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La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dalla Corte dei conti (Toscana e Piemonte) sull’art. 99, comma 2, del d.P.R. n. 1092/1973 in riferimento agli artt. 2, 36 e 38 Cost., e non fondata la questione in riferimento all’art. 3 Cost. Il divieto di cumulare l’indennità integrativa speciale su più pensioni liquidate entro il 31 dicembre 1994 rimane quindi in vigore.
Di cosa si tratta
Alcune persone titolari di due distinte pensioni pubbliche (liquidate entro il 1994) rivendicavano il diritto a percepire l’indennità integrativa speciale su entrambi i trattamenti. La norma impugnata (art. 99, comma 2, d.P.R. 1092/1973) stabilisce che tale indennità compete a un solo titolo. La questione era già stata parzialmente ridefinita dalla sentenza n. 494/1993 della stessa Corte e da successive modifiche legislative del 2006.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 99, comma 2, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (testo unico quiescenza dipendenti civili e militari dello Stato). Parametri invocati: artt. 2, 3, 36 e 38 della Costituzione (uguaglianza, retribuzione proporzionata, previdenza). Giudici rimettenti: Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione Toscana (ordinanza 3 aprile 2009) e sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte (ordinanza 13 maggio 2009).
La decisione della Corte
Le questioni riferite agli artt. 2, 36 e 38 Cost. sono dichiarate inammissibili (difetto di motivazione sulla rilevanza e irricevibilità della prospettazione). La questione riferita all’art. 3 Cost. è dichiarata non fondata: la diversità di trattamento tra pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1995 e quelle successive è giustificata dall’intervento del legislatore del 2006 (legge n. 296/2006, art. 1, commi 774 e 776), che ha chiarito la portata della norma solo per i trattamenti successivi a quella data.
Il principio
Il divieto di cumulo dell’indennità integrativa speciale su più pensioni liquidate entro il 31 dicembre 1994 non viola il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.): la diversità di regime tra pensioni ante e post 1995 trova giustificazione razionale nella riforma legislativa intervenuta con la legge finanziaria 2007.
Domande e risposte
Che cos’è l’indennità integrativa speciale?
Era un elemento aggiuntivo della pensione pubblica, introdotto per adeguare i trattamenti all’inflazione, poi assorbito nel trattamento pensionistico complessivo dalla riforma del 2006.
Chi è coinvolto da questa decisione?
Dipendenti pubblici (civili e militari) titolari di due pensioni con decorrenza entro il 31 dicembre 1994, che avevano richiesto l’indennità integrativa speciale su entrambi i trattamenti.
Cosa cambia in pratica?
Nulla: il divieto di cumulo per le pensioni anteriori al 1995 resta pienamente applicabile, in linea con l’interpretazione già consolidata dell’INPDAP e delle sezioni di appello della Corte dei conti.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, parametro della questione non fondata
- Art. 38 della Costituzione — Diritto alla previdenza sociale, parametro di una delle questioni inammissibili
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