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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara inammissibile la questione sull’art. 74, comma 3, della legge regionale Lombardia n. 11/2009 sui trasporti: la norma che impone la procedura ristretta per l’affidamento dei servizi ferroviari non invade la competenza statale in materia di concorrenza.

Di cosa si tratta

La Regione Lombardia aveva introdotto nel proprio testo unico sui trasporti l’art. 74, comma 3, che prevedeva l’affidamento progressivo dei servizi ferroviari regionali mediante la «procedura ristretta» ex art. 3, comma 38, d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici). Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la norma sostenendo che essa invadesse la competenza statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.) e di ordinamento civile (lett. l)).

La questione di legittimità costituzionale

Legittimità costituzionale dell’art. 74, comma 3, della legge Regione Lombardia 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico dei trasporti), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. e) e l), Cost. Ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte dichiara inammissibile la questione. Il ricorrente non ha adeguatamente illustrato le ragioni per cui la norma regionale — che si limita a scegliere una specifica procedura di gara tra quelle già previste dal Codice dei contratti pubblici statale — violerebbe le competenze esclusive statali in materia di concorrenza e ordinamento civile.

Il principio

L’inammissibilità per difetto di motivazione colpisce i ricorsi in via principale che non dimostrano in concreto come la norma regionale impugnata incida sulle competenze esclusive statali. Non è sufficiente invocare la materia della concorrenza in astratto: occorre spiegare perché la scelta regionale di una specifica procedura di gara contrasta con i principi statali.

Domande e risposte

Cosa è la «procedura ristretta» negli appalti pubblici?

La procedura ristretta è una modalità di aggiudicazione degli appalti pubblici in cui possono presentare offerta solo i concorrenti preventivamente selezionati dall’amministrazione in base a requisiti di qualificazione. È distinta dalla procedura aperta, in cui chiunque può presentare offerta.

Le Regioni possono scegliere come fare le gare per i servizi ferroviari?

Sì, entro i limiti del Codice dei contratti pubblici statale: le Regioni possono scegliere tra le procedure previste dal codice, ma non possono introdurne di nuove né derogare ai principi fondamentali statali in materia di concorrenza.

Perché la questione è inammissibile e non infondata?

L’inammissibilità è una pronuncia processuale: la Corte non entra nel merito perché il ricorso non ha fornito motivazione sufficiente. Non significa che la norma regionale sia costituzionalmente legittima: significa solo che il Governo non ha saputo argomentare il vizio in modo adeguato.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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