Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 5 Bis Rev. Leg. – Formazione dei soggetti incaricati dei controlli della qualita’
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, definisce con proprio decreto i criteri di accreditamento dei corsi di formazione per i soggetti incaricati dei controlli della qualità, nonchè i programmi e il contenuto minimo di tali corsi.
2. Le autorità vigilanti provvedono autonomamente alla formazione del personale interno incaricato di effettuare i controlli di qualità anche attraverso la definizione di programmi di aggiornamento professionale condivisi.
Vedi anche
→Rev. legale art. 5 - Articolo 5 Revisione Legale→Rev. legale art. 6 - Articolo 6 Revisione Legale→CCII art. 1 - Articolo 1 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza→L. fall. art. 5 - Articolo 5 Legge Fallimentare→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Caso pratico: Formazione controlli qualità revisori: casi pratic→Art. 4 Rev. Leg. – Esame idoneità revisori→Art. 7 Rev. Leg. – Contenuto informativo del Registro→Art. 3 Rev. Leg. – Tirocinio – Testo aggiornato→Art. 8 Rev. Leg. – Sezione A e B del Registro→Art. 2 Rev. Leg. – Abilitazione all’esercizio della revisione→Art. 9 Rev. Leg. – Deontologia e scetticismo professionale
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Art. 5-bis del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 disciplina formazione dei soggetti incaricati dei controlli di qualita. La norma si inserisce nel quadro di recepimento delle direttive 2006/43/CE e 2014/56/UE e nel coordinamento con il Regolamento UE 537/2014 sui revisori degli enti di interesse pubblico. L'inquadramento sistematico richiede di tenere conto dei principi di revisione ISA Italia, dei regolamenti attuativi del Ministero dell'economia e dei provvedimenti Consob per il segmento EIP, con uno sguardo alla giurisprudenza che, sia pure non sempre abbondante, ha contribuito a definire la responsabilita del revisore in rapporto a quella degli amministratori e degli organi di controllo. Il commento che segue ricostruisce ratio, contenuto, profili applicativi e conseguenze sanzionatorie, con attenzione alle questioni piu rilevanti per professionisti e imprese.
Inquadramento sistematico
Art. 5-bis si colloca nell'impianto del D.Lgs. 39/2010 che disciplina l'attivita di revisione legale e l'attestazione di sostenibilita. La norma e da leggere in coordinamento con il Reg. UE 537/2014 e con i principi ISA Italia.
Contenuto della disposizione
La disposizione riguarda formazione dei soggetti incaricati dei controlli di qualita. La formulazione legislativa e integrata da regolamenti attuativi del MEF e, per gli EIP, da provvedimenti Consob, che definiscono dettagli operativi e modalita di adempimento.
Operativo / Casi tipici
Per gli operatori (revisori, societa di revisione, organi di controllo dei revisionati) la corretta applicazione richiede aggiornamento periodico, verifica della documentazione e tracciamento delle scelte professionali nelle carte di lavoro.
Sanzioni e responsabilita
L'inosservanza puo determinare contestazioni disciplinari MEF o Consob, fino a sospensione e cancellazione dal Registro, oltre a responsabilita civile verso societa e terzi danneggiati.
Coordinamento UE e prassi nazionale
La lettura dell art. 5-bis non puo prescindere dal quadro europeo: le direttive 2006/43/CE e 2014/56/UE hanno armonizzato gli standard minimi della revisione legale, mentre il Regolamento UE 537/2014 ha introdotto regole rafforzate per gli enti di interesse pubblico, tra cui rotazione obbligatoria, cap fees e blacklist dei servizi non-audit. A livello nazionale, i regolamenti del MEF, i provvedimenti Consob, le circolari Assirevi e i documenti CNDCEC forniscono la cornice operativa. La giurisprudenza ha progressivamente delineato i confini della responsabilita del revisore, in particolare con riferimento al nesso causale tra condotta professionale e danno e alla distinzione rispetto alla responsabilita degli organi di amministrazione e di controllo della societa revisionata. Sul versante della sostenibilita, il recepimento della CSRD (D.Lgs. 125/2024) ha esteso il perimetro dell'attestazione legale alla rendicontazione ESG, con un periodo di assestamento applicativo che richiede particolare attenzione alle linee guida CEAOB, IAASB e Consob nelle fasi di prima implementazione.
Casi pratici
Caso 1: Tizio ispettore MEF accetta incarico revisione
Tizio, ispettore MEF qualificato per i controlli di qualita' ex art. 5-bis, viene contattato da una societa' quotata per assumere l'incarico di revisione legale. L'art. 5-bis impone l'indipendenza degli ispettori dai revisori controllati: accettare l'incarico comprometterebbe la funzione di vigilanza pubblica. Tizio deve rifiutare e segnalare il conflitto al MEF, pena la rimozione dal registro ispettori.
Caso 2: Caio EIP saltato dal controllo triennale
Caio e' socio di una societa' di revisione che assiste un Ente di Interesse Pubblico (EIP). Sono trascorsi quattro anni dall'ultimo controllo di qualita' MEF. L'art. 5-bis fissa la cadenza triennale obbligatoria per i revisori EIP: il ritardo non sana l'omissione e non esonera dai rilievi. Caio può sollecitare l'avvio del controllo, ma resta soggetto a verifica retroattiva sui fascicoli del triennio scoperto.
Caso 3: Sempronio revisore non-EIP contesta cadenza
Sempronio, revisore legale di PMI non quotate, riceve notifica di controllo di qualita' a soli quattro anni dal precedente. Contesta l'anticipazione invocando la cadenza sessennale prevista dall'art. 5-bis per i revisori non-EIP. Il MEF può tuttavia disporre controlli anticipati in presenza di segnalazioni o indicatori di rischio: la cadenza sessennale e' ordinaria, non un diritto soggettivo del revisore. Sempronio deve collaborare.
Caso 4: Commento applicativo
L'art. 5-bis traduce l'obbligo eurounitario (Dir. 2006/43/CE e 2014/56/UE) di una vigilanza pubblica indipendente sui revisori. Tre cardini: ispettori MEF formati e qualificati, indipendenza strutturale dai controllati, cadenza differenziata (triennale EIP, sessennale altri). Il sistema separa l'autovalutazione di categoria dalla verifica pubblica, garantendo terzieta'. La cadenza ordinaria non preclude controlli straordinari motivati da segnalazioni o analisi di rischio MEF.
Domande frequenti
Cosa disciplina l'art. 5-bis del D.Lgs. 39/2010?
Art. 5-bis regola formazione dei soggetti incaricati dei controlli di qualita nell'ambito della revisione legale dei conti.
Quali sono i riferimenti UE?
Direttive 2006/43/CE e 2014/56/UE e Regolamento UE 537/2014 per gli enti di interesse pubblico (EIP).
Quali autorita vigilano?
Il MEF per i revisori non-EIP e la Consob per quelli che assumono incarichi su EIP, in coordinamento con Banca d'Italia e IVASS per i profili settoriali.