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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal GIP di Firenze contro il Senato (che aveva deliberato l’insindacabilità delle opinioni del sen. Stracquadanio) e inammissibile quello contro il Parlamento europeo (immunità Brunetta): su quest’ultimo la Corte italiana non ha giurisdizione.

Di cosa si tratta

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze aveva promosso conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale in due distinte direzioni: (a) contro il Senato della Repubblica, che il 12 febbraio 2009 aveva deliberato l’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. delle opinioni espresse dal senatore Giorgio Stracquadanio nei confronti del dott. Giuseppe De Michelis di Slonghello; (b) contro la decisione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 che raccomandava di difendere l’immunità dell’on. Renato Brunetta per le stesse vicende.

La questione di legittimità costituzionale

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (fase di ammissibilità): GIP Tribunale di Firenze vs Senato della Repubblica (delibera del 12 febbraio 2009 ex art. 68, primo comma, Cost.) e vs Parlamento europeo (decisione del 22 aprile 2009). Parametro: art. 68, comma 1, Cost.

La decisione della Corte

La Corte dichiara ammissibile il ricorso per conflitto contro il Senato della Repubblica: la deliberazione di insindacabilità è un atto idoneo a determinare il conflitto con le attribuzioni del giudice. Dichiara invece inammissibile il ricorso contro il Parlamento europeo, organo di un’organizzazione internazionale (l’UE) non soggetto alla giurisdizione della Corte costituzionale italiana.

Il principio

La Corte costituzionale italiana ha giurisdizione sui conflitti tra poteri dello Stato italiano (art. 134 Cost.): un organo di un’istituzione dell’Unione europea (come il Parlamento europeo) non è un «potere dello Stato» ai sensi della Costituzione italiana, e i suoi atti non possono essere oggetto di conflitto di attribuzione davanti alla Corte.

Domande e risposte

Cos’è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.?

L’art. 68, comma 1, Cost. stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Quando un giudice ritiene che tale immunità non si applichi al caso concreto, può sollevare conflitto se la Camera ha deliberato l’insindacabilità.

Perché il conflitto contro il Parlamento europeo è inammissibile?

La Corte costituzionale tutela il riparto di attribuzioni tra i «poteri dello Stato» italiano (art. 134 Cost.). Il Parlamento europeo è un organo dell’Unione europea, soggetto autonomo di diritto internazionale: non rientra nell’ordinamento costituzionale italiano e i suoi atti non possono essere censurati dalla Corte.

Cosa succede dopo la dichiarazione di ammissibilità?

Nella fase di ammissibilità la Corte si limita a verificare se il ricorso è astrattamente idoneo a configurare un conflitto. La decisione nel merito — se cioè il Senato abbia violato le attribuzioni del giudice — viene adottata in un separato giudizio.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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