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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L’esame di idoneità professionale è indetto dal MEF d’intesa con il Ministero della Giustizia, almeno una volta l’anno.
  • L’esame verifica le conoscenze teoriche e la capacità applicativa in oltre 20 materie: contabilità, bilanci, ISA Italia, diritto societario, fiscale, lavoro.
  • È prevista la possibilità di esonero parziale per materie già sostenute all’università tramite convenzioni quadro MEF/Università.
  • Per l’abilitazione alla attestazione della rendicontazione di sostenibilità sono richiesti moduli formativi specifici introdotti dal D.Lgs. CSRD.
  • Le modalità di svolgimento sono fissate con regolamento del Ministero della Giustizia, di concerto con MEF e sentita la Consob.
  • L’esame è lo snodo che precede l’iscrizione nel Registro dei revisori legali tenuto dal MEF.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 4 Rev. Leg. – Esame di idoneita’ professionale

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 — testo aggiornato

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero della giustizia, indice, almeno una volta l’anno, l’esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale e per l’abilitazione allo svolgimento di incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità.

2. L’esame di idoneità professionale ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie all’esercizio dell’attività di revisione legale e della capacità di applicare concretamente tali conoscenze e verte in particolare sulle seguenti materie: a) contabilità generale; b) contabilità analitica e di gestione; c) disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato; d) principi contabili nazionali e internazionali; e) analisi finanziaria; f) gestione del rischio e controllo interno; g) principi di revisione nazionale e internazionali; h) disciplina della revisione legale; i) deontologia professionale ed indipendenza; l) tecnica professionale della revisione; m) diritto civile e commerciale; n) diritto societario; o) diritto fallimentare; p) diritto tributario; q) diritto del lavoro e della previdenza sociale; r) informatica e sistemi operativi; s) economia politica, aziendale e finanziaria; t) principi fondamentali di gestione finanziaria; u) matematica e statistica.

3. Per le materie indicate al comma 2, lettere da m) a u), l’accertamento delle conoscenze teori- che e della capacità di applicarle concretamente è limitato a quanto necessario per lo svolgimento della revisione dei conti. 3 bis. Nell’ambito della convenzione quadro di cui all’articolo 3, comma 1-bis, vengono definite le modalità di esonero dal controllo delle conoscenze teoriche per le materie, di cui al comma 2, che hanno già formato oggetto di esame universitario. 3 ter. Ai fini dell’abilitazione del revisore legale dei conti anche all’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, l’esame di cui al comma 2 ha per oggetto le seguenti, ulteriori, materie: a) obblighi legali e principi concernenti la redazione della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità; b) analisi della sostenibilità; c) procedure di dovuta diligenza in relazione alle questioni di sostenibilità; d) obblighi legali e principi di attestazione della conformità per la rendicontazione di sostenibilità di cui all’articolo 11.

4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalità di attuazione del presente articolo, definendo, tra l’altro: a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di ammissione all’esame di idoneità professionale alla revisione legale dei conti e all’abilitazione allo svolgimento di incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità; b) le modalità di nomina della commissione esaminatrice e gli adempimenti cui essa è tenuta; c) il contenuto e le modalità di svolgimento dell’esame di idoneità professionale alla revisione legale dei conti e all’abilitazione allo svolgimento di incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità; d) i casi di equipollenza con esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio di professioni regolamentate e le eventuali integrazioni richieste. 4 bis. Ai fini dell’iscrizione al Registro sono esonerati dall’esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, fermo l’obbligo di completare il tirocinio legalmente previsto per l’accesso all’esercizio dell’attività di revisore legale, nel rispetto dei requisiti previsti, in conformità alla direttiva 2006/43/CE, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza la previsione, per i candidati, di maggiori oneri e di nuove sessioni di esame.

5. Con il regolamento di cui al comma 4, il Ministro della giustizia può integrare e specificare le materie di cui al comma 2.

L’art. 4 del D.Lgs. 39/2010 disciplina l’esame di idoneità professionale per l’accesso al Registro dei revisori legali. È una norma di sistema: insieme all’art. 3 (tirocinio) e all’art. 5 (formazione continua) costruisce il life-cycle del revisore, dal primo accesso alla manutenzione delle competenze. La struttura ricalca le indicazioni della direttiva 2006/43/CE e i requisiti del Quadro europeo delle qualificazioni in materia di audit.

Indizione, periodicità e contenuti dell’esame

L’esame è indetto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con il Ministero della Giustizia, almeno una volta l’anno. La cadenza annuale assicura ricambio professionale e adeguamento ai contenuti delle novità normative (CSRD, ISA Italia aggiornati, principi contabili nazionali e internazionali). Le materie d’esame sono elencate al comma 2 e coprono un vero «curriculum verticale» del revisore: contabilità generale, analitica e di gestione, principi contabili nazionali e internazionali, bilancio d’esercizio e consolidato, principi di revisione ISA Italia, controllo interno, analisi finanziaria, diritto societario, fiscale, fallimentare e del lavoro.

Esoneri ed esami universitari

Il comma 3-bis introduce una clausola di razionalizzazione tra ordinamento accademico e professionale: nell’ambito di una convenzione quadro con le università (art. 3, comma 1-bis), il MEF può disporre l’esonero dal controllo delle conoscenze teoriche per le materie già oggetto di esame universitario. La ratio è evitare duplicazioni inutili per i laureati in discipline economico-aziendali; in concreto, i corsi convenzionati rilasciano elenchi delle materie esonerabili.

Modulo «rendicontazione di sostenibilità»

Con il recepimento della CSRD, l’esame è stato esteso (comma 3-ter) all’accertamento delle conoscenze in materia di standard di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) e di principi di attestazione. I revisori già abilitati possono accedere a moduli integrativi disciplinati con regolamento, in coerenza con il regime transitorio della Direttiva UE 2022/2464.

Regolamento attuativo

Le modalità operative sono fissate dal Ministro della Giustizia di concerto con il MEF, sentita la Consob. Il regolamento attualmente vigente regola domanda di ammissione, composizione e adempimenti della commissione esaminatrice, prove scritte e orali, criteri di valutazione e ricorsi. La commissione è nominata con decreto interministeriale e include magistrati, docenti universitari, dirigenti del MEF e rappresentanti del CNDCEC.

Rapporto con il tirocinio

L’esame è il secondo step di un percorso che inizia con il tirocinio triennale presso un revisore o una società di revisione iscritta nel Registro (art. 3). Il tirocinio dev’essere stato regolarmente svolto e attestato; chi proviene da percorso ordinistico (commercialista iscritto all’Albo) accede al Registro con un binario di favore disciplinato dalle norme di raccordo, ma resta tenuto a sostenere l’esame quando richiesto.

Profili pratici per il candidato

In pratica, il candidato deve: (i) avere completato il tirocinio o averne i requisiti equipollenti; (ii) presentare la domanda al MEF nelle finestre annuali; (iii) preparare le materie d’esame con attenzione particolare a ISA Italia, principi contabili OIC e IAS/IFRS, e diritto societario aggiornato. La preparazione tecnica sui principi di revisione e sul Reg. UE 537/2014 è ormai dirimente: gran parte delle domande riguarda il caso concreto della relazione di revisione e dell’indipendenza.

Iscrizione nel Registro

Il superamento dell’esame è condizione necessaria — ma non sufficiente — per l’iscrizione nel Registro dei revisori legali tenuto dal MEF. Concorrono i requisiti di onorabilità, residenza e assenza di cause di incompatibilità. L’iscrizione abilita all’assunzione di incarichi e attiva i corrispondenti obblighi di formazione continua (art. 5) e di assicurazione professionale.

Onorabilità e indipendenza al momento dell’iscrizione

L’iscrizione richiede la dichiarazione di assenza di condizioni di incompatibilità e di sottoposizione a procedimenti penali per reati incompatibili con la professione. I requisiti di onorabilità sono fissati dal regolamento attuativo e includono l’assenza di condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria o societaria. Il rilascio di dichiarazioni mendaci è essa stessa motivo di radiazione successiva.

Esame e nuove competenze: sostenibilità e digitalizzazione

Con l’introduzione del modulo CSRD e dell’attestazione di sostenibilità, il candidato deve avere familiarità con: (a) gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) elaborati dall’EFRAG; (b) i principi di attestazione (ISSA 5000 e relative declinazioni nazionali in corso di adozione); (c) la due diligence di sostenibilità lungo la catena del valore. Sul fronte della digitalizzazione, l’esame include nozioni di data analytics applicate all’audit, audit di sistemi IT (ITGC) e gestione del rischio cyber.

Formazione continua e mantenimento dell’iscrizione

L’iscrizione non è acquisita una volta per tutte: i revisori sono tenuti alla formazione continua ai sensi dell’art. 5 del decreto. L’obbligo formativo è di 20 crediti annuali, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale. Il mancato adempimento attiva i poteri sanzionatori MEF dell’art. 24, comma 2. Le strutture autorizzate a erogare formazione sono accreditate dal MEF; il CNDCEC riconosce reciprocamente i crediti maturati dai propri iscritti.

Profili comparati e accesso da Stati UE

L’art. 4 si coordina con la direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali: i revisori abilitati in altri Stati membri UE possono accedere al Registro italiano dopo aver superato una prova attitudinale che attesta la conoscenza del diritto italiano applicabile alla revisione (diritto societario, fiscale, della crisi d’impresa). La prova è limitata alle materie del diritto italiano non incluse nella formazione del Paese d’origine.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Chi indice l’esame di idoneità professionale per i revisori legali?

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con il Ministero della Giustizia, almeno una volta l’anno.

Quali materie sono oggetto d’esame?

Contabilità generale e analitica, bilanci, principi contabili nazionali e internazionali, ISA Italia, diritto societario, fiscale, del lavoro, controllo interno e analisi finanziaria, oltre alla disciplina della revisione e della rendicontazione di sostenibilità.

Si possono ottenere esoneri per materie già sostenute all’università?

Sì, nell’ambito delle convenzioni quadro tra MEF e atenei previste dall’art. 3, comma 1-bis.

I commercialisti iscritti all’Albo devono sostenere l’esame?

Le norme di raccordo prevedono percorsi agevolati, ma l’iscrizione al Registro dei revisori richiede le verifiche disciplinate dal regolamento attuativo.

Cosa succede dopo il superamento dell’esame?

Il candidato può chiedere l’iscrizione nel Registro dei revisori legali tenuto dal MEF, attivando gli obblighi di formazione continua e potendo assumere incarichi di revisione.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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