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Con la sentenza n. 214 del 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Puglia che consentiva modifiche alle circoscrizioni comunali per accordo tra Comuni limitrofi senza la consultazione referendaria delle popolazioni interessate, in violazione dell’art. 133 della Costituzione.
Di cosa si tratta
L’art. 5, comma 4, della legge regionale pugliese n. 26/1973 (come modificato nel 1986) prevedeva che variazioni dei confini comunali per accordo tra Comuni contermini potessero avvenire senza referendum. Un TAR ha rimesso la questione alla Corte dopo che un privato aveva impugnato un decreto presidenziale che, applicando quella norma, aveva spostato un fondo dal Comune di Sogliano Cavour a quello di Galatina senza consultazione popolare.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 5, comma 4, della legge della Regione Puglia n. 26/1973 (aggiunto dall’art. 1, l.r. Puglia n. 28/1986). Parametro: art. 133, secondo comma, della Costituzione (che richiede la consultazione delle popolazioni interessate per la modifica delle circoscrizioni comunali). Giudice rimettente: TAR Puglia, sezione di Lecce (ordinanza del 23 marzo 2009, r.o. n. 167/2009).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 4 della l.r. Puglia n. 26/1973. Ha altresì dichiarato, in via consequenziale ex art. 27 l. n. 87/1953, l’illegittimità di una disposizione correlata della l.r. Puglia n. 27/1973 in materia di referendum abrogativo, nella parte in cui non prevedeva la consultazione delle popolazioni per le variazioni di confine derivanti da accordi inter-comunali.
Il principio
L’art. 133, secondo comma, Cost. impone la consultazione referendaria delle popolazioni interessate come condizione necessaria per qualsiasi modifica delle circoscrizioni comunali; una legge regionale che autorizzi tali modifiche per semplice accordo tra Comuni, senza referendum, è incostituzionale.
Domande e risposte
Ogni piccola variazione di confine richiede un referendum?
Sì, secondo la Corte l’art. 133 Cost. non ammette deroghe: qualsiasi modifica delle circoscrizioni comunali deve essere preceduta dalla consultazione delle popolazioni dei Comuni interessati, indipendentemente dalla portata della variazione.
Chi ha competenza a modificare i confini tra Comuni?
Secondo l’art. 133, secondo comma, Cost., la modifica delle circoscrizioni comunali è disposta con legge regionale, ma previa consultazione delle popolazioni interessate. Spetta dunque alla Regione legiferare, ma non può saltare la fase referendaria.
Cosa è l’illegittimità consequenziale?
È la dichiarazione di incostituzionalità di norme non direttamente impugnate, ma strettamente connesse a quella censurata, prevista dall’art. 27 della legge n. 87/1953. La Corte la pronuncia d’ufficio per evitare lacune normative o contraddizioni nel sistema.
Norme collegate
- Art. 133 della Costituzione — modifica delle circoscrizioni comunali e consultazione popolare
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