Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 215/2010 – Infrastrutture energetiche strategiche e sussidiarietà

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    Con la sentenza n. 215 del 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 4 del d.l. anticrisi n. 78/2009, nella parte in cui attribuiva allo Stato poteri di autorizzazione sulle infrastrutture energetiche strategiche senza prevedere adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni, in violazione del riparto costituzionale di competenze e del principio di leale collaborazione.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 78/2009 (convertito dalla legge n. 102/2009 e poi modificato dal d.l. n. 103/2009) prevedeva all’art. 4 una procedura di autorizzazione statale accelerata per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e per le infrastrutture elettriche strategiche (in particolare la rete ad alta tensione gestita da TERNA). Le Regioni Umbria, Toscana, Emilia-Romagna e la Provincia autonoma di Trento hanno impugnato la norma sostenendo che invadesse le loro competenze legislative in materia di energia e governo del territorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del d.l. n. 78/2009, convertito in l. n. 102/2009, come modificato dal d.l. n. 103/2009 (conv. l. n. 141/2009). Parametri: artt. 117, terzo comma (legislazione concorrente in materia di energia e governo del territorio), e 118, secondo e terzo comma, della Costituzione (principio di sussidiarietà e leale collaborazione). Ricorrenti: Regioni Umbria, Toscana, Emilia-Romagna, Provincia autonoma di Trento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del d.l. n. 78/2009, nel testo risultante dalle modifiche del d.l. n. 103/2009. Pur ammettendo che lo Stato può attrarre a sé in via di sussidiarietà la funzione autorizzatoria per infrastrutture di interesse nazionale, ha ritenuto che la norma impugnata non prevedesse forme di intesa o coinvolgimento delle Regioni sufficienti a rispettare il principio di leale collaborazione richiesto dalla Costituzione.

    Il principio

    L’attrazione in sussidiarietà di funzioni amministrative normalmente regionali è legittima solo se la legge statale prevede adeguate procedure di coinvolgimento delle Regioni (intesa, accordo, partecipazione): in caso contrario, la norma statale viola gli artt. 117 e 118 Cost. e il principio di leale collaborazione.

    Domande e risposte

    Cosa è il principio di sussidiarietà verticale nel diritto costituzionale italiano?

    L’art. 118 Cost. consente allo Stato di attrarre a livello centrale funzioni amministrative che per loro natura richiedono un esercizio unitario, anche se tali funzioni ricadono normalmente in materie di competenza regionale. Questa «attrazione in sussidiarietà» deve però essere accompagnata da meccanismi di coinvolgimento delle Regioni.

    Perché l’art. 4 del d.l. 78/2009 era incostituzionale?

    Perché attribuiva allo Stato il potere di autorizzare le infrastrutture strategiche (in particolare le linee elettriche ad alta tensione) senza prevedere un’intesa con le Regioni o comunque forme di leale collaborazione. La Corte ha ribadito che, anche nelle materie di interesse nazionale, il raccordo con le Regioni è un requisito costituzionalmente necessario.

    TERNA poteva costruire le linee elettriche senza il consenso regionale?

    No. La sentenza ha chiarito che le autorizzazioni per le infrastrutture della rete elettrica nazionale non possono essere rilasciate dallo Stato in modo unilaterale: occorre un procedimento che garantisca il coinvolgimento delle Regioni interessate, in ossequio agli artt. 117 e 118 Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 214/2010 – Modifiche ai confini comunali e referendum obbligatorio

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    Con la sentenza n. 214 del 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Puglia che consentiva modifiche alle circoscrizioni comunali per accordo tra Comuni limitrofi senza la consultazione referendaria delle popolazioni interessate, in violazione dell’art. 133 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 5, comma 4, della legge regionale pugliese n. 26/1973 (come modificato nel 1986) prevedeva che variazioni dei confini comunali per accordo tra Comuni contermini potessero avvenire senza referendum. Un TAR ha rimesso la questione alla Corte dopo che un privato aveva impugnato un decreto presidenziale che, applicando quella norma, aveva spostato un fondo dal Comune di Sogliano Cavour a quello di Galatina senza consultazione popolare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 5, comma 4, della legge della Regione Puglia n. 26/1973 (aggiunto dall’art. 1, l.r. Puglia n. 28/1986). Parametro: art. 133, secondo comma, della Costituzione (che richiede la consultazione delle popolazioni interessate per la modifica delle circoscrizioni comunali). Giudice rimettente: TAR Puglia, sezione di Lecce (ordinanza del 23 marzo 2009, r.o. n. 167/2009).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 4 della l.r. Puglia n. 26/1973. Ha altresì dichiarato, in via consequenziale ex art. 27 l. n. 87/1953, l’illegittimità di una disposizione correlata della l.r. Puglia n. 27/1973 in materia di referendum abrogativo, nella parte in cui non prevedeva la consultazione delle popolazioni per le variazioni di confine derivanti da accordi inter-comunali.

    Il principio

    L’art. 133, secondo comma, Cost. impone la consultazione referendaria delle popolazioni interessate come condizione necessaria per qualsiasi modifica delle circoscrizioni comunali; una legge regionale che autorizzi tali modifiche per semplice accordo tra Comuni, senza referendum, è incostituzionale.

    Domande e risposte

    Ogni piccola variazione di confine richiede un referendum?

    Sì, secondo la Corte l’art. 133 Cost. non ammette deroghe: qualsiasi modifica delle circoscrizioni comunali deve essere preceduta dalla consultazione delle popolazioni dei Comuni interessati, indipendentemente dalla portata della variazione.

    Chi ha competenza a modificare i confini tra Comuni?

    Secondo l’art. 133, secondo comma, Cost., la modifica delle circoscrizioni comunali è disposta con legge regionale, ma previa consultazione delle popolazioni interessate. Spetta dunque alla Regione legiferare, ma non può saltare la fase referendaria.

    Cosa è l’illegittimità consequenziale?

    È la dichiarazione di incostituzionalità di norme non direttamente impugnate, ma strettamente connesse a quella censurata, prevista dall’art. 27 della legge n. 87/1953. La Corte la pronuncia d’ufficio per evitare lacune normative o contraddizioni nel sistema.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 213/2010 – Dirigenza regionale e concorso pubblico aperto

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    Con la sentenza n. 213 del 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma della Regione Trentino-Alto Adige che consentiva l’accesso alla dirigenza regionale mediante concorsi riservati agli iscritti a un albo di idonei, in contrasto con i principi di imparzialità e parità di accesso agli uffici pubblici.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale del Trentino-Alto Adige aveva modificato l’art. 24 della l.r. n. 15/1983 prevedendo che la qualità di dirigente potesse essere conferita anche attraverso «concorsi per titoli riservati agli iscritti all’albo degli idonei alle funzioni dirigenziali». Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato tale disposizione perché riteneva che la riserva a una categoria chiusa di concorrenti violasse il principio del concorso pubblico aperto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 8, commi 4 e 6 (recte: comma 2) della legge della Regione Trentino-Alto Adige 15 luglio 2009, n. 5, nella parte in cui modifica l’art. 24 della l.r. n. 15/1983. Parametri: artt. 2, 51 primo comma e 97 primo e terzo comma della Costituzione. Giudice rimettente: ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri (r.r. n. 62/2009).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 4 e 6 dell’art. 24 della l.r. n. 15/1983 come modificati dalla legge n. 5 del 2009. Il concorso riservato agli iscritti all’albo degli idonei viola gli artt. 51 e 97 Cost., perché preclude l’accesso ai candidati esterni qualificati e altera il principio di imparzialità nell’accesso alla dirigenza pubblica.

    Il principio

    L’accesso alla qualifica dirigenziale negli enti pubblici deve avvenire tramite concorso aperto al pubblico: una norma regionale che riserva tale accesso ai soli iscritti a un albo chiuso di «idonei» viola gli artt. 51 e 97 Cost., anche se la Regione ha autonomia speciale in materia di ordinamento dei propri uffici.

    Domande e risposte

    Un albo di idonei può mai giustificare concorsi riservati per la dirigenza?

    No, secondo questa sentenza. L’art. 97 Cost. impone il concorso pubblico come regola generale per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni; deroghe sono ammesse solo in casi eccezionali previsti dalla legge, non mediante riserve a categorie chiuse prive di giustificazione costituzionale.

    Vale anche per le Regioni a statuto speciale come il Trentino-Alto Adige?

    Sì. Anche le Regioni con autonomia speciale devono rispettare i principi costituzionali fondamentali sull’accesso agli uffici pubblici (artt. 51 e 97 Cost.), che costituiscono un limite inderogabile alla loro competenza legislativa.

    Cosa succede ai dirigenti già nominati con il concorso riservato?

    La sentenza non retroagisce automaticamente sulle nomine già perfezionate; i suoi effetti riguardano le future procedure concorsuali. Le situazioni già definite possono essere tutelate da specifiche disposizioni transitorie, se il legislatore regionale le adotta.

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  • Corte cost. n. 173/2010 – Tentativo obbligatorio di conciliazione masi chiusi

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    La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 2, l. n. 340/2000, che impone il tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie sui masi chiusi in Trentino-Alto Adige: la norma non viola lo statuto speciale né l’autonomia processuale della Provincia.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano, sezione specializzata agraria, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 2, della legge n. 340/2000 (come sostituito dalla l. n. 229/2003), che obbliga chi intende proporre una domanda giudiziale relativa all’ordinamento dei masi chiusi a esperire prima un tentativo di conciliazione. Il giudice rimettente dubitava che tale obbligo violasse le competenze legislative speciali della Provincia autonoma di Bolzano in materia di masi chiusi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 2, l. 24 novembre 2000, n. 340 (come sostituito dall’art. 22, comma 1, l. 29 luglio 2003, n. 229), in riferimento all’art. 116 Cost. e all’art. 8, n. 8), d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige). Giudice rimettente: Sezione specializzata agraria della Corte d’appello di Trento – sez. distaccata di Bolzano.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. La norma che impone il preventivo tentativo di conciliazione per le liti sui masi chiusi non viola lo statuto speciale: l’obbligo riguarda la procedura (materia processuale, di competenza statale esclusiva) e non incide sull’ordinamento sostanziale dei masi chiusi, che resta di competenza provinciale.

    Il principio

    La materia «procedimento civile» (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.) è di competenza esclusiva dello Stato. L’imposizione di un tentativo obbligatorio di conciliazione in via preventiva rientra in tale ambito e non invade la competenza speciale provinciale in materia di ordinamento dei masi chiusi, che riguarda il diritto sostanziale, non le regole processuali.

    Domande e risposte

    Cosa sono i masi chiusi?

    Il maso chiuso («geschlossener Hof») è un istituto giuridico tipico del Trentino-Alto Adige che consente di trasferire un’azienda agricola montana unitariamente a un solo erede, evitandone la frammentazione. È disciplinato dalla legge provinciale di Bolzano n. 17/2001.

    Cos’è il tentativo obbligatorio di conciliazione?

    Prima di adire il giudice, le parti devono tentare di risolvere la controversia attraverso un organismo di mediazione o conciliazione. Solo se il tentativo fallisce o non è esperito entro i termini, è possibile procedere in giudizio.

    Perché la Provincia ha competenza sui masi chiusi?

    Lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972, art. 8, n. 8) attribuisce alla Provincia autonoma di Bolzano la competenza legislativa primaria in materia di «masi chiusi», consentendole di disciplinarne l’ordinamento sostanziale nel rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico dello Stato.

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  • Corte cost. n. 212/2010 – Agriturismo Sicilia e potere regolamentare regionale

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    Con l’ordinanza n. 212 del 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso del Commissario dello Stato contro la delibera legislativa della Regione Siciliana sull’agriturismo (n. 337/2010), dopo che la Regione aveva modificato le disposizioni impugnate.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva impugnato diverse norme della delibera legislativa regionale sull’agriturismo (n. 337 del 2010), contestando che l’attribuzione all’Assessore regionale del potere di emanare disposizioni applicative violasse gli articoli 12, quarto comma, e 13 dello Statuto speciale siciliano, i quali riservano tale tipo di potere a specifici organi regionali. Prima che la Corte si pronunciasse nel merito, la Regione apportò le modifiche necessarie, rendendo superfluo il giudizio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: artt. 2 comma 2, 4 commi 1, 2 e 5, 5 commi 1, 2, 8 e 10, 6 comma 2, 8, 10 commi 2 e 3, 13 comma 1 e 14 comma 1 della delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana n. 337 del 2010 (Disciplina dell’agriturismo in Sicilia). Parametri: artt. 12, quarto comma, e 13 dello Statuto speciale della Regione Siciliana. Ricorrente: Commissario dello Stato per la Regione Siciliana (ricorso n. 27/2010).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere perché la Regione Siciliana, dopo la proposizione del ricorso, ha rimosso le disposizioni contestate, eliminando il vizio denunciato. Non vi era quindi più una questione da decidere nel merito.

    Il principio

    Quando il legislatore regionale elimina spontaneamente le norme impugnate nel corso del giudizio di legittimità costituzionale in via principale, il conflitto si esaurisce e la Corte dichiara cessata la materia del contendere, senza pronunciarsi sulla fondatezza delle censure.

    Domande e risposte

    Cosa significa «cessata la materia del contendere»?

    È una pronuncia processuale: la Corte rileva che il conflitto è venuto meno prima della decisione di merito, in genere perché la norma impugnata è stata abrogata o modificata in modo da eliminare il vizio denunciato.

    Il Commissario dello Stato può impugnare le leggi regionali siciliane?

    Sì. In base allo Statuto speciale della Regione Siciliana, il Commissario dello Stato può promuovere questioni di legittimità costituzionale contro le delibere legislative dell’Assemblea regionale prima della loro promulgazione.

    Quali erano le norme dello Statuto siciliano richiamate come parametro?

    Gli artt. 12, quarto comma, e 13 dello Statuto speciale (R.d.l. n. 455/1946, convertito in l. cost. n. 2/1948), che disciplinano il riparto di competenze tra organi regionali siciliani in materia di potere regolamentare e di emanazione di atti esecutivi.

  • Corte cost. n. 172/2010 – Controllo Corte dei conti su atti regionali

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    La Corte dichiara inammissibile la questione sollevata dalla Regione Veneto sull’estensione del controllo preventivo della Corte dei conti agli atti regionali, per difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. n. 78/2009 (conv. l. n. 102/2009) aveva modificato l’art. 3 della legge n. 20/1994 (Disposizioni in materia di giurisdizione di controllo della Corte dei conti), inserendo nuove lettere f-bis) e f-ter) e aggiungendo un comma 1-bis, con l’effetto di ampliare il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti a nuove categorie di atti. La Regione Veneto ha impugnato la norma, lamentando un’invasione delle proprie competenze.

    La questione di legittimità costituzionale

    Legittimità costituzionale dell’art. 17, commi 30 e 30-bis, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78 (conv. l. n. 102/2009), in riferimento agli artt. 3, 97, 100, 114, 117, 118 e 119 Cost. e al principio di leale collaborazione. Ricorso in via principale della Regione Veneto.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la questione per difetto di motivazione sulla rilevanza: la Regione Veneto non ha sufficientemente argomentato in quale misura le nuove disposizioni sul controllo della Corte dei conti incidano concretamente sulle proprie competenze costituzionalmente garantite.

    Il principio

    L’inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza può colpire anche i ricorsi in via principale proposti dalle Regioni: la questione deve essere sorretta da un’adeguata illustrazione delle ragioni per cui la norma statale impugnata lede in concreto le attribuzioni regionali. Un’argomentazione generica non è sufficiente per superare il vaglio di ammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa controlla la Corte dei conti in via preventiva?

    Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita su determinate categorie di atti amministrativi statali (es. atti normativi del Governo, provvedimenti di grande impegno di spesa). L’atto sottoposto a controllo acquista efficacia solo dopo il visto della Corte dei conti o trascorso il termine senza osservazioni.

    Perché la questione è inammissibile per difetto di rilevanza?

    Nei giudizi in via principale, la «rilevanza» richiede che la norma impugnata tocchi effettivamente le competenze della Regione ricorrente. Se il ricorso non spiega concretamente come la norma statale incida sulle attribuzioni regionali, la questione è inammissibile.

    La Regione Veneto poteva riproporre la questione con motivazione più articolata?

    Sì: la pronuncia di inammissibilità non preclude la riproposizione della questione con una motivazione adeguata. Tuttavia, i termini per impugnare in via principale una legge statale sono ristretti (60 giorni dalla pubblicazione), il che in concreto può rendere difficile riproporre la censura.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 171/2010 – VIA impianti eolici off-shore e attribuzioni statali

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    La Corte annulla la nota della Regione Puglia che aveva indetto una conferenza di servizi per la valutazione di impatto ambientale di impianti eolici off-shore: la VIA per tali impianti spetta allo Stato, non alle Regioni.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia, tramite l’Assessorato all’Ecologia, aveva convocato una conferenza di servizi per valutare la compatibilità ambientale di impianti eolici off-shore nel mare antistante le province di Brindisi e Lecce, da realizzarsi ad opera della Trevi Energy s.p.a. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione, sostenendo che la VIA per impianti nel mare territoriale è competenza esclusiva statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzione tra enti promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso la nota della Regione Puglia n. 13.442 del 25 settembre 2008, relativa alla valutazione di impatto ambientale di impianti eolici off-shore. Parametri: competenza statale in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.) e di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia (art. 117, terzo comma, Cost.).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara che non spettava alla Regione Puglia indire la conferenza di servizi per la VIA degli impianti eolici off-shore presentati il 16 gennaio 2008 e annulla parzialmente la nota regionale impugnata. La VIA per impianti energetici off-shore è attribuita allo Stato dalla normativa nazionale (d.lgs. n. 387/2003 e successive modificazioni).

    Il principio

    La valutazione di impatto ambientale degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ubicati nel mare territoriale (off-shore) rientra nella competenza statale: le Regioni non possono sostituirsi allo Stato nell’esercizio di tale funzione, pena la violazione delle attribuzioni costituzionalmente garantite.

    Domande e risposte

    Cosa è un conflitto di attribuzione tra enti?

    È un procedimento davanti alla Corte costituzionale con cui lo Stato (o una Regione) contesta un atto dell’altro soggetto che ritiene abbia esercitato poteri spettanti alla propria sfera di competenza. La Corte stabilisce a chi spetta l’attribuzione e, se il caso, annulla l’atto lesivo.

    Perché la VIA degli impianti off-shore è statale?

    Perché il mare territoriale non è compreso nel territorio regionale: gli impianti realizzati in mare rientrano nella giurisdizione dello Stato. La normativa nazionale (d.lgs. n. 387/2003) concentra in capo allo Stato le autorizzazioni per gli impianti energetici di grande dimensione, compresi quelli offshore.

    La Regione Puglia poteva fare nulla?

    La Regione partecipa al procedimento autorizzativo statale tramite la conferenza di servizi, ma non può essere essa a indire la conferenza né a condurre la VIA. La procedura è guidata dallo Stato, che acquisisce le osservazioni regionali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 170/2010 – Lingua piemontese e minoranze linguistiche

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    La Corte dichiara parzialmente illegittima la legge della Regione Piemonte n. 11/2009 sulla tutela del patrimonio linguistico regionale: riconoscere il «piemontese» come lingua minoritaria al pari delle lingue riconosciute dalla legge statale n. 482/1999 eccede la competenza regionale e viola l’art. 6 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Piemonte aveva approvato una legge per tutelare e valorizzare le varietà linguistiche presenti nel territorio regionale, includendo tra queste il «piemontese» come vera e propria lingua. Il Governo ha impugnato alcune disposizioni, ritenendo che equiparare il piemontese alle minoranze linguistiche storiche riconosciute dalla legge statale n. 482/1999 esulasse dalla competenza regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 3; 2, comma 2, lett. c) e g); 3, comma 5; 4 della legge Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11, in riferimento all’art. 6 Cost. (tutela delle minoranze linguistiche). Ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, limitatamente alle parole «la lingua piemontese,»; dell’art. 2, comma 2, lett. c) e g), nella parte in cui si riferisce alla “lingua piemontese”. Dichiara non fondate le restanti questioni. La Regione può valorizzare le proprie tradizioni linguistiche, ma non può riconoscere ufficialmente il piemontese come minoranza linguistica storica in assenza di una legge statale in tal senso.

    Il principio

    La tutela delle minoranze linguistiche storiche è disciplinata dalla legge statale n. 482/1999 in attuazione dell’art. 6 Cost. Le Regioni possono promuovere le varietà linguistiche locali, ma non possono attribuire unilateralmente a un dialetto o parlata regionale lo status di lingua di minoranza storica riconosciuta, poiché tale riconoscimento compete all’ordinamento statale.

    Domande e risposte

    L’art. 6 Cost. tutela tutte le lingue parlate in Italia?

    L’art. 6 Cost. tutela le «minoranze linguistiche», identificate dalla legge n. 482/1999 come le comunità storicamente insediate con lingua propria (occitano, franco-provençale, tedesco, sloveno, ecc.). I dialetti regionali come il piemontese non rientrano in questo elenco.

    Le Regioni possono valorizzare le proprie tradizioni linguistiche?

    Sì: le Regioni possono promuovere la conoscenza dei dialetti e delle varietà linguistiche locali a fini culturali ed educativi. Non possono però equipararle formalmente alle minoranze riconosciute dalla legge statale.

    Cosa cambia in pratica dopo questa sentenza?

    Le disposizioni annullate erano quelle che riconoscevano il piemontese come lingua minoritaria con effetti giuridici equiparabili alle lingue protette ex l. 482/1999. Restano valide le norme regionali che promuovono lo studio e la conoscenza del patrimonio linguistico piemontese a fini culturali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 169/2010 – Concorsi riservati Regione Liguria e concorrenza

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge regionale Liguria n. 3/2009, che prevedeva concorsi pubblici riservati a titolari di contratti di collaborazione: la norma violava i limiti posti dalla legge finanziaria statale 2008 alla discrezionalità regionale in materia di assunzioni.

    Di cosa si tratta

    La Regione Liguria aveva modificato la propria legge finanziaria 2009 per consentire bandi di concorso riservati — nel limite del 50% dei posti vacanti — a collaboratori coordinati e continuativi già in servizio. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la disposizione per contrasto con la legge statale n. 244/2007 (finanziaria 2008) che poneva limiti stringenti alle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni regionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge Regione Liguria 18 febbraio 2009, n. 3, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. (coordinamento della finanza pubblica) e all’art. 97 Cost. (buon andamento della P.A.). Ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge regionale. La norma consentiva concorsi riservati eccedendo i vincoli fissati dalla legge finanziaria statale 2008, che nell’ambito della materia concorrente «coordinamento della finanza pubblica» aveva posto limiti inderogabili alle assunzioni regionali.

    Il principio

    In materia di coordinamento della finanza pubblica (competenza concorrente, art. 117, terzo comma, Cost.), il legislatore statale può stabilire principi fondamentali vincolanti per le Regioni anche in tema di accesso all’impiego pubblico regionale. Le norme regionali che derogano a tali principi — consentendo assunzioni riservate oltre i limiti statali — sono costituzionalmente illegittime.

    Domande e risposte

    Cosa sono i concorsi riservati nella pubblica amministrazione?

    Sono procedure selettive aperte solo a determinate categorie di candidati (es. precari già in servizio), in deroga al principio generale del concorso pubblico aperto a tutti. Sono ammissibili solo entro i limiti fissati dalla legge e dalla giurisprudenza costituzionale.

    Le Regioni possono stabilire regole proprie sulle assunzioni?

    Sì, ma devono rispettare i principi fondamentali posti dallo Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica. Se la legge statale fissa tetti alle assunzioni in periodo di contenimento della spesa, la Regione non può derogarli.

    Perché rileva l’art. 97 Cost.?

    L’art. 97 Cost. sancisce il principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione. Il concorso aperto è la forma ordinaria di selezione che garantisce tali principi; i concorsi riservati rappresentano un’eccezione da giustificare e circoscrivere.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 168/2010 – Aree boscate e strutture ricettive in Valle d’Aosta

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge regionale Valle d’Aosta n. 18/2009, che consentiva ampliamenti di esercizi di ristorazione e strutture alberghiere in aree boscate, violando la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente.

    Di cosa si tratta

    La Regione Valle d’Aosta aveva approvato disposizioni urgenti che permettevano, tra l’altro, l’ampliamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture alberghiere anche in zone boscate, derogando alle norme urbanistiche ordinarie. Il Governo ha impugnato le disposizioni ritenendo che invadessero la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Legittimità costituzionale degli artt. 2, 4, 6, comma 3 della legge della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 17 giugno 2009, n. 18, in riferimento all’art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo, della Costituzione, nonché all’art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta). Ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge regionale, in quanto la norma, consentendo ampliamenti di strutture ricettive in aree boscate senza adeguata considerazione dei vincoli ambientali, eccede dalla competenza regionale e invade la tutela dell’ambiente, materia di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.).

    Il principio

    La tutela dell’ambiente costituisce materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato: le Regioni, pur a statuto speciale, non possono approvare norme che consentano interventi edilizi in aree boscate in contrasto con la normativa statale di protezione ambientale, anche se la legislazione regionale persegue finalità di sviluppo turistico.

    Domande e risposte

    Perché la tutela dell’ambiente è competenza esclusiva dello Stato?

    L’art. 117, comma 2, lett. s), Cost. assegna allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, fissando uno standard minimo uniforme su tutto il territorio nazionale. Le Regioni possono intervenire, ma solo per alzare il livello di tutela, non per abbassarlo.

    La Valle d’Aosta ha poteri speciali in materia urbanistica?

    Sì: lo Statuto speciale attribuisce alla Valle d’Aosta competenze in materia urbanistica e pianificazione territoriale, ma questi poteri non si estendono alla tutela ambientale in senso stretto, che rimane statale.

    Cosa significa «aree boscate» in questo contesto?

    Le aree boscate sono zone coperte da vegetazione arborea con rilevanza ecologica e paesaggistica. La normativa statale (d.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali) le tutela come beni paesaggistici soggetti a vincolo, limitando gli interventi edilizi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 167/2010 – Polizia locale e competenze Stato-Regioni

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    La Corte dichiara parzialmente illegittima la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9/2009 in materia di polizia locale: alcune disposizioni invadono la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza (art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.).

    Di cosa si tratta

    La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva approvato una legge sulla polizia locale che, secondo il Governo, in alcune sue parti disciplinava profili riservati alla competenza statale. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, 5, 8, 10, 15 e 18 della legge regionale n. 9/2009 davanti alla Corte costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lett. h), 5, comma 1, 8, comma 6, 10, 15, comma 1, 18, commi 1 e 4 della legge Regione Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2009, n. 9, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. (ordine pubblico e sicurezza). Ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 8, comma 6; 15, comma 1; 18, comma 4, che eccedono la competenza regionale invadendo la materia statale dell’ordine pubblico e sicurezza. Dichiara invece non fondate le questioni sugli artt. 2, comma 1, lett. h), 5, comma 1, 10 e 18, comma 1.

    Il principio

    La disciplina della polizia locale rientra nella competenza residuale regionale (art. 117, quarto comma, Cost.), ma le disposizioni che incidono sull’ordine pubblico e la sicurezza — materia di competenza esclusiva statale — rimangono precluse al legislatore regionale, anche per le Regioni a statuto speciale che beneficiano della clausola di maggior favore ex art. 10 l. cost. n. 3/2001.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra polizia locale e ordine pubblico?

    La polizia locale (vigili urbani, polizia municipale) svolge funzioni amministrative e di sicurezza urbana: è materia regionale. L’ordine pubblico e la sicurezza in senso stretto — prevenzione e repressione dei reati — sono competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, comma 2, lett. h), Cost.

    Perché alcune norme della legge regionale sono state annullate?

    Perché disciplinavano aspetti — come i poteri coercitivi della polizia locale o il coordinamento con le forze dell’ordine statali — che la Costituzione riserva allo Stato, pur trattandosi formalmente di polizia locale.

    Le Regioni a statuto speciale hanno più poteri in materia?

    Non necessariamente: la clausola di maggior favore dell’art. 10 l. cost. n. 3/2001 estende alle autonomie speciali le competenze aggiuntive del Titolo V, ma non può derogare alla riserva statale sull’ordine pubblico.

    Norme collegate

  • Consolidato fiscale nazionale 2026: requisiti, vantaggi e perdite per gruppi di s.r.l.

    Cos’è il consolidato fiscale nazionale e quale problema risolve

    Il consolidato fiscale nazionale è un regime opzionale di tassazione di gruppo, disciplinato dagli articoli 117-129 del TUIR. In sintesi, consente a una società controllante e alle sue controllate residenti di determinare un’unica base imponibile IRES complessiva, data dalla somma algebrica dei redditi e delle perdite delle società aderenti (art. 118 TUIR).

    Il problema pratico che risolve è molto concreto. Immaginiamo un gruppo con due s.r.l.: una in utile e una in perdita. Senza consolidato, ciascuna società è un soggetto IRES autonomo: la società in utile paga l’imposta sul proprio reddito, mentre la perdita dell’altra resta "chiusa" dentro quella società e potrà essere usata solo dai suoi futuri utili. Il gruppo, nel suo complesso, paga IRES anche se a livello aggregato ha guadagnato molto meno. Con il consolidato, invece, gli utili e le perdite delle diverse società si compensano nello stesso periodo d’imposta, riducendo il carico IRES complessivo.

    Il requisito del controllo superiore al 50%

    Non basta avere più s.r.l. per consolidare. L’articolo 120 del TUIR richiede un controllo qualificato: la controllante deve partecipare, direttamente o indirettamente, per una percentuale superiore al 50% sia del capitale sociale sia degli utili di bilancio della controllata. Si tratta del controllo previsto dall’art. 2359 del codice civile, integrato da questo requisito quantitativo del "più del 50%".

    Due precisazioni importanti. Il controllo può essere indiretto: se A controlla B oltre il 50% e B controlla C oltre il 50%, anche C può rientrare nel perimetro (la percentuale indiretta si calcola tenendo conto della catena partecipativa). Inoltre il requisito deve sussistere fin dall’inizio di ogni esercizio per cui si esercita l’opzione: non basta acquisirlo a metà anno.

    Checklist del requisito di controllo

    • La controllante è una società di capitali o un ente commerciale residente soggetto IRES.
    • La partecipazione al capitale sociale della controllata è superiore al 50% (diretta o indiretta).
    • La partecipazione agli utili di bilancio della controllata è superiore al 50%.
    • Sussiste il controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.
    • Il requisito è presente dall’inizio dell’esercizio di prima opzione.
    • Le società hanno identico esercizio sociale (salvo le eccezioni di legge).
    • È stata effettuata l’elezione di domicilio presso la controllante.

    Il vantaggio principale: un esempio numerico

    Il cuore del consolidato è la compensazione immediata di utili e perdite infragruppo. Vediamolo con un esempio dichiaratamente illustrativo (numeri tondi, a fini di ragionamento).

    Ipotizziamo un gruppo con due società:

    • S.r.l. A: reddito imponibile di 100.
    • S.r.l. B: perdita fiscale di 40 nello stesso periodo.

    Applichiamo l’aliquota IRES del 24%.

    Scenario Base imponibile IRES IRES dovuta (24%)
    Senza consolidato A: 100 / B: 0 (perdita non usata subito) 24 (solo su A)
    Con consolidato 100 – 40 = 60 14,4

    Nello scenario senza consolidato, la S.r.l. A paga 24 di IRES (24% di 100), mentre la perdita di 40 della S.r.l. B resta "parcheggiata" in B e sarà spendibile solo sui futuri utili di B. Con il consolidato, invece, la base imponibile di gruppo è 60 (100 meno 40) e l’IRES scende a 14,4. Il risparmio nell’anno è di 9,6 (24 meno 14,4), pari proprio al 24% della perdita compensata.

    Il vantaggio quindi non è uno sconto sull’aliquota, ma un vantaggio finanziario e di tempistica: la perdita serve subito ad abbattere l’utile di un’altra società del gruppo, invece di attendere anni.

    Il trattamento delle perdite fiscali

    La gestione delle perdite è il punto più tecnico e va capito bene prima di optare.

    • Perdite anteriori all’ingresso: le perdite fiscali maturate prima di entrare nel consolidato restano utilizzabili solo dalla società che le ha prodotte. Non si trasferiscono al gruppo: la S.r.l. potrà usarle per abbattere i propri redditi futuri, ma non quelli delle "sorelle".
    • Perdite prodotte durante il consolidato: confluiscono nel risultato di gruppo e vanno quindi a compensare gli utili delle altre società aderenti nello stesso periodo, com’è nell’esempio sopra.
    • Limite dell’80%: il riporto delle perdite a nuovo soggiace al limite generale dell’art. 84 del TUIR, ossia possono essere usate fino all’80% del reddito di ciascun periodo (con le note eccezioni di legge).

    Questa distinzione è decisiva: chi entra nel consolidato con un grosso "magazzino" di perdite pregresse non deve aspettarsi di poterle spalmare immediatamente sull’intero gruppo.

    Durata, opzione congiunta e responsabilità

    L’opzione per il consolidato è triennale e irrevocabile: una volta esercitata, vincola per tre esercizi. Al termine del triennio si rinnova tacitamente per un altro triennio, salvo revoca (artt. 117 c.3, 124-125 TUIR).

    L’opzione va esercitata congiuntamente dalla controllante e da ciascuna controllata che entra nel perimetro: non è una decisione unilaterale della capogruppo. Sul fronte della responsabilità, è bene sapere che le società aderenti restano soggetti d’imposta autonomi e mantengono precise responsabilità in ordine alla determinazione del proprio reddito e agli adempimenti: il consolidato unifica la base imponibile, non cancella la soggettività delle singole società. La materia degli effetti (interruzione del consolidato, riattribuzione delle perdite, garanzie reciproche) è tecnica e merita un’analisi caso per caso.

    Quando conviene attivarlo (e quando no)

    Il consolidato conviene tipicamente quando:

    • Nel gruppo coesistono società stabilmente in utile e società in perdita (per esempio una operativa redditizia e una newco o una in fase di investimento).
    • Il requisito del controllo oltre il 50% è solido e stabile nel tempo (l’opzione vincola per tre anni).
    • Si vuole anticipare il beneficio fiscale delle perdite, invece di attenderne il recupero società per società.

    Il consolidato è invece poco utile o controindicato quando:

    • Tutte le società del gruppo sono stabilmente in utile: non c’è nulla da compensare e si aggiunge solo complessità.
    • Il controllo è vicino o sotto la soglia del 50%, o si prevede di cedere quote: il vincolo triennale diventa rischioso.
    • Una società ha grandi perdite pregresse che si spera (erroneamente) di usare subito sul gruppo: queste restano alla società che le ha generate.

    In termini decisionali: più il gruppo presenta risultati "asimmetrici" (chi guadagna e chi perde nello stesso anno) e controllo stabile, più il consolidato ha senso. Più i risultati sono omogenei o il controllo è instabile, meno conviene.

    Domande frequenti

    Il consolidato riduce l’aliquota IRES?

    No. L’aliquota resta quella ordinaria. Il vantaggio nasce dalla compensazione di utili e perdite tra le società del gruppo nello stesso periodo, che riduce la base imponibile complessiva e quindi l’IRES dovuta a parità di aliquota.

    Posso far entrare una società che controllo solo al 50%?

    No. Serve una partecipazione superiore al 50% sia al capitale sociale sia agli utili di bilancio (art. 120 TUIR). Esattamente il 50% non basta.

    Le perdite degli anni precedenti si possono usare sul gruppo?

    No. Le perdite anteriori all’ingresso nel consolidato restano utilizzabili solo dalla società che le ha prodotte. Solo le perdite generate durante il consolidato confluiscono nel risultato di gruppo, sempre nel rispetto del limite dell’80% del reddito (art. 84 TUIR).

    Posso uscire dopo un anno se cambio idea?

    No. L’opzione è triennale e irrevocabile; al termine del triennio si rinnova tacitamente, salvo revoca espressa. Va inoltre esercitata congiuntamente da controllante e ciascuna controllata.

    Hai un caso concreto?
    Questa guida spiega la regola.
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