Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2 Rev. Leg. – Abilitazione all’esercizio della revisione legale

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

1. L’esercizio della revisione legale e lo svolgimento degli incarichi finalizzati alla attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità sono riservati ai soggetti iscritti nel Registro. Ai fini dell’abilitazione del revisore legale dei conti all’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità devono essere soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d-bis) e 4, comma 3-ter, nonchè, se revisore di uno Stato membro o di un Paese terzo, del comma 3.

2. Possono chiedere l’iscrizione al Registro le persone fisiche che: a) sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob; b) sono in possesso di una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob; c) hanno svolto il tirocinio, ai sensi dell’articolo 3; d) hanno superato l’esame di idoneità professionale di cui all’articolo 4.

3. Possono chiedere l’iscrizione nel Registro: a) le persone fisiche abilitate all’esercizio della revisione legale in uno degli altri Stati membri dell’Unione europea, che superano una prova attitudinale, effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza della normativa italiana rilevante in materia di revisione legale dei conti ed eventualmente, se abilitate in tal senso nello Stato di provenienza, in materia di attestazione della conformità della revisione legale dei conti o di entrambe, secondo le modalità stabilite con regolamento dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob; b) a condizione che sia garantita la reciprocità di trattamento per i revisori legali italiani, i revisori di un Paese terzo che possiedono requisiti equivalenti a quelli del comma 2, che, se del caso, hanno preso parte in tale Paese a programmi di aggiornamento professionale e che superano una prova attitudinale, effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza della normativa nazionale rilevante in materia di revisione legale dei conti ed eventualmente, se abilitate in tal senso nello Stato di provenienza, in materia di attestazione della conformità della revisione legale dei conti o di entrambe , secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob.

4. Possono chiedere l’iscrizione nel Registro, le società che soddisfano le seguenti condizioni: a) i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob; b) la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, o del consiglio di gestione è costituita da persone fisiche abilitate all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea; c) nelle società regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea; d) nelle società regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, azioni nominative e non trasferibili mediante girata; e) nelle società regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria spettante a soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea; f) i responsabili della revisione legale sono persone fisiche iscritte al Registro; f-bis) le imprese di revisione legale abilitate in uno Stato membro che abbiano fatto richiesta di iscrizione al Registro e, eventualmente, all’attività di abilitazione alla attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità, anche in momenti diversi, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob. Tali imprese potranno esercitare la revisione legale e l’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità a condizione che i responsabili dei rispettivi incarichi soddisfino i requisiti previsti dai commi 2 e 3, lettera a).

5. Per le società semplici si osservano le modalità di pubblicità previste dall’articolo 2296 del codice civile.

6. L’iscrizione nel Registro dà diritto all’uso del titolo di revisore legale.

7. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, definisce con regolamento i criteri per la valutazione dell’equivalenza dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), e individua con decreto i Paesi terzi che garantiscono tale equivalenza.

In sintesi

  • L'esercizio della revisione legale e riservato ai soggetti iscritti nel Registro tenuto dal MEF.
  • L'abilitazione presuppone tirocinio, esame di Stato e requisiti di onorabilita.
  • L'attestazione della conformita della rendicontazione di sostenibilita richiede ulteriori requisiti di formazione specifica.
Indice dei contenuti

Art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 disciplina iscrizione al Registro e requisiti di accesso. La norma si inserisce nel quadro di recepimento delle direttive 2006/43/CE e 2014/56/UE e nel coordinamento con il Regolamento UE 537/2014 sui revisori degli enti di interesse pubblico. L'inquadramento sistematico richiede di tenere conto dei principi di revisione ISA Italia, dei regolamenti attuativi del Ministero dell'economia e dei provvedimenti Consob per il segmento EIP, con uno sguardo alla giurisprudenza che, sia pure non sempre abbondante, ha contribuito a definire la responsabilita del revisore in rapporto a quella degli amministratori e degli organi di controllo. Il commento che segue ricostruisce ratio, contenuto, profili applicativi e conseguenze sanzionatorie, con attenzione alle questioni piu rilevanti per professionisti e imprese.

Riserva di legge e requisiti

L'esercizio della revisione legale e attivita riservata: solo i soggetti iscritti nel Registro MEF possono firmare la relazione di revisione e attestare la conformita della rendicontazione di sostenibilita. I requisiti includono onorabilita, tirocinio, esame di Stato, formazione continua e copertura assicurativa adeguata.

Estensione alla rendicontazione di sostenibilita

Con il recepimento della CSRD (D.Lgs. 125/2024 e modifiche al D.Lgs. 39/2010), l'abilitazione si estende all'attestazione della conformita della rendicontazione di sostenibilita. Sono richiesti moduli formativi specifici su standard ESRS, doppia materialita e processi di assurance.

Operativo / Casi tipici

In pratica, il commercialista che intende firmare relazioni di revisione deve verificare la sezione di iscrizione (A o B), la regolarita dei versamenti annuali al MEF, la frequenza delle ore di formazione e l'aggiornamento della polizza professionale. L'esercizio in forma associata richiede ulteriore iscrizione della societa di revisione.

Sanzioni e responsabilita

L'esercizio abusivo della revisione integra ipotesi sanzionatorie amministrative e, in casi gravi, segnalazioni penali. La perdita dei requisiti comporta sospensione o cancellazione dal Registro, con effetti immediati sugli incarichi in essere e obblighi di sostituzione.

Coordinamento UE e prassi nazionale

La lettura dell art. 2 non puo prescindere dal quadro europeo: le direttive 2006/43/CE e 2014/56/UE hanno armonizzato gli standard minimi della revisione legale, mentre il Regolamento UE 537/2014 ha introdotto regole rafforzate per gli enti di interesse pubblico, tra cui rotazione obbligatoria, cap fees e blacklist dei servizi non-audit. A livello nazionale, i regolamenti del MEF, i provvedimenti Consob, le circolari Assirevi e i documenti CNDCEC forniscono la cornice operativa. La giurisprudenza ha progressivamente delineato i confini della responsabilita del revisore, in particolare con riferimento al nesso causale tra condotta professionale e danno e alla distinzione rispetto alla responsabilita degli organi di amministrazione e di controllo della societa revisionata. Sul versante della sostenibilita, il recepimento della CSRD (D.Lgs. 125/2024) ha esteso il perimetro dell'attestazione legale alla rendicontazione ESG, con un periodo di assestamento applicativo che richiede particolare attenzione alle linee guida CEAOB, IAASB e Consob nelle fasi di prima implementazione.

Domande frequenti

Chi puo esercitare la revisione legale ai sensi dell art. 2?

Solo i soggetti iscritti nel Registro tenuto dal MEF, con onorabilita, abilitazione, copertura assicurativa e formazione continua aggiornata.

Serve un'abilitazione specifica per la rendicontazione di sostenibilita?

Si: oltre all'iscrizione nel Registro occorre seguire moduli formativi specifici su standard ESRS e doppia materialita previsti dal MEF.

Cosa accade in caso di esercizio senza iscrizione?

Si configurano sanzioni amministrative; nelle ipotesi piu gravi, segnalazioni penali e nullita degli atti di revisione compiuti.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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