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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 98 bis del T.U.B.

    Articolo 98 bis del T.U.B.

    Art. 98 bis T.U.B. Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.

    In vigore dal 27/06/2015 al 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

    Soppresso dal 16/11/2015 da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia puo’ disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della capogruppo al ricorrere dei presupposti indicati all’articolo 70, comma 1, lettera a), e 98, comma 2, lettera a). Si applica il comma 4 dell’articolo 70.

    2. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d’Italia convoca l’assemblea della capogruppo per il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.

    3. Resta salva la possibilita’ in ogni momento di disporre l’amministrazione straordinaria della capogruppo di cui all’articolo 98, secondo le modalita’ e con gli effetti previsti dal presente capo.”

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  • Articolo 50 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 50 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 50 CCII – Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il tribunale, se respinge la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, provvede con decreto motivato. Il decreto, a cura del cancelliere, è comunicato alle parti e, quando è stata disposta la pubblicità della domanda, iscritto nel registro delle imprese.

    2. Entro trenta giorni dalla comunicazione, il ricorrente o il pubblico ministero possono proporre reclamo contro il decreto alla corte di appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.

    3. Il debitore non può chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile.

    4. Il decreto della corte di appello che rigetta il reclamo non è ricorribile per cassazione, è comunicato dalla cancelleria alle parti del procedimento in via telematica, al debitore, se non costituito, ai sensi dell’articolo 40, commi 6, 7 e 8 ed è iscritto immediatamente nel registro delle imprese nel caso di pubblicità della domanda.

    5. In caso di accoglimento del reclamo, la corte di appello dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza e rimette gli atti al tribunale, che adotta, con decreto, i provvedimenti di cui all’articolo 49, comma 3. Contro la sentenza può essere proposto ricorso per cassazione […]. La sentenza della corte di appello e il decreto del tribunale sono iscritti nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere del tribunale.

    6. I termini di cui agli articoli 33 e 34 si computano con riferimento alla sentenza della corte di appello.

  • Articolo 21 Legge Fallimentare

    Articolo 21 Legge Fallimentare

    Art. 21 L. Fall. – [Revoca della dichiarazione di fallimento]

    [Revoca della dichiarazione di fallimento]

  • Articolo 7 Imposta di Registro

    Articolo 7 Imposta di Registro

    Art. 7 Imp. Reg. – Atti non soggetti a registrazione

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 — testo aggiornato

    1. Per gli atti indicati nella tabella allegata al presente testo unico non vi è obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d’uso; se presentati per la registrazione, l’imposta è dovuta in misura fissa. La disposizione si applica agli atti indicati negli articoli 4, 5, 11 e 11-bis della stessa tabella anche se autenticati o redatti in forma pubblica.

  • Articolo 49 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 49 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 49 CCII – Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il tribunale, definite le domande di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza eventualmente proposte, su ricorso di uno dei soggetti legittimati e accertati i presupposti dell’articolo 121, dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione giudiziale.

    2. Allo stesso modo, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, il tribunale provvede, osservate le disposizioni di cui all’articolo 44, comma 2, quando è decorso inutilmente o è stato revocato il termine di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a), quando il debitore non ha depositato le spese di procedura di cui all’articolo 44, comma 1, lettera d), ovvero nei casi previsti dall’articolo 47, comma 4 e dall’articolo 106 o in caso di mancata approvazione del concordato preventivo o quando il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione non sono stati omologati.

    3. Con la sentenza di cui ai commi 1 e 2, il tribunale: a) nomina il giudice delegato per la procedura; b) nomina il curatore e, se utile, uno o più esperti per l’esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore; c) ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell’articolo 2215bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonchè dell’elenco dei creditori corredato dall’indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell’articolo 39; d) stabilisce il luogo, il giorno e l’ora dell’udienza in cui si procederà all’esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centocinquanta giorni in caso di particolare complessità della procedura; e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell’udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione; f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l’impresa debitrice.

    4. La sentenza è comunicata e pubblicata ai sensi dell’articolo 45. La sentenza produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell’articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi, fermo quanto disposto agli articoli da 163 a 171, si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.

    5. Non si fa luogo all’apertura della liquidazione giudiziale se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d).

  • Articolo 20 Legge Fallimentare

    Articolo 20 Legge Fallimentare

    Art. 20 L. Fall. – [Morte del fallito durante il giudizio di

    [Morte del fallito durante il giudizio di

  • Articolo 99 del T.U.B.

    Articolo 99 del T.U.B.

    Art. 99 T.U.B. Liquidazione coatta amministrativa. (N.D.R.: Modifiche apportate dall’art. 9.32 D.L.G. 17 gennaio 2003, n. 6 introdotto dall’art. 2 D.L.G. 6 febbraio 2004, n. 37.)

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, alla capogruppo italiana si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione III.

    2. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo italiana, oltre che nei casi previsti dall’art. 80, puo’ essere disposta quando le inadempienze nell’esercizio dell’attivita’ prevista dall’art. 61, comma 4, siano di eccezionale gravita’.

    3. I commissari liquidatori depositano annualmente presso l’ufficio del registro delle imprese una relazione sulla situazione contabile e sull’andamento della liquidazione, corredata da notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre societa’ del gruppo sia sugli eventuali interventi a tutela dei depositanti. La relazione e’ accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. La Banca d’Italia puo’ prescrivere speciali forme di pubblicita’ per rendere noto l’avvenuto deposito della relazione.

    4. Si applicano le disposizioni dell’art. 98, commi 5 e 6.

    5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l’esperimento dell’azione revocatoria prevista dall’articolo 166 del codice della crisi e dell’insolvenza nei confronti di altre societa’ del gruppo. L’azione puo’ essere esperita per gli atti indicati al comma 1, lettere a), b) e c), dell’articolo 166 del codice della crisi e dell’insolvenza, che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta e per gli atti indicati al comma 1, lettera d), e al comma 2, dello stesso articolo che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori.

    5-bis. I commi 1, 2, 3, e 5 si applicano anche alle societa’ italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2. Le disposizioni relative al gruppo bancario si intendono riferite alle societa’ da esse controllate e, nel caso delle societa’ indicate all’articolo 69.2, alle altre societa’ soggette a vigilanza su base consolidata in un altro Stato dell’Unione europea.”

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  • Articolo 48 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 48 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 48 CCII – Procedimento di omologazione

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Se il concordato è stato approvato dai creditori ai sensi dell’articolo 109 oppure se il debitore ri- chiede l’omologazione o presta il consenso secondo quanto previsto dall’articolo 112, comma 2, il tribunale fissa l’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento sia iscritto presso l’ufficio del registro delle imprese dove l’imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso l’ufficio del luogo in cui la procedura è stata aperta nonchè notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori che hanno espresso il loro dissenso.

    2. Le opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato devono essere proposte con memoria depositata nel termine perentorio di almeno dieci giorni prima dell’udienza. Il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere almeno cinque giorni prima dell’udienza. Il debitore può depositare memorie fino a due giorni prima dell’udienza.

    3. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 112, comma 4, per il concordato in continuità aziendale, anche delegando uno dei componenti del collegio, omologa con sentenza il concordato.

    4. Quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione con memoria depositata entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Il tribunale, con decreto, fissa l’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, se nominato, disponendo che il provvedimento sia comunicato, a cura del debitore, al commissario giudiziale, ai creditori e ai terzi che hanno proposto opposizione. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio, e sentito il commissario giudiziale, omologa con sentenza gli accordi.

    5. La sentenza che omologa il concordato, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o gli accordi di ristrutturazione è notificata e iscritta nel registro delle imprese a norma dell’articolo 45 e produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell’articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

    6. Se il tribunale non omologa il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione o il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, provvede con sentenza eventualmente dichiarando, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, l’apertura della liquidazione giudiziale secondo quanto previsto dall’articolo 49, commi 1 e 2.

  • Articolo 5 Revisione Legale

    Articolo 5 Revisione Legale

    Art. 5 Rev. Leg. – Formazione continua

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 — testo aggiornato

    1. Gli iscritti nel Registro sono tenuti al rispetto degli obblighi di formazione continua.

    2. La formazione continua consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professio- nale definiti annualmente dal Ministero dell’economia e delle finanze e finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali. Almeno metà del programma di aggiornamento riguarda le materie caratterizzanti la revisione dei conti, ovvero la gestione del rischio e il controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale previsti dalla direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, la disciplina della revisione legale, la deontologia professionale, l’indipendenza e la tecnica professionale della revisione. Il programma di aggiornamento riguarda anche le materie caratterizzanti l’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità.

    3. Il periodo di formazione continua è triennale. I trienni formativi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

    4. L’impegno richiesto per l’assolvimento degli obblighi formativi è espresso in termini di crediti formativi.

    5. In ciascun anno l’iscritto deve acquisire almeno 20 crediti formativi, per un totale di un minimo di 60 crediti formativi nel triennio. I revisori abilitati al rilascio all’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità devono acquisire almeno venticinque crediti formativi ogni anno solare, di cui almeno dieci caratterizzanti la revisione legale dei conti e almeno dieci caratterizzanti la sostenibilità.

    6. L’attività di formazione continua può essere svolta: a) attraverso la partecipazione a programmi di formazione a distanza erogati dal Ministero dell’economia e delle finanze, anche attraverso organismi convenzionati; b) presso società o enti pubblici e privati, provvisti di struttura territoriale adeguata alla natura dell’attività di formazione ed alle modalità di svolgimento dei programmi formativi, accreditati dal Ministero dell’economia e delle finanze attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione.

    7. Possono richiedere l’accreditamento di cui al comma 6, lettera b), i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) numero di dipendenti adeguato a garantire, tenendo conto della struttura organizzativa, della articolazione territoriale e della esperienza professionale, la qualità della formazione offerta; b) comprovata esperienza, almeno triennale, nel campo della formazione professionale di studenti universitari, professionisti nell’ambito giuridicoeconomico e contabile, dirigenti e funzionari pubblici, nelle materie di cui all’articolo 4; c) impiego, nell’attività di formazione, di docenti con una comprovata esperienza professionale nell’ambito delle materie di cui all’articolo 4; d) organizzazione ispirata a criteri di economicità della prestazione.

    8. I soggetti pubblici o privati, di cui al comma 6, lettera b), sono responsabili della qualità e della pertinenza dei programmi formativi, dell’effettività della partecipazione degli iscritti ai corsi e comunicano annualmente al registro l’assolvimento degli obblighi di formazione in relazione a ciascun partecipante.

    9. In caso di violazione degli obblighi previsti nel presente articolo, ai soggetti pubblici e privati indicati al comma 6, lettera b), è revocato l’accreditamento concesso dal Ministero dell’economia e delle finanze.

    10. L’attività di formazione effettuata dai revisori legali e dai revisori della sostenibilità, prevista dagli Albi professionali di appartenenza, e da coloro che collaborano all’attività di revisione legale o di attestazione della sostenibilità o sono responsabili della revisione o dell’attestazione della sostenibilità all’interno di società di revisione che erogano formazione, viene riconosciuta equivalente se dichiarata conforme dal Ministero dell’economia e delle finanze al programma annuale di aggiornamento professionale di cui al comma 2.

    11. Gli ordini professionali e le società di revisione legale devono comunicare annualmente al Ministero medesimo l’avvenuto assolvimento degli obblighi formativi da parte dei revisori iscritti che hanno preso parte ai programmi di cui al comma 2, nell’ambito della formazione prevista rispettivamente dai singoli ordini professionali e dalle società di revisione.

    12. Il Ministero dell’economia e delle finanze verifica l’effettivo assolvimento degli obblighi formativi da parte degli iscritti nel registro e procede, in caso di mancato adempimento, all’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 24.

    13. Nell’espletamento delle proprie funzioni il Ministero dell’economia e delle finanze può delegare allo svolgimento di compiti connessi alla formazione continua, enti pubblici o privati, selezionati con le procedure previste dalla legge, proponendo la sottoscrizione di apposita convenzione che indichi i compiti delegati e le condizioni alle quali tali compiti devono essere svolti.

  • Articolo 47 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 47 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 47 CCII – Apertura del concordato preventivo

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se già nominato, verifica, anche con riferimento alla corretta formazione delle classi: a) in caso di concordato liquidatorio, l’ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati; b) in caso di concordato in continuità aziendale, la ritualità della proposta. La domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inido- neo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali.

    2. Compiute le verifiche di cui al comma 1, il tribunale, con decreto: a) nomina il giudice delegato; b) nomina ovvero conferma il commissario giudiziale; c) stabilisce, in relazione al numero dei creditori, alla entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l’efficacia della procedura, la data iniziale e finale per l’espressione del voto dei creditori, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi, e fissa il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori; d) fissa il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera d), pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l’intera procedura ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal tribunale; d-bis) dispone gli obblighi informativi periodici del debitore sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa.

    3. Il decreto è comunicato e pubblicato ai sensi dell’articolo 45.

    4. Il tribunale, quando accerta la mancanza delle condizioni di cui al comma 1, sentiti il debitore, i creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale e il pubblico ministero, con decreto motivato dichiara inammissibile la proposta. Il tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Il tribunale dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione giudiziale quando è presentato ricorso da parte di uno dei soggetti legittimati.

    5. Il decreto di cui al comma 4 è reclamabile dinanzi alla corte di appello nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. La corte di appello, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.

    6. La domanda può essere riproposta, decorso il termine per proporre reclamo, quando si verifichino mutamenti delle circostanze.