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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge regionale Veneto n. 15/2009 sulla gestione stragiudiziale del contenzioso sanitario: la Regione può disciplinare forme di mediazione obbligatoria in materia sanitaria nell’ambito della propria competenza.

Di cosa si tratta

La Regione Veneto aveva approvato una legge per ridurre il contenzioso in materia sanitaria promuovendo modalità di composizione stragiudiziale delle controversie (mediazione obbligatoria prima del ricorso al giudice). Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge sostenendo che la Regione invadesse la materia «ordinamento civile» (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.) e il diritto comunitario (art. 11 Cost.).

La questione di legittimità costituzionale

Legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 2 e 3 della legge Regione Veneto 31 luglio 2009, n. 15 (Norme in materia di gestione stragiudiziale del contenzioso sanitario), in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, secondo comma, lett. l), e terzo comma, Cost. Ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondate le questioni. La legge regionale disciplina la gestione amministrativa e organizzativa del contenzioso sanitario, senza incidere sull’ordinamento civile (che è materia statale): le norme impugnate riguardano le modalità di risposta della struttura sanitaria alle richieste risarcitorie, rientrando nell’organizzazione del servizio sanitario regionale (materia concorrente).

Il principio

La disciplina della mediazione in campo sanitario può rientrare nell’organizzazione del servizio sanitario regionale, materia di competenza concorrente (art. 117, terzo comma, Cost., «tutela della salute»). La linea di confine con l’«ordinamento civile» va tracciata verificando se la norma incide sui rapporti giuridici sostanziali o si limita a disciplinare l’organizzazione interna del servizio sanitario.

Domande e risposte

Che cos’è il contenzioso sanitario?

Il contenzioso sanitario è l’insieme delle controversie tra pazienti (o loro familiari) e strutture sanitarie in caso di responsabilità medica, rimborsi o contestazioni su prestazioni. In Italia genera un elevato numero di cause civili, con costi significativi per il Sistema Sanitario Nazionale.

Perché la Regione può disciplinare la mediazione sanitaria?

Perché la tutela della salute è materia concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.) e l’organizzazione del servizio sanitario regionale è competenza propria delle Regioni. La mediazione obbligatoria, se disciplinata come procedura organizzativa interna alla struttura sanitaria, rientra in tale competenza.

Cosa dice oggi la legge nazionale sulla mediazione nelle controversie sanitarie?

Il d.lgs. n. 28/2010 ha introdotto la mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità per molte controversie civili (poi parzialmente modificato). Per la responsabilità medica, la l. n. 24/2017 («Legge Gelli-Bianco») ha introdotto un tentativo obbligatorio di conciliazione prima del giudizio.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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