Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge regionale Liguria n. 3/2009, che prevedeva concorsi pubblici riservati a titolari di contratti di collaborazione: la norma violava i limiti posti dalla legge finanziaria statale 2008 alla discrezionalità regionale in materia di assunzioni.
Di cosa si tratta
La Regione Liguria aveva modificato la propria legge finanziaria 2009 per consentire bandi di concorso riservati — nel limite del 50% dei posti vacanti — a collaboratori coordinati e continuativi già in servizio. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la disposizione per contrasto con la legge statale n. 244/2007 (finanziaria 2008) che poneva limiti stringenti alle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni regionali.
La questione di legittimità costituzionale
Legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge Regione Liguria 18 febbraio 2009, n. 3, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. (coordinamento della finanza pubblica) e all’art. 97 Cost. (buon andamento della P.A.). Ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge regionale. La norma consentiva concorsi riservati eccedendo i vincoli fissati dalla legge finanziaria statale 2008, che nell’ambito della materia concorrente «coordinamento della finanza pubblica» aveva posto limiti inderogabili alle assunzioni regionali.
Il principio
In materia di coordinamento della finanza pubblica (competenza concorrente, art. 117, terzo comma, Cost.), il legislatore statale può stabilire principi fondamentali vincolanti per le Regioni anche in tema di accesso all’impiego pubblico regionale. Le norme regionali che derogano a tali principi — consentendo assunzioni riservate oltre i limiti statali — sono costituzionalmente illegittime.
Domande e risposte
Cosa sono i concorsi riservati nella pubblica amministrazione?
Sono procedure selettive aperte solo a determinate categorie di candidati (es. precari già in servizio), in deroga al principio generale del concorso pubblico aperto a tutti. Sono ammissibili solo entro i limiti fissati dalla legge e dalla giurisprudenza costituzionale.
Le Regioni possono stabilire regole proprie sulle assunzioni?
Sì, ma devono rispettare i principi fondamentali posti dallo Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica. Se la legge statale fissa tetti alle assunzioni in periodo di contenimento della spesa, la Regione non può derogarli.
Perché rileva l’art. 97 Cost.?
L’art. 97 Cost. sancisce il principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione. Il concorso aperto è la forma ordinaria di selezione che garantisce tali principi; i concorsi riservati rappresentano un’eccezione da giustificare e circoscrivere.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità P.A.
- Art. 117 della Costituzione — coordinamento della finanza pubblica
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.