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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con l’ordinanza n. 220 del 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario, sollevata da un Magistrato di sorveglianza a proposito del limite di tre colloqui settimanali con il difensore imposto ai detenuti sottoposti al regime speciale.

Di cosa si tratta

L’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), della legge n. 354/1975 (come modificato dalla legge n. 94/2009 sulla sicurezza pubblica) prevede che i detenuti al regime speciale di detenzione (cosiddetto «41-bis») possano avere colloqui con i propri difensori solo per un massimo di tre volte alla settimana, per la stessa durata stabilita per i colloqui con i familiari. Il Magistrato di sorveglianza di Cuneo aveva sollevato questione di legittimità di tale limite, ritenendo che comprimesse il diritto di difesa.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dall’art. 2, comma 25, della legge 15 luglio 2009, n. 94. Parametri: artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, Cost. Giudice rimettente: Magistrato di sorveglianza di Cuneo (ordinanza del 18 dicembre 2009, r.o. n. 21/2010).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. Ha rilevato che l’ordinanza di rimessione era carente sul piano della rilevanza: il riclamante aveva proposto reclamo ai sensi dell’art. 35 ord. pen. contro la «nuova disciplina», ma non era chiaro in che modo la norma censurata incidesse concretamente sulla sua situazione, né il giudice aveva adeguatamente spiegato per quale ragione la questione fosse necessaria per decidere il reclamo.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale sollevata nell’ambito di un procedimento di reclamo penitenziario deve essere adeguatamente motivata quanto alla rilevanza: il giudice deve chiarire in che modo la norma censurata influisce sulla decisione del caso concreto, pena l’inammissibilità manifesta.

Domande e risposte

Cos’è il regime detentivo speciale del 41-bis?

È un regime penitenziario di massima sicurezza, applicato ai detenuti per reati di associazione mafiosa e altri reati gravi, con lo scopo di impedire i contatti con le organizzazioni criminali all’esterno. Comporta restrizioni significative ai colloqui, alla corrispondenza e alle attività in comune con gli altri detenuti.

Il limite di tre colloqui a settimana con il difensore è compatibile con l’art. 24 Cost.?

La Corte non ha risposto nel merito a questa domanda, avendo dichiarato la questione inammissibile. Il tema è comunque controverso: la Corte europea dei diritti dell’uomo ha in più occasioni esaminato le condizioni di detenzione al 41-bis, ritenendo che alcune restrizioni al diritto di difesa possano violare l’art. 6 CEDU.

Il reclamo ex art. 35 ord. pen. è la sede adeguata per sollevare queste questioni?

Sì, in linea di principio. L’art. 35 ord. pen. consente ai detenuti di presentare reclamo al magistrato di sorveglianza per violazioni dei propri diritti; questo giudice può sollevare questioni di legittimità costituzionale sulle norme che applica. Deve però motivare adeguatamente la rilevanza della questione nel caso specifico.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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