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Risposta breve
Sì, per il 2026 esiste una proroga ufficiale. Il D.L. 22 maggio 2026, n. 89 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 117 del 22 maggio 2026) ha differito al 20 luglio 2026, senza alcuna maggiorazione, i versamenti del saldo 2025 e del primo acconto 2026 delle imposte in scadenza il 30 giugno per i soggetti ISA, per i contribuenti forfettari e per chi applica il regime di vantaggio. Chi non riesce a rispettare il 20 luglio può versare comunque entro il 20 agosto 2026, ma con una maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, non più dello 0,40% come si tende a ricordare dagli anni precedenti. Questa guida spiega chi rientra davvero nella proroga, come si calcola la maggiorazione e come funziona la rateizzazione dopo la proroga.
Chi ha diritto alla proroga 2026
La proroga al 20 luglio non è automatica per tutti i contribuenti con partita IVA. Rientrano nel perimetro:
- i soggetti per cui sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), anche se non li applicano concretamente perché ricadono in una causa di esclusione (ad esempio primo anno di attività, periodo non normale, cause di esclusione previste dal decreto ISA), purché dichiarino ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro;
- i contribuenti in regime forfettario e i cosiddetti regimi di vantaggio (ex minimi);
- i soci, associati o collaboratori di società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale partecipate da soggetti che rispettano i requisiti sopra descritti: la proroga si estende quindi anche al reddito di partecipazione dichiarato dalla persona fisica.
Sono invece esclusi dalla proroga i contribuenti persone fisiche private (dipendenti, pensionati, percettori di redditi diversi senza partita IVA) e i soggetti che non rientrano nel perimetro ISA/forfettari: per loro resta la scadenza ordinaria del 30 giugno 2026, prorogabile al 30 luglio 2026 con la maggiorazione classica dello 0,40%. Ed è qui che nasce la confusione più diffusa quest’anno: le due maggiorazioni (0,40% e 0,80%) coesistono nello stesso periodo, ma si applicano a platee diverse.
Perché esiste questa proroga: la causa tecnica
Il differimento non nasce da una scelta politica di alleggerimento del carico fiscale, ma da un problema tecnico-operativo: il software dell’Agenzia delle Entrate per il calcolo degli ISA e per l’adesione al concordato preventivo biennale è stato reso disponibile soltanto il 13 maggio 2026, troppo tardi perché i professionisti potessero elaborare le dichiarazioni entro l’ordinaria scadenza del 30 giugno. Il D.L. 89/2026 ha quindi previsto una finestra aggiuntiva di venti giorni per tutti i soggetti impattati da questo ritardo.
Le date esatte da tenere a mente
| Adempimento | Data | Maggiorazione |
|---|---|---|
| Versamento saldo 2025 + I acconto 2026, soggetti ISA/forfettari | 20 luglio 2026 | Nessuna |
| Stesso versamento, entro il 30° giorno successivo | 20 agosto 2026 | 0,80% |
| Versamento saldo/acconto, soggetti NON ISA (privati) | 30 giugno 2026 | Nessuna |
| Stesso versamento, entro il 30° giorno successivo | 30 luglio 2026 | 0,40% |
| Saldo IVA 2025 (dichiarazione annuale IVA) | 16 marzo 2026 (ordinaria, non prorogata a luglio) | 0,40% se differito col saldo imposte |
Un punto che genera errori: il saldo IVA annuale ha una scadenza ordinaria propria, il 16 marzo, che non viene spostata dalla proroga di luglio. Chi ha scelto di rinviare il saldo IVA fino alla scadenza delle imposte sui redditi (con la maggiorazione dello 0,40% dal 16 marzo) resta soggetto alle regole ordinarie di quella specifica dilazione, che si somma ma non si confonde con la proroga ISA.
Come si calcola la maggiorazione dello 0,80%: esempio numerico
Prendiamo il caso di una professionista in regime forfettario con i seguenti importi risultanti dal modello Redditi 2026:
- saldo imposta sostitutiva 2025: 3.000 euro;
- primo acconto 2026: 2.000 euro;
- totale dovuto: 5.000 euro.
Se versa entro il 20 luglio 2026, paga esattamente 5.000 euro, senza alcun costo aggiuntivo. Se invece decide di posticipare il versamento al 20 agosto 2026 (ultimo giorno utile della proroga con maggiorazione), il calcolo è:
5.000 euro x 0,80% = 40 euro di maggiorazione.
Totale da versare: 5.040 euro.
Per confronto, un contribuente NON ISA che rinvia lo stesso importo dal 30 giugno al 30 luglio con la maggiorazione ordinaria dello 0,40% pagherebbe invece 5.000 + 20 euro = 5.020 euro. La differenza (20 euro su questo importo, che cresce in proporzione al debito) è il prezzo della finestra più ampia concessa ai soggetti ISA nel 2026, con una maggiorazione raddoppiata rispetto al passato.
Rateizzazione dopo la proroga: come si combinano i due meccanismi
Chi non vuole o non può versare in un’unica soluzione può rateizzare, sia partendo dal 20 luglio (senza maggiorazione) sia dal 20 agosto (già con la maggiorazione dello 0,80% sull’intero importo rateizzato). Il meccanismo degli interessi da rateazione resta quello consolidato: nessun interesse sulla prima rata, poi 0,33% per ogni mese (o frazione di 30 giorni) di distanza dalla prima scadenza, fino a un massimo di 7 rate mensili per i titolari di partita IVA, da completare comunque entro il 16 dicembre 2026 (l’acconto di novembre non è mai rateizzabile e va versato per intero entro il 30 novembre).
| Rata | Scadenza indicativa | Maggiorazione cumulata da rateazione |
|---|---|---|
| 1 | 20 luglio 2026 | Nessuna |
| 2 | 20 agosto 2026 | +0,33% |
| 3 | 21 settembre 2026 | +0,66% |
| 4 | 20 ottobre 2026 | +0,99% |
| 5 | 16 novembre 2026 | +1,32% |
| 6 | 16 dicembre 2026 | +1,65% |
Le date esatte del giorno del mese per ciascuna rata dopo la proroga possono variare leggermente in base a chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (weekend, festivi, prassi consolidata sul giorno 16): la tabella va quindi presa come schema di calcolo degli interessi, da verificare rata per rata sul proprio F24 predisposto dall’intermediario.
Cosa copre la proroga (e cosa no)
Oltre a IRPEF, IRES e IRAP, la proroga al 20 luglio riguarda anche: la cedolare secca sulle locazioni, l’imposta sostitutiva forfettari, i contributi INPS di artigiani, commercianti e Gestione Separata, il diritto annuale alle Camere di Commercio, IVIE, IVAFE e l’imposta sulle cripto-attività, quando dovuti dagli stessi soggetti ISA/forfettari. Restano invece fuori dal perimetro della proroga i versamenti con scadenze autonome già passate (come il saldo IVA di marzo) e, come detto, tutti i contribuenti che non rientrano nella platea ISA/forfettari/trasparenza.
Errori comuni da evitare
- Applicare la proroga al 20 luglio (o al 20 agosto con lo 0,80%) anche se non si è soggetti ISA né forfettari: chi sbaglia platea rischia un versamento tardivo con sanzioni piene sull’importo ordinario del 30 giugno.
- Confondere la maggiorazione dello 0,80% del 2026 con lo storico 0,40%: usare la percentuale sbagliata porta a versare un F24 con importo insufficiente, che l’Agenzia delle Entrate considera comunque un versamento carente.
- Dimenticare che la proroga copre anche i contributi INPS artigiani/commercianti e la cedolare secca, non solo IRPEF/IRES: versare questi tributi separatamente con scadenze diverse genera confusione nei calcoli di rateazione.
- Rateizzare oltre il 16 dicembre 2026 o provare a rateizzare l’acconto di novembre, che per legge va sempre versato in unica soluzione.
Cosa fare se hai già sbagliato il versamento
Se il termine (20 luglio, oppure 20 agosto con maggiorazione) è già scaduto senza versamento, o se hai versato un importo insufficiente per aver applicato la percentuale di maggiorazione sbagliata, lo strumento è il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997). In sintesi: più breve è il ritardo, minore è la sanzione da versare insieme all’imposta dovuta e agli interessi legali (fissati all’1,60% annuo dal 1° gennaio 2026), calcolati giorno per giorno dalla scadenza originaria. Il pagamento si effettua con un unico modello F24, indicando i codici tributo dell’imposta, degli interessi da ravvedimento e della sanzione ridotta. Prima di procedere conviene far ricalcolare l’importo esatto a un intermediario abilitato, perché la sanzione cambia in modo significativo a seconda che il ravvedimento avvenga entro 14, 30, 90 giorni o oltre l’anno dalla scadenza originaria.
Per capire come si incastra questa proroga nel resto del calendario fiscale dell’anno, puoi consultare anche la guida agli acconti 2026 IRPEF e IRES, con il metodo storico e previsionale e il calendario completo delle scadenze 730/2026, utile per chi ha redditi misti (lavoro dipendente e partita IVA) e deve capire quale calendario applicare a quale reddito.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.