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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara inammissibile la questione sollevata dalla Regione Veneto sull’estensione del controllo preventivo della Corte dei conti agli atti regionali, per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Di cosa si tratta

Il d.l. n. 78/2009 (conv. l. n. 102/2009) aveva modificato l’art. 3 della legge n. 20/1994 (Disposizioni in materia di giurisdizione di controllo della Corte dei conti), inserendo nuove lettere f-bis) e f-ter) e aggiungendo un comma 1-bis, con l’effetto di ampliare il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti a nuove categorie di atti. La Regione Veneto ha impugnato la norma, lamentando un’invasione delle proprie competenze.

La questione di legittimità costituzionale

Legittimità costituzionale dell’art. 17, commi 30 e 30-bis, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78 (conv. l. n. 102/2009), in riferimento agli artt. 3, 97, 100, 114, 117, 118 e 119 Cost. e al principio di leale collaborazione. Ricorso in via principale della Regione Veneto.

La decisione della Corte

La Corte dichiara inammissibile la questione per difetto di motivazione sulla rilevanza: la Regione Veneto non ha sufficientemente argomentato in quale misura le nuove disposizioni sul controllo della Corte dei conti incidano concretamente sulle proprie competenze costituzionalmente garantite.

Il principio

L’inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza può colpire anche i ricorsi in via principale proposti dalle Regioni: la questione deve essere sorretta da un’adeguata illustrazione delle ragioni per cui la norma statale impugnata lede in concreto le attribuzioni regionali. Un’argomentazione generica non è sufficiente per superare il vaglio di ammissibilità.

Domande e risposte

Cosa controlla la Corte dei conti in via preventiva?

Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita su determinate categorie di atti amministrativi statali (es. atti normativi del Governo, provvedimenti di grande impegno di spesa). L’atto sottoposto a controllo acquista efficacia solo dopo il visto della Corte dei conti o trascorso il termine senza osservazioni.

Perché la questione è inammissibile per difetto di rilevanza?

Nei giudizi in via principale, la «rilevanza» richiede che la norma impugnata tocchi effettivamente le competenze della Regione ricorrente. Se il ricorso non spiega concretamente come la norma statale incida sulle attribuzioni regionali, la questione è inammissibile.

La Regione Veneto poteva riproporre la questione con motivazione più articolata?

Sì: la pronuncia di inammissibilità non preclude la riproposizione della questione con una motivazione adeguata. Tuttavia, i termini per impugnare in via principale una legge statale sono ristretti (60 giorni dalla pubblicazione), il che in concreto può rendere difficile riproporre la censura.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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