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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana avverso alcune disposizioni della delibera legislativa regionale n. 250/2009: le norme impugnate sono state successivamente abrogate o modificate.

Di cosa si tratta

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva impugnato alcune disposizioni della delibera legislativa n. 250 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009) dell’Assemblea regionale siciliana, in riferimento a molteplici parametri costituzionali (artt. 3, 5, 24, 81, 97, 100, 103, 113, 114, 117, 119, 120 Cost. e norme dello Statuto speciale). Nel corso del giudizio, le disposizioni impugnate sono state abrogate o modificate in senso conforme alle censure, facendo venir meno l’oggetto del contendere.

La questione di legittimità costituzionale

Legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 3; 29, comma 1 (inciso «1 ter»); 34; 58; 61, commi 2 e 3; 77 della delibera legislativa n. 250/2009 dell’Assemblea regionale siciliana, impugnati dal Commissario dello Stato in riferimento a numerosi parametri costituzionali e dello Statuto speciale.

La decisione della Corte

La Corte dichiara cessata la materia del contendere in ordine all’intero ricorso, poiché le disposizioni impugnate sono state abrogate o modificate nel corso del giudizio, venendo meno l’interesse a una pronuncia nel merito.

Il principio

La cessazione della materia del contendere si verifica quando, nel corso del giudizio costituzionale, le disposizioni impugnate vengono abrogate o modificate in modo da eliminare le ragioni del contrasto. In questo caso la Corte dichiara cessata la materia del contendere senza pronunciarsi nel merito, restando impregiudicata la questione di legittimità delle norme nelle more in vigore.

Domande e risposte

Cosa significa «cessata materia del contendere»?

È una pronuncia processuale con cui la Corte prende atto che, sopravvenute modifiche legislative, non esiste più un oggetto su cui statuire: le norme impugnate non sono più in vigore e non producono effetti.

Chi è il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana?

È un organo statale con sede a Palermo che ha il compito di esaminare le delibere legislative dell’Assemblea regionale siciliana prima della loro promulgazione. Se ritiene che una norma sia incostituzionale, può impugnarla davanti alla Corte costituzionale.

La pronuncia di cessata materia è definitiva?

Sì, estingue il giudizio. Tuttavia, essa non impedisce che le stesse questioni vengano riproposte se in futuro vengono riapprovate norme analoghe o se il giudice a quo solleva di nuovo la questione incidentalmente.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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