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Con l’ordinanza n. 222 del 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 140 c.p.c. in tema di notifica per deposito, sollevata dal Giudice di pace di Comiso in ordine alla decorrenza degli effetti della notifica per il destinatario.
Di cosa si tratta
L’art. 140 c.p.c. disciplina la notifica quando il destinatario non viene trovato in casa e si procede con il deposito dell’atto in comune e l’invio di raccomandata. Il «diritto vivente» (orientamento giurisprudenziale prevalente) riteneva che la notifica si perfezionasse per il destinatario al momento dell’invio della raccomandata, mentre una norma analoga in materia di notifiche a mezzo posta (art. 8, comma 4, l. n. 890/1982) prevedeva un termine differenziale. Il Giudice di pace di Comiso aveva sollevato questione di legittimità ritenendo che il trattamento del destinatario fosse più sfavorevole rispetto a quanto previsto dalla legge postale.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 140 del codice di procedura civile, nella parte in cui (secondo il diritto vivente) fa decorrere gli effetti della notifica per il destinatario dal momento dell’invio della raccomandata, anziché da un termine successivo analogo a quello previsto dall’art. 8, quarto comma, l. n. 890/1982. Parametri: artt. 3, 24 e 111 Cost. Giudice rimettente: Giudice di pace di Comiso (ordinanza del 25 settembre 2009, r.o. n. 11/2010).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. L’ordinanza di rimessione non chiariva adeguatamente come la questione fosse rilevante nel caso specifico, né quale fosse la data di notifica del decreto ingiuntivo in contestazione secondo l’art. 140 c.p.c. e come tale data influisse sulla decisione del giudizio.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando l’ordinanza di rimessione non indica con sufficiente chiarezza il nesso tra la norma impugnata e la decisione del caso concreto, rendendo impossibile valutare la rilevanza della questione nel giudizio principale.
Domande e risposte
Come funziona la notifica per deposito ex art. 140 c.p.c.?
Quando il destinatario è irreperibile nella propria abitazione o ufficio, l’ufficiale giudiziario: 1) deposita l’atto presso la casa comunale; 2) affigge avviso alla porta dell’abitazione del destinatario; 3) invia raccomandata con avviso di ricevimento con notizia dell’avvenuto deposito. La notifica si perfeziona (per l’autore) al momento dell’esecuzione del deposito e dell’affissione, ma la decorrenza per il destinatario era controversa.
La Corte ha poi deciso questa questione in un’altra sentenza?
Sì. La problematica della decorrenza degli effetti della notifica per il destinatario in base all’art. 140 c.p.c. era già stata affrontata dalla Corte in precedenza (sentenza n. 3/2010) e è stata successivamente oggetto di interventi legislativi. Qui la questione è stata dichiarata inammissibile per ragioni processuali.
Qual è la differenza tra la decorrenza per il notificante e per il destinatario?
Per chi notifica, gli effetti si producono al momento del completamento della procedura da parte dell’ufficiale giudiziario (principio della scissione degli effetti della notifica, affermato dalla Corte cost. con sent. n. 477/2002). Per il destinatario, gli effetti decorrono invece dal momento in cui egli ha effettiva conoscibilità dell’atto (di norma dalla consegna della raccomandata o, se non ritirata, dalla scadenza del termine di giacenza).
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e accesso alla giustizia
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