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La Corte Costituzionale ha dichiarato estinto il processo nel giudizio promosso dal Governo contro alcune norme della legge regionale Lazio n. 21/2009 in materia di edilizia straordinaria. L’estinzione è conseguita alla rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, accettata dalla Regione Lazio.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 3, comma 5, lett. b), 4, comma 4, lett. b) e 20 della legge della Regione Lazio 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale), il cosiddetto «piano casa» laziale. Prima della decisione nel merito, il Governo aveva rinunciato al ricorso e la Regione aveva accettato la rinuncia.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: artt. 3, comma 5, lett. b), 4, comma 4, lett. b) e 20 della legge della Regione Lazio 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale). Parametri invocati: norme costituzionali sul riparto di competenze in materia di governo del territorio. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
Il processo è dichiarato estinto per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte. Il giudice relatore era Paolo Grossi. La Corte non si è pronunciata nel merito.
Il principio
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, quando accettata dalla parte resistente, determina l’estinzione del processo senza alcuna pronuncia di merito. Le norme impugnate restano in vigore.
Domande e risposte
Perché il Governo ha rinunciato al ricorso?
Verosimilmente perché la Regione Lazio aveva nel frattempo modificato le norme contestate, oppure perché era intervenuto un accordo politico-istituzionale. La Corte non indaga le ragioni della rinuncia.
Cosa succede alle norme regionali?
Rimangono in vigore: l’estinzione del processo non equivale a una dichiarazione di conformità o di illegittimità delle norme; semplicemente il giudizio non si conclude con una pronuncia nel merito.
Questa ordinanza ha valore di precedente?
No: un’ordinanza di estinzione del processo non contiene alcuna valutazione nel merito e non crea precedenti interpretativi sulle norme in questione.
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