Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 183/2010 – Personale Ente Acquedotti Siciliani cessata materia

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    La Corte dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso del Commissario dello Stato contro l’art. 2 della delibera legislativa siciliana n. 192/2008 (transito del personale dell’Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione nei ruoli regionali). La disposizione impugnata era stata omessa in sede di promulgazione della legge regionale n. 20/2008, privando il giudizio di oggetto.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva impugnato l’art. 2 di una delibera legislativa regionale che prevedeva l’inserimento del personale dell’Ente Acquedotti Siciliani, messo in liquidazione, in un ruolo speciale ad esaurimento presso la Presidenza della Regione. Il ricorso contestava la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, per assenza di concrete esigenze di interesse pubblico e per la natura meramente assistenziale del provvedimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investiva l’art. 2 della delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana del 10 dicembre 2008, promossa dal Commissario dello Stato in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., per violazione del principio di uguaglianza e del buon andamento della pubblica amministrazione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere. La delibera legislativa era stata promulgata con l’omissione dell’art. 2 impugnato: poiché il potere promulgativo si esercita in modo unitario e contestuale, l’omissione in sede di promulgazione preclude definitivamente qualsiasi efficacia alla disposizione censurata, privando il giudizio di oggetto.

    Il principio

    Quando la disposizione legislativa regionale impugnata viene omessa in sede di promulgazione, il potere promulgativo — esercitato una volta sola in modo unitario — non può essere riesercitato: la disposizione non acquista né esplica alcuna efficacia, e il giudizio di legittimità costituzionale rimane privo di oggetto.

    Domande e risposte

    Cosa succede se il Presidente di una Regione omette di promulgare una parte della legge regionale?

    L’omissione in sede di promulgazione è definitiva: la disposizione non promulgata non acquista efficacia. Di conseguenza, qualsiasi impugnazione davanti alla Corte costituzionale che la riguardasse rimane priva di oggetto e viene dichiarata cessata la materia del contendere.

    L’inserimento automatico di dipendenti in ruoli regionali può violare la Costituzione?

    Sì. La Corte aveva già affermato (e il Commissario lo sosteneva) che l’inserimento del personale nei ruoli pubblici senza concorso e senza comprovate esigenze funzionali può violare gli artt. 3 e 97 Cost., che richiedono imparzialità e buon andamento nell’accesso agli impieghi pubblici.

    Cosa è il «Commissario dello Stato» per la Regione Siciliana?

    Il Commissario dello Stato è un organo statale con funzioni di controllo sulle leggi regionali nelle Regioni a statuto speciale: può impugnare davanti alla Corte costituzionale le norme regionali che ritiene illegittime, prima che entrino in vigore.

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  • Corte cost. n. 223/2010 – Autovelox regionali e competenza statale sulla circolazione stradale

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    Con la sentenza n. 223 del 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’intera legge della Regione Campania sugli autovelox sulle strade regionali, perché la disciplina della circolazione stradale e dei dispositivi di controllo della velocità appartiene alla competenza esclusiva dello Stato.

    Di cosa si tratta

    La Regione Campania aveva emanato la legge n. 10/2009, con la quale regolamentava l’uso degli autovelox (misuratori elettronici della velocità) sulle strade di proprietà regionale, dettando norme specifiche sulla loro collocazione, segnalazione e modalità d’uso. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’intera legge, sostenendo che la materia rientrasse nella competenza esclusiva dello Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: intera legge della Regione Campania 22 luglio 2009, n. 10. Parametro: art. 117, secondo comma, lettere h) e l), della Costituzione (ordine pubblico e sicurezza; giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri (r.r. n. 85/2009).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale. La disciplina della circolazione stradale, compresa la regolamentazione dei dispositivi di rilevamento della velocità, rientra nella competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza (art. 117, comma 2, lett. h), Cost.) e di ordinamento penale (lett. l)). La Regione non aveva alcuna competenza per legiferare in materia, nemmeno limitatamente alle strade di proprietà regionale.

    Il principio

    La regolamentazione degli autovelox e più in generale la disciplina della circolazione stradale appartiene alla competenza esclusiva dello Stato: una legge regionale che pretenda di disciplinare l’uso di tali dispositivi è incostituzionale, anche se limitata alle strade regionali, perché incide su materie (sicurezza, ordinamento penale) riservate alla legge statale.

    Domande e risposte

    Perché la Campania non poteva legiferare sugli autovelox sulle proprie strade?

    Perché la materia è riservata allo Stato dall’art. 117, comma 2, Cost. Il codice della strada (d.lgs. n. 285/1992) disciplina in modo uniforme su tutto il territorio nazionale le norme sulla circolazione, le sanzioni per le violazioni dei limiti di velocità e i dispositivi di accertamento. Le Regioni non possono introdurre norme derogatorie o integrative, nemmeno per le proprie strade.

    Le Regioni non hanno alcun potere sulle strade di loro proprietà?

    Le Regioni hanno competenze in materia di viabilità regionale (art. 117, comma 3, Cost.) per quanto riguarda la costruzione, la manutenzione e la gestione delle infrastrutture stradali. Ma questo non si estende alla disciplina della sicurezza della circolazione e delle sanzioni per le infrazioni al codice della strada, che restano di competenza statale.

    La sentenza ha effetti concreti per gli automobilisti campani?

    Sì. Le disposizioni regionali sugli autovelox sono state annullate, il che significa che la Regione Campania non poteva imporre limiti o modalità d’uso degli autovelox diverse da quelle previste dal codice della strada e dai regolamenti ministeriali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 202/2010 – Edilizia Lazio piano casa processo estinto

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato estinto il processo nel giudizio promosso dal Governo contro alcune norme della legge regionale Lazio n. 21/2009 in materia di edilizia straordinaria. L’estinzione è conseguita alla rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, accettata dalla Regione Lazio.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 3, comma 5, lett. b), 4, comma 4, lett. b) e 20 della legge della Regione Lazio 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale), il cosiddetto «piano casa» laziale. Prima della decisione nel merito, il Governo aveva rinunciato al ricorso e la Regione aveva accettato la rinuncia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 3, comma 5, lett. b), 4, comma 4, lett. b) e 20 della legge della Regione Lazio 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale). Parametri invocati: norme costituzionali sul riparto di competenze in materia di governo del territorio. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    Il processo è dichiarato estinto per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte. Il giudice relatore era Paolo Grossi. La Corte non si è pronunciata nel merito.

    Il principio

    Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, quando accettata dalla parte resistente, determina l’estinzione del processo senza alcuna pronuncia di merito. Le norme impugnate restano in vigore.

    Domande e risposte

    Perché il Governo ha rinunciato al ricorso?

    Verosimilmente perché la Regione Lazio aveva nel frattempo modificato le norme contestate, oppure perché era intervenuto un accordo politico-istituzionale. La Corte non indaga le ragioni della rinuncia.

    Cosa succede alle norme regionali?

    Rimangono in vigore: l’estinzione del processo non equivale a una dichiarazione di conformità o di illegittimità delle norme; semplicemente il giudizio non si conclude con una pronuncia nel merito.

    Questa ordinanza ha valore di precedente?

    No: un’ordinanza di estinzione del processo non contiene alcuna valutazione nel merito e non crea precedenti interpretativi sulle norme in questione.

  • Corte cost. n. 201/2010 – Federalismo fiscale Regione Siciliana

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni promosse dalla Regione Siciliana contro diverse norme della legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale (artt. 8, 10, 11, 12, 19), e non fondata la questione relativa all’art. 27, comma 7, della stessa legge. Il ricorso della Regione si basava su asseriti contrasti con lo statuto siciliano e con i relativi parametri costituzionali.

    Di cosa si tratta

    La legge 5 maggio 2009, n. 42, ha delegato il Governo ad attuare il federalismo fiscale in attuazione dell’art. 119 della Costituzione. La Regione Siciliana ha impugnato numerose disposizioni ritenendo che il nuovo sistema di finanziamento delle autonomie potesse ledere la propria autonomia finanziaria speciale, garantita dallo statuto approvato con legge costituzionale del 1948.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 8, comma 1, lett. f); 10, comma 1, lett. a) e b); 11, comma 1, lett. b) e f); 12, comma 1, lett. b) e c); 19; 27, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale). Parametri invocati: artt. 81 e 119 Cost., artt. 32, 33, 36, 37, 43 dello statuto siciliano, art. 2 del d.P.R. n. 1074/1965 (norme di attuazione dello statuto). Ricorrente: Regione Siciliana.

    La decisione della Corte

    Le questioni relative agli artt. 8, 10, 11, 12 e 19 sono dichiarate inammissibili perché le norme impugnate sono norme di delega che non ledono direttamente l’autonomia regionale; l’eventuale lesione potrà derivare solo dai decreti delegati. La questione sull’art. 27, comma 7, è dichiarata non fondata.

    Il principio

    Le norme di delega legislativa, in quanto prive di contenuto precettivo autonomo direttamente lesivo delle attribuzioni regionali, non possono essere impugnate in via principale dalla Regione: solo i decreti attuativi, quando concretamente adottati, potranno essere oggetto di verifica costituzionale.

    Domande e risposte

    Cos’è il federalismo fiscale?

    Il federalismo fiscale è il sistema con cui le Regioni e gli enti locali finanziano le proprie funzioni prevalentemente con risorse proprie (tributi regionali e compartecipazioni) invece che con trasferimenti statali, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione.

    Perché la Regione Siciliana ha uno statuto speciale?

    La Sicilia è una delle cinque regioni a statuto speciale (insieme a Sardegna, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia) che godono di forme particolari di autonomia previste dalla Costituzione, con risorse finanziarie garantite dallo statuto del 1948.

    Le questioni potranno essere riproposte?

    Sì: una volta adottati i decreti legislativi attuativi del federalismo fiscale, la Regione Siciliana potrà impugnare le specifiche disposizioni che ritenga lesive della propria autonomia finanziaria speciale.

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  • Corte cost. n. 181/2010 – Gare servizi ferroviari Regione Lombardia

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    La Corte dichiara inammissibile la questione sull’art. 74, comma 3, della legge regionale Lombardia n. 11/2009 sui trasporti: la norma che impone la procedura ristretta per l’affidamento dei servizi ferroviari non invade la competenza statale in materia di concorrenza.

    Di cosa si tratta

    La Regione Lombardia aveva introdotto nel proprio testo unico sui trasporti l’art. 74, comma 3, che prevedeva l’affidamento progressivo dei servizi ferroviari regionali mediante la «procedura ristretta» ex art. 3, comma 38, d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici). Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la norma sostenendo che essa invadesse la competenza statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.) e di ordinamento civile (lett. l)).

    La questione di legittimità costituzionale

    Legittimità costituzionale dell’art. 74, comma 3, della legge Regione Lombardia 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico dei trasporti), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. e) e l), Cost. Ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la questione. Il ricorrente non ha adeguatamente illustrato le ragioni per cui la norma regionale — che si limita a scegliere una specifica procedura di gara tra quelle già previste dal Codice dei contratti pubblici statale — violerebbe le competenze esclusive statali in materia di concorrenza e ordinamento civile.

    Il principio

    L’inammissibilità per difetto di motivazione colpisce i ricorsi in via principale che non dimostrano in concreto come la norma regionale impugnata incida sulle competenze esclusive statali. Non è sufficiente invocare la materia della concorrenza in astratto: occorre spiegare perché la scelta regionale di una specifica procedura di gara contrasta con i principi statali.

    Domande e risposte

    Cosa è la «procedura ristretta» negli appalti pubblici?

    La procedura ristretta è una modalità di aggiudicazione degli appalti pubblici in cui possono presentare offerta solo i concorrenti preventivamente selezionati dall’amministrazione in base a requisiti di qualificazione. È distinta dalla procedura aperta, in cui chiunque può presentare offerta.

    Le Regioni possono scegliere come fare le gare per i servizi ferroviari?

    Sì, entro i limiti del Codice dei contratti pubblici statale: le Regioni possono scegliere tra le procedure previste dal codice, ma non possono introdurne di nuove né derogare ai principi fondamentali statali in materia di concorrenza.

    Perché la questione è inammissibile e non infondata?

    L’inammissibilità è una pronuncia processuale: la Corte non entra nel merito perché il ricorso non ha fornito motivazione sufficiente. Non significa che la norma regionale sia costituzionalmente legittima: significa solo che il Governo non ha saputo argomentare il vizio in modo adeguato.

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  • Corte cost. n. 200/2010 – Piano casa Basilicata legge edilizia regionale

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, della legge regionale Basilicata n. 25/2009 (il cosiddetto «piano casa» regionale), per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza. La contestazione governativa riguardava una norma che consentiva di procedere alla variazione della destinazione d’uso in fase di ultimazione dei lavori di ampliamento e ristrutturazione.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Basilicata 7 agosto 2009, n. 25 («piano casa») aveva introdotto misure straordinarie per il rilancio dell’economia attraverso interventi edilizi. L’art. 8, comma 3, consentiva, in fase di ultimazione dei lavori, di variare la destinazione d’uso degli immobili oggetto degli interventi. Il Governo aveva impugnato questa norma ritenendola in contrasto con la competenza legislativa statale in materia di governo del territorio e con diverse disposizioni costituzionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 8, comma 3, della legge della Regione Basilicata 7 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio residenziale). Parametri invocati: artt. 3, 23, 41, 42, 97, 117, secondo comma, lett. l), e 117, terzo comma, della Costituzione. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La questione è dichiarata inammissibile: il ricorso governativo non aveva adeguatamente motivato la «non manifesta infondatezza» delle censure prospettate, limitandosi a enumerare i parametri costituzionali violati senza argomentarne la pertinenza rispetto alla specifica norma regionale impugnata.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale (ricorso del Governo contro legge regionale), non basta indicare i parametri costituzionali che si assumono violati: il ricorrente deve spiegare in modo argomentato per quale ragione ciascun parametro è rilevante nel caso specifico, pena l’inammissibilità per difetto di motivazione.

    Domande e risposte

    Cos’è il «piano casa»?

    Con questo termine si indicano le leggi regionali adottate nel 2009-2010 per consentire ampliamenti e ristrutturazioni straordinarie degli edifici esistenti, spesso in deroga alle previsioni urbanistiche ordinarie, con l’obiettivo di rilanciare il settore delle costruzioni.

    Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?

    Il Governo aveva elencato molti articoli della Costituzione come violati, ma non aveva spiegato concretamente in che modo la specifica norma regionale (cambio di destinazione d’uso in corso di lavori) contrastasse con ciascuno di essi. La Corte esige un’argomentazione puntuale, non una lista di parametri.

    La norma regionale rimane in vigore?

    Sì: una pronuncia di inammissibilità non equivale a una dichiarazione di legittimità costituzionale, ma la norma regionale non viene rimossa. Il Governo avrebbe potuto riproporre il ricorso con motivazione più approfondita.

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  • Corte cost. n. 222/2010 – Decorrenza della notifica per deposito ex art. 140 c.p.c.

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    Con l’ordinanza n. 222 del 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 140 c.p.c. in tema di notifica per deposito, sollevata dal Giudice di pace di Comiso in ordine alla decorrenza degli effetti della notifica per il destinatario.

    Di cosa si tratta

    L’art. 140 c.p.c. disciplina la notifica quando il destinatario non viene trovato in casa e si procede con il deposito dell’atto in comune e l’invio di raccomandata. Il «diritto vivente» (orientamento giurisprudenziale prevalente) riteneva che la notifica si perfezionasse per il destinatario al momento dell’invio della raccomandata, mentre una norma analoga in materia di notifiche a mezzo posta (art. 8, comma 4, l. n. 890/1982) prevedeva un termine differenziale. Il Giudice di pace di Comiso aveva sollevato questione di legittimità ritenendo che il trattamento del destinatario fosse più sfavorevole rispetto a quanto previsto dalla legge postale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 140 del codice di procedura civile, nella parte in cui (secondo il diritto vivente) fa decorrere gli effetti della notifica per il destinatario dal momento dell’invio della raccomandata, anziché da un termine successivo analogo a quello previsto dall’art. 8, quarto comma, l. n. 890/1982. Parametri: artt. 3, 24 e 111 Cost. Giudice rimettente: Giudice di pace di Comiso (ordinanza del 25 settembre 2009, r.o. n. 11/2010).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. L’ordinanza di rimessione non chiariva adeguatamente come la questione fosse rilevante nel caso specifico, né quale fosse la data di notifica del decreto ingiuntivo in contestazione secondo l’art. 140 c.p.c. e come tale data influisse sulla decisione del giudizio.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando l’ordinanza di rimessione non indica con sufficiente chiarezza il nesso tra la norma impugnata e la decisione del caso concreto, rendendo impossibile valutare la rilevanza della questione nel giudizio principale.

    Domande e risposte

    Come funziona la notifica per deposito ex art. 140 c.p.c.?

    Quando il destinatario è irreperibile nella propria abitazione o ufficio, l’ufficiale giudiziario: 1) deposita l’atto presso la casa comunale; 2) affigge avviso alla porta dell’abitazione del destinatario; 3) invia raccomandata con avviso di ricevimento con notizia dell’avvenuto deposito. La notifica si perfeziona (per l’autore) al momento dell’esecuzione del deposito e dell’affissione, ma la decorrenza per il destinatario era controversa.

    La Corte ha poi deciso questa questione in un’altra sentenza?

    Sì. La problematica della decorrenza degli effetti della notifica per il destinatario in base all’art. 140 c.p.c. era già stata affrontata dalla Corte in precedenza (sentenza n. 3/2010) e è stata successivamente oggetto di interventi legislativi. Qui la questione è stata dichiarata inammissibile per ragioni processuali.

    Qual è la differenza tra la decorrenza per il notificante e per il destinatario?

    Per chi notifica, gli effetti si producono al momento del completamento della procedura da parte dell’ufficiale giudiziario (principio della scissione degli effetti della notifica, affermato dalla Corte cost. con sent. n. 477/2002). Per il destinatario, gli effetti decorrono invece dal momento in cui egli ha effettiva conoscibilità dell’atto (di norma dalla consegna della raccomandata o, se non ritirata, dalla scadenza del termine di giacenza).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 182/2010 – Autonomia finanziaria Province autonome e scudo fiscale

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    La Corte dichiara non fondata la questione sollevata dalla Provincia autonoma di Trento contro l’art. 13-bis, comma 8, del d.l. n. 78/2009 (scudo fiscale). La norma, che destina il gettito del rimpatrio di capitali ad una contabilità speciale statale, rispetta lo Statuto speciale perché il tributo è temporaneamente delimitato e contabilizzato separatamente, ricadendo nella riserva statale prevista dall’art. 9 del d.lgs. n. 268/1992.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Trento impugnava la norma dello «scudo fiscale» del 2009 che destinava i proventi del rimpatrio volontario di capitali dall’estero a una contabilità speciale dello Stato, sottraendoli — secondo la Provincia — alla quota di entrate tributarie di spettanza provinciale (9/10 di tutte le entrate erariali ex art. 75 Statuto speciale TN-AA).

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Trento impugnava l’art. 13-bis, comma 8, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla l. n. 102/2009, in riferimento all’art. 75, comma 1, lett. g), del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige) e agli artt. 9 e 10, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 268/1992, che disciplinano il coordinamento finanziario tra Stato e Province autonome.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. Il tributo straordinario sulle attività finanziarie rimpatriate soddisfa le condizioni che, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 268/1992, legittimano la riserva allo Stato del gettito: è destinato a finalità diverse da quelle enumerate dallo stesso art. 9, è temporalmente delimitato (colpisce attività detenute entro il 31 dicembre 2008 e rimpatriate entro il 30 aprile 2010) e il gettito è contabilizzato separatamente in un’apposita contabilità speciale.

    Il principio

    Quando il legislatore istituisce un tributo straordinario e temporaneo, destinandone il gettito con contabilizzazione distinta, le Province autonome non vantano il diritto alla quota loro spettante delle entrate ordinarie: la riserva statale opera legittimamente se ricorrono i presupposti normativi dello Statuto speciale e delle norme di attuazione.

    Domande e risposte

    Lo scudo fiscale del 2009 violava l’autonomia finanziaria della Provincia di Trento?

    No. La Corte ha ritenuto che la norma rispettasse le condizioni imposte dall’art. 9 del d.lgs. n. 268/1992: il prelievo era temporaneo, limitato a determinate attività e contabilizzato separatamente, giustificando la riserva a favore del bilancio statale.

    Quando una nuova entrata tributaria spetta alla Provincia autonoma?

    In via ordinaria le Province autonome ricevono i 9/10 di tutte le entrate erariali. La riserva statale è ammessa solo se il gettito copre spese non continuative e non rientranti nelle materie provinciali, se il prelievo è temporalmente delimitato e se il gettito è contabilizzato separatamente.

    Che cos’è lo scudo fiscale del 2009?

    Era un’imposta straordinaria introdotta dal d.l. n. 78/2009 che permetteva di rimpatriare o regolarizzare attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero in violazione della normativa valutaria, pagando un’aliquota agevolata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 221/2010 – Sussidi regionali al lavoro e competenza statale esclusiva

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    Con la sentenza n. 221 del 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge del Friuli-Venezia Giulia n. 11/2009, nella parte in cui disciplinava talune misure di sostegno al reddito dei lavoratori in modo che invadeva la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e di sistema valutario.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale friulana n. 11/2009, adottata in risposta alla crisi economica, prevedeva all’art. 1, comma 5, lett. a), alcune misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese in difficoltà che non avevano accesso alla Cassa Integrazione Guadagni. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato queste norme ritenendo che invadessero materie di competenza statale esclusiva (artt. 117, comma 2, lett. e) ed l), Cost.) in tema di ordinamento civile e tutele previdenziali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e k), e art. 7, comma 9, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11. Parametri: art. 4, primo comma, della l. cost. n. 1/1963 (Statuto speciale Friuli-VG) in relazione all’art. 117, secondo comma, lett. e) ed l), Cost.; art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri (r.r. n. 53/2009).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 5, lett. a), nella parte in cui prevedeva misure di sostegno al reddito che interferivano con la disciplina statale del mercato del lavoro e dell’ordinamento civile (materie di competenza statale esclusiva). Ha invece dichiarato non fondate le censure relative alle lettere b), c) e all’art. 7, comma 9, riconoscendo alla Regione Friuli-VG, quale Regione a statuto speciale, sufficiente competenza per quelle specifiche disposizioni.

    Il principio

    Una Regione a statuto speciale può adottare misure di sostegno economico ai lavoratori nell’ambito della propria competenza legislativa, ma non può disciplinare istituti che interferiscono con le materie di competenza statale esclusiva come l’ordinamento civile e il sistema valutario; in tali casi la norma regionale è incostituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa può fare una Regione per sostenere i lavoratori in crisi?

    Le Regioni possono adottare misure di politica attiva del lavoro, sussidi di carattere assistenziale e contributi economici, ma devono rispettare i confini della propria competenza. Non possono disciplinare istituti previdenziali (Cassa Integrazione, indennità di disoccupazione) che appartengono alla competenza statale esclusiva in materia di previdenza sociale (art. 117, comma 2, lett. o), Cost.).

    Il Friuli-Venezia Giulia ha competenze speciali in materia di lavoro?

    Lo Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia (l. cost. n. 1/1963) attribuisce alla Regione potestà legislativa primaria in alcune materie (tra cui i lavori pubblici di interesse regionale). In materia di lavoro, la competenza è però concorrente e deve rispettare i principi fondamentali statali.

    Cosa è la competenza statale esclusiva in materia di «ordinamento civile»?

    L’art. 117, comma 2, lett. l), Cost. riserva allo Stato la legislazione esclusiva sull’ordinamento civile, che comprende il diritto privato, i contratti, il diritto di famiglia e anche le norme sui rapporti di lavoro di diritto privato. Le Regioni non possono introdurre deroghe a queste discipline.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 220/2010 – Colloqui con il difensore per detenuti al regime 41-bis

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    Con l’ordinanza n. 220 del 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario, sollevata da un Magistrato di sorveglianza a proposito del limite di tre colloqui settimanali con il difensore imposto ai detenuti sottoposti al regime speciale.

    Di cosa si tratta

    L’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), della legge n. 354/1975 (come modificato dalla legge n. 94/2009 sulla sicurezza pubblica) prevede che i detenuti al regime speciale di detenzione (cosiddetto «41-bis») possano avere colloqui con i propri difensori solo per un massimo di tre volte alla settimana, per la stessa durata stabilita per i colloqui con i familiari. Il Magistrato di sorveglianza di Cuneo aveva sollevato questione di legittimità di tale limite, ritenendo che comprimesse il diritto di difesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dall’art. 2, comma 25, della legge 15 luglio 2009, n. 94. Parametri: artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, Cost. Giudice rimettente: Magistrato di sorveglianza di Cuneo (ordinanza del 18 dicembre 2009, r.o. n. 21/2010).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. Ha rilevato che l’ordinanza di rimessione era carente sul piano della rilevanza: il riclamante aveva proposto reclamo ai sensi dell’art. 35 ord. pen. contro la «nuova disciplina», ma non era chiaro in che modo la norma censurata incidesse concretamente sulla sua situazione, né il giudice aveva adeguatamente spiegato per quale ragione la questione fosse necessaria per decidere il reclamo.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale sollevata nell’ambito di un procedimento di reclamo penitenziario deve essere adeguatamente motivata quanto alla rilevanza: il giudice deve chiarire in che modo la norma censurata influisce sulla decisione del caso concreto, pena l’inammissibilità manifesta.

    Domande e risposte

    Cos’è il regime detentivo speciale del 41-bis?

    È un regime penitenziario di massima sicurezza, applicato ai detenuti per reati di associazione mafiosa e altri reati gravi, con lo scopo di impedire i contatti con le organizzazioni criminali all’esterno. Comporta restrizioni significative ai colloqui, alla corrispondenza e alle attività in comune con gli altri detenuti.

    Il limite di tre colloqui a settimana con il difensore è compatibile con l’art. 24 Cost.?

    La Corte non ha risposto nel merito a questa domanda, avendo dichiarato la questione inammissibile. Il tema è comunque controverso: la Corte europea dei diritti dell’uomo ha in più occasioni esaminato le condizioni di detenzione al 41-bis, ritenendo che alcune restrizioni al diritto di difesa possano violare l’art. 6 CEDU.

    Il reclamo ex art. 35 ord. pen. è la sede adeguata per sollevare queste questioni?

    Sì, in linea di principio. L’art. 35 ord. pen. consente ai detenuti di presentare reclamo al magistrato di sorveglianza per violazioni dei propri diritti; questo giudice può sollevare questioni di legittimità costituzionale sulle norme che applica. Deve però motivare adeguatamente la rilevanza della questione nel caso specifico.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 180/2010 – Demanio marittimo e proroga concessioni Emilia-Romagna

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8-bis, comma 2, inserito dalla legge regionale Emilia-Romagna n. 8/2009, che prevedeva la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime, in contrasto con il diritto comunitario (direttiva Bolkestein) recepito tramite l’art. 117, primo comma, Cost.

    Di cosa si tratta

    La Regione Emilia-Romagna aveva modificato la propria legge sul demanio marittimo inserendo l’art. 8-bis, comma 2, che consentiva ai titolari di concessioni demaniali marittime di chiederne la proroga. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la disposizione, ritenendola in contrasto con gli artt. 43 e 81 del Trattato UE (ora artt. 49 e 56 TFUE) e con la direttiva 2006/123/CE (Bolkestein) che impone procedure competitive per il rilascio di concessioni limitate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge Regione Emilia-Romagna 23 luglio 2009, n. 8, nella parte in cui inserisce l’art. 8-bis, comma 2, nella legge regionale n. 9/2002, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. (in relazione agli artt. 43 e 81 del Trattato UE). Ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge regionale nella parte in cui ha inserito l’art. 8-bis, comma 2. La proroga automatica delle concessioni demaniali marittime contrasta con il principio comunitario di libertà di stabilimento e con la direttiva Bolkestein, vincolanti per le Regioni tramite l’art. 117, primo comma, Cost.

    Il principio

    Le concessioni demaniali marittime, in quanto risorse scarse, devono essere assegnate mediante procedure competitive aperte ai sensi della direttiva 2006/123/CE (Bolkestein). Le norme regionali che prevedono proroghe automatiche o rinnovi privilegiati per i concessionari uscenti violano il diritto dell’UE e, tramite l’art. 117, primo comma, Cost., anche la Costituzione italiana.

    Domande e risposte

    Cosa sono le concessioni demaniali marittime?

    Sono autorizzazioni rilasciate dallo Stato (tramite i Comuni) per l’uso esclusivo di tratti di spiaggia o di fondale marino a fini commerciali (stabilimenti balneari, porti turistici, ecc.). Le concessioni sono per definizione limitate nel numero e nel tempo.

    Cos’è la direttiva Bolkestein?

    La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio disciplina la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi nel mercato unico. L’art. 12 impone agli Stati membri di ricorrere a procedure di selezione trasparenti e competitive quando le concessioni di risorse limitate sono in scadenza.

    Cosa è cambiato dopo questa sentenza per i balneari?

    La sentenza del 2010 anticipa il lungo dibattito sulle proroghe delle concessioni balneari in Italia. Successive sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (nn. 17 e 18/2021) hanno ribadito l’obbligo di gare pubbliche. La questione è rimasta aperta per anni per l’inerzia del legislatore.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 199/2010 – Pescaturismo Calabria cessata materia

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio promosso dal Governo contro alcune norme della legge regionale Calabria n. 15/2009 sul pescaturismo e l’ittiturismo. La Regione aveva nel frattempo modificato le disposizioni impugnate, eliminando i profili di contrasto con la legislazione statale.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune norme della legge della Regione Calabria 23 aprile 2009, n. 15, che disciplina le attività di pescaturismo e ittiturismo (turismo legato alla pesca). La contestazione riguardava l’art. 3, comma 4, e gli artt. 4, 6, comma 1, lettera c), e 8, comma 5, ritenuti in contrasto con la competenza legislativa statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 3, comma 4, e artt. 4, 6, comma 1, lett. c), e 8, comma 5, della legge della Regione Calabria 23 aprile 2009, n. 15 (Norme per l’esercizio delle attività di pescaturismo e ittiturismo). Parametri invocati: norme costituzionali sul riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni (art. 117 Cost.). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. Prima della decisione, la Regione Calabria aveva modificato le disposizioni impugnate, allineandole alla normativa statale e rimuovendo così i vizi di legittimità costituzionale contestati dal Governo.

    Il principio

    Quando il legislatore regionale modifica o abroga le norme impugnate prima della decisione della Corte, eliminando i profili di illegittimità costituzionale contestati, il giudizio si chiude con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, senza pronuncia nel merito.

    Domande e risposte

    Cos’è il pescaturismo?

    Il pescaturismo è l’attività che consente ai pescatori professionali di ospitare turisti a bordo dei pescherecci durante l’attività di pesca, mentre l’ittiturismo riguarda l’ospitalità a terra nelle aziende della pesca.

    Perché il Governo aveva impugnato la legge regionale?

    Le norme regionali introducevano disposizioni su licenze, autorizzazioni e requisiti per l’esercizio di queste attività che il Governo riteneva invadessero la competenza esclusiva o concorrente dello Stato in materia di pesca e tutela dell’ambiente.

    Cosa significa «cessata materia del contendere»?

    Significa che il giudizio davanti alla Corte Costituzionale si chiude senza una pronuncia di illegittimità o di rigetto: le norme contestate sono state modificate o abrogate e non esiste più alcun contrasto da risolvere.

    Norme collegate