qualifiche superiori (anche dirigenziali) concessi a circa 480 dipendenti regionali in esecuzione di un regolamento del 2001, poi annullato dal TAR Lazio nel 2008. La legge convalidava retroattivamente quegli inquadramenti, consentendo ai dipendenti di mantenere le qualifiche superiori senza superare un regolare concorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio impugnava la l.r. Lazio 16 aprile 2009, n. 14, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., per violazione del principio di ragionevolezza, dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, e per aggiramento delle statuizioni del giudice amministrativo.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’intera legge. La deroga al principio del pubblico concorso (art. 97 Cost.) è ammissibile solo quando trova fondamento in peculiari ragioni funzionali dell’amministrazione, legate alla natura dei compiti da svolgere. La finalità perequativa — ovvero equiparare retributivamente i dipendenti che avevano svolto funzioni più elevate — è un interesse strumentale che prescinde dalla natura delle funzioni e non può giustificare la deroga al concorso.

    Il principio

    Le deroghe al pubblico concorso per l’accesso ai pubblici uffici sono costituzionalmente legittime solo se giustificate da peculiari e specifiche esigenze funzionali dell’amministrazione, desumibili dai compiti assegnati al personale da reclutare. Finalità di carattere perequativo o di gestione del personale non costituiscono ragioni idonee a derogare al principio di eguaglianza nell’accesso agli impieghi pubblici.

    Domande e risposte

    Una legge regionale può convalidare inquadramenti in qualifiche superiori disposti senza concorso?

    No, se la deroga al concorso non è giustificata da specifiche esigenze funzionali. Non basta che il dipendente abbia svolto de facto mansioni superiori: la qualifica superiore si acquisisce regolarmente solo tramite concorso o procedure selettive conformi alla Costituzione.

    Cosa succede se una legge regionale elude una sentenza del TAR?

    Il legislatore può modificare le norme su cui si è fondata la sentenza, ma non può adottare norme retroattive che incidano sui rapporti già definiti giudizialmente, salvo giustificato motivo. L’elusione sistematica delle statuizioni giudiziarie viola i principi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost.

    Il principio del pubblico concorso si applica anche alle Regioni?

    Sì. L’art. 97 Cost. si applica a tutte le pubbliche amministrazioni, comprese le Regioni. Le assunzioni e le progressioni di carriera dei dipendenti regionali devono rispettare il principio del concorso pubblico.

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  • Corte cost. n. 194/2010 – Energie rinnovabili soglie Molise competenza regionale illegittima

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della l.r. Molise n. 22/2009, che autorizzava i Comuni a rilasciare — tramite procedure semplificate — le autorizzazioni per impianti da fonti rinnovabili fino a 1 MW, elevando così unilateralmente la soglia di potenza prevista dalla normativa statale (tabella A del d.lgs. n. 387/2003). Solo un decreto interministeriale d’intesa con la Conferenza unificata può modificare quella soglia.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale molisana sul governo del territorio per gli impianti da fonti rinnovabili prevedeva che gli impianti con capacità fino a 1 MW fossero autorizzati dai Comuni con procedure semplificate (DIA). La tabella A allegata al d.lgs. n. 387/2003, invece, prevedeva soglie di potenza più basse per l’applicazione della DIA a seconda del tipo di fonte. Il Governo impugnava la norma per violazione dei principi fondamentali statali in materia di energia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio impugnava l’art. 3, comma 1, della l.r. Molise 7 agosto 2009, n. 22, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. (legislazione concorrente in materia di energia) e agli artt. 3 e 97 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma regionale. La disciplina statale (art. 12, d.lgs. n. 387/2003) attribuisce alle Regioni il rilascio dell’autorizzazione unica per gli impianti da fonti rinnovabili e ammette procedure semplificate solo entro le soglie di potenza fissate dalla tabella A. L’innalzamento unilaterale da parte regionale di tali soglie viola i principi fondamentali statali in materia di energia e può essere disposto solo con decreto interministeriale d’intesa con la Conferenza unificata.

    Il principio

    In materia di energia (legislazione concorrente), le Regioni non possono modificare unilateralmente le soglie di potenza entro cui si applicano le procedure semplificate per gli impianti da fonti rinnovabili: quelle soglie sono principi fondamentali statali, modificabili solo con decreto interministeriale concordato con la Conferenza unificata.

    Domande e risposte

    Chi autorizza la costruzione di un impianto fotovoltaico o eolico in Italia?

    Dipende dalla potenza: per gli impianti sopra le soglie della tabella A del d.lgs. n. 387/2003, la Regione rilascia un’autorizzazione unica; per quelli sotto soglia, si applica la DIA (oggi SCIA). Le soglie non possono essere alzate unilateralmente dalla Regione.

    Cosa sono le «procedure semplificate» per gli impianti da fonti rinnovabili?

    Sono regimi autorizzativi alleggeriti (DIA/SCIA) applicabili agli impianti di piccola taglia, per i quali non si richiede l’autorizzazione unica regionale. L’elenco delle fonti e delle relative soglie di potenza era fissato dalla tabella A del d.lgs. n. 387/2003.

    Le Regioni possono avere norme più restrittive dello Stato sulle autorizzazioni per le rinnovabili?

    Nella materia concorrente dell’energia, le Regioni legiferano nei dettagli ma devono rispettare i principi fondamentali statali. Introdurre soglie di potenza diverse da quelle statali — in senso sia più restrittivo sia più permissivo — viola quei principi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 211/2010 – Conflitto attribuzioni Matteoli Camera prerogative ministeriali

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Livorno contro la deliberazione della Camera dei deputati del 28 ottobre 2009. Con tale deliberazione la Camera aveva dichiarato che i comportamenti ascritti al sen. Altero Matteoli — all’epoca deputato e ministro — erano di carattere ministeriale, negando l’autorizzazione a procedere. La Corte ha disposto la prosecuzione del conflitto nel merito.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Livorno (sezione distaccata di Cecina) stava giudicando Altero Matteoli per fatti commessi quando era deputato e ministro. La Camera dei deputati aveva deliberato che quei comportamenti erano «atti di carattere ministeriale» posti in essere per un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di governo, negando così l’autorizzazione a procedere ai sensi dell’art. 96 Cost. (reati ministeriali). Il Tribunale aveva sollevato conflitto di attribuzioni ritenendo usurpata la propria funzione giurisdizionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Tipo di giudizio: conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato (art. 134 Cost.; art. 37 della legge n. 87/1953). Atto impugnato: deliberazione della Camera dei deputati del 28 ottobre 2009 (Doc. XVI, n. 1) relativa ad Altero Matteoli. Ricorrente: Tribunale di Livorno – sezione distaccata di Cecina. Resistente: Camera dei deputati.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87/1953 (fase preliminare di ammissibilità) e ha disposto: a) comunicazione immediata alle parti; b) notifica del ricorso e dell’ordinanza alla Camera dei deputati; c) deposito degli atti in cancelleria. Il conflitto viene quindi ammesso alla successiva fase di merito.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato è ammissibile quando un organo giurisdizionale ritiene che la deliberazione di un organo parlamentare (nel caso: la qualificazione di atti come ministeriali ai sensi dell’art. 96 Cost.) abbia menomato le proprie attribuzioni costituzionali. La Corte verifica, in via preliminare, l’ammissibilità formale prima di pronunciarsi nel merito.

    Domande e risposte

    Cos’è il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

    Il conflitto di attribuzioni è il giudizio davanti alla Corte Costituzionale con cui un organo dello Stato contesta che un altro organo abbia invaso le sue competenze costituzionali o le abbia menomato. Tipici conflitti: tra giudici e Parlamento (per le prerogative parlamentari), tra Governo e altri poteri.

    Cosa sono i «reati ministeriali»?

    I reati ministeriali sono i reati commessi dal Presidente del Consiglio o dai ministri nell’esercizio delle funzioni di governo. Per procedere penalmente per questi reati è necessaria l’autorizzazione della Camera di appartenenza (art. 96 Cost. e legge costituzionale n. 1/1989).

    Cosa è successo nel merito del conflitto?

    Questa ordinanza riguarda solo la fase di ammissibilità. Il giudizio nel merito sulla deliberazione della Camera relativa a Matteoli si è concluso con la sentenza n. 148/2011, con cui la Corte ha annullato la deliberazione della Camera e dichiarato non esservi luogo a conflitto di attribuzioni.

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  • Corte cost. n. 193/2010 – Aree protette Piemonte caccia e beni culturali illegittimi

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di diverse norme della legge regionale piemontese n. 19/2009 sul testo unico delle aree naturali: in particolare, la parte che consentiva l’attività venatoria nelle zone naturali di salvaguardia, le disposizioni che attribuivano ai gestori dei parchi funzioni di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico (riservate allo Stato), e le norme sul ripristino ambientale. Dichiara non fondata la questione sull’allegato B relativo alle misure di mitigazione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Piemonte aveva approvato un testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità che, tra l’altro, consentiva l’attività venatoria nelle «zone naturali di salvaguardia» e attribuiva ai gestori dei parchi naturali compiti di tutela del patrimonio storico-culturale e di recupero dei valori paesaggistico-ambientali. Il Governo impugnava diverse disposizioni per violazione delle competenze statali esclusive in materia di ambiente, beni culturali e paesaggio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio impugnava gli artt. 5, comma 1, lett. c); 7, comma 2, lett. a) nn. 3 e 4, e lett. d) n. 1; 8, comma 4; 26, comma 1; 27, comma 3; e l’allegato B della l.r. Piemonte 29 giugno 2009, n. 19, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema) e in relazione a varie norme statali di riferimento.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lett. c) (caccia nelle zone di salvaguardia); 7, comma 2, lett. a) n. 4 (recupero paesaggistico-ambientale); 8, comma 4; 26, comma 1; 27, comma 3. Dichiara illegittime in parte qua le parole «tutelare e» nell’art. 7, comma 2, lett. a) n. 3 e la parola «tutelare» nell’art. 7, comma 2, lett. d) n. 1 (tutela del patrimonio storico-culturale da parte dei gestori dei parchi). Dichiara non fondata la questione sull’allegato B.

    Il principio

    La tutela dell’ambiente, dei beni culturali e del paesaggio è competenza esclusiva dello Stato. Le Regioni non possono attribuire ai soggetti gestori delle aree protette funzioni di tutela dei beni culturali o consentire l’attività venatoria nelle aree che la legge quadro nazionale riserva alla protezione faunistica.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono consentire la caccia nelle aree protette?

    No. La legge quadro sulle aree protette (l. n. 394/1991, art. 22, comma 6) vieta l’attività venatoria nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali, salvo prelievi faunistici selettivi per ricomporre squilibri ecologici. Una legge regionale che consente la caccia nelle zone di salvaguardia viola la competenza statale esclusiva sulla tutela dell’ambiente.

    Chi ha competenza sulla tutela dei beni culturali nelle aree protette?

    Lo Stato, attraverso il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004). Le Regioni possono valorizzare il patrimonio culturale, ma non «tutelare» beni culturali, funzione riservata all’amministrazione statale.

    Cosa sono le «zone naturali di salvaguardia» del Piemonte?

    Sono una delle quattro categorie di aree protette previste dalla legge piemontese n. 19/2009, caratterizzate da un regime di tutela più flessibile rispetto ai parchi naturali o alle riserve naturali. La Corte ha dichiarato illegittima la norma che in esse consentiva la caccia.

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  • Corte cost. n. 210/2010 – Giurisdizione tributaria e commissioni fiscali

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 (processo tributario), che attribuisce alle Commissioni tributarie la giurisdizione sulle controversie fiscali. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio a quo.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale ordinario di Treviso (sezione distaccata di Conegliano) stava giudicando sull’opposizione di una società (Baly s.a.s.) a un’ordinanza-ingiunzione di pagamento per una violazione amministrativa; nel corso del procedimento aveva sollevato la questione se attribuire la giurisdizione tributaria alle Commissioni tributarie violasse l’art. 102 Cost. (divieto di istituire giudici speciali).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario), come modificato dall’art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002). Parametro invocato: art. 102 della Costituzione (divieto di giudici speciali). Giudice rimettente: Tribunale ordinario di Treviso, sezione distaccata di Conegliano.

    La decisione della Corte

    La questione è dichiarata manifestamente inammissibile: il giudice rimettente non aveva adeguatamente spiegato la rilevanza della questione nel giudizio in corso (un’opposizione a ordinanza-ingiunzione non tributaria), ovvero in che modo la risposta al quesito di costituzionalità avrebbe influito sulla decisione del caso concreto.

    Il principio

    Qualsiasi questione di legittimità costituzionale deve essere «rilevante»: il giudice rimettente deve dimostrare che la risposta della Corte incide sulla decisione del giudizio principale. La mancata motivazione della rilevanza è causa di inammissibilità manifesta.

    Domande e risposte

    Le Commissioni tributarie sono giudici speciali?

    La questione è controversa. La Corte Costituzionale ha più volte affermato che le Commissioni tributarie non sono giudici speciali vietati dall’art. 102, comma 2, Cost. perché preesistenti alla Costituzione; la riforma del 2022 le ha trasformate in «Corti di giustizia tributaria».

    Cos’è la «rilevanza» di una questione di legittimità costituzionale?

    Una questione è rilevante quando la Corte, rispondo al quesito costituzionale, consente al giudice di decidere il caso in modo diverso da come lo deciderebbe con la norma vigente. Se il quesito non incide sulla decisione, manca la rilevanza e la questione è inammissibile.

    La giurisdizione tributaria è ancora in discussione?

    La questione dell’art. 102 Cost. rispetto alle commissioni tributarie è stata storicamente rigettata dalla Corte; la riforma del 2022 (l. n. 130/2022) ha definitivamente professionalizzato la magistratura tributaria, istituendo giudici tributari togati.

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  • Corte cost. n. 192/2010 – Risarcimento diretto RC auto manifesta inammissibilità

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    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione sollevata dal Giudice di pace di Prato sugli artt. 149 e 150 del Codice delle assicurazioni private e dell’art. 9 del d.P.R. n. 254/2006 sul risarcimento diretto RC auto. L’ordinanza di rimessione era carente di ogni riferimento al fatto concreto e il giudice non aveva valutato la possibilità di un’interpretazione adeguatrice della norma.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Prato, nell’ambito di un giudizio per risarcimento danni da incidente stradale promosso dall’assicurato contro la propria compagnia (sistema di risarcimento diretto introdotto dal Codice delle assicurazioni del 2005), sollevava questione di legittimità costituzionale del sistema stesso per violazione degli artt. 3, 24 e 76 Cost.: irragionevole disparità di trattamento tra danneggiati, limitazione delle spese di assistenza legale stragiudiziale e eccesso di delega legislativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investiva gli artt. 149 e 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e l’art. 9 del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost.

    La decisione della Corte

    La manifesta inammissibilità è fondata su due profili: l’ordinanza di rimessione era priva di qualsiasi descrizione del fatto, non indicando nemmeno se fossero coinvolti autoveicoli né quanti fossero; inoltre il giudice non aveva esplorato la possibilità di interpretazione adeguatrice, già indicata dalla Corte nella sentenza n. 180/2009, secondo cui il Codice delle assicurazioni non priva il danneggiato dell’azione ordinaria di responsabilità civile contro il responsabile del danno.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale deve descrivere il fatto da cui origina il giudizio e motivare la rilevanza della questione: un’ordinanza priva di tali elementi è manifestamente inammissibile. Il giudice, inoltre, deve sempre verificare se l’interpretazione adeguatrice sia percorribile prima di sollevare la questione.

    Domande e risposte

    Il sistema di risarcimento diretto RC auto è costituzionalmente legittimo?

    Sì. La Corte ha più volte confermato (sent. n. 180/2009 e successive) che il sistema è legittimo: il Codice delle assicurazioni rafforza la posizione del danneggiato consentendogli di agire contro la propria compagnia, senza peraltro escludere l’azione tradizionale di responsabilità civile contro il responsabile del danno.

    Le spese legali stragiudiziali sono rimborsate nel risarcimento diretto?

    Il d.P.R. n. 254/2006 limitava le spese accessorie alle consulenze medico-legali, escludendo l’assistenza legale stragiudiziale. La questione della legittimità di questa limitazione è stata dichiarata inammissibile perché sollevata senza la necessaria descrizione del fatto.

    Cos’è il risarcimento diretto RC auto?

    È il meccanismo introdotto dagli artt. 149-150 del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005) che consente al danneggiato da sinistro stradale di richiedere il risarcimento direttamente alla propria compagnia assicuratrice, anziché a quella del responsabile, con successiva compensazione tra le compagnie.

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  • Corte cost. n. 191/2010 – Conflitto attribuzioni sen. Iannuzzi insindacabilità ammissibile

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    La Corte dichiara ammissibile, nella fase preliminare, il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Monza-Desio contro la delibera del Senato della Repubblica che aveva dichiarato insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. le dichiarazioni del senatore Raffaele Iannuzzi contro il dott. Antonio Ingroia, pubblicate sul quotidiano «Il Giornale» nel 2006. Il giudice penale sosteneva la carenza di nesso funzionale tra le dichiarazioni e l’attività parlamentare.

    Di cosa si tratta

    Il senatore Raffaele Iannuzzi era imputato davanti al Tribunale di Monza-Desio per diffamazione aggravata a mezzo stampa nei confronti del PM Antonio Ingroia, per un articolo pubblicato su «Il Giornale» l’8 ottobre 2006. Il Senato aveva deliberato che le dichiarazioni costituivano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, insindacabili ex art. 68, primo comma, Cost. Il Tribunale contestava l’esistenza del nesso funzionale tra quelle dichiarazioni e l’attività parlamentare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. tra il Tribunale di Monza-Desio e il Senato della Repubblica, in merito alla delibera del 19 febbraio 2009 (Doc. IV-ter, n. 7) che dichiarava insindacabili le dichiarazioni del senatore Iannuzzi.

    La decisione della Corte

    In questa fase del giudizio (ammissibilità, ai sensi dell’art. 37, terzo e quarto comma, l. n. 87/1953), la Corte si limita a verificare l’esistenza della materia del conflitto. Ritiene sussistenti entrambi i requisiti: soggettivo (il Tribunale è un potere dello Stato legittimato a sollevare conflitto; il Senato è l’organo competente a esprimersi sull’art. 68) e oggettivo (il Tribunale lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni). Dichiara ammissibile il conflitto e dispone la notifica al Senato per la prosecuzione in fase di merito.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzioni tra un giudice e il Parlamento è ammissibile quando il giudice ritiene che la delibera parlamentare di insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. abbia invaso la propria sfera di competenza. La verifica in questa fase è limitata all’esistenza della materia del conflitto, senza entrare nel merito.

    Domande e risposte

    Un giornalista-parlamentare può invocare l’insindacabilità per articoli scritti in qualità di giornalista?

    Solo se sussiste un nesso funzionale tra l’articolo e l’attività parlamentare. Il Senato aveva affermato che l’insindacabilità si estendeva all’attività giornalistica del senatore Iannuzzi per l’inscindibilità tra le due funzioni; il Tribunale contestava questa conclusione.

    Cosa è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost.?

    È la garanzia per cui i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Si applica non solo alle dichiarazioni rese in aula, ma anche a quelle «connesse» all’attività parlamentare (extra moenia), purché esista un nesso funzionale.

    Qual è la differenza tra l’art. 68, primo e terzo comma?

    Il primo comma tutela le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni (insindacabilità). Il terzo comma richiede l’autorizzazione della Camera di appartenenza per intercettazioni, perquisizioni, arresti e altre misure limitative della libertà personale nei confronti di un parlamentare.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 190/2010 – Regime 41-bis permanenza all’aperto e reclamo inammissibile

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    La Corte dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis, commi 2-quater lett. f), 2-quinquies e 2-sexies, ord. penit. (nella versione riformata dalla l. n. 94/2009), sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Roma in merito al limite di due ore di permanenza all’aperto e alla soppressione del reclamo per difetto di congruitatà del provvedimento ministeriale di 41-bis.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva sollevato due questioni: la prima sull’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), che dopo la riforma del 2009 limitava a due ore (invece di quattro) la permanenza all’aperto dei detenuti in regime speciale; la seconda sull’espunzione, dalla norma sul reclamo (comma 2-sexies), della possibilità di impugnare il decreto ministeriale per «difetto di congruitatà del contenuto» rispetto alle esigenze di sicurezza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di sorveglianza di Roma sollevava questione degli artt. 41-bis, commi 2-quater lett. f), 2-quinquies e 2-sexies, l. n. 354/1975, in riferimento agli artt. 3, 13 secondo comma, 24 primo comma, 27 terzo comma e 113 primo e secondo comma Cost.

    La decisione della Corte

    Le questioni sono inammissibili. Per la riduzione delle ore all’aperto, la Corte osserva che il rimettente chiedeva sostanzialmente una pronuncia additiva per ripristinare il limite di quattro ore, ma la determinazione di un limite massimo è una scelta discrezionale del legislatore che la Corte non può sostituire. Per la soppressione del reclamo per congruitatà, il rimettente non aveva esplorato se l’interpretazione della norma vigente consentisse comunque un controllo sui diritti fondamentali (come la salute).

    Il principio

    La Corte non può sostituire le proprie scelte a quelle del legislatore nella determinazione di limiti minimi e massimi delle restrizioni per i detenuti in regime speciale. La tutela di diritti fondamentali — come la salute — rimane comunque esperibile attraverso il reclamo al tribunale di sorveglianza per violazione di un diritto soggettivo, indipendentemente dal controllo sulla congruitatà del provvedimento ministeriale.

    Domande e risposte

    I detenuti in regime 41-bis possono fare reclamo contro le restrizioni imposte?

    Sì. Anche dopo la riforma del 2009, i detenuti possono presentare reclamo al tribunale di sorveglianza per violazione di un diritto soggettivo (come il diritto alla salute). Il controllo sulla «congruitatà» del provvedimento rispetto alle finalità di sicurezza è invece competenza parlamentare e ministeriale.

    Quante ore all’aperto hanno diritto i detenuti in regime 41-bis?

    Dopo la riforma del 2009, il massimo è fissato a due ore giornaliere (di cui una nelle sale di biblioteca o palestra), rispetto alle quattro ore previste in precedenza. Il limite minimo assoluto rimane invariato a un’ora.

    Cosa è il regime detentivo 41-bis?

    È un regime di detenzione speciale, disciplinato dall’art. 41-bis ord. penit., applicabile a condannati o imputati per gravi delitti di mafia o terrorismo quando sussistano elementi che attestano la pericolosità sociale del detenuto e la possibilità di comunicare con le organizzazioni criminali dall’interno del carcere.

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  • Corte cost. n. 209/2010 – Legge urbanistica Bolzano sanatoria edilizia

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 6 e 7 dell’art. 107-bis della legge urbanistica della Provincia autonoma di Bolzano (l.p. n. 13/1997), che prevedevano procedure speciali di sanatoria degli abusi edilizi affidate a organi straordinari provinciali con esclusione della tutela giurisdizionale ordinaria. La norma violava il diritto di accesso al giudice e la riserva statale in materia di giurisdizione.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Bolzano aveva introdotto nella propria legge urbanistica (l.p. n. 13/1997) i commi 6 e 7 dell’art. 107-bis, che disciplinavano una procedura speciale per la sanatoria di abusi edilizi rimasti irrisolti. Questa procedura prevedeva l’intervento di commissioni straordinarie e limitava l’accesso al giudice amministrativo ordinario. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: commi 6 e 7 dell’art. 107-bis della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13 (Legge urbanistica provinciale). Parametri invocati: artt. 3, 24, 102, 113 e 117, terzo comma, della Costituzione, nonché artt. 4 e 8 del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige). Giudice rimettente: TRGA di Bolzano.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento del Comune di Naz Sciaves (tardivo rispetto ai termini di legge) e l’illegittimità costituzionale dei commi 6 e 7 dell’art. 107-bis: le norme violavano il diritto di accesso al giudice (art. 24 Cost.) e la competenza statale esclusiva in materia di giurisdizione e norme processuali (art. 117, comma 2, lett. l), Cost.).

    Il principio

    Nemmeno le Province autonome, pur godendo di un’ampia autonomia legislativa garantita dallo statuto speciale, possono introdurre meccanismi che limitino l’accesso alla tutela giurisdizionale ordinaria in materia di abusi edilizi: la disciplina processuale è riservata esclusivamente alla legislazione statale.

    Domande e risposte

    Cos’è una sanatoria edilizia?

    La sanatoria edilizia è il procedimento attraverso cui viene regolarizzata un’opera costruita senza titolo abilitativo (o in difformità da esso), a condizione che soddisfi determinati requisiti di conformità urbanistica ed edilizia.

    Perché la Provincia di Bolzano ha competenza in materia urbanistica?

    Il Trentino-Alto Adige/Südtirol è regione a statuto speciale: le Province autonome di Trento e Bolzano esercitano competenze legislative primarie in molte materie, tra cui l’urbanistica, ma sempre nel rispetto della Costituzione e dei principi fondamentali dell’ordinamento.

    Cosa succede agli abusi edilizi regolarizzati con la procedura dichiarata incostituzionale?

    Le sanatorie già concluse con provvedimento definitivo non vengono travolte dalla pronuncia di illegittimità; per le procedure ancora in corso o non definite, i soggetti interessati hanno diritto di accedere alla tutela giurisdizionale ordinaria.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 208/2010 – Ricorso Puglia visite fiscali decreto anticrisi

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Puglia contro l’art. 17, comma 23, lett. e), del d.l. n. 78/2009 (visite fiscali dipendenti pubblici a carico delle ASL). Contestualmente, la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale della stessa norma con la sentenza n. 207/2010, su ricorso della Regione Toscana.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia aveva impugnato la medesima norma già contestata dalla Regione Toscana: l’art. 17, comma 23, lett. e), del d.l. n. 78/2009, che attribuiva alle ASL l’onere finanziario delle visite fiscali sui dipendenti pubblici. Tra i due ricorsi vi era identità di oggetto, ma diversità di ricorrente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 17, comma 23, lett. e), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Parametri invocati: artt. 117 e 119 della Costituzione. Ricorrente: Regione Puglia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della Regione Puglia: poiché la stessa norma era stata già dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 207/2010 (pronunciata nella medesima udienza, su ricorso della Regione Toscana), non vi era più interesse a decidere nel merito la domanda della Regione Puglia.

    Il principio

    Quando la Corte Costituzionale ha già dichiarato l’illegittimità di una norma con un’altra sentenza pronunciata nella stessa udienza, il ricorso proposto da una diversa Regione contro la medesima norma diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

    Domande e risposte

    Perché più Regioni hanno impugnato la stessa norma?

    Le Regioni agiscono autonomamente in giudizio; è frequente che più Regioni presentino ricorsi separati contro la stessa legge statale. La Corte li esamina congiuntamente o separatamente a seconda dei casi.

    Cosa succede alle altre Regioni che avevano impugnato la norma?

    L’effetto della sentenza della Corte è erga omnes (vale per tutti): la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma produce effetti nei confronti di chiunque, non solo della Regione ricorrente. Le altre Regioni dunque beneficiano comunque della pronuncia n. 207/2010.

    In cosa differisce dalla sentenza n. 207/2010?

    La sentenza n. 207/2010 ha accertato l’illegittimità nel merito; la sentenza n. 208/2010 si è limitata a dichiarare inammissibile il ricorso duplicato della Regione Puglia, in quanto il problema era già stato risolto dalla prima pronuncia.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 207/2010 – Visite fiscali dipendenti pubblici ASL competenza

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 23, lett. e), del d.l. n. 78/2009, nella parte in cui attribuisce alle ASL — a carico delle loro risorse — gli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici assenti per malattia. La norma violava il riparto di competenze finanziarie tra Stato e Regioni (artt. 117 e 119 Cost.).

    Di cosa si tratta

    Il decreto anticrisi (d.l. n. 78/2009) aveva stabilito che le visite fiscali sui dipendenti pubblici assenti per malattia fossero effettuate dalle ASL (aziende sanitarie locali) come compito istituzionale del Servizio sanitario nazionale, con gli oneri a carico delle risorse del SSN. La Regione Toscana aveva impugnato questa norma sostenendo che trasferisse al SSN regionale un costo che dovrebbe essere sopportato dalle amministrazioni statali datrice di lavoro.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 17, comma 23, lett. e), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), conv. con modif. dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte aggiuntiva all’art. 71 del d.l. n. 112/2008. Parametri invocati: artt. 117 e 119 della Costituzione. Ricorrente: Regione Toscana.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma impugnata: attribuire alle ASL — e quindi al SSN regionale — l’onere finanziario delle visite fiscali sui dipendenti di amministrazioni statali costituisce un trasferimento di spesa dallo Stato alle Regioni in violazione dell’autonomia finanziaria regionale garantita dall’art. 119 Cost. Restano riservate a separate pronunce le ulteriori questioni relative al medesimo decreto.

    Il principio

    Lo Stato non può scaricare sulle Regioni (e sul loro SSN) i costi di funzioni proprie della pubblica amministrazione statale — come la verifica delle assenze per malattia dei propri dipendenti — senza prevedere un’adeguata copertura finanziaria: ciò viola il principio di autonomia finanziaria regionale sancito dall’art. 119 Cost.

    Domande e risposte

    Cosa sono le «visite fiscali»?

    Le visite fiscali sono gli accertamenti medico-legali disposti dal datore di lavoro per verificare l’effettività dello stato di malattia di un dipendente assente dal servizio. Per i dipendenti pubblici, questa funzione era tradizionalmente affidata alle ASL.

    Perché la norma era incostituzionale?

    Perché spostava l’onere di una funzione amministrativa statale (controllo dei dipendenti pubblici statali) dal bilancio dello Stato al bilancio del SSN, finanziato dalle Regioni, senza compensazione: una forma di «finanza creativa» a danno delle autonomie regionali.

    Come si è regolata la questione dopo questa sentenza?

    Le visite fiscali per i dipendenti pubblici sono state oggetto di successive normative: dal 2017 (d.lgs. n. 75/2017) il controllo è stato centralizzato e affidato all’INPS, con oneri a carico delle amministrazioni datrice di lavoro.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 189/2010 – Preclusione benefici penitenziari evasione inammissibile

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    La Corte dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 58-quater, comma 1, ord. penit. (divieto triennale di benefici penitenziari per chi si è reso responsabile di evasione), sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Palermo. L’inammissibilità è motivata dal fatto che il giudice rimettente non aveva verificato la possibilità di un’interpretazione adeguatrice della norma, che avrebbe consentito una valutazione caso per caso delle condotte concrete del condannato.

    Di cosa si tratta

    Una condannata, madre di figli minori, aveva commesso il reato di evasione dagli arresti domiciliari durante l’esecuzione di una misura cautelare e si era vista precluso l’accesso a qualsiasi misura alternativa alla detenzione per tre anni. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo lamentava che l’art. 58-quater, comma 1, ord. penit. (introdotto dalla l. n. 251/2005) applicasse la preclusione in modo indifferenziato a chi evade dal carcere e a chi abbandona gli arresti domiciliari, e che il blocco automatico si traducesse — se la pena è breve — in un’interdizione totale e definitiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di sorveglianza di Palermo sollevava questione dell’art. 58-quater, comma 1, l. n. 354/1975 (ordinamento penitenziario), in riferimento agli artt. 2, 3, 27 terzo comma, 29, 30 e 31 Cost., per violazione del principio di uguaglianza, della finalità rieducativa della pena e della tutela della famiglia e dei figli minori.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara le questioni inammissibili perché il giudice rimettente non aveva esplorato la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma. Una lettura che consenta la valutazione concreta e motivata della personalità e delle condotte del condannato potrebbe evitare trattamenti uguali per situazioni diverse, vanificare la funzione rieducativa e ledere gli interessi della famiglia.

    Il principio

    Prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, il giudice ha l’obbligo di verificare se sia possibile un’interpretazione adeguatrice che renda la norma conforme alla Costituzione. Se tale interpretazione è praticabile, la questione è inammissibile.

    Domande e risposte

    Chi evade dagli arresti domiciliari perde automaticamente il diritto ai benefici penitenziari?

    L’art. 58-quater ord. penit. prevede un divieto triennale automatico. La Corte ha però aperto alla possibilità di un’interpretazione che consenta valutazioni caso per caso: il giudice di sorveglianza deve motivare in modo approfondito se la preclusione si applica in modo indifferenziato a condotte di diversa gravità.

    La finalità rieducativa della pena si applica anche a chi ha commesso evasione?

    Sì. L’art. 27, terzo comma, Cost. prevede che le pene tendano alla rieducazione del condannato. Un blocco automatico e indifferenziato dei benefici penitenziari può contrastare con questa finalità, specialmente quando le condotte di allontanamento sono di minima offensività.

    La presenza di figli minori influenza la concessione dei benefici penitenziari?

    Sì, in parte. L’ordinamento penitenziario prevede misure specifiche per le condannate madri (es. detenzione domiciliare speciale), ma alcune di esse richiedono requisiti aggiuntivi come l’età dei figli inferiore a tre anni o l’avvenuto espiamento di una quota della pena.

    Norme collegate