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Con la sentenza n. 217 del 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 49 del d.lgs. n. 546/1992 sul processo tributario, sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Campania in ordine alla possibilità di sospendere l’esecuzione di una sentenza tributaria di secondo grado.

Di cosa si tratta

L’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 stabilisce che alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, escluso l’art. 337. La Commissione tributaria regionale della Campania aveva sollevato questione di legittimità perché, in assenza dell’applicazione dell’art. 337 c.p.c. (che prevede la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata), riteneva impossibile tutelare in via cautelare il contribuente rispetto all’esecuzione di una sentenza sfavorevole di secondo grado.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 49, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui esclude l’applicabilità dell’art. 337 c.p.c. Parametri: artt. 3, 23, 24, 111 e 113 Cost.; art. 6, comma 1, CEDU (tramite art. 10 Cost.). Giudice rimettente: Commissione tributaria regionale della Campania (ordinanza del 13 ottobre 2008, r.o. n. 322/2009).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione inammissibile. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio principale, non avendo chiarito in che modo la norma censurata impedisse concretamente la tutela cautelare nel caso specifico. La Corte ha rilevato che nell’ordinamento tributario esistono già strumenti di tutela cautelare (art. 52 d.lgs. n. 546/1992) la cui operatività il rimettente non aveva esaminato.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale è inammissibile se il giudice rimettente non dimostra adeguatamente la rilevanza della questione nel giudizio a quo, in particolare quando nell’ordinamento esistono già rimedi alternativi che il giudice non ha preso in considerazione prima di sollevare l’eccezione.

Domande e risposte

Il contribuente può sospendere l’esecuzione di una sentenza tributaria sfavorevole di secondo grado?

Il processo tributario prevede strumenti di tutela cautelare specifici (art. 52 d.lgs. n. 546/1992), che consentono la sospensione dell’atto impugnato. La questione della sospensione dell’esecutività delle sentenze in pendenza di ricorso in Cassazione è però regolata in modo autonomo rispetto al processo civile ordinario.

Perché l’art. 337 c.p.c. è escluso nel processo tributario?

Il legislatore ha scelto di costruire il processo tributario come un sistema autonomo, con proprie norme sulla sospensiva, ritenendo che l’art. 337 c.p.c. (che consente al giudice dell’impugnazione di sospendere l’esecutività della sentenza impugnata) non fosse compatibile con le specifiche esigenze del contenzioso fiscale.

Cosa significa che la questione è «inammissibile»?

L’inammissibilità è un giudizio processuale: la Corte non esamina il merito della questione, ma rileva un vizio nel modo in cui è stata sollevata (ad es. carenza di rilevanza, difetto di motivazione). Non significa che la norma sia costituzionalmente legittima, ma solo che quella questione non poteva essere decisa.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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