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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 2, l. n. 340/2000, che impone il tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie sui masi chiusi in Trentino-Alto Adige: la norma non viola lo statuto speciale né l’autonomia processuale della Provincia.

Di cosa si tratta

La Corte d’appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano, sezione specializzata agraria, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 2, della legge n. 340/2000 (come sostituito dalla l. n. 229/2003), che obbliga chi intende proporre una domanda giudiziale relativa all’ordinamento dei masi chiusi a esperire prima un tentativo di conciliazione. Il giudice rimettente dubitava che tale obbligo violasse le competenze legislative speciali della Provincia autonoma di Bolzano in materia di masi chiusi.

La questione di legittimità costituzionale

Legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 2, l. 24 novembre 2000, n. 340 (come sostituito dall’art. 22, comma 1, l. 29 luglio 2003, n. 229), in riferimento all’art. 116 Cost. e all’art. 8, n. 8), d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige). Giudice rimettente: Sezione specializzata agraria della Corte d’appello di Trento – sez. distaccata di Bolzano.

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondata la questione. La norma che impone il preventivo tentativo di conciliazione per le liti sui masi chiusi non viola lo statuto speciale: l’obbligo riguarda la procedura (materia processuale, di competenza statale esclusiva) e non incide sull’ordinamento sostanziale dei masi chiusi, che resta di competenza provinciale.

Il principio

La materia «procedimento civile» (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.) è di competenza esclusiva dello Stato. L’imposizione di un tentativo obbligatorio di conciliazione in via preventiva rientra in tale ambito e non invade la competenza speciale provinciale in materia di ordinamento dei masi chiusi, che riguarda il diritto sostanziale, non le regole processuali.

Domande e risposte

Cosa sono i masi chiusi?

Il maso chiuso («geschlossener Hof») è un istituto giuridico tipico del Trentino-Alto Adige che consente di trasferire un’azienda agricola montana unitariamente a un solo erede, evitandone la frammentazione. È disciplinato dalla legge provinciale di Bolzano n. 17/2001.

Cos’è il tentativo obbligatorio di conciliazione?

Prima di adire il giudice, le parti devono tentare di risolvere la controversia attraverso un organismo di mediazione o conciliazione. Solo se il tentativo fallisce o non è esperito entro i termini, è possibile procedere in giudizio.

Perché la Provincia ha competenza sui masi chiusi?

Lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972, art. 8, n. 8) attribuisce alla Provincia autonoma di Bolzano la competenza legislativa primaria in materia di «masi chiusi», consentendole di disciplinarne l’ordinamento sostanziale nel rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico dello Stato.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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