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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio promosso dal Governo contro alcune norme della legge regionale Calabria n. 15/2009 sul pescaturismo e l’ittiturismo. La Regione aveva nel frattempo modificato le disposizioni impugnate, eliminando i profili di contrasto con la legislazione statale.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune norme della legge della Regione Calabria 23 aprile 2009, n. 15, che disciplina le attività di pescaturismo e ittiturismo (turismo legato alla pesca). La contestazione riguardava l’art. 3, comma 4, e gli artt. 4, 6, comma 1, lettera c), e 8, comma 5, ritenuti in contrasto con la competenza legislativa statale.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: art. 3, comma 4, e artt. 4, 6, comma 1, lett. c), e 8, comma 5, della legge della Regione Calabria 23 aprile 2009, n. 15 (Norme per l’esercizio delle attività di pescaturismo e ittiturismo). Parametri invocati: norme costituzionali sul riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni (art. 117 Cost.). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. Prima della decisione, la Regione Calabria aveva modificato le disposizioni impugnate, allineandole alla normativa statale e rimuovendo così i vizi di legittimità costituzionale contestati dal Governo.

Il principio

Quando il legislatore regionale modifica o abroga le norme impugnate prima della decisione della Corte, eliminando i profili di illegittimità costituzionale contestati, il giudizio si chiude con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, senza pronuncia nel merito.

Domande e risposte

Cos’è il pescaturismo?

Il pescaturismo è l’attività che consente ai pescatori professionali di ospitare turisti a bordo dei pescherecci durante l’attività di pesca, mentre l’ittiturismo riguarda l’ospitalità a terra nelle aziende della pesca.

Perché il Governo aveva impugnato la legge regionale?

Le norme regionali introducevano disposizioni su licenze, autorizzazioni e requisiti per l’esercizio di queste attività che il Governo riteneva invadessero la competenza esclusiva o concorrente dello Stato in materia di pesca e tutela dell’ambiente.

Cosa significa «cessata materia del contendere»?

Significa che il giudizio davanti alla Corte Costituzionale si chiude senza una pronuncia di illegittimità o di rigetto: le norme contestate sono state modificate o abrogate e non esiste più alcun contrasto da risolvere.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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