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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 43 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 43 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 43 CCII – Rinuncia alla domanda

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. In caso di rinuncia alla domanda di cui all’articolo 40 il procedimento si estingue, fatta salva la volontà di proseguirlo manifestata dagli intervenuti o dal pubblico ministero per l’apertura della liquidazione giudiziale. Il pubblico ministero può rinunciare alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale.

    2. Sull’estinzione il tribunale provvede con decreto e, […] nel dichiarare l’estinzione, può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese. […]

    3. Quando la domanda è stata iscritta nel registro delle imprese, il cancelliere comunica immediatamente il decreto di estinzione al medesimo registro per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.

  • Articolo 16 Legge Fallimentare

    Articolo 16 Legge Fallimentare

    Art. 16 L. Fall. – Sentenza dichiarativa di fallimento

    Sentenza dichiarativa di fallimento

  • Articolo 42 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 42 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 42 CCII – Istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri nei procedimenti per l’apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Fermo quanto disposto dall’articolo 39, a seguito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo, la cancelleria acquisisce, mediante collegamento telematico diretto alle banche dati dell’Agenzia delle entrate, dell’Istituto nazionale di previdenza sociale e del Registro delle imprese, i dati e i documenti relativi al debitore individuati all’articolo 367 e con le modalità prescritte nel medesimo articolo.

    2. Fino al momento in cui l’articolo 367 acquista efficacia, la cancelleria provvede all’acquisizione dei dati e documenti indicati al comma 1 mediante richiesta inoltrata tramite posta elettronica certificata.

  • Articolo 5 Contenzioso Tributario

    Articolo 5 Contenzioso Tributario

    Art. 5 Cont. Trib. – Incompetenza

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato

    1. La competenza delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado è inderogabile.

    2. L’incompetenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado è rilevabile, anche d’ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce.

    3. La sentenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado che dichiara la propria incompetenza rende incontestabile l’incompetenza dichiarata e la competenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado in essa indicata, se il processo viene riassunto a norma del comma 5.

    4. Non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sui regolamenti di competenza.

    5. La riassunzione del processo davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado dichiarata competente deve essere effettuata a istanza di parte nel termine fissato nella sentenza o in mancanza nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza stessa. Se la riassunzione avviene nei termini suindicati il processo continua davanti alla nuova commissione, altrimenti si estingue.

  • Art. 15 Codice Civile: Revoca dell’atto costitutivo della fondaz

    Art. 15 Codice Civile: Revoca dell’atto costitutivo della fondaz

    Art. 15 c.c. Revoca dell'atto costitutivo della fondazione

    In vigore

    L’atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l’attività dell’opera da lui disposta. La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.

  • Articolo 101 del T.U.B.

    Articolo 101 del T.U.B.

    Art. 101 T.U.B. Liquidazione coatta amministrativa.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa o, in caso di capogruppo con sede legale in un altro Stato dell’Unione europea, a procedure analoghe previste da quello Stato, alle societa’ del gruppo si applicano, qualora ne sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, le norme del presente titolo, capo I, sezione III. Per le banche del gruppo resta ferma comunque la disciplina della sezione III. La liquidazione coatta puo’ essere richiesta alla Banca d’Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo o, nei casi di procedure in altri Stati membri dell’Unione europea, dai corrispondenti organi.

    2. Quando presso societa’ del gruppo siano in corso il fallimento, la liquidazione coatta o altre procedure concorsuali, queste si convertono nella liquidazione coatta disciplinata dal presente articolo. Fermo restando l’accertamento dello stato di insolvenza gia’ operato, il tribunale competente, anche d’ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la societa’ e’ soggetta alla procedura di liquidazione prevista dal presente articolo e ordina la trasmissione degli atti alla Banca d’Italia. Gli organi della cessata procedura e quelli della liquidazione provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicita’ stabilite dalla Banca d’Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.

    3. Ai commissari liquidatori sono attribuiti i poteri previsti dall’art. 99, comma 5.”

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  • Articolo 15 Legge Fallimentare

    Articolo 15 Legge Fallimentare

    Art. 15 L. Fall. – Procedimento per la dichiarazione di

    Procedimento per la dichiarazione di

  • Articolo 41 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 41 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 41 CCII – Procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il tribunale con decreto convoca le parti non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso.

    2. Tra la data della notifica e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.

    3. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere abbreviati dal presidente del tribunale o dal giudice relatore da lui delegato con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi.

    4. Il decreto fissa un termine fino a sette giorni prima dell’udienza per la presentazione di memorie o un termine ridotto nel caso di cui al primo periodo del comma 3. Il debitore nel costituirsi, deve depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, se non è soggetto all’obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l’intera esistenza dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata.

    5. L’intervento dei terzi che hanno legittimazione a proporre la domanda e del pubblico ministero può avere luogo sino a che la causa non venga rimessa al collegio per la decisione.

    6. Il tribunale può delegare al giudice relatore l’audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all’ammissione ed all’espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio. Il giudice può disporre la raccolta di informazioni da banche dati pubbliche e da pubblici registri.

  • Articolo 4 Revisione Legale

    Articolo 4 Revisione Legale

    Art. 4 Rev. Leg. – Esame di idoneita’ professionale

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 — testo aggiornato

    1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero della giustizia, indice, almeno una volta l’anno, l’esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale e per l’abilitazione allo svolgimento di incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità.

    2. L’esame di idoneità professionale ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie all’esercizio dell’attività di revisione legale e della capacità di applicare concretamente tali conoscenze e verte in particolare sulle seguenti materie: a) contabilità generale; b) contabilità analitica e di gestione; c) disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato; d) principi contabili nazionali e internazionali; e) analisi finanziaria; f) gestione del rischio e controllo interno; g) principi di revisione nazionale e internazionali; h) disciplina della revisione legale; i) deontologia professionale ed indipendenza; l) tecnica professionale della revisione; m) diritto civile e commerciale; n) diritto societario; o) diritto fallimentare; p) diritto tributario; q) diritto del lavoro e della previdenza sociale; r) informatica e sistemi operativi; s) economia politica, aziendale e finanziaria; t) principi fondamentali di gestione finanziaria; u) matematica e statistica.

    3. Per le materie indicate al comma 2, lettere da m) a u), l’accertamento delle conoscenze teori- che e della capacità di applicarle concretamente è limitato a quanto necessario per lo svolgimento della revisione dei conti. 3 bis. Nell’ambito della convenzione quadro di cui all’articolo 3, comma 1-bis, vengono definite le modalità di esonero dal controllo delle conoscenze teoriche per le materie, di cui al comma 2, che hanno già formato oggetto di esame universitario. 3 ter. Ai fini dell’abilitazione del revisore legale dei conti anche all’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, l’esame di cui al comma 2 ha per oggetto le seguenti, ulteriori, materie: a) obblighi legali e principi concernenti la redazione della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità; b) analisi della sostenibilità; c) procedure di dovuta diligenza in relazione alle questioni di sostenibilità; d) obblighi legali e principi di attestazione della conformità per la rendicontazione di sostenibilità di cui all’articolo 11.

    4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalità di attuazione del presente articolo, definendo, tra l’altro: a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di ammissione all’esame di idoneità professionale alla revisione legale dei conti e all’abilitazione allo svolgimento di incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità; b) le modalità di nomina della commissione esaminatrice e gli adempimenti cui essa è tenuta; c) il contenuto e le modalità di svolgimento dell’esame di idoneità professionale alla revisione legale dei conti e all’abilitazione allo svolgimento di incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità; d) i casi di equipollenza con esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio di professioni regolamentate e le eventuali integrazioni richieste. 4 bis. Ai fini dell’iscrizione al Registro sono esonerati dall’esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, fermo l’obbligo di completare il tirocinio legalmente previsto per l’accesso all’esercizio dell’attività di revisore legale, nel rispetto dei requisiti previsti, in conformità alla direttiva 2006/43/CE, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza la previsione, per i candidati, di maggiori oneri e di nuove sessioni di esame.

    5. Con il regolamento di cui al comma 4, il Ministro della giustizia può integrare e specificare le materie di cui al comma 2.

  • Art. 35 quater T.U.IVA: Pubblicita’ in materia di partita IVA

    Art. 35 quater T.U.IVA: Pubblicita’ in materia di partita IVA

    Art. 35 quater T.U.IVA – Pubblicita’ in materia di partita IVA.

    In vigore dal 29/04/2012 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto-legge del 02/03/2012 n. 16 Articolo 8

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “Al fine di contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto, l’Agenzia delle entrate rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilita’ di verificare puntualmente, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, la validita’ del numero di partita IVA attribuito ai sensi dell’articolo 35 o 35-ter. Il servizio fornisce le informazioni relative allo stato di attivita’ della partita IVA inserita e alla denominazione del soggetto o, in assenza di questa, al cognome e nome della persona fisica titolare.”

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